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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 513/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 28.2.2023, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Andrea Franco e Paolo Flesca, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Venezia, Fondamenta Foscarini, Dorsoduro 3455, appellante
E
C.F. e P.I. in persona NTroparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo, con domicilio eletto presso il difensore, in Rimini (RN), Via Flaminia, 163/E, appellata avente oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 1417/2022 del 20/29 luglio 2022, emessa a definizione del procedimento rubricato al R.G. 7844/2018, promosso da
[...] con atto di citazione notificato il 29.7.2018, non notificata. NTroparte_1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1417/2022 del
20/29 luglio 2022, emessa a definizione del procedimento rubricato al R.G.
7844/2018, non notificata, per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente atto
e di tutti quelli che saranno depositati in giudizio, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dal sig. non accolte in primo grado e quindi di Parte_1 rigettare, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate nei suoi confronti dalla e, in via riconvenzionale, anche NTroparte_1 accertato e dichiarato l'inadempimento della medesima NTroparte_1 alle obbligazioni con esso convenute, condannare la stessa
[...] [...]
a) alla restituzione in favore de sig. per NTroparte_1 Parte_1 quanto di sua ragione, pari al 59% del totale, di quanto da esso versato ai sensi dell'art. 7 dell'addendum stipulato il 30 novembre 2017, pari ad euro 260.000,00, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) al risarcimento in favore del sig. per quanto di sua ragione pari al 59% del totale, di tutti i danni Parte_1 ad esso arrecati meglio descritti nella narrativa del presente atto e degli atti depositati nel corso del primo grado di giudizio conseguenti ai denunciati contegni tenuti dalla
secondo l'esatta quantificazione sviluppata in NTroparte_1 corso di causa, o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, in parte, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado di giudizio. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre
Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile che stabilisca quanto risultava eventualmente essere dovuto dalla GE alla in ragione della sentenza dell'Ecc.ma Parte_2
Corte d'Appello di Venezia, n. 2004, del 19 settembre 2017, computando tutti i pagamenti effettuati dalla GE in favore della in corso di causa”; Parte_2
➢ conclusioni di parte appellata [ : NTroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare l'appello proposto da parte del signor , in quanto infondato in fatto e in diritto, e – per l'effetto – Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 1417/2022 resa inter partes dal Tribunale di Venezia. Vinte le spese ed il compenso di avvocato. Rigettare l'istanza istruttoria proposta da controparte, in quanto inammissibile ed inconferente ai fini del giudizio.
Si opus, si reiterano le istanze istruttorie dedotte in primo grado, non ammesse”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
2 1. Con l'atto di citazione indicato in oggetto, NTroparte_1
(società operante nel settore alberghiero) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, il sig. e la Parte_1 sig.ra (entrambi sia iure proprio, che quali eredi della Parte_3 OR , nelle more deceduta) in qualità di promittenti venditori in Persona_1 relazione al contratto preliminare stipulato in data 17.5.2017 avente ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni della società GE S.r.l., operante nel medesimo settore e proprietaria di un compendio immobiliare sito in Venezia destinato ad uso alberghiero sotto l'insegna di “Hotel NTinental”, proponendo nei loro confronti le seguenti domande: “
1. accertare e dichiarare che i signori e Parte_1
nella loro qualità di parte promittente venditrice delle Parte_3 quote sociali di GEAP s.r.l., sono stati inadempienti alle pattuizioni negoziali disciplinate in sede pattizia, ed in particolare alla clausola n. 5 del contratto preliminare del 17 maggio 2017. 2. Per l'effetto, accertare e dichiarare che gli stessi non hanno titolo alcuno per rivendicare la dazione della somma di € 260.000,00, giusta la previsione di cui all'art. 7 dell'addendum al contratto preliminare, siglato in data 30 novembre 2017. 3. Ad effetti equivalenti, accertare e dichiarare che la conclusione dell'accordo transattivo tra GEAP s.r.l. e – NTroparte_2 recante data 18 luglio 2018 – ha costituito lo strumento necessario in capo a GEAP
s.r.l. per elidere le conseguenze negative derivanti, a livello eziologico, dall'inadempimento negoziale ascrivibile ai signori e Parte_1 [...]
nei termini detti.
4. Per l'effetto, sempre e comunque accertare e Parte_3 dichiarare che i signori e non hanno Parte_1 Parte_3 titolo alcuno per rivendicare la dazione della somma di € 260.000,00, giusta la previsione di cui all'art. 7 dell'addendum al contratto preliminare, siglato in data 30 novembre 2017. 5. In linea alternativa, ma sempre ai medesimi fini: accertare e dichiarare che la società è legittimata a trattenere la somma di € CP_3
260.000,00 di cui alla garanzia offerta giusta la previsione di cui all'art. 7 dell'addendum al contratto preliminare, siglato in data 30 novembre 2017. 6. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Venezia dovesse accertare il diritto EI convenuti ad ottenere la corresponsione – da parte di Parte_4
– di una somma in ragione della garanzia concordata contrattualmente, giusta la previsione dell'art. 7 dell'addendum al contratto preliminare – decurtare da € NT 260.000,00 tutte le somme già corrisposte da per il tramite CP_1 solutorio di GEAP s.r.l., e quelle che al medesimo titolo saranno corrisposte.
7. Salva
3 e impregiudicata, in ogni caso, la richiesta di domandare ai signori Parte_1
e la rifusione EI danni subìti e subendi a cagione delle Parte_3 condotte descritte in narrativa”.
2. Nello specifico, , dopo avere esposto le principali condizioni Parte_4 dell'operazione di riferimento, che prevedeva il progressivo trasferimento a proprio favore dell'integrale capitale sociale di GE (titolare in Venezia dell'immobile ad uso alberghiero, e della relativa azienda, all'insegna “Hotel NTinental”), da eseguirsi in sei fasi/closing, accompagnato da una progressiva reciproca assunzione di diritti e di obblighi di varia natura (v. atto di citazione di primo grado, § da 1 a 12: “1.
[...]
è una società con sede legale in Rimini alla via Flaminia, n. 171, NTroparte_1 operante nel settore alberghiero (ns. doc. n. 1).
2. GEAP s.r.l. è una compagine societaria proprietaria di un immobile ad uso alberghiero e della relativa azienda ad insegna “Hotel NTinental”, al suo interno esercitata, ubicati a Venezia, Sestriere
Cannaregio, n. 166 (ns. doc. n. 2).
3. Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, essendo
interessata ad estendere la propria area territoriale di attività, l'odierna Parte_4 attrice prendeva contatti con la famiglia (titolare delle quote della Persona_2 società GE) per sondare la possibilità di negoziare l'acquisto dell'immobile e dell'azienda di pertinenza.
4. Le parti ed i rispettivi consulenti approfondivano i temi
(contrattuali, finanziari, patrimoniali, tecnici e di fattibilità) dell'ipotesi, fino a giungere alla determinazione di addivenire alla formalizzazione degli accordi in tal modo raggiunti.
5. Dunque, con <contratto preliminare di compravendita quote < i>
Società a Responsabilità Limitata> recante data 17 maggio 2017, i signori Per_1
e – in qualità di parte
[...] Parte_1 Parte_3 promittente venditrice – promettevano di alienare alla società NTroparte_1
– in qualità di parte promissaria acquirente – la partecipazione
[...] societaria dagli stessi detenuta nella società denominata GEAP s.r.l. (ns. doc. n. 3).
6. Partecipazione – quella fatta oggetto del contratto preliminare – pari alla totalità delle quote della ridetta compagine.
7. Il corrispettivo dell'alienazione veniva concordemente e indicativamente stimato dalle parti in € 15.500.000,00, da corrispondersi in sei fasi (ossia, in sei distinti closing, decorrenti dalla data di stipula del contratto preliminare sino al 30 giugno 2021), disciplinate all'art. 3 della scrittura negoziale, alla rubrica “Esecuzione”.
8. In ossequio alle pattuizioni dettate in parte qua, la società promissaria acquirente effettuava i pagamenti previsti in relazione ai primi due closing: ossia, quello del 17 maggio 2017 e quello del 30 novembre 2017
(ns. docc. n. 4 e 5) ed è in procinto di corrispondere la quota in scadenza alla data
4 del 31 agosto 2018 (terzo closing).
9. Attesa la necessità, da un lato, di ristrutturare il debito di GE, e, dall'altro, di approntare numerosi e sostanziali interventi alla struttura immobiliare ed a quella aziendale (lato sensu: all'Hotel NTinental), le parti stabilivano – all'art. 4 del contratto preliminare (rubricato “Adempimenti delle Parti”)
– quanto segue: “Le Parti si impegnano a cooperare sino all'acquisto della
Partecipazione; a tal fine, a seguito del Primo Closing, le Parti faranno sì che:
[omissis] – siano conferiti a i poteri necessari affinché possa NTroparte_4 richiedere e negoziare i finanziamenti necessari per la ristrutturazione dell'intero indebitamento di GE, nonché per la ristrutturazione ed ammodernamento dell'azienda che il Promissario Acquirente intende effettuare, sulla base di un piano industriale da questi predisposto”. 10. Quale contrappeso contrattuale al conferimento EI poteri in disamina, la medesima clausola pattizia prevede(va) che:
“Il Promissario Acquirente si obbliga ad effettuare, sostenendone integralmente il costo, i lavori di riqualificazione e di ristrutturazione dell Parte_5 meglio indicati all'Allegato 1, che dovranno essere svolti secondo la tempistica ivi indicata e, comunque, terminati entro il 1 ottobre 2018, salvo casi di forza maggiore
o di ritardi delle competenti autorità nel rilascio delle necessarie autorizzazioni”. 11.
Il sinallagma contrattuale trovava – indi – una puntuale disciplina afferente alle garanzie offerte dalla parte promittente venditrice. In particolare, all'art. 5 – denominato “Dichiarazioni e garanzie del promittente Venditore” – si sancisce quanto segue: “In aggiunta ad ogni altra garanzia dovuta per legge o prevista dal presente
NTratto, il Promittente Venditore presta le dichiarazioni e garanzie contenute nell'Allegato 1. Il Promittente Venditore garantisce che la GE è proprietaria dell'Immobile sito in Venezia, Sestriere Cannaregio 166, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia, foglio 12, particelle 1887 e 1886 senza Sub., Foglio 12 Part.
1669, Sub. 3, Foglio 12 Part. 1892, Sub. 4, nonché dell'azienda alberghiera Hotel
NTinental con la classifica di 4 stelle;
garantisce inoltre che l'immobile e l'azienda sono a norma di legge e rispettano tutti gli essenziali presupposti richiesti dalle vigenti leggi in materia urbanistica e per il rilascio di concessioni amministrazioni per
l'esercizio dell'attività alberghiera. Il Promittente Venditore garantisce inoltre: - che tutti i beni di proprietà GEAP, ed in particolare i beni immobili, sono liberi da ipoteche, vincoli e gravami, comunque pregiudizievoli, di qualsiasi natura ed oggetto, ad eccezione di due ipoteche costituite a garanzia di mutui ipotecari contratti con BA
ON EI AS di NA (per residuo debito di circa Euro 2.775.000,00) e con
SB per residuo debito di circa Euro 1.600.000,00 e di un vincolo
5 “architettonico-estetico” sulle facciate degli immobili prospicienti il Canal Grande”.
12. Alla medesima clausola dettata in tema di garanzie, poi, la parte promittente venditrice specificava: “Che GEAP non si trova in stato d'insolvenza, che sta facendo fronte regolarmente ai propri pagamenti, che nessun creditore ha iniziato azioni esecutive, comunque pregiudizievoli per la normale gestione dell'attività sociale e che nessun creditore stia per/o possa attaccare a breve giudizialmente i beni mobili ed immobili di proprietà sociale”), rappresentava:
a) che in data 30.11.2017, in occasione del secondo closing, essendo intervenuta nella causa n. 2004/2017 R.G., vertente tra la e GE S.r.l. NTroparte_2 una sentenza della Corte d'Appello di Venezia sfavorevole a GE, era stato stipulato un “addendum” contrattuale volto a disciplinare alcuni aspetti del rapporto;
b) che con tale “addendum” le parti avevano concordato che la promissaria NT acquirente ( trattenesse dal prezzo da versare ai promittenti venditori, in occasione del secondo closing, l'importo di euro 260.000,00 quale garanzia rispetto all'importo che la avrebbe potuto richiedere a GE in ragione NTroparte_2 della immediata esecutività della sentenza, importo che avrebbe, tuttavia, dovuto restituire ai venditori, per le quote di relativa spettanza, qualora GE, a mezzo EI legali incaricati, avesse ottenuto la sospensione dell'esecutività della sentenza;
c) che nelle more, in esecuzione degli obblighi assunti contrattualmente, aveva dato avvio alle pratiche per ottenere i finanziamenti necessari ad eseguire delle importanti opere di ristrutturazione dell'albergo, oltre che per la ristrutturazione dell'intero indebitamento di GE;
d) che dopo avere raggiunto un accordo di massima per l'erogazione, in favore di NT GE, di un finanziamento di euro 12.000.000 (tanto è vero che il C.d.A. di aveva autorizzato il proprio Presidente a sottoscrivere idonea fiEIussione a garanzia del debito che sarebbe stato assunto da GE), nel maggio 2018 GE aveva subito un pignoramento da parte di debitamente trascritto, che NTroparte_2 aggrediva l'immobile adibito ad hotel;
e) che l'azione esecutiva aveva suscitato l'immediata reazione degli istituti bancari, i quali subordinavano l'erogazione EI finanziamenti alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli;
f) che stante la stringente necessità, il Presidente del C.d.A. di GE, debitamente autorizzato dal C.d.A., addiveniva a una transazione con la alla NTroparte_2 quale veniva versato l'importo di euro 198.920,00 per chiudere la vertenza;
6 g) che a seguito di tale transazione la trascrizione del pignoramento era stata cancellata e la procedura per l'erogazione del mutuo era stata ripresa;
h) che i promittenti venditori erano intenzionati a chiedere la restituzione dell'importo trattenuto a garanzia,
e quindi, sulla base di dette premesse, proponeva domanda volta ottenere l'accertamento dell'insussistenza, a suo carico di alcun obbligo di restituzione, affermando che la restituzione del predetto importo era stata espressamente subordinata alla sola ipotesi di sospensione dell'esecutività della sentenza. Non essendosi verificato tale evento, la somma non doveva essere restituita, tenuto anche conto del fatto che i promittenti venditori, all'art. 5 del contratto, avevano garantito che nessun creditore aveva iniziato azioni esecutive, e nemmeno erano prossimi ad iniziarle a breve, risultando quindi inadempienti anche in relazione a tale obbligo contrattuale. Deduceva inoltre di aver tenuto un comportamento pienamente conforme a buona fede nell'ambito EI rapporti processuali con volto a Pt_2 tutelare il più possibile l'interesse EI venditori. Concludeva, quindi, nel senso di non essere tenuta al versamento di alcuna somma, o al più di essere tenuta al versamento della minor somma pari alla differenza tra quanto trattenuto e quanto versato in sede transattiva.
3. Si costituivano in causa entrambi i convenuti chiedendo al Tribunale di rigettare, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate nei loro confronti da
[...]
nonché, in via riconvenzionale, accertato e dichiarato NTroparte_1
l'inadempimento della medesima alle obbligazioni con essi Parte_4 convenute, di condannare la stessa: i) alla restituzione in loro favore, per quanto di rispettiva ragione, di quanto da essi versato ai sensi dell'art. 7 dell'addendum stipulato il 30 novembre 2017, pari ad euro 260.000,00, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ii) al risarcimento, per quanto di rispettiva ragione, di tutti i danni ad essi arrecati meglio descritti nella narrativa della comparsa di risposta NT conseguenti ai denunciati contegni tenuti dalla nello specifico deducendo:
a) che le garanzie assunte all'art. 5 del contratto dovevano ritenersi riferibili alla data del primo closing, mentre il precetto era stato notificato in occasione del secondo closing;
b) che in forza del contratto preliminare, la parte promittente venditrice aveva il diritto di gestire mediante legali di sua fiducia le controversie pendenti o future, ed altresì il diritto di trattenere a suo favore qualsivoglia sopravvenienza dovesse derivare dalla definizione, giudiziale, o in via transattiva, delle stesse;
7 NT c) che – che in occasione del secondo closing aveva conseguito la maggioranza in GE – aveva violato gli obblighi assunti, avocando a sé la difesa di
GE nell'ambito della controversia contro giungendo a NTroparte_2 concludere una transazione del tutto svantaggiosa per la stessa GE. Poiché la garanzia assunta dall'art. 8 traeva la propria giustificazione nel potere assicurato ai NT venditori di gestire le cause pendenti, una volta arrogatosi tale potere, la garanzia doveva ritenersi venuta meno;
d) che la conclusione di tale accordo aveva peraltro vanificato le iniziative giudiziali dagli stessi avviate per contrastare le pretese della loro creditrice, per intraprendere le quali avevano anche sostenuto ingenti costi.
4. La causa veniva istruita solo documentalmente. NT
5. All'udienza del 23 febbraio 2022 dava atto di avere raggiunto un accordo con e per l'effetto, a seguito di reciproche rinunce agli Parte_3 atti e relative accettazioni, il giudice istruttore dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra e Parte_4 Parte_3
6. Con riguardo alla posizione di la causa è invece proseguita ed Parte_1
è stata definita con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, ha:
i) accertato che ha il diritto di trattenere dalla NTroparte_1 garanzia di euro 260.000 di cui all'addendum contrattuale del 30.11.2017, il minor importo di euro 202.196,12;
ii) condannato a versare a la somma di euro Parte_4 Parte_1
34.104,29, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
iii) compensato in ragione di ¼ le spese di lite e condannato a Parte_1 rifondere, in favore di la residua quota di ¾, Parte_4 ritenendo legittima l'iniziativa assunta da a difesa Parte_4 dell'investimento in GE, ed in particolare:
a) che il pignoramento immobiliare notificato da rappresenta NTroparte_2 una violazione delle garanzie rilasciate dai venditori delle partecipazioni in GE, oggetto del contratto di trasferimento;
NT b) le somme trattenute da in garanzia per il contenzioso con
[...] avrebbero dovuto essere restituite ai sigg.ri solo nel caso di CP_2 Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di appello intervenuta tra la GE
e NTroparte_2
8 NT c) l'avocazione del contenzioso GE/Camata da parte di e la successiva stipulazione della controversa transazione risulta sì formalmente un inadempimento alle obbligazioni convenute, ma deve ritenersi ciò nondimeno giustificato, sia dal pignoramento immobiliare effettuato dalla sia dall'esigenza di elidere tale Pt_2 pignoramento anche per ottenere i finanziamenti bancari negoziati;
d) i convenuti non hanno in ogni caso dimostrato i pretesi danni subiti in ragione NT dell'inadempimento realizzato da con l'avocazione del contenzioso GE/Camata
e la successiva stipulazione della controversa transazione, nello specifico motivando la decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
1) in base al chiaro tenore dell'art. 7 dell'addendum contrattuale stipulato in data
30.11.2021 (doc. n. 6 , la promissaria acquirente [ ] aveva il Parte_6 Parte_4 diritto di trattenere la complessiva somma di 260.000,00 euro quale garanzia per le somme che la società risultata vittoriosa in secondo grado nei confronti di Pt_2
GE nell'ambito di una controversia pendente tra le parti, avrebbe potuto richiedere in esecuzione della sentenza. Ed invero, in data 30.11.2017, coincidente con la data di stipula dell'addendum, in forza del predetto provvedimento della Corte Pt_2
d'Appello di Venezia, aveva notificato a GE un precetto chiedendo il pagamento di euro 257.172,98 (doc. n. 18 . La restituzione ai promittenti venditori Parte_6 dell'importo trattenuto a garanzia (di poco superiore a quello oggetto di precetto) veniva espressamente subordinata esclusivamente alla sospensione dell'esecutività della sentenza e quindi al venir meno del rischio che il patrimonio della società GE fosse sottoposto ad azioni esecutive da parte della creditrice. La ratio della garanzia era quindi quella di tutelare il promissario acquirente dalle eventuali azioni esecutive che il creditore avrebbe potuto intraprendere nei confronti di GE Pt_2 aggredendone il patrimonio e quindi cagionando una minusvalenza delle partecipazioni oggetto di trasferimento. Del resto, ai sensi dell'art. 5 del contratto preliminare sottoscritto in data 17 maggio 2017, i venditori avevano garantito, non solo l'attuale libertà degli immobili sociali da vincoli o trascrizioni pregiudizievoli, ma anche che GE non si trovava in stato di insolvenza e che nessuno EI creditori avrebbe potuto, a breve, attaccare giudizialmente i beni mobili o immobili di proprietà della società. Ebbene, l'avvio dell'espropriazione forzata da parte di a Pt_2 distanza di meno di un anno dalla sottoscrizione del contratto preliminare, ed appena in fase di secondo closing, è qualificabile come un evento pregiudizievole per il quale i promittenti venditori avevano assunto la predetta garanzia. Si tratta, infatti, di un importo che viene chiesto esecutivamente in forza di una controversia già pendente
9 all'epoca della stipula del contrato preliminare e che pertanto non può essere in alcun NT modo ricondotta alla gestione di GE da parte di che ha assunto la maggioranza solo in data 30.11.2017. Non essendo stata sospesa la sentenza, ma essendo al contrario stata promossa un'azione esecutiva nei confronti di GE e trascritto un pignoramento immobiliare, non sussiste alcun obbligo di restituzione integrale della predetta somma;
2) non si ritiene condivisibile l'assunto di parte convenuta, secondo la quale la garanzia sarebbe fondata sul mantenimento della gestione delle liti pendenti in capo ai promittenti venditori e pertanto sarebbe venuta meno a seguito dell'avocazione a sé del potere di transigere causa da parte del C.d.A. di GE, come deciso con voto NT favorevole EI componenti designati dal socio quale NTroparte_4
Presidente di GE, ritenendo correttamente di perseguire l'interesse primario della società dallo stesso amministrata, ha avviato le trattative per giungere a una transazione con solo dopo che il pignoramento era stato trascritto, e quindi Pt_2 solo dopo che si era verificato l'evento pregiudizievole a tutela del quale la garanzia era stata prestata;
3) la circostanza che l'importo concordato in via transattiva non sia stato versato NT da GE, ma da non assume rilievo, posto che si tratta di somme versate dal promittente acquirente al fine di scongiurare l'espropriazione del compendio immobiliare che costituiva un bene fondamentale nell'ambito della società GE. Va infatti osservato che la garanzia era prevista proprio a favore della società acquirente, la quale, per tutelare il patrimonio societario ed impedire la vendita di un indispensabile asset aziendale e la conseguente perdita di valore delle partecipazioni oggetto di compravendita, si è fatta carico del pagamento dell'importo richiesto dal creditore di GE. Va tuttavia osservato che essendo la garanzia di euro 260.000,00 finalizzata a tutelare la promissaria acquirente da un evento specifico, ossia dal pagamento di somme a favore EI creditori di GE in esecuzione della più volte menzionata sentenza della Corte d'Appello di Venezia, deve ritenersi, secondo buona fede, che i promissari acquirenti siano tenuti a versare in favore EI venditori la differenza tra quanto trattenuto in garanzia e quanto effettivamente versato a in forza della transazione, in proporzione alle quote detenute da NTroparte_2 ciascuno EI convenuti (cfr. art. 7 addendum). Tale assunto trova conferma anche nella specifica pattuizione di cui all'art. 7 dell'addendum, ai sensi della quale la regolazione degli oneri e benefici all'esito della conclusione della vertenza con
[...]
fosse essa giudiziale stragiudiziale, sarebbe stata a favore EI venditori, CP_2
10 in base a quanto previsto dall'art.
4.7 e 9 del contratto preliminare. In particolare,
l'art.
4.7 del contratto preliminare stabiliva che “qualsivoglia sopravvenienza attiva dovesse spettare a GE, anche successivamente al secondo closing, in relazione al contenzioso attivo in essere nei confronti della società attualmente Parte_2 pendente innanzi al Tribunale di Venezia, sarà esclusivamente a favore del promittente venditore”;
4) tenuto conto dell'accordo intercorso con e Parte_3 considerato che deve ritenersi titolare del 59% delle partecipazioni, Parte_1 NT
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, va quindi condannata a versare, in favore di l'importo di euro Parte_1 NT 34.104,29, pari alla differenza tra quanto trattenuto da in garanzia e quanto versato a titolo di transazione, detratti inoltre i soli costi documentati in giudizio NT sostenuti da per la procedura immobiliare (spese notarili di cui al doc. n. 15), oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
5) quanto alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal convenuto, va considerato che la circostanza che il C.D.A. di GE S.r.l. abbia deciso di autorizzare il Presidente di GE a concludere una transazione con
[...]
è un atto gestorio che, pur riconducibile a GE S.r.l., è stato adottato CP_2 NT con il voto determinante EI consiglieri di amministrazione designati dal socio
Tale condotta si pone in contrasto con quanto previsto dalla clausola n. 9 del contratto preliminare del 17.5.2017 in base alla quale promissario acquirente aveva riconosciuto al promittente venditore il diritto di gestire, mediante legali da lui designati, le liti pendenti dalle quali sarebbe potuto discendere un obbligo di indennizzo a carico EI venditori, tra le quali rientra pacificamente anche la controversia pendente
contro
Va tuttavia rilevato che NTroparte_2
l'assunzione della lite in capo al Presidente del C.d.A. di GE è stata determinata dall'iscrizione del pignoramento immobiliare che, a sua volta, integra inadempimento all'obbligo di garanzia assunto dai in base all'art. 5 del medesimo contratto. Pt_1
Si tratta infatti di una transazione sottoscritta nel primario e urgente interesse di
GE; la quale, a causa del pignoramento, aveva subito un arresto delle trattative portate aventi dal C.d.A. per ottenere EI rilevanti finanziamenti. Le tempistiche seguite da per ottenere i finanziamenti non possono essere valorizzate al CP_4 fine di escludere l'operatività della garanzia contrattuale, poiché la garanzia assunta dai venditori riguardava, in modo oggettivo, la mancata iscrizione EI pignoramenti a carico di GE e non era in alcun modo condizionata alla durata del procedimento
11 necessario ad erogare a GE gli ingenti finanziamenti EI quali essa necessitava, trattandosi peraltro di tempistiche che appaiono del tutto congrue tenuto conto della natura e dell'attività societaria, oltre che delle somme richieste. È poi documentato che la BA, a seguito della notizia del pignoramento, abbia invitato GE a rendere spiegazioni sullo stato del procedimento esecutivo, minacciando anche di assumere iniziative a tutela EI propri crediti (come attestato dalla corrispondenza prodotta da parte attrice sub A-I);
6) in ogni caso, in base ai principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale, era onere della convenuta, non solo quello di allegare l'inadempimento della propria controparte, ma anche quello di provare di aver subito un danno eziologicamente riconducibile a tale inadempimento, oltre che di dimostrarne l'ammontare. Il Tribunale ritiene che non sia stata offerta prova alcuna che la transazione intercorsa tra GE e abbia cagionato a Pt_2 Parte_1 alcun danno per le ragioni che seguono. Va, in primo luogo, rilevato che con la transazione in esame GE ha pagato delle somme inferiori a quelle individuate dal giudice dell'esecuzione come necessarie ad ottenere la conversione del pignoramento, donde, sotto tale profilo, alcun danno può essere derivato al promittente venditore. si duole del fatto che, a seguito della transazione, Pt_1 avrebbe perso la facoltà di coltivare il giudizio di SS proposto avverso la sentenza d'Appello, e quindi di perdere chances favorevoli di vittoria. Va tuttavia rilevato che la pretesa perdita di chance non può ritenersi in alcun modo provata, né tantomeno quantificata, non essendovi elementi sufficienti per desumere che il ricorso per SS, ove GE, da un lato si doleva del fatto che la sentenza della
Corte di Appello di Venezia non avesse tenuto conto di asseriti pagamenti effettuati da GE in corso di causa, dall'altro censurava alcune statuizioni del tutto viziate, avrebbe prodotto sopravvenienze favorevoli ai promittenti venditori. Quanto ai pagamenti intervenuti in corso di causa, si tratta di deduzioni ampiamente contestate da nell'ambito del procedimento di esecuzione, ove peraltro NTroparte_2
oltre a contestare i calcoli della controparte, ha osservato che NTroparte_2 tali vizi si sarebbero dovuti far valere, non tanto promuovendo ricorso per
SS, ma proponendo la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c (cfr. doc. n. 4
. Quanto alle ulteriori statuizioni della sentenza oggetto di ricorso per Pt_1
SS (tra le quali figurerebbe l'omesso riconoscimento del ritardo di per Pt_7 la consegna EI lavori per oltre un milione di euro), parte convenuta non offre elementi utili a valutarne, seppur in modo sommario, la fondatezza, non essendo
12 nemmeno stati prodotti gli atti e i documenti completi del giudizio e rivelandosi la richiesta C.T.U. del tutto esplorativa, tenendo oltre tutto conto EI limiti dell'apprezzamento ottenibile in sede di legittimità;
7) tenendo conto della parziale soccombenza dell'attrice e della prevalente soccombenza del convenuto, le spese di lite vanno compensate in ragione di ¼ e NT condannato a rifondere in favore di la residua frazione di ¾ Parte_1 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
7. Ha proposto appello sulla base di cinque motivi, chiedendo, in Parte_1 riforma integrale della sentenza, l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado, anche in via riconvenzionale.
8. Si è costituita nel giudizio di impugnazione prendendo Parte_4 posizione sulle ragioni del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
9. Precisate le conclusioni;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa come di seguito esposto.
II
I motivi dell'impugnazione.
10. Con il primo motivo – rubricato: “Travisamento di fatti e documenti rilevanti per la controversia;
motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia e violazione, errata e falsa applicazione, e/o interpretazione, degli artt. 1227, 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. nelle parti in cui
è stato stabilito che: 1) il pignoramento immobiliare effettuato dalla sugli Pt_2 immobili della GE rappresenterebbe una violazione delle garanzie rilasciate dai sig.ri e quindi un inadempimento ad essi addebitabile delle obbligazioni Pt_1 convenute;
2) la restituzione ai sigg.ri dell'importo trattenuto a garanzia di Pt_1 NT era espressamente subordinata esclusivamente alla sospensione dell'esecutività NT della sentenza;
3) la garanzia ottenuta da non sarebbe fondata sul mantenimento della gestione delle liti pendenti in capo ai sigg.ri e non Pt_1 sarebbe venuta meno a seguito dell'avocazione del potere di transigere la causa da NT parte di 4) il rischio garantito dalle somme trattenute in garanzia sarebbe quello di tutelare GE da possibili esborsi finanziari connessi all'esecuzione 4) la Pt_2 transazione intervenuta con era necessaria per la cancellazione del Pt_2 pignoramento immobiliare, per la tutela del patrimonio sociale di GE e per l'ottenimento EI finanziamenti richiesti” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per non avere correttamente interpretato gli accordi vigenti tra le parti, ed in particolare: a) per non aver esattamente valutato l'inscindibile collegamento tra le
13 NT somme trattenute in garanzia da e la gestione del contenzioso con
[...]
gestione che era stata convenzionalmente rimessa in via esclusiva alle CP_2 determinazioni EI sigg.ri da attuarsi a mezzo EI propri legali;
b) per non Pt_1 aver adeguatamente accertato che il rischio garantito a mezzo delle somme NT trattenute in garanzia da era la possibile minusvalenza patrimoniale di GE in conseguenza del contenzioso con c) per non adeguatamente NTroparte_2 NT valutato il dato che era tenuta a restituire le somme trattenute in garanzia in relazione al contenzioso GE/Camata, non solo nell'ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza azionata da ma anche nel caso in cui, Pt_2 ingerendosi illegittimamente nel contenzioso che i sigg.ri avevano il diritto Pt_1 di gestire in via esclusiva e transigendo le reciproche pretese tra GE e Pt_2 avesse determinato una minusvalenza patrimoniale in capo a GE garantita dalle NT predette somme;
d) per non avere, quindi, statuito che è l'unica responsabile delle conseguenze pregiudizievoli connesse al contenzioso con GE, e chiede, quindi, che, in riforma della sentenza di primo grado, venga accertato e dichiarato che, in ragione dell'esistenza e dello stato di avanzamento del procedimento per la NT conversione del pignoramento, la transazione convenuta su impulso di con la società non era affatto necessitata da alcuna reale esigenza NTroparte_2 NT facente legittimamente capo a GE, ovvero a e ha anzi rappresentato un atto illegittimo che ha arrecato ingenti danni ai sigg.ri e soprattutto, facendo Pt_1 deliberatamente avverare il rischio fronteggiato dalle somme trattenute in garanzia NT da impone l'obbligo di restituzione integrale di tali somme in favore EI sigg.ri oltre al risarcimento EI danni. Pt_1
11. Con il secondo motivo – rubricato: “Motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia;
travisamento di fatti e documenti versati in atti nella parte in cui e EI documenti versati in atti e violazione;
errata e falsa applicazione, e/o interpretazione, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nelle parti in cui è stato individuato il rischio fronteggiato dalle somme trattenute in garanzia da
NT ed è stato ritenuto irrilevante ai fini di causa che l'onere finanziario connesso
NT alla transazione Camata sia stato sostenuto da e non da GE” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non sarebbe rilevante ai fini di causa la pacifica “circostanza che l'importo concordato in via
NT transattiva non era “stato versato da GE, ma da (cfr. sentenza, pag. 6, doc.
NT n. 1), in quanto, se il rischio fronteggiato dalle somme trattenute in garanzia da fosse effettivamente stato di tipo meramente finanziario, allora avrebbe dovuto
14 NT concludersi che a seguito del pagamento da parte di degli oneri connessi alla transazione con Camata Costruzioni GE non aveva sostenuto alcun esborso finanziario e il rischio era divenuto impossibile, con connesso obbligo di restituzione NT integrale da parte di in favore EI sigg.ri delle somme trattenute in Pt_1 garanzia, mentre in caso contrario varrebbero le considerazioni svolte nel precedente motivo.
12. Con il terzo motivo – rubricato: “Travisamento di fatti e documenti rilevanti per la controversia;
motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia e violazione, errata e falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 e 1367 cod. civ. e 115 c.p.c. nelle parti in cui è stato stabilito che: 1) il pignoramento immobiliare effettuato dalla Pt_2 sugli immobili della GE rappresenterebbe una violazione delle garanzie rilasciate dai sig.ri e quindi un inadempimento ad essi addebitabile delle obbligazioni Pt_1 convenute;
2) la transazione con la era necessaria per la cancellazione del Pt_2 pignoramento immobiliare, per la tutela del patrimonio sociale di GE e per l'ottenimento EI finanziamenti richiesti;
3) i danni di cui l'esponente ha chiesto il ristoro sarebbero rimasti sforniti di prova” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza perché, alla luce EI documenti versati in atti in primo grado, il Tribunale aveva in realtà tutti gli elementi utili per valutare, seppur in modo sommario, la fondatezza del ricorso in SS proposto dai sig.ri ed abbandonato a Pt_1 seguito, e in conseguenza, della transazione intervenuta tra GE e
[...]
e quindi tutti gli elementi per liquidare, anche in via equitativa, i danni CP_2 connessi alla perdita di possibilità (o chance) di ottenere la rideterminazione delle somme dovute alla (motivi I-III, pagg.
6-14 doc. n. 29, fasc. I grado) e una Pt_2 condanna della medesima per il ritardo nella consegna EI lavori effettuati (IV motivo, pagg. 14-15, doc. n. 29, fasc. I grado). Se il Tribunale avesse così proceduto, della rideterminazione delle somme e della condanna ai sensi dell'art. 7 dell'addendum e dell'artt.
4.7 e 9 del NTratto Preliminare (doc. n. 1, fasc. I grado), avrebbero beneficiato direttamente i sigg.ri donde la sussistenza del presupposto per Pt_1 NT la condanna di al risarcimento di tale voce di danno.
13. Con il quarto motivo – rubricato: “Motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia;
travisamento di fatti e EI documenti versati in atti e violazione, errata e falsa applicazione e/o interpretazione dell'art. 61 c.p.c. nella parte in cui è stata ritenuta esplorativa la richiesta di C.T.U. formulata in primo grado dall'odierno appellante” – viene denunciata l'erroneità della
15 decisione del Tribunale di respingere l'istanza avanzata dai convenuti di ammissione di C.T.U. volta a riconciliare tutti i pagamenti effettuati da GE in corso di causa per stabilire il saldo di dare/avere tra le parti, anche applicando gli interessi dovuti. Non poteva infatti ritenersi trattarsi di una C.T.U. esplorativa, non essendo stata richiesta per ricercare fatti o circostanze non provate, né per colmare eventuali lacune probatorie dell'esponente, né per alleggerire l'onere probatorio sulle allegazioni della parte convenuta.
14. Con il quinto motivo – rubricato: “Violazione, errata e falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia e travisamento EI fatti nella parte in cui è stata accertata la soccombenza prevalente degli attori in primo grado” –
l'appellante contesta la liquidazione delle spese di lite contenuta in sentenza. La statuizione secondo cui bisognerebbe tenere “conto della parziale soccombenza dell'attrice e della prevalente soccombenza del convenuto”, e che pertanto le spese di lite andrebbero “compensate in ragione di ¼”, con l'esponente, “condannato a NT rifondere, in favore di la residua frazione di ¾ delle spese di lite, liquidate come in dispositivo” (sentenza, pag. 9, doc. n. 1) risulterebbe in aperto contrasto con la corretta interpretazione del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre ad essere frutto di motivazioni illogiche e/o contraddittorie e di un evidente travisamento EI fatti di causa. Il presente giudizio è stato, infatti, dichiaratamente instaurato da per prevenire l'azione restitutoria EI promittenti venditori, Parte_4 ma all'esito del giudizio il Tribunale ha accertato che una porzione delle somme NT trattenute da (pari a circa euro 60.000,00) avrebbero dovuto essere restituite ai convenuti. In tale contesto il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto ritenere che la NT parte prevalentemente soccombente era al quale, laddove fosse stata in buona fede nell'instaurazione del giudizio, a seguito della transazione con la Pt_2 avrebbe dovuto dichiararsi immediatamente disponibile a versare ai sigg.ri Pt_1 la differenza tra quanto trattenuto in garanzia e l'ammontare dell'onere transattivo convenuto, rimettendo al giudizio solo le ulteriori questioni controverse tra le parti.
Ragioni della decisione.
15. Il primo motivo è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione così come ritenuti in sentenza (e cioè: i) che il pignoramento immobiliare effettuato da sui beni immobili di GE rappresenta una violazione delle NTroparte_2 garanzie rilasciate dai signori e quindi un inadempimento ad essi Pt_1 addebitabile aelle obbligazioni convenute;
ii) che la restituzione ai signori Pt_1
16 dell'importo trattenuto a garanzia era espressamente subordinata esclusivamente NT alla sospensione dell'esecutività della sentenza;
iii) che la garanzia ottenuta da non è fondata sul mantenimento della gestione delle liti pendenti in capo ai signori e non è venuta meno a seguito dell'avocazione del potere di transigere la Pt_1 NT controversia da parte di iv) che il rischio sotteso alle somme trattenute in garanzia era quello di tutelare GE da possibili esborsi finanziari connessi all'esecuzione da parte di v) che la transazione con la NTroparte_2 Pt_2 era necessaria per la cancellazione del pignoramento immobiliare, per la tutela del patrimonio sociale di GE e per l'ottenimento EI finanziamenti richiesti).
➢ Quanto al primo profilo (sub i), sostiene l'appellante che la sentenza gravata si fonderebbe su un'errata interpretazione, sia del contratto preliminare sottoscritto dalle parti il 17.5.2017, sia dell'addendum sottoscritto il 30.11.2017: poiché infatti la sentenza posta da a fondamento del pignoramento immobiliare era Pt_2 successiva al rilascio delle garanzie di cui si discute, l'azione esecutiva doveva considerarsi quale “evento imprevedibile”, e pertanto non poteva validamente qualificarsi come un inadempimento EI signori alle garanzie prestate, che Pt_1
non aveva immediatamente contestato. Parte_4
Le riassunte deduzioni risultano destituite di fondamento dal punto di vista logico prima ancora che giuridico.
L'esecuzione forzata è invero lo strumento ritualmente previsto dall'ordinamento per il mancato adempimento di un'obbligazione consacrata in un titolo esecutivo.
Il pignoramento costituiva pertanto il naturale epilogo della mancata spontanea esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia emessa in favore di e non già un evento imprevedibile come sostiene l'appellante, NTroparte_2 tanto è vero che, proprio per scongiurare il rischio (poi avveratosi) di esecuzione forzata, con la clausola n. 7 dell'addendum sottoscritto dalle parti in data 30.11.2017 quale integrazione del contratto preliminare di cessione delle quote societarie di GE
S.r.l. datato 17.5.2017, la promissaria acquirente ( veniva Parte_4 facoltizzata/autorizzata a trattenere la somma di € 260.000,00, somma da restituire alla parte promittente venditrice (e cioè i signori e Parte_1 [...]
) solo ed esclusivamente nel caso in cui l'esecutività della sentenza Parte_3 di secondo grado emessa dalla Corte d'Appello di Venezia a definizione del procedimento n. 2004/2017 fosse stata sospesa.
In concreto si verificava, che non solo l'esecutività della sentenza d'appello non veniva sospesa (né dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, né dalla Corte
17 d'Appello, ex art. 373 c.p.c., a seguito della proposizione del ricorso per cassazione da parte EI , ma addirittura che la sulla scorta Pt_1 NTroparte_2
(proprio) della predetta sentenza, agiva in executivis
contro
GE S.r.l., iscrivendo pignoramento immobiliare sull'Hotel NTinental.
Detto pignoramento, come correttamente rilevato e motivato dal Tribunale, “è qualificabile come un evento pregiudizievole per il quale i promittenti venditori avevano assunto la predetta garanzia”, il cui chiaro tenore non ammette una diversa interpretazione.
In conseguenza del verificarsi del rischio garantito il Tribunale ha pertanto coerentemente rilevato che “non essendo stata sospesa la sentenza, ma essendo al contrario stata promossa un'azione esecutiva nei confronti di GE e trascritto un pignoramento immobiliare, non sussiste alcun obbligo di restituzione integralmente predetta somma” (cfr. sentenza, pag. 6).
Va quindi confermato, sulla base di una piana lettura della norma contrattuale vigente tra le parti, che ha legittimamente trattenuto la somma di € Parte_4
260.000,00, che non ha rappresentato, e non rappresenta, una trattenuta indebita, né un arricchimento ai danni EI promittenti venditori: la somma in oggetto è stata, infatti, utilizzata per transigere la controversia con la e per NTroparte_2 addivenire alla liberazione dal pignoramento immobiliare dell'Hotel NTinental (come allegato e provato).
Per contro, il convenuto/appellante non ha fornito – né avrebbe in concreto potuto farlo, non essendo stata disposta – la prova dell'unico elemento che avrebbe potuto legittimare i promittenti venditori alla richiesta della corresponsione della somma di
260.000 euro, e cioè la sospensione della esecutività della sentenza n. 2004/2017 della Corte d'Appello di Venezia.
Non essendosi verificata tale oggettiva (e concordata) evenienza, sussisteva (e sussiste) in capo a il titolo per trattenere la somma all'uopo Parte_4 convenzionata tra le parti.
Per contro, non sussisteva (e non sussiste) alcun titolo (e quindi alcun diritto) in capo al convenuto/appellante per pretendere la restituzione della ridetta somma.
➢ Quanto al secondo e al terzo profilo (sub ii e iii), l'appellante lamenta che il
Tribunale di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto la restituzione ai signori Pt_1 dell'importo trattenuto a garanzia espressamente subordinata esclusivamente alla sospensione dell'esecutività della sentenza, disattendendo la propria eccezione NT secondo la quale la garanzia ottenuta da sarebbe fondata sul mantenimento
18 della gestione delle liti pendenti in capo ai signori ed era pertanto venuta Pt_1 meno a seguito dell'avocazione del potere di transigere la controversia da parte di NT
Si tratta di una censura infondata.
Invero, la statuizione del Tribunale si fonda, ancora una volta, su una lettura piana e coerente della specifica clausola dell'addendum sottoscritto dalle parti in data
30.11.2017 quale integrazione del contratto preliminare di cessione delle quote societarie di GE S.r.l. datato 17.5.2017. Trattasi, in particolare, della clausola n. 7, che così testualmente recita: “In merito alla causa civile in corso con la società si stabilisce che, in presenza di sentenza di secondo grado NTroparte_2
(Corte d'Appello di Venezia n. 2004/2017) sfavorevole a GE S.r.l., il promissario acquirente trattiene in garanzia del corrispettivo da pagare per la cessione di quote prevista al secondo closing la somma di euro 260.000 (duecentosessantamila) quale importo che controparte potrebbe richiedere sulla scorta dell'immediata esecutività della sentenza. Qualora GE S.r.l., a mezzo EI legali incaricati, ottenesse la sospensione dell'esecutività della sentenza il predetto importo sarà corrisposto ai soci, per le quote di rispettiva spettanza, a mezzo bonifico bancario entro 7 giorni dall'esibizione del provvedimento di sospensione emesso dall'autorità giudiziaria competente”.
Ora, il Tribunale di Venezia, senza incorrere nella contraddizione sostenuta dall'appellante, ha fornito della disposizione l'unica interpretazione possibile, poiché espressa dalla lettera della clausola sopra riportata, correttamente ritenendo che la restituzione ai signori dell'importo trattenuto a garanzia fosse Pt_1 espressamente subordinata esclusivamente alla sospensione dell'esecutività della sentenza.
Né può fondamente sostenersi che la garanzia sia fondata sul mantenimento della lite in capo ai promittenti venditori e pertanto sarebbe venuta meno a seguito dell'avocazione a sé del potere di transigere la causa da parte del C.d.A. di GE: rileva, infatti, il Tribunale come l'avvio delle trattative da parte del signor
[...]
(Presidente di GE) sia avvenuto solo dopo che il pignoramento era stato CP_4 trascritto, e quindi solo dopo che si era verificato l'evento pregiudizievole a tutela del quale la garanzia era stata prestata.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante (il quale, a pagina 25 dell'atto d'appello, sostiene che “il rischio garantito a mezzo delle somme trattenute NT NT da si è concretizzato unicamente in ragione EI contegni di ”), deve ritenersi
19 NT che il comportamento tenuto da sia stato improntato a collaborazione negoziale e buona fede: la stipula della transazione tra GE S.r.l. e NTroparte_2
è invero derivata dalla necessità di estinguere un pignoramento immobiliare geneticamente riconducibile alla gestione societaria dello stesso appellante (e non NT già di , tanto che della stessa si dava atto già nel contratto preliminare. Al contrario, raggiungendo un accordo transattivo con la NTroparte_2 [...] ha tutelato, sia il proprio interesse, che quello EI promittenti venditori. Parte_4
Infatti, laddove non avesse portato a compimento la transazione, Parte_4
l'azione esecutiva in danno del compendio immobiliare alberghiero di GE sarebbe proseguita con aggravio di costi diretti e indiretti (basti solo pensare, a quest'ultimo riguardo, alla impossibilità per di procedere alla ristrutturazione del Parte_4 debito di GE, eredità proprio delle gestione EI promittenti venditori ed oggetto – inter alia – delle loro obbligazioni, di cui al contratto preliminare inter partes).
Parimenti infondata è la contestazione secondo cui non avrebbe Parte_4 tutelato la situazione sostanziale e processuale nei confronti della NTroparte_2
trattasi di un'argomentazione carente di riscontri e contraddetta dalle
[...] emergenze processuali di cui è stata data evidenza documentale. La transazione conseguita per merito di è stata infatti, non solo utile alla parte Parte_4 promissaria acquirente, ma anche ai signori considerato che se l'hotel Pt_1
NTinental (di proprietà di GE S.r.l.) non fosse stato (oltretutto definitivamente) dal gravame esecutivo iscritto ad opera della NTroparte_2 Parte_4 non avrebbe potuto ottenere dal ceto bancario la finanza necessaria alla
[...] ristrutturazione del debito di GE S.r.l., con grave nocumento, non solo per la promissaria acquirente, ma anche per i promittenti venditori i quali a quel punto sarebbero stati definitivamente inadempienti al contratto preliminare, e in tal caso suscettibili di essere chiamati da alla restituzione del doppio EI Parte_4 corrispettivi versati per i closing fino a quel momento storico effettuati (artt. 2 e 3 del contratto preliminare). Tenuto conto che alla data della transazione erano già stati effettuati due closing, per un totale del 51% delle quote oggetto di compravendita, ciò significa che la transazione siglata per merito di Parte_4 NT ha consentito ai signori di non essere tenuti a corrispondere a il
[...] Pt_1 doppio della cifra fino a quel momento incassata, ossia 2.609.247,45 euro, il che spiega come re melius perpensa la OR abbia Parte_3 reputato maggiormente conveniente definire il contenzioso con una transazione
20 onorevole e per sé vantaggiosa, piuttosto che proseguire sulla via della contestazione giudiziale.
➢ Quanto al quarto profilo (sub iv), la precisazione dell'appellante per cui il reale oggetto della garanzia sarebbe stato costituito dal rischio di minusvalenza patrimoniale connesso al contenzioso con GE è priva di concreto rilievo sotto il profilo sostanziale prima ancora che sotto il profilo giuridico: ciò che in termini economici viene definita minusvalenza patrimoniale, infatti, altro non è che una sopravvenienza passiva, costituita nel caso de quo proprio dall'esborso finanziario connesso all'esecuzione Camata. Dalla circostanza che detto esborso costituisca l'oggetto immediato, ovvero mediato, della garanzia prestata dai promittenti venditori non può derivare alcuna conseguenza giuridica, né, del resto, risulta chiaramente spiegato dall'appellante quale sia l'effetto preteso a fronte della suddetta precisazione.
➢ Quanto, infine, al quinto profilo (sub v) – relativo alla censura con la quale l'appellante lamenta che il Tribunale di Venezia avrebbe errato nel ritenere la transazione raggiunta con la necessaria per la cancellazione del Pt_2 pignoramento immobiliare, per la tutela del patrimonio sociale di GE e per l'ottenimento EI finanziamenti richiesti, e ciò in quanto il suddetto pignoramento sarebbe stato comunque cancellato appena qualche settimana dopo la controversa transazione, e cioè entro l'11 settembre 2018 all'esito del procedimento per la conversione del pignoramento instaurato da GE su impulso EI signori – Pt_1 va debitamente considerato che il punto rilevante non sta nelle poche settimane in più o in meno, bensì nelle tempistiche e nelle richieste dettate dal pool di banche investito dell'operazione di finanziamento, che a fronte della situazione medio tempore emersa aveva subordinato l'erogazione di finanza alla condizione della liberazione della trascrizione del gravame insistente sull'immobile, siccome effettuata da parte della creditrice Gli istituti di credito pretendevano – nel NTroparte_2 preciso frangente – la liberazione dell'immobile alberghiero dalle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. A ben vedere, dunque, da un lato i signori Parte_1
e si sono resi inadempienti rispetto a quanto
[...] Parte_3 dagli stessi garantito (invero, contrariamente a quanto espressamente riconosciuto ai sensi della clausola n. 5 del contratto preliminare, uno EI creditori di GE S.r.l. si era attivato aggredendo in executivis il principale bene immobile della società, iscrivendo e trascrivendo un pignoramento immobiliare); dall'altro, Parte_4 si è attivata per elidere le conseguenze oggettivamente dannose, siccome
[...]
21 derivanti dalla precitata iscrizione/trascrizione, in capo alla partecipata GE, la quale, peraltro, è stata il soggetto che ha gestito in proprio la trattativa: non va invero obliato che è stato il signor (legale rappresentante di GE) NTroparte_4
a negoziare con le banche, ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e a liberare l'immobile in ossequio a ben precisi poteri allo stesso conferiti dagli organi societari.
16. Il secondo motivo d'appello presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto ugualmente respinto.
L'appellante, riprendendo il quarto profilo di censura trattato nel primo motivo, ribadisce come con la sentenza appellata il rischio fronteggiato dalle somme trattenute in garanzia sia stato erroneamente individuato nell'esborso finanziario di
GE connesso all'esecuzione, anziché nel pericolo economico di minusvalenza patrimoniale. Sulla base di tale premessa (comunque errata sotto il profilo sostanziale per quanto esposto nel paragrafo che precede) l'appellante arriva a sostenere che, poiché l'importo concordato in via transattiva non era stato versato da GE, ma da NT
“la GE non ha sostenuto alcun esborso finanziario e il rischio è divenuto NT impossibile, con connesso obbligo di restituzione integrale da parte di in favore EI signori delle somme trattenute a garanzia” (cfr. pag. 30 atto di appello). Pt_1
Va in proposito ricordato che GE S.r.l., dopo aver preso contatti con la
[...]
(all'uopo essendo stato autorizzato il signor quale CP_2 NTroparte_4
Presidente del consiglio di amministrazione di GE), addiveniva alla conclusione di un accordo transattivo (appunto e GE) che poneva termine a NTroparte_2 tutto il contenzioso esistente inter partes e che sortiva – quale immediato e necessitato effetto – la cancellazione della trascrizione del pignoramento (cfr. doc. n. NT 12, 13 e 14 del fascicolo di .
In data 18 luglio 2018 veniva, dunque, sottoscritta la transazione tra
[...]
e GE S.r.l. in base alla quale GE – all'uopo finanziata da NTroparte_2 [...]
(con riserva di ripetizione) – corrispondeva a la Pt_4 NTroparte_2 complessiva somma di € 198.920,00 e acconsentiva alla NTroparte_2 immediata liberazione, previa estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 255/2018 R.G.E. del Tribunale di Venezia, del vincolo derivante dalla iscrizione del pignoramento.
Il pagamento è dunque stato effettuato da GE s.r.l. con finanza erogata da
[...]
con riserva di ripetizione, ma tale circostanza non può influire in alcun modo Pt_4 sull'operatività della garanzia prestata dai promittenti venditori, poiché sia nel caso
22 in cui avesse effettuato il pagamento con denaro proprio, sia nel caso in cui vi avesse provveduto con denaro di un terzo ( ), che avrebbe dovuto restituire, Parte_4 come di fatto è avvenuto, GE avrebbe comunque subito un esborso finanziario/minusvalenza, con piena operatività della garanzia prestata dai promittenti venditori.
La censura sollevata dall'appellante, oltre che infondata, appare inammissibile per difetto di interesse in quanto inconducente, non producendo alcun effetto dal punto di vista giuridico.
17. Il terzo motivo – basato sul presupposto che il pignoramento eseguito da in danno di GE non costituirebbe un inadempimento EI signori NTroparte_2
e che la transazione tra GE e non sarebbe stata comunque Pt_1 Pt_2 necessaria per la cancellazione del pignoramento – va ugualmente disatteso siccome formulato sulla base di dati errati.
Deve in proposito sottolinearsi che il credito della era stato NTroparte_2 determinato dal Tribunale di Venezia, sezione esecuzioni immobiliari, nella somma di
€ 225.868,63, e che la transazione è stata condotta a termine sulla scorta di due elementi, entrambi oggettivi, e segnatamente: i) la consistenza del debito di GE verso ii) la necessità di eliminare l'iscrizione pregiudizievole del NTroparte_2 pignoramento per addivenire alla erogazione del mutuo bancario.
Sotto tale ultimo profilo si ricorda poi: a) che il signor era stato CP_4 espressamente autorizzato a trattare con il ceto bancario l'erogazione di nuova finanza;
b) che la disponibilità di tale nuova finanza discendeva in primis dalla necessità di ripianare le ingenti perdite societarie ascrivibili alla compagine societaria originaria ( ; c) che la ristrutturazione del debito costituiva una delle Persona_2 obbligazioni principali gravanti in capo alla promissaria acquirente delle quote societarie di GE. Non si vede, quindi, quale possa essere la “responsabilità” del signor nella conduzione delle trattative e nella definizione della CP_4 transazione. Per contro, quel che è certo è che la soluzione transattiva ha contribuito a curare gli stessi interessi EI signori i quali, viceversa, non avrebbero Pt_1 potuto reputarsi adempienti rispetto a un'obbligazione contrattuale espressamente sancita che prevedeva l'assenza di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto di cessione.
La ricostruzione dell'appellante sulla gestione del contenzioso tra GE e
[...]
è comunque inaccoglibile per due ragioni: CP_2
23 a) la prima ha carattere obiettivo: i dati numerici su cui si basa la tesi del convenuto (ora appellante) sono difformi dal vero: a fronte di un debito di oltre
220.000 euro, viene auto imputato un minor debito di 80.000 euro (a tale proposito
è appena il caso di rilevare che il vaglio sull'ammontare delle posizioni di debito- credito è stato effettuato dal giudice dell'esecuzione nel contradditorio tra le parti e non già da e che nella veste di parte vi era GE, all'epoca EI fatti di Parte_4 proprietà, quanto alle quote, della famiglia;
Pt_1
b) la seconda ha carattere valutativo: invero, in disparte il rilievo che, come sottolineato dal Tribunale, non vi era (e non vi è) è alcuna chiara evidenza del fatto affermato dall'appellante e posto a fondamento dell'intera propria pretesa, e cioè che laddove si fosse proseguito il contenzioso con l'esito del NTroparte_2 giudizio sarebbe stato indubbiamente favorevole per GE, vi è che esso collide in maniera ineludibile con un dato che non può essere sottaciuto, e cioè che la prosecuzione del giudizio non avrebbe permesso l'eliminazione del pignoramento immobiliare e dunque avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile alla erogazione del mutuo da parte del pool di banche appositamente interpellato per l'operazione di finanziamento di cui si è detto.
Né a risultati differenti può condurre l'allegazione del convenuto-appellante secondo cui spettava ai signori gestire direttamente il contenzioso con Pt_1 [...]
La gestione del contenzioso è infatti avvenuta secondo le prescrizioni CP_2 endosocietarie e in base alle autorizzazioni date. Ciò che, viceversa, rileva è che i signori (e quindi, per quanto in questa sede rileva, il sig. Pt_1 Parte_1 non hanno garantito alla cessionaria la libertà delle quote e del cespite Parte_4 immobiliare da gravami discendenti dalle problematiche giudiziarie non risolte e foriere di danno.
18. Il quarto motivo – con il quale l'appellante si duole della pretesa erroneità della sentenza per non avere il Tribunale di Venezia ammesso la richiesta C.T.U. contabile siccome “del tutto esplorativa” – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
La motivazione adottata dal Tribunale è invero lineare, e a ben vedere diversa da quella affermata dall'appellante, fondandosi sulla (processualmente obiettiva) impossibilità di dare ingresso alla C.T.U. in ragione del mancato assolvimento del pertinente onere probatorio da parte del convenuto, risultando così formulata:
“(omissis) parte convenuta non offre elementi utili a valutarne, seppur in modo sommario, la fondatezza, non essendo nemmeno stati prodotti gli atti e i documenti
24 completi del giudizio e rivelandosi la richiesta di CTU del tutto esplorativa, tenendo oltre tutto conto EI limiti dell'apprezzamento ottenibile in sede di legittimità” (cfr. sentenza, pag. 9). Il paradigma “esplorativo” della richiesta di C.T.U. è dunque solo l'ultimo anello della catena di ragioni che hanno correttamente condotto il Tribunale
a respingere la richiesta di consulenza d'ufficio prospettata dal Pt_1
E' appena il caso di aggiungere che – come già detto – il vaglio sull'ammontare delle posizioni di debito-credito è stato effettuato dal giudice dell'esecuzione nel contradditorio tra le parti, e non già da e che nella posizione di parte vi Parte_4 era GE, all'epoca EI fatti di proprietà (quanto alle quote) della famiglia Pt_1
19. Quanto al quinto motivo – attinente alle spese di lite nei termini sopra riassunti
– neppure questo può essere accolto.
Alla luce delle evidenze di causa, delle ragioni e della latitudine delle contestazioni formulate dai convenuti e dell'esito del giudizio, appare invero evidente come l'attuale appellante, convenuto e attore in riconvenzionale in primo grado, sia risultato in via definitiva soccombente in via nettamente prevalente rispetto all'attrice
[...]
la cui impostazione di causa e le cui ragioni sono state NTroparte_1 ritenute nella sostanza fondate dal Tribunale, dipendendo la statuizione di condanna NT disposta a carico di nel secondo capo del dispositivo di sentenza dallo scomputo dalla somma trattenuta a garanzia del valore corrispettivo della transazione, avendo d'altra parte il chiesto fino alla fine del giudizio la restituzione, per quanto Pt_1 di sua rispettiva ragione, dell'intero importo di 260.000 €, oltre al risarcimento EI danni.
Con l'ulteriore considerazione che il differenziale tra la somma trattenuta a garanzia NT e il “quantum” transatto risulta essere stato offerto da al convenuto, ma da questo rifiutato.
Da ultimo, va sottolineato come non sia stata specificamente censurata la misura della ripartizione delle spese di lite (attribuite per ¼ alla società e per i Parte_4 residui ¾ al signor , che va quindi confermata. Pt_1
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellante e a favore della appellata Parte_1 [...] con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. NTroparte_1
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per
25 ciascuna delle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione da € 52.001 a € 260.000.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n.
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 513/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1417/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...] le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, NTroparte_1 per compensi, in € 9.991,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante EI Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 513/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 28.2.2023, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Andrea Franco e Paolo Flesca, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Venezia, Fondamenta Foscarini, Dorsoduro 3455, appellante
E
C.F. e P.I. in persona NTroparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo, con domicilio eletto presso il difensore, in Rimini (RN), Via Flaminia, 163/E, appellata avente oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 1417/2022 del 20/29 luglio 2022, emessa a definizione del procedimento rubricato al R.G. 7844/2018, promosso da
[...] con atto di citazione notificato il 29.7.2018, non notificata. NTroparte_1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1417/2022 del
20/29 luglio 2022, emessa a definizione del procedimento rubricato al R.G.
7844/2018, non notificata, per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente atto
e di tutti quelli che saranno depositati in giudizio, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dal sig. non accolte in primo grado e quindi di Parte_1 rigettare, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate nei suoi confronti dalla e, in via riconvenzionale, anche NTroparte_1 accertato e dichiarato l'inadempimento della medesima NTroparte_1 alle obbligazioni con esso convenute, condannare la stessa
[...] [...]
a) alla restituzione in favore de sig. per NTroparte_1 Parte_1 quanto di sua ragione, pari al 59% del totale, di quanto da esso versato ai sensi dell'art. 7 dell'addendum stipulato il 30 novembre 2017, pari ad euro 260.000,00, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) al risarcimento in favore del sig. per quanto di sua ragione pari al 59% del totale, di tutti i danni Parte_1 ad esso arrecati meglio descritti nella narrativa del presente atto e degli atti depositati nel corso del primo grado di giudizio conseguenti ai denunciati contegni tenuti dalla
secondo l'esatta quantificazione sviluppata in NTroparte_1 corso di causa, o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, in parte, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado di giudizio. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre
Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile che stabilisca quanto risultava eventualmente essere dovuto dalla GE alla in ragione della sentenza dell'Ecc.ma Parte_2
Corte d'Appello di Venezia, n. 2004, del 19 settembre 2017, computando tutti i pagamenti effettuati dalla GE in favore della in corso di causa”; Parte_2
➢ conclusioni di parte appellata [ : NTroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare l'appello proposto da parte del signor , in quanto infondato in fatto e in diritto, e – per l'effetto – Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 1417/2022 resa inter partes dal Tribunale di Venezia. Vinte le spese ed il compenso di avvocato. Rigettare l'istanza istruttoria proposta da controparte, in quanto inammissibile ed inconferente ai fini del giudizio.
Si opus, si reiterano le istanze istruttorie dedotte in primo grado, non ammesse”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
2 1. Con l'atto di citazione indicato in oggetto, NTroparte_1
(società operante nel settore alberghiero) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, il sig. e la Parte_1 sig.ra (entrambi sia iure proprio, che quali eredi della Parte_3 OR , nelle more deceduta) in qualità di promittenti venditori in Persona_1 relazione al contratto preliminare stipulato in data 17.5.2017 avente ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni della società GE S.r.l., operante nel medesimo settore e proprietaria di un compendio immobiliare sito in Venezia destinato ad uso alberghiero sotto l'insegna di “Hotel NTinental”, proponendo nei loro confronti le seguenti domande: “
1. accertare e dichiarare che i signori e Parte_1
nella loro qualità di parte promittente venditrice delle Parte_3 quote sociali di GEAP s.r.l., sono stati inadempienti alle pattuizioni negoziali disciplinate in sede pattizia, ed in particolare alla clausola n. 5 del contratto preliminare del 17 maggio 2017. 2. Per l'effetto, accertare e dichiarare che gli stessi non hanno titolo alcuno per rivendicare la dazione della somma di € 260.000,00, giusta la previsione di cui all'art. 7 dell'addendum al contratto preliminare, siglato in data 30 novembre 2017. 3. Ad effetti equivalenti, accertare e dichiarare che la conclusione dell'accordo transattivo tra GEAP s.r.l. e – NTroparte_2 recante data 18 luglio 2018 – ha costituito lo strumento necessario in capo a GEAP
s.r.l. per elidere le conseguenze negative derivanti, a livello eziologico, dall'inadempimento negoziale ascrivibile ai signori e Parte_1 [...]
nei termini detti.
4. Per l'effetto, sempre e comunque accertare e Parte_3 dichiarare che i signori e non hanno Parte_1 Parte_3 titolo alcuno per rivendicare la dazione della somma di € 260.000,00, giusta la previsione di cui all'art. 7 dell'addendum al contratto preliminare, siglato in data 30 novembre 2017. 5. In linea alternativa, ma sempre ai medesimi fini: accertare e dichiarare che la società è legittimata a trattenere la somma di € CP_3
260.000,00 di cui alla garanzia offerta giusta la previsione di cui all'art. 7 dell'addendum al contratto preliminare, siglato in data 30 novembre 2017. 6. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Venezia dovesse accertare il diritto EI convenuti ad ottenere la corresponsione – da parte di Parte_4
– di una somma in ragione della garanzia concordata contrattualmente, giusta la previsione dell'art. 7 dell'addendum al contratto preliminare – decurtare da € NT 260.000,00 tutte le somme già corrisposte da per il tramite CP_1 solutorio di GEAP s.r.l., e quelle che al medesimo titolo saranno corrisposte.
7. Salva
3 e impregiudicata, in ogni caso, la richiesta di domandare ai signori Parte_1
e la rifusione EI danni subìti e subendi a cagione delle Parte_3 condotte descritte in narrativa”.
2. Nello specifico, , dopo avere esposto le principali condizioni Parte_4 dell'operazione di riferimento, che prevedeva il progressivo trasferimento a proprio favore dell'integrale capitale sociale di GE (titolare in Venezia dell'immobile ad uso alberghiero, e della relativa azienda, all'insegna “Hotel NTinental”), da eseguirsi in sei fasi/closing, accompagnato da una progressiva reciproca assunzione di diritti e di obblighi di varia natura (v. atto di citazione di primo grado, § da 1 a 12: “1.
[...]
è una società con sede legale in Rimini alla via Flaminia, n. 171, NTroparte_1 operante nel settore alberghiero (ns. doc. n. 1).
2. GEAP s.r.l. è una compagine societaria proprietaria di un immobile ad uso alberghiero e della relativa azienda ad insegna “Hotel NTinental”, al suo interno esercitata, ubicati a Venezia, Sestriere
Cannaregio, n. 166 (ns. doc. n. 2).
3. Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, essendo
interessata ad estendere la propria area territoriale di attività, l'odierna Parte_4 attrice prendeva contatti con la famiglia (titolare delle quote della Persona_2 società GE) per sondare la possibilità di negoziare l'acquisto dell'immobile e dell'azienda di pertinenza.
4. Le parti ed i rispettivi consulenti approfondivano i temi
(contrattuali, finanziari, patrimoniali, tecnici e di fattibilità) dell'ipotesi, fino a giungere alla determinazione di addivenire alla formalizzazione degli accordi in tal modo raggiunti.
5. Dunque, con <contratto preliminare di compravendita quote < i>
Società a Responsabilità Limitata> recante data 17 maggio 2017, i signori Per_1
e – in qualità di parte
[...] Parte_1 Parte_3 promittente venditrice – promettevano di alienare alla società NTroparte_1
– in qualità di parte promissaria acquirente – la partecipazione
[...] societaria dagli stessi detenuta nella società denominata GEAP s.r.l. (ns. doc. n. 3).
6. Partecipazione – quella fatta oggetto del contratto preliminare – pari alla totalità delle quote della ridetta compagine.
7. Il corrispettivo dell'alienazione veniva concordemente e indicativamente stimato dalle parti in € 15.500.000,00, da corrispondersi in sei fasi (ossia, in sei distinti closing, decorrenti dalla data di stipula del contratto preliminare sino al 30 giugno 2021), disciplinate all'art. 3 della scrittura negoziale, alla rubrica “Esecuzione”.
8. In ossequio alle pattuizioni dettate in parte qua, la società promissaria acquirente effettuava i pagamenti previsti in relazione ai primi due closing: ossia, quello del 17 maggio 2017 e quello del 30 novembre 2017
(ns. docc. n. 4 e 5) ed è in procinto di corrispondere la quota in scadenza alla data
4 del 31 agosto 2018 (terzo closing).
9. Attesa la necessità, da un lato, di ristrutturare il debito di GE, e, dall'altro, di approntare numerosi e sostanziali interventi alla struttura immobiliare ed a quella aziendale (lato sensu: all'Hotel NTinental), le parti stabilivano – all'art. 4 del contratto preliminare (rubricato “Adempimenti delle Parti”)
– quanto segue: “Le Parti si impegnano a cooperare sino all'acquisto della
Partecipazione; a tal fine, a seguito del Primo Closing, le Parti faranno sì che:
[omissis] – siano conferiti a i poteri necessari affinché possa NTroparte_4 richiedere e negoziare i finanziamenti necessari per la ristrutturazione dell'intero indebitamento di GE, nonché per la ristrutturazione ed ammodernamento dell'azienda che il Promissario Acquirente intende effettuare, sulla base di un piano industriale da questi predisposto”. 10. Quale contrappeso contrattuale al conferimento EI poteri in disamina, la medesima clausola pattizia prevede(va) che:
“Il Promissario Acquirente si obbliga ad effettuare, sostenendone integralmente il costo, i lavori di riqualificazione e di ristrutturazione dell Parte_5 meglio indicati all'Allegato 1, che dovranno essere svolti secondo la tempistica ivi indicata e, comunque, terminati entro il 1 ottobre 2018, salvo casi di forza maggiore
o di ritardi delle competenti autorità nel rilascio delle necessarie autorizzazioni”. 11.
Il sinallagma contrattuale trovava – indi – una puntuale disciplina afferente alle garanzie offerte dalla parte promittente venditrice. In particolare, all'art. 5 – denominato “Dichiarazioni e garanzie del promittente Venditore” – si sancisce quanto segue: “In aggiunta ad ogni altra garanzia dovuta per legge o prevista dal presente
NTratto, il Promittente Venditore presta le dichiarazioni e garanzie contenute nell'Allegato 1. Il Promittente Venditore garantisce che la GE è proprietaria dell'Immobile sito in Venezia, Sestriere Cannaregio 166, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia, foglio 12, particelle 1887 e 1886 senza Sub., Foglio 12 Part.
1669, Sub. 3, Foglio 12 Part. 1892, Sub. 4, nonché dell'azienda alberghiera Hotel
NTinental con la classifica di 4 stelle;
garantisce inoltre che l'immobile e l'azienda sono a norma di legge e rispettano tutti gli essenziali presupposti richiesti dalle vigenti leggi in materia urbanistica e per il rilascio di concessioni amministrazioni per
l'esercizio dell'attività alberghiera. Il Promittente Venditore garantisce inoltre: - che tutti i beni di proprietà GEAP, ed in particolare i beni immobili, sono liberi da ipoteche, vincoli e gravami, comunque pregiudizievoli, di qualsiasi natura ed oggetto, ad eccezione di due ipoteche costituite a garanzia di mutui ipotecari contratti con BA
ON EI AS di NA (per residuo debito di circa Euro 2.775.000,00) e con
SB per residuo debito di circa Euro 1.600.000,00 e di un vincolo
5 “architettonico-estetico” sulle facciate degli immobili prospicienti il Canal Grande”.
12. Alla medesima clausola dettata in tema di garanzie, poi, la parte promittente venditrice specificava: “Che GEAP non si trova in stato d'insolvenza, che sta facendo fronte regolarmente ai propri pagamenti, che nessun creditore ha iniziato azioni esecutive, comunque pregiudizievoli per la normale gestione dell'attività sociale e che nessun creditore stia per/o possa attaccare a breve giudizialmente i beni mobili ed immobili di proprietà sociale”), rappresentava:
a) che in data 30.11.2017, in occasione del secondo closing, essendo intervenuta nella causa n. 2004/2017 R.G., vertente tra la e GE S.r.l. NTroparte_2 una sentenza della Corte d'Appello di Venezia sfavorevole a GE, era stato stipulato un “addendum” contrattuale volto a disciplinare alcuni aspetti del rapporto;
b) che con tale “addendum” le parti avevano concordato che la promissaria NT acquirente ( trattenesse dal prezzo da versare ai promittenti venditori, in occasione del secondo closing, l'importo di euro 260.000,00 quale garanzia rispetto all'importo che la avrebbe potuto richiedere a GE in ragione NTroparte_2 della immediata esecutività della sentenza, importo che avrebbe, tuttavia, dovuto restituire ai venditori, per le quote di relativa spettanza, qualora GE, a mezzo EI legali incaricati, avesse ottenuto la sospensione dell'esecutività della sentenza;
c) che nelle more, in esecuzione degli obblighi assunti contrattualmente, aveva dato avvio alle pratiche per ottenere i finanziamenti necessari ad eseguire delle importanti opere di ristrutturazione dell'albergo, oltre che per la ristrutturazione dell'intero indebitamento di GE;
d) che dopo avere raggiunto un accordo di massima per l'erogazione, in favore di NT GE, di un finanziamento di euro 12.000.000 (tanto è vero che il C.d.A. di aveva autorizzato il proprio Presidente a sottoscrivere idonea fiEIussione a garanzia del debito che sarebbe stato assunto da GE), nel maggio 2018 GE aveva subito un pignoramento da parte di debitamente trascritto, che NTroparte_2 aggrediva l'immobile adibito ad hotel;
e) che l'azione esecutiva aveva suscitato l'immediata reazione degli istituti bancari, i quali subordinavano l'erogazione EI finanziamenti alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli;
f) che stante la stringente necessità, il Presidente del C.d.A. di GE, debitamente autorizzato dal C.d.A., addiveniva a una transazione con la alla NTroparte_2 quale veniva versato l'importo di euro 198.920,00 per chiudere la vertenza;
6 g) che a seguito di tale transazione la trascrizione del pignoramento era stata cancellata e la procedura per l'erogazione del mutuo era stata ripresa;
h) che i promittenti venditori erano intenzionati a chiedere la restituzione dell'importo trattenuto a garanzia,
e quindi, sulla base di dette premesse, proponeva domanda volta ottenere l'accertamento dell'insussistenza, a suo carico di alcun obbligo di restituzione, affermando che la restituzione del predetto importo era stata espressamente subordinata alla sola ipotesi di sospensione dell'esecutività della sentenza. Non essendosi verificato tale evento, la somma non doveva essere restituita, tenuto anche conto del fatto che i promittenti venditori, all'art. 5 del contratto, avevano garantito che nessun creditore aveva iniziato azioni esecutive, e nemmeno erano prossimi ad iniziarle a breve, risultando quindi inadempienti anche in relazione a tale obbligo contrattuale. Deduceva inoltre di aver tenuto un comportamento pienamente conforme a buona fede nell'ambito EI rapporti processuali con volto a Pt_2 tutelare il più possibile l'interesse EI venditori. Concludeva, quindi, nel senso di non essere tenuta al versamento di alcuna somma, o al più di essere tenuta al versamento della minor somma pari alla differenza tra quanto trattenuto e quanto versato in sede transattiva.
3. Si costituivano in causa entrambi i convenuti chiedendo al Tribunale di rigettare, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate nei loro confronti da
[...]
nonché, in via riconvenzionale, accertato e dichiarato NTroparte_1
l'inadempimento della medesima alle obbligazioni con essi Parte_4 convenute, di condannare la stessa: i) alla restituzione in loro favore, per quanto di rispettiva ragione, di quanto da essi versato ai sensi dell'art. 7 dell'addendum stipulato il 30 novembre 2017, pari ad euro 260.000,00, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ii) al risarcimento, per quanto di rispettiva ragione, di tutti i danni ad essi arrecati meglio descritti nella narrativa della comparsa di risposta NT conseguenti ai denunciati contegni tenuti dalla nello specifico deducendo:
a) che le garanzie assunte all'art. 5 del contratto dovevano ritenersi riferibili alla data del primo closing, mentre il precetto era stato notificato in occasione del secondo closing;
b) che in forza del contratto preliminare, la parte promittente venditrice aveva il diritto di gestire mediante legali di sua fiducia le controversie pendenti o future, ed altresì il diritto di trattenere a suo favore qualsivoglia sopravvenienza dovesse derivare dalla definizione, giudiziale, o in via transattiva, delle stesse;
7 NT c) che – che in occasione del secondo closing aveva conseguito la maggioranza in GE – aveva violato gli obblighi assunti, avocando a sé la difesa di
GE nell'ambito della controversia contro giungendo a NTroparte_2 concludere una transazione del tutto svantaggiosa per la stessa GE. Poiché la garanzia assunta dall'art. 8 traeva la propria giustificazione nel potere assicurato ai NT venditori di gestire le cause pendenti, una volta arrogatosi tale potere, la garanzia doveva ritenersi venuta meno;
d) che la conclusione di tale accordo aveva peraltro vanificato le iniziative giudiziali dagli stessi avviate per contrastare le pretese della loro creditrice, per intraprendere le quali avevano anche sostenuto ingenti costi.
4. La causa veniva istruita solo documentalmente. NT
5. All'udienza del 23 febbraio 2022 dava atto di avere raggiunto un accordo con e per l'effetto, a seguito di reciproche rinunce agli Parte_3 atti e relative accettazioni, il giudice istruttore dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra e Parte_4 Parte_3
6. Con riguardo alla posizione di la causa è invece proseguita ed Parte_1
è stata definita con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, ha:
i) accertato che ha il diritto di trattenere dalla NTroparte_1 garanzia di euro 260.000 di cui all'addendum contrattuale del 30.11.2017, il minor importo di euro 202.196,12;
ii) condannato a versare a la somma di euro Parte_4 Parte_1
34.104,29, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
iii) compensato in ragione di ¼ le spese di lite e condannato a Parte_1 rifondere, in favore di la residua quota di ¾, Parte_4 ritenendo legittima l'iniziativa assunta da a difesa Parte_4 dell'investimento in GE, ed in particolare:
a) che il pignoramento immobiliare notificato da rappresenta NTroparte_2 una violazione delle garanzie rilasciate dai venditori delle partecipazioni in GE, oggetto del contratto di trasferimento;
NT b) le somme trattenute da in garanzia per il contenzioso con
[...] avrebbero dovuto essere restituite ai sigg.ri solo nel caso di CP_2 Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di appello intervenuta tra la GE
e NTroparte_2
8 NT c) l'avocazione del contenzioso GE/Camata da parte di e la successiva stipulazione della controversa transazione risulta sì formalmente un inadempimento alle obbligazioni convenute, ma deve ritenersi ciò nondimeno giustificato, sia dal pignoramento immobiliare effettuato dalla sia dall'esigenza di elidere tale Pt_2 pignoramento anche per ottenere i finanziamenti bancari negoziati;
d) i convenuti non hanno in ogni caso dimostrato i pretesi danni subiti in ragione NT dell'inadempimento realizzato da con l'avocazione del contenzioso GE/Camata
e la successiva stipulazione della controversa transazione, nello specifico motivando la decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
1) in base al chiaro tenore dell'art. 7 dell'addendum contrattuale stipulato in data
30.11.2021 (doc. n. 6 , la promissaria acquirente [ ] aveva il Parte_6 Parte_4 diritto di trattenere la complessiva somma di 260.000,00 euro quale garanzia per le somme che la società risultata vittoriosa in secondo grado nei confronti di Pt_2
GE nell'ambito di una controversia pendente tra le parti, avrebbe potuto richiedere in esecuzione della sentenza. Ed invero, in data 30.11.2017, coincidente con la data di stipula dell'addendum, in forza del predetto provvedimento della Corte Pt_2
d'Appello di Venezia, aveva notificato a GE un precetto chiedendo il pagamento di euro 257.172,98 (doc. n. 18 . La restituzione ai promittenti venditori Parte_6 dell'importo trattenuto a garanzia (di poco superiore a quello oggetto di precetto) veniva espressamente subordinata esclusivamente alla sospensione dell'esecutività della sentenza e quindi al venir meno del rischio che il patrimonio della società GE fosse sottoposto ad azioni esecutive da parte della creditrice. La ratio della garanzia era quindi quella di tutelare il promissario acquirente dalle eventuali azioni esecutive che il creditore avrebbe potuto intraprendere nei confronti di GE Pt_2 aggredendone il patrimonio e quindi cagionando una minusvalenza delle partecipazioni oggetto di trasferimento. Del resto, ai sensi dell'art. 5 del contratto preliminare sottoscritto in data 17 maggio 2017, i venditori avevano garantito, non solo l'attuale libertà degli immobili sociali da vincoli o trascrizioni pregiudizievoli, ma anche che GE non si trovava in stato di insolvenza e che nessuno EI creditori avrebbe potuto, a breve, attaccare giudizialmente i beni mobili o immobili di proprietà della società. Ebbene, l'avvio dell'espropriazione forzata da parte di a Pt_2 distanza di meno di un anno dalla sottoscrizione del contratto preliminare, ed appena in fase di secondo closing, è qualificabile come un evento pregiudizievole per il quale i promittenti venditori avevano assunto la predetta garanzia. Si tratta, infatti, di un importo che viene chiesto esecutivamente in forza di una controversia già pendente
9 all'epoca della stipula del contrato preliminare e che pertanto non può essere in alcun NT modo ricondotta alla gestione di GE da parte di che ha assunto la maggioranza solo in data 30.11.2017. Non essendo stata sospesa la sentenza, ma essendo al contrario stata promossa un'azione esecutiva nei confronti di GE e trascritto un pignoramento immobiliare, non sussiste alcun obbligo di restituzione integrale della predetta somma;
2) non si ritiene condivisibile l'assunto di parte convenuta, secondo la quale la garanzia sarebbe fondata sul mantenimento della gestione delle liti pendenti in capo ai promittenti venditori e pertanto sarebbe venuta meno a seguito dell'avocazione a sé del potere di transigere causa da parte del C.d.A. di GE, come deciso con voto NT favorevole EI componenti designati dal socio quale NTroparte_4
Presidente di GE, ritenendo correttamente di perseguire l'interesse primario della società dallo stesso amministrata, ha avviato le trattative per giungere a una transazione con solo dopo che il pignoramento era stato trascritto, e quindi Pt_2 solo dopo che si era verificato l'evento pregiudizievole a tutela del quale la garanzia era stata prestata;
3) la circostanza che l'importo concordato in via transattiva non sia stato versato NT da GE, ma da non assume rilievo, posto che si tratta di somme versate dal promittente acquirente al fine di scongiurare l'espropriazione del compendio immobiliare che costituiva un bene fondamentale nell'ambito della società GE. Va infatti osservato che la garanzia era prevista proprio a favore della società acquirente, la quale, per tutelare il patrimonio societario ed impedire la vendita di un indispensabile asset aziendale e la conseguente perdita di valore delle partecipazioni oggetto di compravendita, si è fatta carico del pagamento dell'importo richiesto dal creditore di GE. Va tuttavia osservato che essendo la garanzia di euro 260.000,00 finalizzata a tutelare la promissaria acquirente da un evento specifico, ossia dal pagamento di somme a favore EI creditori di GE in esecuzione della più volte menzionata sentenza della Corte d'Appello di Venezia, deve ritenersi, secondo buona fede, che i promissari acquirenti siano tenuti a versare in favore EI venditori la differenza tra quanto trattenuto in garanzia e quanto effettivamente versato a in forza della transazione, in proporzione alle quote detenute da NTroparte_2 ciascuno EI convenuti (cfr. art. 7 addendum). Tale assunto trova conferma anche nella specifica pattuizione di cui all'art. 7 dell'addendum, ai sensi della quale la regolazione degli oneri e benefici all'esito della conclusione della vertenza con
[...]
fosse essa giudiziale stragiudiziale, sarebbe stata a favore EI venditori, CP_2
10 in base a quanto previsto dall'art.
4.7 e 9 del contratto preliminare. In particolare,
l'art.
4.7 del contratto preliminare stabiliva che “qualsivoglia sopravvenienza attiva dovesse spettare a GE, anche successivamente al secondo closing, in relazione al contenzioso attivo in essere nei confronti della società attualmente Parte_2 pendente innanzi al Tribunale di Venezia, sarà esclusivamente a favore del promittente venditore”;
4) tenuto conto dell'accordo intercorso con e Parte_3 considerato che deve ritenersi titolare del 59% delle partecipazioni, Parte_1 NT
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, va quindi condannata a versare, in favore di l'importo di euro Parte_1 NT 34.104,29, pari alla differenza tra quanto trattenuto da in garanzia e quanto versato a titolo di transazione, detratti inoltre i soli costi documentati in giudizio NT sostenuti da per la procedura immobiliare (spese notarili di cui al doc. n. 15), oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
5) quanto alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal convenuto, va considerato che la circostanza che il C.D.A. di GE S.r.l. abbia deciso di autorizzare il Presidente di GE a concludere una transazione con
[...]
è un atto gestorio che, pur riconducibile a GE S.r.l., è stato adottato CP_2 NT con il voto determinante EI consiglieri di amministrazione designati dal socio
Tale condotta si pone in contrasto con quanto previsto dalla clausola n. 9 del contratto preliminare del 17.5.2017 in base alla quale promissario acquirente aveva riconosciuto al promittente venditore il diritto di gestire, mediante legali da lui designati, le liti pendenti dalle quali sarebbe potuto discendere un obbligo di indennizzo a carico EI venditori, tra le quali rientra pacificamente anche la controversia pendente
contro
Va tuttavia rilevato che NTroparte_2
l'assunzione della lite in capo al Presidente del C.d.A. di GE è stata determinata dall'iscrizione del pignoramento immobiliare che, a sua volta, integra inadempimento all'obbligo di garanzia assunto dai in base all'art. 5 del medesimo contratto. Pt_1
Si tratta infatti di una transazione sottoscritta nel primario e urgente interesse di
GE; la quale, a causa del pignoramento, aveva subito un arresto delle trattative portate aventi dal C.d.A. per ottenere EI rilevanti finanziamenti. Le tempistiche seguite da per ottenere i finanziamenti non possono essere valorizzate al CP_4 fine di escludere l'operatività della garanzia contrattuale, poiché la garanzia assunta dai venditori riguardava, in modo oggettivo, la mancata iscrizione EI pignoramenti a carico di GE e non era in alcun modo condizionata alla durata del procedimento
11 necessario ad erogare a GE gli ingenti finanziamenti EI quali essa necessitava, trattandosi peraltro di tempistiche che appaiono del tutto congrue tenuto conto della natura e dell'attività societaria, oltre che delle somme richieste. È poi documentato che la BA, a seguito della notizia del pignoramento, abbia invitato GE a rendere spiegazioni sullo stato del procedimento esecutivo, minacciando anche di assumere iniziative a tutela EI propri crediti (come attestato dalla corrispondenza prodotta da parte attrice sub A-I);
6) in ogni caso, in base ai principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale, era onere della convenuta, non solo quello di allegare l'inadempimento della propria controparte, ma anche quello di provare di aver subito un danno eziologicamente riconducibile a tale inadempimento, oltre che di dimostrarne l'ammontare. Il Tribunale ritiene che non sia stata offerta prova alcuna che la transazione intercorsa tra GE e abbia cagionato a Pt_2 Parte_1 alcun danno per le ragioni che seguono. Va, in primo luogo, rilevato che con la transazione in esame GE ha pagato delle somme inferiori a quelle individuate dal giudice dell'esecuzione come necessarie ad ottenere la conversione del pignoramento, donde, sotto tale profilo, alcun danno può essere derivato al promittente venditore. si duole del fatto che, a seguito della transazione, Pt_1 avrebbe perso la facoltà di coltivare il giudizio di SS proposto avverso la sentenza d'Appello, e quindi di perdere chances favorevoli di vittoria. Va tuttavia rilevato che la pretesa perdita di chance non può ritenersi in alcun modo provata, né tantomeno quantificata, non essendovi elementi sufficienti per desumere che il ricorso per SS, ove GE, da un lato si doleva del fatto che la sentenza della
Corte di Appello di Venezia non avesse tenuto conto di asseriti pagamenti effettuati da GE in corso di causa, dall'altro censurava alcune statuizioni del tutto viziate, avrebbe prodotto sopravvenienze favorevoli ai promittenti venditori. Quanto ai pagamenti intervenuti in corso di causa, si tratta di deduzioni ampiamente contestate da nell'ambito del procedimento di esecuzione, ove peraltro NTroparte_2
oltre a contestare i calcoli della controparte, ha osservato che NTroparte_2 tali vizi si sarebbero dovuti far valere, non tanto promuovendo ricorso per
SS, ma proponendo la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c (cfr. doc. n. 4
. Quanto alle ulteriori statuizioni della sentenza oggetto di ricorso per Pt_1
SS (tra le quali figurerebbe l'omesso riconoscimento del ritardo di per Pt_7 la consegna EI lavori per oltre un milione di euro), parte convenuta non offre elementi utili a valutarne, seppur in modo sommario, la fondatezza, non essendo
12 nemmeno stati prodotti gli atti e i documenti completi del giudizio e rivelandosi la richiesta C.T.U. del tutto esplorativa, tenendo oltre tutto conto EI limiti dell'apprezzamento ottenibile in sede di legittimità;
7) tenendo conto della parziale soccombenza dell'attrice e della prevalente soccombenza del convenuto, le spese di lite vanno compensate in ragione di ¼ e NT condannato a rifondere in favore di la residua frazione di ¾ Parte_1 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
7. Ha proposto appello sulla base di cinque motivi, chiedendo, in Parte_1 riforma integrale della sentenza, l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado, anche in via riconvenzionale.
8. Si è costituita nel giudizio di impugnazione prendendo Parte_4 posizione sulle ragioni del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
9. Precisate le conclusioni;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa come di seguito esposto.
II
I motivi dell'impugnazione.
10. Con il primo motivo – rubricato: “Travisamento di fatti e documenti rilevanti per la controversia;
motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia e violazione, errata e falsa applicazione, e/o interpretazione, degli artt. 1227, 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. nelle parti in cui
è stato stabilito che: 1) il pignoramento immobiliare effettuato dalla sugli Pt_2 immobili della GE rappresenterebbe una violazione delle garanzie rilasciate dai sig.ri e quindi un inadempimento ad essi addebitabile delle obbligazioni Pt_1 convenute;
2) la restituzione ai sigg.ri dell'importo trattenuto a garanzia di Pt_1 NT era espressamente subordinata esclusivamente alla sospensione dell'esecutività NT della sentenza;
3) la garanzia ottenuta da non sarebbe fondata sul mantenimento della gestione delle liti pendenti in capo ai sigg.ri e non Pt_1 sarebbe venuta meno a seguito dell'avocazione del potere di transigere la causa da NT parte di 4) il rischio garantito dalle somme trattenute in garanzia sarebbe quello di tutelare GE da possibili esborsi finanziari connessi all'esecuzione 4) la Pt_2 transazione intervenuta con era necessaria per la cancellazione del Pt_2 pignoramento immobiliare, per la tutela del patrimonio sociale di GE e per l'ottenimento EI finanziamenti richiesti” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per non avere correttamente interpretato gli accordi vigenti tra le parti, ed in particolare: a) per non aver esattamente valutato l'inscindibile collegamento tra le
13 NT somme trattenute in garanzia da e la gestione del contenzioso con
[...]
gestione che era stata convenzionalmente rimessa in via esclusiva alle CP_2 determinazioni EI sigg.ri da attuarsi a mezzo EI propri legali;
b) per non Pt_1 aver adeguatamente accertato che il rischio garantito a mezzo delle somme NT trattenute in garanzia da era la possibile minusvalenza patrimoniale di GE in conseguenza del contenzioso con c) per non adeguatamente NTroparte_2 NT valutato il dato che era tenuta a restituire le somme trattenute in garanzia in relazione al contenzioso GE/Camata, non solo nell'ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza azionata da ma anche nel caso in cui, Pt_2 ingerendosi illegittimamente nel contenzioso che i sigg.ri avevano il diritto Pt_1 di gestire in via esclusiva e transigendo le reciproche pretese tra GE e Pt_2 avesse determinato una minusvalenza patrimoniale in capo a GE garantita dalle NT predette somme;
d) per non avere, quindi, statuito che è l'unica responsabile delle conseguenze pregiudizievoli connesse al contenzioso con GE, e chiede, quindi, che, in riforma della sentenza di primo grado, venga accertato e dichiarato che, in ragione dell'esistenza e dello stato di avanzamento del procedimento per la NT conversione del pignoramento, la transazione convenuta su impulso di con la società non era affatto necessitata da alcuna reale esigenza NTroparte_2 NT facente legittimamente capo a GE, ovvero a e ha anzi rappresentato un atto illegittimo che ha arrecato ingenti danni ai sigg.ri e soprattutto, facendo Pt_1 deliberatamente avverare il rischio fronteggiato dalle somme trattenute in garanzia NT da impone l'obbligo di restituzione integrale di tali somme in favore EI sigg.ri oltre al risarcimento EI danni. Pt_1
11. Con il secondo motivo – rubricato: “Motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia;
travisamento di fatti e documenti versati in atti nella parte in cui e EI documenti versati in atti e violazione;
errata e falsa applicazione, e/o interpretazione, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nelle parti in cui è stato individuato il rischio fronteggiato dalle somme trattenute in garanzia da
NT ed è stato ritenuto irrilevante ai fini di causa che l'onere finanziario connesso
NT alla transazione Camata sia stato sostenuto da e non da GE” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non sarebbe rilevante ai fini di causa la pacifica “circostanza che l'importo concordato in via
NT transattiva non era “stato versato da GE, ma da (cfr. sentenza, pag. 6, doc.
NT n. 1), in quanto, se il rischio fronteggiato dalle somme trattenute in garanzia da fosse effettivamente stato di tipo meramente finanziario, allora avrebbe dovuto
14 NT concludersi che a seguito del pagamento da parte di degli oneri connessi alla transazione con Camata Costruzioni GE non aveva sostenuto alcun esborso finanziario e il rischio era divenuto impossibile, con connesso obbligo di restituzione NT integrale da parte di in favore EI sigg.ri delle somme trattenute in Pt_1 garanzia, mentre in caso contrario varrebbero le considerazioni svolte nel precedente motivo.
12. Con il terzo motivo – rubricato: “Travisamento di fatti e documenti rilevanti per la controversia;
motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia e violazione, errata e falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 e 1367 cod. civ. e 115 c.p.c. nelle parti in cui è stato stabilito che: 1) il pignoramento immobiliare effettuato dalla Pt_2 sugli immobili della GE rappresenterebbe una violazione delle garanzie rilasciate dai sig.ri e quindi un inadempimento ad essi addebitabile delle obbligazioni Pt_1 convenute;
2) la transazione con la era necessaria per la cancellazione del Pt_2 pignoramento immobiliare, per la tutela del patrimonio sociale di GE e per l'ottenimento EI finanziamenti richiesti;
3) i danni di cui l'esponente ha chiesto il ristoro sarebbero rimasti sforniti di prova” – l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza perché, alla luce EI documenti versati in atti in primo grado, il Tribunale aveva in realtà tutti gli elementi utili per valutare, seppur in modo sommario, la fondatezza del ricorso in SS proposto dai sig.ri ed abbandonato a Pt_1 seguito, e in conseguenza, della transazione intervenuta tra GE e
[...]
e quindi tutti gli elementi per liquidare, anche in via equitativa, i danni CP_2 connessi alla perdita di possibilità (o chance) di ottenere la rideterminazione delle somme dovute alla (motivi I-III, pagg.
6-14 doc. n. 29, fasc. I grado) e una Pt_2 condanna della medesima per il ritardo nella consegna EI lavori effettuati (IV motivo, pagg. 14-15, doc. n. 29, fasc. I grado). Se il Tribunale avesse così proceduto, della rideterminazione delle somme e della condanna ai sensi dell'art. 7 dell'addendum e dell'artt.
4.7 e 9 del NTratto Preliminare (doc. n. 1, fasc. I grado), avrebbero beneficiato direttamente i sigg.ri donde la sussistenza del presupposto per Pt_1 NT la condanna di al risarcimento di tale voce di danno.
13. Con il quarto motivo – rubricato: “Motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia;
travisamento di fatti e EI documenti versati in atti e violazione, errata e falsa applicazione e/o interpretazione dell'art. 61 c.p.c. nella parte in cui è stata ritenuta esplorativa la richiesta di C.T.U. formulata in primo grado dall'odierno appellante” – viene denunciata l'erroneità della
15 decisione del Tribunale di respingere l'istanza avanzata dai convenuti di ammissione di C.T.U. volta a riconciliare tutti i pagamenti effettuati da GE in corso di causa per stabilire il saldo di dare/avere tra le parti, anche applicando gli interessi dovuti. Non poteva infatti ritenersi trattarsi di una C.T.U. esplorativa, non essendo stata richiesta per ricercare fatti o circostanze non provate, né per colmare eventuali lacune probatorie dell'esponente, né per alleggerire l'onere probatorio sulle allegazioni della parte convenuta.
14. Con il quinto motivo – rubricato: “Violazione, errata e falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; motivazione omessa, carente, illogica e/o contraddittoria su punti rilevanti della controversia e travisamento EI fatti nella parte in cui è stata accertata la soccombenza prevalente degli attori in primo grado” –
l'appellante contesta la liquidazione delle spese di lite contenuta in sentenza. La statuizione secondo cui bisognerebbe tenere “conto della parziale soccombenza dell'attrice e della prevalente soccombenza del convenuto”, e che pertanto le spese di lite andrebbero “compensate in ragione di ¼”, con l'esponente, “condannato a NT rifondere, in favore di la residua frazione di ¾ delle spese di lite, liquidate come in dispositivo” (sentenza, pag. 9, doc. n. 1) risulterebbe in aperto contrasto con la corretta interpretazione del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre ad essere frutto di motivazioni illogiche e/o contraddittorie e di un evidente travisamento EI fatti di causa. Il presente giudizio è stato, infatti, dichiaratamente instaurato da per prevenire l'azione restitutoria EI promittenti venditori, Parte_4 ma all'esito del giudizio il Tribunale ha accertato che una porzione delle somme NT trattenute da (pari a circa euro 60.000,00) avrebbero dovuto essere restituite ai convenuti. In tale contesto il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto ritenere che la NT parte prevalentemente soccombente era al quale, laddove fosse stata in buona fede nell'instaurazione del giudizio, a seguito della transazione con la Pt_2 avrebbe dovuto dichiararsi immediatamente disponibile a versare ai sigg.ri Pt_1 la differenza tra quanto trattenuto in garanzia e l'ammontare dell'onere transattivo convenuto, rimettendo al giudizio solo le ulteriori questioni controverse tra le parti.
Ragioni della decisione.
15. Il primo motivo è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione così come ritenuti in sentenza (e cioè: i) che il pignoramento immobiliare effettuato da sui beni immobili di GE rappresenta una violazione delle NTroparte_2 garanzie rilasciate dai signori e quindi un inadempimento ad essi Pt_1 addebitabile aelle obbligazioni convenute;
ii) che la restituzione ai signori Pt_1
16 dell'importo trattenuto a garanzia era espressamente subordinata esclusivamente NT alla sospensione dell'esecutività della sentenza;
iii) che la garanzia ottenuta da non è fondata sul mantenimento della gestione delle liti pendenti in capo ai signori e non è venuta meno a seguito dell'avocazione del potere di transigere la Pt_1 NT controversia da parte di iv) che il rischio sotteso alle somme trattenute in garanzia era quello di tutelare GE da possibili esborsi finanziari connessi all'esecuzione da parte di v) che la transazione con la NTroparte_2 Pt_2 era necessaria per la cancellazione del pignoramento immobiliare, per la tutela del patrimonio sociale di GE e per l'ottenimento EI finanziamenti richiesti).
➢ Quanto al primo profilo (sub i), sostiene l'appellante che la sentenza gravata si fonderebbe su un'errata interpretazione, sia del contratto preliminare sottoscritto dalle parti il 17.5.2017, sia dell'addendum sottoscritto il 30.11.2017: poiché infatti la sentenza posta da a fondamento del pignoramento immobiliare era Pt_2 successiva al rilascio delle garanzie di cui si discute, l'azione esecutiva doveva considerarsi quale “evento imprevedibile”, e pertanto non poteva validamente qualificarsi come un inadempimento EI signori alle garanzie prestate, che Pt_1
non aveva immediatamente contestato. Parte_4
Le riassunte deduzioni risultano destituite di fondamento dal punto di vista logico prima ancora che giuridico.
L'esecuzione forzata è invero lo strumento ritualmente previsto dall'ordinamento per il mancato adempimento di un'obbligazione consacrata in un titolo esecutivo.
Il pignoramento costituiva pertanto il naturale epilogo della mancata spontanea esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia emessa in favore di e non già un evento imprevedibile come sostiene l'appellante, NTroparte_2 tanto è vero che, proprio per scongiurare il rischio (poi avveratosi) di esecuzione forzata, con la clausola n. 7 dell'addendum sottoscritto dalle parti in data 30.11.2017 quale integrazione del contratto preliminare di cessione delle quote societarie di GE
S.r.l. datato 17.5.2017, la promissaria acquirente ( veniva Parte_4 facoltizzata/autorizzata a trattenere la somma di € 260.000,00, somma da restituire alla parte promittente venditrice (e cioè i signori e Parte_1 [...]
) solo ed esclusivamente nel caso in cui l'esecutività della sentenza Parte_3 di secondo grado emessa dalla Corte d'Appello di Venezia a definizione del procedimento n. 2004/2017 fosse stata sospesa.
In concreto si verificava, che non solo l'esecutività della sentenza d'appello non veniva sospesa (né dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, né dalla Corte
17 d'Appello, ex art. 373 c.p.c., a seguito della proposizione del ricorso per cassazione da parte EI , ma addirittura che la sulla scorta Pt_1 NTroparte_2
(proprio) della predetta sentenza, agiva in executivis
contro
GE S.r.l., iscrivendo pignoramento immobiliare sull'Hotel NTinental.
Detto pignoramento, come correttamente rilevato e motivato dal Tribunale, “è qualificabile come un evento pregiudizievole per il quale i promittenti venditori avevano assunto la predetta garanzia”, il cui chiaro tenore non ammette una diversa interpretazione.
In conseguenza del verificarsi del rischio garantito il Tribunale ha pertanto coerentemente rilevato che “non essendo stata sospesa la sentenza, ma essendo al contrario stata promossa un'azione esecutiva nei confronti di GE e trascritto un pignoramento immobiliare, non sussiste alcun obbligo di restituzione integralmente predetta somma” (cfr. sentenza, pag. 6).
Va quindi confermato, sulla base di una piana lettura della norma contrattuale vigente tra le parti, che ha legittimamente trattenuto la somma di € Parte_4
260.000,00, che non ha rappresentato, e non rappresenta, una trattenuta indebita, né un arricchimento ai danni EI promittenti venditori: la somma in oggetto è stata, infatti, utilizzata per transigere la controversia con la e per NTroparte_2 addivenire alla liberazione dal pignoramento immobiliare dell'Hotel NTinental (come allegato e provato).
Per contro, il convenuto/appellante non ha fornito – né avrebbe in concreto potuto farlo, non essendo stata disposta – la prova dell'unico elemento che avrebbe potuto legittimare i promittenti venditori alla richiesta della corresponsione della somma di
260.000 euro, e cioè la sospensione della esecutività della sentenza n. 2004/2017 della Corte d'Appello di Venezia.
Non essendosi verificata tale oggettiva (e concordata) evenienza, sussisteva (e sussiste) in capo a il titolo per trattenere la somma all'uopo Parte_4 convenzionata tra le parti.
Per contro, non sussisteva (e non sussiste) alcun titolo (e quindi alcun diritto) in capo al convenuto/appellante per pretendere la restituzione della ridetta somma.
➢ Quanto al secondo e al terzo profilo (sub ii e iii), l'appellante lamenta che il
Tribunale di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto la restituzione ai signori Pt_1 dell'importo trattenuto a garanzia espressamente subordinata esclusivamente alla sospensione dell'esecutività della sentenza, disattendendo la propria eccezione NT secondo la quale la garanzia ottenuta da sarebbe fondata sul mantenimento
18 della gestione delle liti pendenti in capo ai signori ed era pertanto venuta Pt_1 meno a seguito dell'avocazione del potere di transigere la controversia da parte di NT
Si tratta di una censura infondata.
Invero, la statuizione del Tribunale si fonda, ancora una volta, su una lettura piana e coerente della specifica clausola dell'addendum sottoscritto dalle parti in data
30.11.2017 quale integrazione del contratto preliminare di cessione delle quote societarie di GE S.r.l. datato 17.5.2017. Trattasi, in particolare, della clausola n. 7, che così testualmente recita: “In merito alla causa civile in corso con la società si stabilisce che, in presenza di sentenza di secondo grado NTroparte_2
(Corte d'Appello di Venezia n. 2004/2017) sfavorevole a GE S.r.l., il promissario acquirente trattiene in garanzia del corrispettivo da pagare per la cessione di quote prevista al secondo closing la somma di euro 260.000 (duecentosessantamila) quale importo che controparte potrebbe richiedere sulla scorta dell'immediata esecutività della sentenza. Qualora GE S.r.l., a mezzo EI legali incaricati, ottenesse la sospensione dell'esecutività della sentenza il predetto importo sarà corrisposto ai soci, per le quote di rispettiva spettanza, a mezzo bonifico bancario entro 7 giorni dall'esibizione del provvedimento di sospensione emesso dall'autorità giudiziaria competente”.
Ora, il Tribunale di Venezia, senza incorrere nella contraddizione sostenuta dall'appellante, ha fornito della disposizione l'unica interpretazione possibile, poiché espressa dalla lettera della clausola sopra riportata, correttamente ritenendo che la restituzione ai signori dell'importo trattenuto a garanzia fosse Pt_1 espressamente subordinata esclusivamente alla sospensione dell'esecutività della sentenza.
Né può fondamente sostenersi che la garanzia sia fondata sul mantenimento della lite in capo ai promittenti venditori e pertanto sarebbe venuta meno a seguito dell'avocazione a sé del potere di transigere la causa da parte del C.d.A. di GE: rileva, infatti, il Tribunale come l'avvio delle trattative da parte del signor
[...]
(Presidente di GE) sia avvenuto solo dopo che il pignoramento era stato CP_4 trascritto, e quindi solo dopo che si era verificato l'evento pregiudizievole a tutela del quale la garanzia era stata prestata.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante (il quale, a pagina 25 dell'atto d'appello, sostiene che “il rischio garantito a mezzo delle somme trattenute NT NT da si è concretizzato unicamente in ragione EI contegni di ”), deve ritenersi
19 NT che il comportamento tenuto da sia stato improntato a collaborazione negoziale e buona fede: la stipula della transazione tra GE S.r.l. e NTroparte_2
è invero derivata dalla necessità di estinguere un pignoramento immobiliare geneticamente riconducibile alla gestione societaria dello stesso appellante (e non NT già di , tanto che della stessa si dava atto già nel contratto preliminare. Al contrario, raggiungendo un accordo transattivo con la NTroparte_2 [...] ha tutelato, sia il proprio interesse, che quello EI promittenti venditori. Parte_4
Infatti, laddove non avesse portato a compimento la transazione, Parte_4
l'azione esecutiva in danno del compendio immobiliare alberghiero di GE sarebbe proseguita con aggravio di costi diretti e indiretti (basti solo pensare, a quest'ultimo riguardo, alla impossibilità per di procedere alla ristrutturazione del Parte_4 debito di GE, eredità proprio delle gestione EI promittenti venditori ed oggetto – inter alia – delle loro obbligazioni, di cui al contratto preliminare inter partes).
Parimenti infondata è la contestazione secondo cui non avrebbe Parte_4 tutelato la situazione sostanziale e processuale nei confronti della NTroparte_2
trattasi di un'argomentazione carente di riscontri e contraddetta dalle
[...] emergenze processuali di cui è stata data evidenza documentale. La transazione conseguita per merito di è stata infatti, non solo utile alla parte Parte_4 promissaria acquirente, ma anche ai signori considerato che se l'hotel Pt_1
NTinental (di proprietà di GE S.r.l.) non fosse stato (oltretutto definitivamente) dal gravame esecutivo iscritto ad opera della NTroparte_2 Parte_4 non avrebbe potuto ottenere dal ceto bancario la finanza necessaria alla
[...] ristrutturazione del debito di GE S.r.l., con grave nocumento, non solo per la promissaria acquirente, ma anche per i promittenti venditori i quali a quel punto sarebbero stati definitivamente inadempienti al contratto preliminare, e in tal caso suscettibili di essere chiamati da alla restituzione del doppio EI Parte_4 corrispettivi versati per i closing fino a quel momento storico effettuati (artt. 2 e 3 del contratto preliminare). Tenuto conto che alla data della transazione erano già stati effettuati due closing, per un totale del 51% delle quote oggetto di compravendita, ciò significa che la transazione siglata per merito di Parte_4 NT ha consentito ai signori di non essere tenuti a corrispondere a il
[...] Pt_1 doppio della cifra fino a quel momento incassata, ossia 2.609.247,45 euro, il che spiega come re melius perpensa la OR abbia Parte_3 reputato maggiormente conveniente definire il contenzioso con una transazione
20 onorevole e per sé vantaggiosa, piuttosto che proseguire sulla via della contestazione giudiziale.
➢ Quanto al quarto profilo (sub iv), la precisazione dell'appellante per cui il reale oggetto della garanzia sarebbe stato costituito dal rischio di minusvalenza patrimoniale connesso al contenzioso con GE è priva di concreto rilievo sotto il profilo sostanziale prima ancora che sotto il profilo giuridico: ciò che in termini economici viene definita minusvalenza patrimoniale, infatti, altro non è che una sopravvenienza passiva, costituita nel caso de quo proprio dall'esborso finanziario connesso all'esecuzione Camata. Dalla circostanza che detto esborso costituisca l'oggetto immediato, ovvero mediato, della garanzia prestata dai promittenti venditori non può derivare alcuna conseguenza giuridica, né, del resto, risulta chiaramente spiegato dall'appellante quale sia l'effetto preteso a fronte della suddetta precisazione.
➢ Quanto, infine, al quinto profilo (sub v) – relativo alla censura con la quale l'appellante lamenta che il Tribunale di Venezia avrebbe errato nel ritenere la transazione raggiunta con la necessaria per la cancellazione del Pt_2 pignoramento immobiliare, per la tutela del patrimonio sociale di GE e per l'ottenimento EI finanziamenti richiesti, e ciò in quanto il suddetto pignoramento sarebbe stato comunque cancellato appena qualche settimana dopo la controversa transazione, e cioè entro l'11 settembre 2018 all'esito del procedimento per la conversione del pignoramento instaurato da GE su impulso EI signori – Pt_1 va debitamente considerato che il punto rilevante non sta nelle poche settimane in più o in meno, bensì nelle tempistiche e nelle richieste dettate dal pool di banche investito dell'operazione di finanziamento, che a fronte della situazione medio tempore emersa aveva subordinato l'erogazione di finanza alla condizione della liberazione della trascrizione del gravame insistente sull'immobile, siccome effettuata da parte della creditrice Gli istituti di credito pretendevano – nel NTroparte_2 preciso frangente – la liberazione dell'immobile alberghiero dalle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. A ben vedere, dunque, da un lato i signori Parte_1
e si sono resi inadempienti rispetto a quanto
[...] Parte_3 dagli stessi garantito (invero, contrariamente a quanto espressamente riconosciuto ai sensi della clausola n. 5 del contratto preliminare, uno EI creditori di GE S.r.l. si era attivato aggredendo in executivis il principale bene immobile della società, iscrivendo e trascrivendo un pignoramento immobiliare); dall'altro, Parte_4 si è attivata per elidere le conseguenze oggettivamente dannose, siccome
[...]
21 derivanti dalla precitata iscrizione/trascrizione, in capo alla partecipata GE, la quale, peraltro, è stata il soggetto che ha gestito in proprio la trattativa: non va invero obliato che è stato il signor (legale rappresentante di GE) NTroparte_4
a negoziare con le banche, ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e a liberare l'immobile in ossequio a ben precisi poteri allo stesso conferiti dagli organi societari.
16. Il secondo motivo d'appello presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto ugualmente respinto.
L'appellante, riprendendo il quarto profilo di censura trattato nel primo motivo, ribadisce come con la sentenza appellata il rischio fronteggiato dalle somme trattenute in garanzia sia stato erroneamente individuato nell'esborso finanziario di
GE connesso all'esecuzione, anziché nel pericolo economico di minusvalenza patrimoniale. Sulla base di tale premessa (comunque errata sotto il profilo sostanziale per quanto esposto nel paragrafo che precede) l'appellante arriva a sostenere che, poiché l'importo concordato in via transattiva non era stato versato da GE, ma da NT
“la GE non ha sostenuto alcun esborso finanziario e il rischio è divenuto NT impossibile, con connesso obbligo di restituzione integrale da parte di in favore EI signori delle somme trattenute a garanzia” (cfr. pag. 30 atto di appello). Pt_1
Va in proposito ricordato che GE S.r.l., dopo aver preso contatti con la
[...]
(all'uopo essendo stato autorizzato il signor quale CP_2 NTroparte_4
Presidente del consiglio di amministrazione di GE), addiveniva alla conclusione di un accordo transattivo (appunto e GE) che poneva termine a NTroparte_2 tutto il contenzioso esistente inter partes e che sortiva – quale immediato e necessitato effetto – la cancellazione della trascrizione del pignoramento (cfr. doc. n. NT 12, 13 e 14 del fascicolo di .
In data 18 luglio 2018 veniva, dunque, sottoscritta la transazione tra
[...]
e GE S.r.l. in base alla quale GE – all'uopo finanziata da NTroparte_2 [...]
(con riserva di ripetizione) – corrispondeva a la Pt_4 NTroparte_2 complessiva somma di € 198.920,00 e acconsentiva alla NTroparte_2 immediata liberazione, previa estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 255/2018 R.G.E. del Tribunale di Venezia, del vincolo derivante dalla iscrizione del pignoramento.
Il pagamento è dunque stato effettuato da GE s.r.l. con finanza erogata da
[...]
con riserva di ripetizione, ma tale circostanza non può influire in alcun modo Pt_4 sull'operatività della garanzia prestata dai promittenti venditori, poiché sia nel caso
22 in cui avesse effettuato il pagamento con denaro proprio, sia nel caso in cui vi avesse provveduto con denaro di un terzo ( ), che avrebbe dovuto restituire, Parte_4 come di fatto è avvenuto, GE avrebbe comunque subito un esborso finanziario/minusvalenza, con piena operatività della garanzia prestata dai promittenti venditori.
La censura sollevata dall'appellante, oltre che infondata, appare inammissibile per difetto di interesse in quanto inconducente, non producendo alcun effetto dal punto di vista giuridico.
17. Il terzo motivo – basato sul presupposto che il pignoramento eseguito da in danno di GE non costituirebbe un inadempimento EI signori NTroparte_2
e che la transazione tra GE e non sarebbe stata comunque Pt_1 Pt_2 necessaria per la cancellazione del pignoramento – va ugualmente disatteso siccome formulato sulla base di dati errati.
Deve in proposito sottolinearsi che il credito della era stato NTroparte_2 determinato dal Tribunale di Venezia, sezione esecuzioni immobiliari, nella somma di
€ 225.868,63, e che la transazione è stata condotta a termine sulla scorta di due elementi, entrambi oggettivi, e segnatamente: i) la consistenza del debito di GE verso ii) la necessità di eliminare l'iscrizione pregiudizievole del NTroparte_2 pignoramento per addivenire alla erogazione del mutuo bancario.
Sotto tale ultimo profilo si ricorda poi: a) che il signor era stato CP_4 espressamente autorizzato a trattare con il ceto bancario l'erogazione di nuova finanza;
b) che la disponibilità di tale nuova finanza discendeva in primis dalla necessità di ripianare le ingenti perdite societarie ascrivibili alla compagine societaria originaria ( ; c) che la ristrutturazione del debito costituiva una delle Persona_2 obbligazioni principali gravanti in capo alla promissaria acquirente delle quote societarie di GE. Non si vede, quindi, quale possa essere la “responsabilità” del signor nella conduzione delle trattative e nella definizione della CP_4 transazione. Per contro, quel che è certo è che la soluzione transattiva ha contribuito a curare gli stessi interessi EI signori i quali, viceversa, non avrebbero Pt_1 potuto reputarsi adempienti rispetto a un'obbligazione contrattuale espressamente sancita che prevedeva l'assenza di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto di cessione.
La ricostruzione dell'appellante sulla gestione del contenzioso tra GE e
[...]
è comunque inaccoglibile per due ragioni: CP_2
23 a) la prima ha carattere obiettivo: i dati numerici su cui si basa la tesi del convenuto (ora appellante) sono difformi dal vero: a fronte di un debito di oltre
220.000 euro, viene auto imputato un minor debito di 80.000 euro (a tale proposito
è appena il caso di rilevare che il vaglio sull'ammontare delle posizioni di debito- credito è stato effettuato dal giudice dell'esecuzione nel contradditorio tra le parti e non già da e che nella veste di parte vi era GE, all'epoca EI fatti di Parte_4 proprietà, quanto alle quote, della famiglia;
Pt_1
b) la seconda ha carattere valutativo: invero, in disparte il rilievo che, come sottolineato dal Tribunale, non vi era (e non vi è) è alcuna chiara evidenza del fatto affermato dall'appellante e posto a fondamento dell'intera propria pretesa, e cioè che laddove si fosse proseguito il contenzioso con l'esito del NTroparte_2 giudizio sarebbe stato indubbiamente favorevole per GE, vi è che esso collide in maniera ineludibile con un dato che non può essere sottaciuto, e cioè che la prosecuzione del giudizio non avrebbe permesso l'eliminazione del pignoramento immobiliare e dunque avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile alla erogazione del mutuo da parte del pool di banche appositamente interpellato per l'operazione di finanziamento di cui si è detto.
Né a risultati differenti può condurre l'allegazione del convenuto-appellante secondo cui spettava ai signori gestire direttamente il contenzioso con Pt_1 [...]
La gestione del contenzioso è infatti avvenuta secondo le prescrizioni CP_2 endosocietarie e in base alle autorizzazioni date. Ciò che, viceversa, rileva è che i signori (e quindi, per quanto in questa sede rileva, il sig. Pt_1 Parte_1 non hanno garantito alla cessionaria la libertà delle quote e del cespite Parte_4 immobiliare da gravami discendenti dalle problematiche giudiziarie non risolte e foriere di danno.
18. Il quarto motivo – con il quale l'appellante si duole della pretesa erroneità della sentenza per non avere il Tribunale di Venezia ammesso la richiesta C.T.U. contabile siccome “del tutto esplorativa” – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
La motivazione adottata dal Tribunale è invero lineare, e a ben vedere diversa da quella affermata dall'appellante, fondandosi sulla (processualmente obiettiva) impossibilità di dare ingresso alla C.T.U. in ragione del mancato assolvimento del pertinente onere probatorio da parte del convenuto, risultando così formulata:
“(omissis) parte convenuta non offre elementi utili a valutarne, seppur in modo sommario, la fondatezza, non essendo nemmeno stati prodotti gli atti e i documenti
24 completi del giudizio e rivelandosi la richiesta di CTU del tutto esplorativa, tenendo oltre tutto conto EI limiti dell'apprezzamento ottenibile in sede di legittimità” (cfr. sentenza, pag. 9). Il paradigma “esplorativo” della richiesta di C.T.U. è dunque solo l'ultimo anello della catena di ragioni che hanno correttamente condotto il Tribunale
a respingere la richiesta di consulenza d'ufficio prospettata dal Pt_1
E' appena il caso di aggiungere che – come già detto – il vaglio sull'ammontare delle posizioni di debito-credito è stato effettuato dal giudice dell'esecuzione nel contradditorio tra le parti, e non già da e che nella posizione di parte vi Parte_4 era GE, all'epoca EI fatti di proprietà (quanto alle quote) della famiglia Pt_1
19. Quanto al quinto motivo – attinente alle spese di lite nei termini sopra riassunti
– neppure questo può essere accolto.
Alla luce delle evidenze di causa, delle ragioni e della latitudine delle contestazioni formulate dai convenuti e dell'esito del giudizio, appare invero evidente come l'attuale appellante, convenuto e attore in riconvenzionale in primo grado, sia risultato in via definitiva soccombente in via nettamente prevalente rispetto all'attrice
[...]
la cui impostazione di causa e le cui ragioni sono state NTroparte_1 ritenute nella sostanza fondate dal Tribunale, dipendendo la statuizione di condanna NT disposta a carico di nel secondo capo del dispositivo di sentenza dallo scomputo dalla somma trattenuta a garanzia del valore corrispettivo della transazione, avendo d'altra parte il chiesto fino alla fine del giudizio la restituzione, per quanto Pt_1 di sua rispettiva ragione, dell'intero importo di 260.000 €, oltre al risarcimento EI danni.
Con l'ulteriore considerazione che il differenziale tra la somma trattenuta a garanzia NT e il “quantum” transatto risulta essere stato offerto da al convenuto, ma da questo rifiutato.
Da ultimo, va sottolineato come non sia stata specificamente censurata la misura della ripartizione delle spese di lite (attribuite per ¼ alla società e per i Parte_4 residui ¾ al signor , che va quindi confermata. Pt_1
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellante e a favore della appellata Parte_1 [...] con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. NTroparte_1
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per
25 ciascuna delle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione da € 52.001 a € 260.000.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n.
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 513/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1417/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...] le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, NTroparte_1 per compensi, in € 9.991,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante EI Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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