TAR Milano, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1571
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al superamento dei parametri minimi fissati dall’art. 9, co. 3, L.R. 12/2005 nonché del D.M. n. 1444/1968

    La giurisprudenza consolidata ammette il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche solo in caso di palesi travisamenti dei fatti, illogicità o irragionevolezze. Le scelte urbanistiche implicano valutazioni di opportunità e comparative degli interessi pubblici. La motivazione è di carattere generale e soddisfatta con l'indicazione dei criteri generali, senza necessità di una motivazione puntuale per singole aree. Il sovradimensionamento degli standard richiede una motivazione rafforzata che illustri le ragioni, ma non una motivazione puntuale. Nel caso di specie, il Comune ha fornito una motivazione adeguata, indicando la volontà di contenere il consumo di suolo e preservare aree verdi, obiettivi strategici richiamati anche nella VAS e nella Relazione Illustrativa del Documento di Piano. Le controdeduzioni comunali hanno dimostrato un'istruttoria puntuale e una motivata valutazione della situazione specifica delle aree, coerente con gli obiettivi di salvaguardia degli spazi verdi.

  • Rigettato
    Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art. 3 n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di adeguata motivazione ed ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 42 Cost.

    Le doglianze sono state trattate congiuntamente al primo motivo di ricorso, ritenute infondate per le stesse ragioni esposte in precedenza. Il Collegio ha ritenuto che le controdeduzioni comunali fornissero una motivazione adeguata e che le censure dei ricorrenti fossero generiche e non supportate da dati tecnici.

  • Rigettato
    Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.

    Le doglianze sono state trattate congiuntamente al primo motivo di ricorso, ritenute infondate per le stesse ragioni esposte in precedenza. Il Collegio ha ritenuto che le controdeduzioni comunali fornissero una motivazione adeguata e che le censure dei ricorrenti fossero generiche e non supportate da dati tecnici.

  • Rigettato
    Motivazioni relative all'illegittimità della deliberazione n. 44 del 16 dicembre 2021

    Il ricorso è stato respinto nel suo complesso, pertanto anche le censure relative agli atti prodromici sono state rigettate.

  • Rigettato
    Motivazioni relative all'illegittimità della deliberazione n. 44 del 16 dicembre 2021

    Il ricorso è stato respinto nel suo complesso, pertanto anche le censure relative agli atti prodromici sono state rigettate.

  • Rigettato
    Motivazioni relative all'illegittimità della deliberazione n. 44 del 16 dicembre 2021

    Il ricorso è stato respinto nel suo complesso, pertanto anche le censure relative agli atti prodromici sono state rigettate.

  • Rigettato
    Motivazioni relative all'illegittimità della deliberazione n. 44 del 16 dicembre 2021

    Il ricorso è stato respinto nel suo complesso, pertanto anche le censure relative agli atti connessi sono state rigettate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1571
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1571
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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