TAR
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01990/2022 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00723 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01990/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2022, proposto da
AR RS, rappresentata e difesa dall'avvocato Christian Allegra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capaci, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Cicala, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento espresso prot. n. 11982 del 19.08.2022 del Comune di Capaci, notificato in data 02.09.2022, di annullamento in autotutela della Scia prot. n. 8997 del 18.05.2021 e della Sca n. 9852 del 03.06.2021. N. 01990/2022 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaci;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La sig.ra AR RS è titolare di una concessione su area pubblica rilasciata dal
Comune di Capaci nel 2003 che le permette durante la stagione estiva (dal 15 giugno al 15 settembre) di allestire una struttura amovibile (chioschetto) e di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'area del Piazzale XXIII maggio.
In vista della stagione 2021, la stessa ha provveduto ad inviare in data 18.05.2021 la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed in data 03.06.2021 la segnalazione certificata di agibilità (SCA) della struttura.
Il Comune di Capaci in data 6 settembre 2021 inviava comunicazione di avvio del procedimento datato 3 settembre 2021 (prot. n. 14809) per l'annullamento della SCIA edilizia e della SCA, riscontrata dalla sig.ra RS con memoria difensiva alla quale faceva seguito l'adozione del provvedimento minacciato in data 19.08.2022.
Con ricorso depositato in data 2.10.2022, la sig.ra RS AR ha quindi impugnato, al fine dell'annullamento e con richiesta di risarcimento del danno e in subordine dell'indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, L. 241/1990, il provvedimento espresso prot. n. 11982 del 19.08.2022 del Comune di Capaci, notificato in data 02.09.2022, di annullamento in autotutela della Scia prot. n. 8997 del 18.05.2021 e della Sca n. 9852 del 03.06.2021. N. 01990/2022 REG.RIC.
Il provvedimento impugnato deriva tanto dal mancato pagamento di tributi locali scaduti (TARI) di consistente importo, implicante l'annullamento/revoca del titolo dell'attività in applicazione dell'art. 2 del Regolamento comunale per il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate approvato con delibera del Consiglio comunale n. 71/2019, quanto dalla asserita mancanza di disponibilità del suolo pubblico su cui era stato montato il chiosco per effetto della decadenza della concessione di parcheggio ai sensi dell'art. 14, comma 2, l.r. n. 18/1995.
L'atto di annullamento d'ufficio della Scia edilizia e della Sca è stato impugnato per i seguenti motivi:
I - ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSO DEL COMUNE DI
CAPACI PER NON AVERE CONCLUSO IL PROCEDIMENTO NEI TERMINI DI
CUI ALL'ART. 2 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'INTERESSE
LEGITTIMO DELLA RICORRENTE ALLA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO ENTRO 30 GIORNI CON CONSEGUENTE DANNO DA
RITARDO;
II - IN COLLEGAMENTO CONSEGUENZIALE, OBBLIGO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE A VERSARE UN INDENNIZZO DA RITARDO IN
CONSEGUENZA DELLA TARDIVA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI
TERMINI STABILITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1-BIS, DELLA L. 241/1990;
III - ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSO RELATIVO ALLA
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA SCIA E DELLA SCA,
AVVIATO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI IN VIOLAZIONE
DALL'ART. 19, COMMA 3, DELLA LEGGE 241/1990. INESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI PER L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PREVISTO
DALL'ART. 21, NONIES, DELLA LEGGE 241/1990;
IV - ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI ANNULLAMENTO
DELLA SCIA E DELLA SCA MOTIVATO SULLA BASE DI ALTRO N. 01990/2022 REG.RIC.
PROCEDIMENTO ANCORA IN CORSO AVVIATO PER VIOLAZIONE DELL'ART.
14, COMMA 2, DELLA L.R. N. 18/1995 ALLORCHE' LA LEGGE REGIONALE È
STATA SUPERATA DALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA;
V - ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSO RELATIVO AL
PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA SCIA E DELLO SCA
PRESENTATI DALLA DITTA CORSO ROSARIA PER PENDENZA DI DEBITI
TRIBUTARI, QUANDO CON PROVVEDIMENTI NORMATIVI SUCCESSIVI E DI
RANGO SUPERIORE E' STATA DISPOSTA UNA SOSPENSIONE
GENERALIZZATA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED OGNI FORMA DI
LIMITAZIONE DELL'ECONOMIA PER MOTIVI TRIBUTARI.
Con memoria di costituzione del 21.01.2023 il Comune di Capaci ha dedotto:
- l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, visto che la Scia e relativa Sca oggetto di annullamento erano per attività stagionale e hanno esaurito i loro effetti nel periodo 15 giugno-15 settembre 2021;
- l'inapplicabilità della causa di sospensione dei versamenti (introdotta dall'art. 68,
d.l. n. 18/2020) ai carichi tributari pregressi di parte ricorrente, relativi al periodo
2014-18, già scaduti al tempo dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale, la quale in ogni caso impone di sospendere esclusivamente l'attività di recupero coattivo, ferma restando la sussistenza della violazione degli obblighi tributari già definitivamente accertata (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1079/2022);
- la decadenza ex lege dalla concessione di parcheggio ai sensi dell'art 14 comma 2
L.R. 18/1995, non avendo la ricorrente montato il chioschetto nell'anno 2020 senza fornire alcuna giustificazione all'amministrazione comunale;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da ritardo, poiché nel silenzio della p.a. la ricorrente ha potuto montare il chiosco per tutta la stagione estiva
2021, ricevendone così un guadagno; N. 01990/2022 REG.RIC.
- l'infondatezza della domanda indennitaria, poiché l'indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, L. 241/1990 si applica ai soli procedimenti a istanza di parte e non a quelli ad iniziativa ufficiosa come nel presente ricorso.
All'udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso in fatto, il ricorso non può trovare accoglimento, essendo in parte inammissibile e in parte infondato.
Il ricorso ha ad oggetto principalmente l'annullamento del provvedimento espresso prot. n. 11982 del 19.08.2022 del Comune di Capaci, notificato in data 02.09.2022, di annullamento in autotutela della Scia prot. n. 8997 del 18.05.2021 e della Sca n. 9852 del 03.06.2021.
Il procedimento di annullamento d'ufficio, di cui la stessa amministrazione aveva comunicato l'avvio con nota del 3 settembre 2021, non era stato ancora definito dal
Comune al tempo della proposizione del ricorso, sicché la ricorrente ha chiesto accertarsi l'obbligo del Comune di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso che, ove pregiudizievole, si riservava di impugnare.
L'azione di annullamento del provvedimento impugnato è inammissibile per carenza di interesse, poiché quest'ultimo riguarda una SCIA ed una SCA valevole per il montaggio di un chiosco per la stagione estiva dell'anno 2021, ormai trascorsa, e in tale periodo la ricorrente ha realizzato il chioschetto e lo ha mantenuto fino a naturale scadenza stagionale, smontandolo soltanto il 20 settembre 2021, come da documentazione in atti.
Non sussiste, pertanto, un interesse concreto e attuale all'azione di annullamento, il cui eventuale accoglimento non gioverebbe punto alla parte ricorrente, determinando la mera reviviscenza di titoli (Scia/Sca) ormai scaduti, i quali avevano perduto naturalmente la loro efficacia al termine della stagione di riferimento. N. 01990/2022 REG.RIC.
Dal canto loro, le pretese economiche connesse al ritardo nel provvedere e formulate ai sensi dell'art. 2 bis, L. 241/1990 non possono trovare accoglimento, considerato che:
- quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, si è visto come nessun concreto pregiudizio abbia risentito l'odierna ricorrente dal ritardo, atteso che, malgrado la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio della
Scia/Sca per attività stagionale, la stessa ha di fatto realizzato il chioschetto, poi mantenuto per tutta la stagione 2021, ricevendone piuttosto un guadagno;
- l'indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, comma 1 bis, L. 241/1990 è dovuto “in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi” e non riguarda pertanto i procedimenti a iniziativa ufficiosa, quale quello avviato (e poi concluso) ex artt. 19 e 21 nonies, L.
241/1990, dall'amministrazione resistente.
In conclusione, l'azione di annullamento del provvedimento impugnato deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett.
b), c.p.a., mentre le domande di risarcimento e di indennizzo del ritardo vanno rigettate in quanto infondate.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione della fasi istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M. N. 01990/2022 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l'azione di annullamento e rigetta le connesse domande risarcitoria e indennitaria.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Capaci le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
LO LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LO LO TE EN N. 01990/2022 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00723 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01990/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2022, proposto da
AR RS, rappresentata e difesa dall'avvocato Christian Allegra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capaci, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Cicala, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento espresso prot. n. 11982 del 19.08.2022 del Comune di Capaci, notificato in data 02.09.2022, di annullamento in autotutela della Scia prot. n. 8997 del 18.05.2021 e della Sca n. 9852 del 03.06.2021. N. 01990/2022 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaci;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La sig.ra AR RS è titolare di una concessione su area pubblica rilasciata dal
Comune di Capaci nel 2003 che le permette durante la stagione estiva (dal 15 giugno al 15 settembre) di allestire una struttura amovibile (chioschetto) e di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'area del Piazzale XXIII maggio.
In vista della stagione 2021, la stessa ha provveduto ad inviare in data 18.05.2021 la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed in data 03.06.2021 la segnalazione certificata di agibilità (SCA) della struttura.
Il Comune di Capaci in data 6 settembre 2021 inviava comunicazione di avvio del procedimento datato 3 settembre 2021 (prot. n. 14809) per l'annullamento della SCIA edilizia e della SCA, riscontrata dalla sig.ra RS con memoria difensiva alla quale faceva seguito l'adozione del provvedimento minacciato in data 19.08.2022.
Con ricorso depositato in data 2.10.2022, la sig.ra RS AR ha quindi impugnato, al fine dell'annullamento e con richiesta di risarcimento del danno e in subordine dell'indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, L. 241/1990, il provvedimento espresso prot. n. 11982 del 19.08.2022 del Comune di Capaci, notificato in data 02.09.2022, di annullamento in autotutela della Scia prot. n. 8997 del 18.05.2021 e della Sca n. 9852 del 03.06.2021. N. 01990/2022 REG.RIC.
Il provvedimento impugnato deriva tanto dal mancato pagamento di tributi locali scaduti (TARI) di consistente importo, implicante l'annullamento/revoca del titolo dell'attività in applicazione dell'art. 2 del Regolamento comunale per il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate approvato con delibera del Consiglio comunale n. 71/2019, quanto dalla asserita mancanza di disponibilità del suolo pubblico su cui era stato montato il chiosco per effetto della decadenza della concessione di parcheggio ai sensi dell'art. 14, comma 2, l.r. n. 18/1995.
L'atto di annullamento d'ufficio della Scia edilizia e della Sca è stato impugnato per i seguenti motivi:
I - ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSO DEL COMUNE DI
CAPACI PER NON AVERE CONCLUSO IL PROCEDIMENTO NEI TERMINI DI
CUI ALL'ART. 2 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'INTERESSE
LEGITTIMO DELLA RICORRENTE ALLA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO ENTRO 30 GIORNI CON CONSEGUENTE DANNO DA
RITARDO;
II - IN COLLEGAMENTO CONSEGUENZIALE, OBBLIGO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE A VERSARE UN INDENNIZZO DA RITARDO IN
CONSEGUENZA DELLA TARDIVA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI
TERMINI STABILITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1-BIS, DELLA L. 241/1990;
III - ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSO RELATIVO ALLA
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA SCIA E DELLA SCA,
AVVIATO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI IN VIOLAZIONE
DALL'ART. 19, COMMA 3, DELLA LEGGE 241/1990. INESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI PER L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PREVISTO
DALL'ART. 21, NONIES, DELLA LEGGE 241/1990;
IV - ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI ANNULLAMENTO
DELLA SCIA E DELLA SCA MOTIVATO SULLA BASE DI ALTRO N. 01990/2022 REG.RIC.
PROCEDIMENTO ANCORA IN CORSO AVVIATO PER VIOLAZIONE DELL'ART.
14, COMMA 2, DELLA L.R. N. 18/1995 ALLORCHE' LA LEGGE REGIONALE È
STATA SUPERATA DALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA;
V - ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSO RELATIVO AL
PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA SCIA E DELLO SCA
PRESENTATI DALLA DITTA CORSO ROSARIA PER PENDENZA DI DEBITI
TRIBUTARI, QUANDO CON PROVVEDIMENTI NORMATIVI SUCCESSIVI E DI
RANGO SUPERIORE E' STATA DISPOSTA UNA SOSPENSIONE
GENERALIZZATA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED OGNI FORMA DI
LIMITAZIONE DELL'ECONOMIA PER MOTIVI TRIBUTARI.
Con memoria di costituzione del 21.01.2023 il Comune di Capaci ha dedotto:
- l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, visto che la Scia e relativa Sca oggetto di annullamento erano per attività stagionale e hanno esaurito i loro effetti nel periodo 15 giugno-15 settembre 2021;
- l'inapplicabilità della causa di sospensione dei versamenti (introdotta dall'art. 68,
d.l. n. 18/2020) ai carichi tributari pregressi di parte ricorrente, relativi al periodo
2014-18, già scaduti al tempo dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale, la quale in ogni caso impone di sospendere esclusivamente l'attività di recupero coattivo, ferma restando la sussistenza della violazione degli obblighi tributari già definitivamente accertata (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1079/2022);
- la decadenza ex lege dalla concessione di parcheggio ai sensi dell'art 14 comma 2
L.R. 18/1995, non avendo la ricorrente montato il chioschetto nell'anno 2020 senza fornire alcuna giustificazione all'amministrazione comunale;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da ritardo, poiché nel silenzio della p.a. la ricorrente ha potuto montare il chiosco per tutta la stagione estiva
2021, ricevendone così un guadagno; N. 01990/2022 REG.RIC.
- l'infondatezza della domanda indennitaria, poiché l'indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, L. 241/1990 si applica ai soli procedimenti a istanza di parte e non a quelli ad iniziativa ufficiosa come nel presente ricorso.
All'udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso in fatto, il ricorso non può trovare accoglimento, essendo in parte inammissibile e in parte infondato.
Il ricorso ha ad oggetto principalmente l'annullamento del provvedimento espresso prot. n. 11982 del 19.08.2022 del Comune di Capaci, notificato in data 02.09.2022, di annullamento in autotutela della Scia prot. n. 8997 del 18.05.2021 e della Sca n. 9852 del 03.06.2021.
Il procedimento di annullamento d'ufficio, di cui la stessa amministrazione aveva comunicato l'avvio con nota del 3 settembre 2021, non era stato ancora definito dal
Comune al tempo della proposizione del ricorso, sicché la ricorrente ha chiesto accertarsi l'obbligo del Comune di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso che, ove pregiudizievole, si riservava di impugnare.
L'azione di annullamento del provvedimento impugnato è inammissibile per carenza di interesse, poiché quest'ultimo riguarda una SCIA ed una SCA valevole per il montaggio di un chiosco per la stagione estiva dell'anno 2021, ormai trascorsa, e in tale periodo la ricorrente ha realizzato il chioschetto e lo ha mantenuto fino a naturale scadenza stagionale, smontandolo soltanto il 20 settembre 2021, come da documentazione in atti.
Non sussiste, pertanto, un interesse concreto e attuale all'azione di annullamento, il cui eventuale accoglimento non gioverebbe punto alla parte ricorrente, determinando la mera reviviscenza di titoli (Scia/Sca) ormai scaduti, i quali avevano perduto naturalmente la loro efficacia al termine della stagione di riferimento. N. 01990/2022 REG.RIC.
Dal canto loro, le pretese economiche connesse al ritardo nel provvedere e formulate ai sensi dell'art. 2 bis, L. 241/1990 non possono trovare accoglimento, considerato che:
- quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, si è visto come nessun concreto pregiudizio abbia risentito l'odierna ricorrente dal ritardo, atteso che, malgrado la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio della
Scia/Sca per attività stagionale, la stessa ha di fatto realizzato il chioschetto, poi mantenuto per tutta la stagione 2021, ricevendone piuttosto un guadagno;
- l'indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, comma 1 bis, L. 241/1990 è dovuto “in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi” e non riguarda pertanto i procedimenti a iniziativa ufficiosa, quale quello avviato (e poi concluso) ex artt. 19 e 21 nonies, L.
241/1990, dall'amministrazione resistente.
In conclusione, l'azione di annullamento del provvedimento impugnato deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett.
b), c.p.a., mentre le domande di risarcimento e di indennizzo del ritardo vanno rigettate in quanto infondate.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione della fasi istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M. N. 01990/2022 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l'azione di annullamento e rigetta le connesse domande risarcitoria e indennitaria.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Capaci le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
LO LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LO LO TE EN N. 01990/2022 REG.RIC.
IL SEGRETARIO