Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06025/2025REG.PROV.COLL.
N. 01025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2025, proposto dal CN di NO, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
ND Bulleri, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Petrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CA Cardani, non costituito in giudizio;
VA OL, non costituito in giudizio;
RC TI, non costituito in giudizio;
PE LD, non costituito in giudizio
Silvia AL, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza n. 2757 del 17 ottobre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di NO, sez. V, resa tra le parti.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di ND Bulleri;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessuno è comparso per le parti;
viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il CN di NO, odierno appellante (e qui di seguito solo il CN) il 22 dicembre 2023 ha indetto una procedura concorsuale relativa al settore 8/D1 – Progettazione Architettonica e, nello specifico, il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14 (Composizione architettonica e urbana), per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010, con regime di impegno a tempo pieno.
1.1. All’esito della procedura valutativa della Commissione, il posto è stato assegnato al dott. CA Cardani, al quale è stato riconosciuto il punteggio di 224, valore ben più elevato rispetto a quello ottenuto agli altri partecipanti.
2. Avverso tale decisione il dott. Bulleri, odierno appellato, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di NO (di qui in avanti per brevità il Tribunale), al fine di ottenerne l’annullamento, richiedendo altresì di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati in via cautelare.
2.1. Il ricorrente in prime cure ha proposto i seguenti sei motivi di censura:
a) con il primo motivo ha dedotto che la Commissione avrebbe introdotto nella fase di valutazione dei titoli un parametro supplementare e più selettivo – la “continuità” – applicato in maniera mirata a sei candidati sugli undici ammessi, in contrasto con le norme principali di rango primario – l’art. 24 della l. n. 240 del 2010, l’art. 2, comma 2, del D.M. n. 243 del 2011 e l’art. 6 del bando ( lex specialis )– e in violazione degli stessi criteri autovincolanti stabiliti dalla medesima, oltre che della par condicio tra i candidati;
b) con il secondo motivo ha dedotto che la Commissione, in sede di determinazione dei criteri, avrebbe modificato il criterio “e” (art. 2, comma 1, del D.M. n. 243 del 2011) cambiando l’oggetto stesso della valutazione da « realizzazione di attività progettuale » ad « attività di ricerca progettuale, workshop di progettazione, attività di sperimentazione progettuale » (doc. n. 5, p. 2), senza ragione alcuna o motivazione espressa ed in evidente violazione di legge e, in tal modo, avrebbe stravolto completamente la conseguente valutazione e pregiudicato i suoi esiti, avvantaggiando alcuni candidati e svantaggiandone altri, come il ricorrente, che non hanno potuto dichiarare tali “titoli” prima del termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione;
c) con il terzo motivo ha dedotto che non si comprenderebbe sulla base di quali elementi i punteggi dei titoli siano stati attribuiti, mancando un motivato giudizio analitico dei titoli, e, di conseguenza, una valutazione comparativa dei titoli dei candidati, sicché il punteggio risulterebbe apodittico ed emergerebbero manifeste erroneità nel giudizio, smentite dai curricula autocertificati dei candidati, sub specie di erroneità nei presupposti di fatto, non senza osservarsi che il ricorrente in prime cure ha censurato specificatamente tutti i profili di valutazione (escluso il dottorato), facendo rilevare per ogni punto i profili di asserita illegittimità – sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e disparità di trattamento – dell’operato della Commissione giudicatrice, in relazione alla valutazione dell’attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, della documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (borse di studio, assegni di ricerca, ecc.), dell’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, della realizzazione di attività progettuale, dell’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
d) con il quarto motivo ha dedotto che anche la valutazione delle pubblicazioni sarebbe viziata, dal momento che, relativamente alle 12 pubblicazioni presentate dai candidati, nessuna motivazione analitica e comparativa giustificherebbe il “giudizio” della Commissione, sicché i giudizi espressi sarebbero viziati da insufficienza della motivazione, sotto più profili;
e) con il quinto motivo ha dedotto che la Commissione sarebbe incorsa nell’omessa valutazione della “ consistenza complessiva della produzione scientifica ” dei candidati e che mancherebbe, inoltre, e sarebbe stato del tutto omesso, un “motivato” giudizio analitico e comparativo delle pubblicazioni dei candidati, sostenendosi, in particolare, che l’omessa valutazione di 4 candidati su 11 escluderebbe di fatto la possibilità di una comparazione e che peraltro, quanto alla valutazione del ricorrente, sussisterebbe una mera espressione di un giudizio apodittico e privo di motivazioni, palesemente mancante di elementi riconducibili ad un evidente iter logico-comparativo;
f) con il sesto motivo ha dedotto che le pubblicazioni n. 1 e n. 2 del dott. Cardani sarebbero state pubblicate dopo la scadenza del bando (21 febbraio 2022) sicché non vanterebbero nessuna “diffusione” sotto il profilo della valutazione del criterio c), seconda parte, che impone di esprimere un giudizio sulla “diffusione all'interno della comunità scientifica” delle pubblicazioni, mentre la Commissione non avrebbe effettivamente verificato la mancata “diffusione” delle due pubblicazioni, né formulato alcuna valutazione correlata a tale criterio, e ciononostante le pubblicazioni n.1 e 2 sarebbero state valutate con il massimo punteggio anche sub criterio c).
2.2. Nel primo grado del giudizio si è costituito il CN per chiedere la reiezione del ricorso, in una con la domanda sospensiva.
2.3. Con l’ordinanza n. 457 del 25 maggio 2023 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ma questo Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, con l’ordinanza n. 3572 del 31 agosto 2023 ha stabilito, invece, che la domanda cautelare, proposta in primo grado, dovesse essere accolta.
2.4. Con l’ordinanza collegiale n. 691/2024 il Tribunale ha disposto la rinnovazione, da parte del ricorrente, della notifica del ricorso introduttivo al controinteressato arch. VA OL, provvedendo al deposito della prova in Segreteria dell’avvenuta notificazione nei termini ivi indicati.
2.5. Il 5 aprile 2024 il ricorrente ha depositato la prova dell’avvenuta rinnovazione della notifica del ricorso al controinteressato indicato.
2.6. In vista dell’udienza pubblica di merito il solo ricorrente ha depositato una memoria.
2.7. All’udienza pubblica del 26 settembre 2024 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione dal primo giudice.
3. All’esito del giudizio, con la sentenza n. 2757 del 17 ottobre 2024, il Tribunale ha accolto il ricorso in riferimento al primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso.
3.1. Con riferimento alla doglianza del dott. Bulleri relativa all’introduzione, da parte della Commissione, di un parametro supplementare e più selettivo (la “continuità”) per la valutazione dei titoli, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso sia stato introdotto ex novo e che abbia altresì avuto un’incidenza concreta sulla valutazione dei candidati e del ricorrente.
3.2. Rispetto al secondo motivo di ricorso, con il quale il dott. Bulleri in prime cure ha rilevato che la Commissione, con il primo verbale di predeterminazione dei criteri, avrebbe modificato radicalmente il criterio di « realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista », rendendo valutabile « l’attività di ricerca progettuale, workshop di progettazione, attività di sperimentazione progettuale », il Tribunale ha altresì accolto la doglianza in questione.
3.3. Sul punto, a giudizio del primo giudice, la Commissione avrebbe dovuto compiere una scelta nel seguire le disposizioni del D.M 243/2011, valutando la “ realizzazione di attività progettuale ”, ovvero modificare il criterio e vagliare la riformulata “ attività di ricerca progettuale ”, i “ workshop di progettazione ” e l’eventuale “ attività di sperimentazione progettuale ”.
3.4. Quanto alla doglianza dal ricorrente relativa all’assegnazione dei punteggi ai candidati, essi sono stati valutati dal collegio di primo grado come « incomprensibili, apodittici e arbitrari », in quanto il giudizio finale, espresso in forma numerica, non è stato ritenuto idoneo a costituire una “ congrua ed adeguata ” espressione del giudizio.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il CN, lamentandone l’erroneità per le ragioni espresse nei motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente rigetto del ricorso proposto dal dott. Bulleri in primo grado.
4.1. Si è costituito l’appellato dott. Bulleri, ricorrente vittorioso in prime cure, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di respingere anche nel merito l’appello proposto dal CN.
4.2. Nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025, fissata per l’esame della domanda sospensiva, il Collegio, su richiesta concorde dei difensori, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 27 maggio 2025.
4.3. Infine, nell’udienza pubblica del 27 maggio 2025 il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate in atti dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello va respinto nel merito, prescindendosi, per il principio della ragion più liquida (Cons. St., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), da tutti i profili di inammissibilità analiticamente dedotti in limine litis dall’appellato nella propria memoria difensiva, per le ragioni sostanziali, ed assorbenti, di cui ora si dirà.
6. Con il primo motivo (pp. 7-8 del ricorso), anzitutto, il CN appellante deduce che gli sarebbe stata notificata una sentenza diversa da quella n. 2757 del 2024 del Tribunale milanese, con la conseguente inidoneità di tale notifica a far decorrere il termine breve di sessanta giorni, ma si tratta di doglianza che, per quanto veritiera sul piano fattuale, non ha nessun rilievo processualmente dato che non è contestata, dalla parte appellata, la tempestività dell’impugnazione, che deve essere esaminata nel merito, non fosse altro perché, comunque, il CN ha provveduto a notificare l’appello nel termine breve decorrente comunque da tale inidonea notifica, e senza dire che comunque, considerando il termine lungo, l’appello sarebbe ovviamente tempestivo.
6.1. Il motivo dunque, se non inammissibile per difetto di interesse, è infondato, non dubitandosi da alcuno – e in primis da questo Collegio – della tempestività dell’appello, nonostante l’errore compiuto nella notifica della sentenza impugnata.
7. Con il secondo motivo (pp. 8-13 del ricorso), ancora, il CN mira a dimostrare che la Commissione, nella valutazione dei candidati, non avrebbe introdotto surrettiziamente un criterio non previsto nel bando e nel primo verbale e, cioè, quello della continuità, ma avrebbe semplicemente utilizzato la “continuità” quale dato oggettivo, riferibile dalla documentazione allegata dai partecipanti alla procedura e alla loro attività di ricerca negli anni.
7.1. Da qui il riferimento al concetto di continuità relativamente all’attività svolta, che non è un criterio nuovo o ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa di settore, ma sarebbe una semplice esplicazione del metodo che la Commissione intende utilizzare nella valutazione dei candidati in ordine alla significatività delle attività svolte.
7.2. La censura, tuttavia, è priva di fondamento, nonostante la sua indubbia suggestività, perché, come ha correttamente rilevato la sentenza qui gravata con motivazione che va immune da censura, la determinazione di un criterio di “continuità” per valutare i titoli (attività didattica, attività di formazione o di ricerca, realizzazione di attività progettuale, ecc.) non costituisce certo un mero metodo descrittivo, ma l’oggetto di una precisa valutazione da parte della Commissione sulla base di un criterio non contemplato dal bando né, come questo Consiglio di Stato ha già sancito rispetto all’analogo pregresso criterio dell’attività svolta negli ultimi 5 anni, « a differente conclusione potrebbe pervenirsi ritenendo, come sostenuto dalla difesa dell’appellante, che la Commissione abbia inteso determinare un metodo e non un criterio di valutazione » (Cons. St., sez. VII, 6 marzo 2023, n. 2318, alle cui argomentazioni tutte giova qui richiamarsi ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
7.3. Se un criterio di valutazione non è previsto e non è stato inserito nel bando e nel primo verbale, allora non deve neppure essere utilizzato per integrare o motivare (in un senso o nell’altro) la valutazione dei candidati.
7.4. Come ha correttamente rilevato il primo giudice, nel caso di specie emerge la concreta lesione dell’imparzialità derivante dall’indebito utilizzo del criterio valutativo della continuità, dato che, per il ricorrente, è stata valutata la “continuità” al momento della valutazione di un solo titolo, l’attività didattica (« L’attività didattica (con un’interruzione dal 2011 al 2013) è continuativa dal 2006 al 2017 »), mentre tale criterio non compare nei giudizi espressi con riferimento a nessuno degli altri titoli.
7.5. Nel caso del dott. Cardani, di contro, tale parametro è stato utilizzato – per giungere a giudizi positivi – nella valutazione di ben 5 titoli (su un totale di 7: praticamente per tutti i titoli, tranne che per la valutazione del dottorato e dei premi) e, in particolare, compare per la valutazione dell’“ attività didattica ”, dell’“ attività di formazione e ricerca ”, dell’“ attività progettuale ”, della partecipazione a “ gruppi di ricerca ”, a “ congressi e convegni ” e ha inciso, poi, nella valutazione dei titoli, sotto più profili, dei candidati LD, AL, TI, OS e OL.
7.6. Il motivo, pertanto, va respinto.
8. Con il terzo motivo (pp. 13-16 del ricorso), ancora, il CN appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il giudizio numerico espresso dalla Commissione, non potendo pretendersi un’analitica motivazione titolo per titolo, come vorrebbe il primo giudice, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la valutazione comparativa che la Commissione di un concorso per docente universitario è chiamata a svolgere (consistente in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati) non comporta che la Commissione debba esternare attraverso un’apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato anziché ad altro, qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati (Cons. St., sez. VII, 18 aprile 2024, n. 3502).
8.1. Anche questo motivo, tuttavia, va disatteso perché il primo giudice ha correttamente rilevato, nell’accogliere il terzo motivo dell’originario ricorso, come colga nel segno la censura con la quale la parte ricorrente ha stigmatizzato sia i giudizi che i conseguenti punteggi assegnati ai candidati ammessi alla discussione orale, sottolineando che, in mancanza di una valutazione analitica dei singoli titoli, i punteggi appaiono del tutto incomprensibili, apodittici e arbitrari.
8.2. In effetti, seppure sia vero, come sostiene l’appellante, che il giudizio comparativo tra i candidati abbia carattere sintetico e non analitico e non sia, comunque, un confronto sinottico, punto per punto, tra i singoli candidati, la valutazione della Commissione, per essere adeguatamente motivata, deve comunque contenere un minimum argomentativo che spieghi le ragioni per le quali determinate categorie di titoli siano state valutate con un certo punteggio numerico, essendo rilievo assorbente – e qui nemmeno specificamente contestato dal CN appellante, che si è limitato invero solo al richiamo ad astratti principi e massime giurisprudenziali – quello della sentenza impugnata laddove ha rilevato che, in mancanza di un’analitica valutazione e indicazione dei titoli valutabili e dei singoli punteggi attribuiti ai titoli, non appare comprensibile il punteggio complessivo ottenuto per ciascuna voce dei titoli, ed altrettanto oscuro appare, di conseguenza, l’esito della valutazione comparativa.
8.3. In altri termini, e sempre per citare le motivazioni della sentenza gravata (anche queste non oggetto di esplicita confutazione), la Commissione non ha esplicitato il rapporto tra il punteggio numerico – nella sua attribuzione tra minimo e massimo – e il giudizio correlato alla singola voce cui è riferito, sicché, in assenza di spiegazione dei criteri di attribuzione, il voto numerico non consente di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice, il che determina l’illegittimità delle valutazioni riportate nei verbali per difetto, sicuramente, di una sufficiente, ancorché sintetica, motivazione.
8.4. Ne segue, dunque, l’infondatezza anche del motivo in esame.
9. Infine, con il quarto motivo (pp. 16-17 del ricorso), l’odierno appellante censura anche le motivazioni della sentenza impugnata in ordine alla valutazione del parametro inerente all’attività progettuale, richiamando la relazione del responsabile del procedimento (all. 14, p. 2), nella parte in cui sarebbe opportunamente esplicitato come la scelta della Commissione giudicatrice di declinare il concetto di “ realizzazione di attività progettuale ” con “ attività di ricerca progettuale, workshop di progettazione, attività di sperimentazione progettuale ” sia finalizzata a rendere il più possibile esplicito l’ambito di applicazione dell’attività progettuale, rispetto all’attività di ricerca svolta da un ricercatore a tempo determinato in un Ateneo.
9.1. Anche questo motivo, quando pure si voglia prescindere, in ipotesi, della sua inammissibilità per difetto di interesse ammesso dallo stesso appellante (dato che è lo stesso CN a rammentare che in ogni caso il criterio in questione non risulterebbe idoneo ad influenzare l’esito finale della selezione, alla luce della distanza di punteggio tra i candidati), è tuttavia infondato perché, come sempre ha correttamente rilevato il primo giudice, l’introduzione di un criterio diverso da quello previsto dal bando, dal Regolamento e dal D.M. n. 243 del 2011, rende palese l’illegittimità dell’attività di valutazione dei candidati svolta dalla Commissione.
9.2. Basti qui richiamare i §§ 19.1.-19.6. della sentenza qui gravata, le cui argomentazioni, non confutate in nessun modo dall’appellante, questo Collegio condivide e, in particolare, la evidenziata sostanziale differenza tra la “ realizzazione di attività progettuale ” e l’“ attività di ricerca progettuale, workshop di progettazione, attività di sperimentazione progettuale ”, potendo, in particolare, l’“ attività di ricerca progettuale ” non tradursi, in concreto, in “ attività progettuale ”; senza dire che la valutazione dell’“ attività di ricerca progettuale ” rischia, come correttamente deduce il ricorrente, di far incorrere la valutazione nella duplicazione di criteri e di titoli, già valutati sotto altro profilo.
9.3. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
10. In conclusione per le assorbenti ragioni esposte l’appello del CN è infondato, in tutti i quattro motivi esaminati, e va respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
10.1. Rimangono, come detto (v., supra , § 5), assorbite, per il principio della ragione più liquida, tutte le ulteriori questioni dedotte in limine litis dall’odierno appellato nella propria memoria di costituzione, afferenti, in particolare, all’inammissibilità dell’appello e dei suoi vari motivi per la mancata contestazione delle plurime rationes decidendi puntualmente espresse dalla sentenza qui gravata.
11. Le spese del grado del giudizio, per la complessità delle questioni esaminate afferenti al corretto esercizio della discrezionalità tecnica, possono essere interamente compensate tra le parti.
11.1. Rimane definitivamente a carico del CN il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal CN di NO, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico del CN di NO il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO