Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 179
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Sentenza 28 gennaio 2026

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    Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del DPR 600/73 e 26 del DPR 602/73

    La Corte di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle (contributi previdenziali e spese legali) e dichiarato estinto il giudizio per altra partita, rigettando nel resto il ricorso. La Corte di secondo grado ha accolto parzialmente l'appello, dichiarando la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente a una partita di ruolo di euro 3.830,87, confermando nel resto la sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Inesigibilità per pendenza di contenziosi, inesistenza del credito per estinzione dello stesso, ovvero per intervenuta definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza per mancata prova dell'esistenza di sentenze che hanno annullato gli atti presupposti o della pendenza di giudizi. Ha inoltre confermato la legittima e tempestiva notificazione delle cartelle, rendendo inammissibili le eccezioni relative all'attività prodromica. Non sono state riscontrate decadenza e prescrizione.

  • Rigettato
    Definizione agevolata delle controversie tributarie

    L'Agenzia delle Entrate precisa che la procedura non attiene alla controversia in esame e che l'istanza presentata per un avviso di accertamento specifico non è stata accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 179
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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