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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
UB ZO, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2691/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 465/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
9 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202290071132365000 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di intimazione di pagamento n. 034 2022 90071323 65, oggetto del giudizio pronunciato dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza con la sentenza n. 465/2024, sez. 9, depositata in segreteria il 19/01/2024, era stato emesso e notificato al Contribuente il 21/12/2022 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973, per la riscossione di tributi iscritti a ruolo in parte dall'Agenzia delle Entrate e in parte da altri Enti impositori, già pretesi con precedenti cartelle di pagamento e atti impositivi notificati al Contribuente.
In particolare, l'avviso di intimazione concerneva i seguenti atti di riscossione:
-cartella 03420160038034866000;
-cartella 03420160039511041000;
-cartella 03420170030120145000;
-cartella 03420170032577466000;
-cartella 03420180025800779000;
-cartella 034201800258008800;
-cartella 03420190001753891000;
-cartella 03420200006806913000;
-Avviso di accertamento TD3010502235/2015;
-Avviso di accertamento TDLM00327;
-Avviso di accertamento TDLM000211;
-Avviso di accertamento TD3010503315/2019;
-Intimazione di pagamento TD3IPRD001742021;
-Intimazione di pagamento TD3IPPD002142021.
Il Contribuente, non condividendo l'avviso di intimazione, in data
18/02/2023 presentava ricorso, indicando come controparte soltanto l'Agente
della Riscossione. Si instaurava il giudizio nr. RGR 3888/2023 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza.
L'Agenzia si costituiva in giudizio intervenendo volontariamente in seguito a litis denuntiatio da parte dell'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 396 del D.Lgs 112/99.
Nel ricorso il Contribuente contestava l'atto, sollevando le seguenti eccezioni:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del DPR 600/73 e 26 del
DPR 602/73. Omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione e/o decadenza dei crediti iscritti a ruolo, pendenza di contenziosi,
inesistenza del credito.
Per tali ragioni, previa sospensione della riscossione, il Contribuente
chiedeva l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate
Con la sentenza n. 465/2024, sez. 9, pronunciata il 15/01/2024 e depositata in segreteria il 19/01/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiarava il difetto di giurisdizione: per la cartella n.
03420160039511041000 e n. 03420170032577466000, aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense, per i quali, quindi, la giurisdizione era attribuibile al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza con concessione dei termini di legge per la riassunzione;
per la cartella n. 03420200006806913000 avente ad oggetto spese e competenze dovute all'Avvocatura Dello Stato, la cui cognizione spettava alla giurisdizione del
Giudice Ordinario, con concessione dei termini di legge per la riassunzione.
Dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere relativamente alla partita di ruolo, afferente all'avviso d'accertamento TDLTDLM000211/2013.
Rigettava nel resto il ricorso del Contribuente con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza n. 465/2024, il Contribuente ha proposto
Appello per i seguenti motivi:
-Inesigibilità per pendenza di contenziosi, inesistenza del credito per estinzione dello stesso, ovvero per intervenuta definizione agevolata.
La doglianza è infondata, in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di sentenze che hanno annullato gli atti presupposti, né della pendenza di giudizi. Infatti, l'opponente si è limitato semplicemente ad affermare l'annullamento o la pendenza di giudizi, senza avere indicato alcun dato, quale il numero della sentenza, l'autorità giudiziaria che l'ha emessa o il numero di ruolo dei giudizi in corso, non consentendo in tal modo al resistente ed allo stesso Giudice di accertare l'effettivo annullamento giudiziale o la pendenza di un provvedimento di sospensione degli atti presupposti.
L'Appellante ritiene che sebbene i Giudici di prime cure abbiano correttamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per alcune cartelle di pagamento, gli stessi sono incorsi in errore nel non considerare che per le altre cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento pende ancora giudizio presso le competenti Corti di Giustizia Tributaria, alcune cartelle sono state oggetto di sgravio o di definizione agevolata.
L'appello non è fondato perché la dimostrata legittima e tempestiva notificazione delle cartelle di pagamento rende il provvedimento esente da censure nel merito È manifesto che la dimostrazione della rituale notifica delle cartelle esattoriali rende di fatto inammissibili tutte le eccezioni che riguardano l'attività
prodromica di iscrizione a ruolo e di cartellazione che si è ormai cristallizzata stante la definitività degli atti precedentemente notificati e non opposti e/o regolarizzati. Come verificato dai Giudici di prime cure, nessuna decadenza e prescrizione viene riscontrata, sia per quanto riguarda le cartelle esattoriali che l'intimazione di pagamento.
Relativamente all'Avviso di accertamento TD3010503315/2019 - euro 3.830,87 (anno di imposta 2014), all'Avviso di accertamento TDLTDLM000211/2018 - euro 3.560,40
(anno di imposta 2013) ed all'Avviso di accertamento TDLTDLM000327/2017 - euro 5.099,79 (anno di imposta 2012);all'Intimazione di pagamento YPTD3IPRD00174/2021 - euro 38.665,79 (anno di imposta
2011); all'Intimazione di pagamento YPTD3IPPD00214/2021 - euro 30.098,21 (anno di imposta 2010);
all'Avviso di accertamento TD3010502235/2015 - euro 6.238,46 (anno di imposta 2010); la situazione debitoria del Contribuente è, attualmente, la seguente.
1)In merito all'avviso di accertamento TD3010503315/2019, del quale
è stata allegata in primo grado la prova della notifica, si ribadisce che esso era stato impugnato in primo grado con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2674/2020,
definito con sentenza nr. 848/08/23 del 20/02/2023 favorevole all'ufficio. Detta
sentenza era stata impugnata dal Contribuente che non si era poi costituito in giudizio in quanto aveva ritenuto di presentare l'istanza per la definizione agevolata.
La partita di ruolo in oggetto riguardava solo un terzo delle somme intimate con l'avviso, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 602/1973 che prevede la riscossione frazionata in corso di giudizio.
L'istanza di definizione agevolata del Contribuente è stata, in seguito,
esaminata ed accolta dall'Ufficio (si allega l'interrogazione del dettaglio del provvedimento di sgravio effettuato in data 11/12/2023). In tale sede si chiede,
pertanto, di dichiarare la parziale estinzione del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere (relativamente alla sola partita di ruolo di euro 3.830,87).
2) In merito all'avviso di accertamento TDLTDLM000211/2013 si ribadisce che esso era stato impugnato in primo grado con ricorso iscritto al n.
R.G.R. 4478/2018, definito con sentenza nr. 336/01/21 del 15/01/2021,
favorevole all'ufficio tuttavia ribaltata dagli esiti del secondo grado di giudizio.
Attualmente pende ancora giudizio presso la Corte di Cassazione, in ogni modo l'Ufficio aveva già emesso provvedimento di sgravio della partita di ruolo (allegato in primo grado), in esecuzione della sentenza di secondo grado
(nr. 741/01/22 del 28/02/2022) a norma dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992,
chiedendo già nel giudizio di primo grado che fosse dichiarata la parziale estinzione del giudizio (euro 3.560,40), come risulta correttamente dichiarata nella sentenza dei Giudici di prime cure n. 465/2024.
3) In merito all'avviso di accertamento TDLTDLM000327/2012 si conferma che esso era stato impugnato in primo grado con ricorso iscritto al n.
R.G.R. 35/2018, definito con sentenza nr. 335/01/21 del 15/01/2021, favorevole all'Ufficio.
Tale ultima sentenza era stata impugnata dal Contribuente, e nel giudizio instaurato presso l'odierna adita Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (n. RGA 1064/2021) è stata pronunciata sentenza favorevole all'Ufficio
n. 395/2024 depositata in segreteria in data 07/02/2024.
In ogni caso l'iscrizione a ruolo riguarda solo un terzo delle somme intimate con l'avviso, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 602/1973 che prevede la riscossione frazionata in corso di giudizio.
4) In merito all'Intimazione di pagamento YPTD3IPRD00174/2021
della quale è stata allegata in primo grado la prova della notifica, si ribadisce che essa è stata impugnata in primo grado con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2480/2021,
definito con sentenza nr. 4765/02/23 del 22/09/2023 favorevole all'ufficio, che ne ha sancito l'inammissibilità. 5)In merito all'Intimazione di pagamento YPTD3IPRD00214/2021
della quale è stata allegata in primo grado la prova della notifica, si ribadisce che essa è stata impugnata in primo grado con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2325/2021.
Si tratta di intimazione di pagamento esecutiva, emessa a fronte della sentenza di codesta Corte, nr. 1257/01/20 del 03/03/2020, emessa nel giudizio RGR n.
1776/2016, con il quale il Contribuente aveva già impugnato l'avviso di accertamento TD3010502235-15 (2010) di cui al punto 6.
Pende attualmente giudizio n. RGA 1723/2024 presso l'odierna adita Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria.
6) In relazione all'avviso di accertamento TD3010502235/2015, con riferimento al quale è stata allegata in primo grado una copia della sentenza della
CGT di primo grado di Cosenza nr. 1257/01/20, vale quanto specificato al punto sub 5).
Si precisa che la partita di ruolo di euro 6.238,46 riguarda un terzo degli importi accertati, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 602/73 (riscossione frazionata), mentre la partita di ruolo di cui al punto 5 di euro 30.098,21 attiene agli importi residui, in esecuzione della sentenza nr. 1257/01/20 del 03/03/2020
passata in giudicato per mancata opposizione.
-Con riguardo all'invocata procedura della Definizione Agevolata
delle Controversie Tributarie pendenti, si precisa in tale sede che non ha alcuna attinenza con la presente controversia, in quanto l'avviso di accertamento n.
TD3010502955/2016 - indicato dal Contribuente nel suo ricorso originario - non
è incluso nell'intimazione che era stata impugnata in primo grado;
in ogni caso,
da interrogazioni in Anagrafe Tributaria è emerso che l'istanza di definizione agevolata presentata dal Contribuente per tale atto (ossia avviso di accertamento n. TD3010502955/2016) non è stata accolta in quanto risulta emesso un provvedimento di diniego.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento parziale dell'appello dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla partita di ruolo di euro 3.830,87 ), ai sensi dell'art. 46 del
D.Lgs. n. 546/92, conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
UB ZO, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2691/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 465/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
9 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202290071132365000 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di intimazione di pagamento n. 034 2022 90071323 65, oggetto del giudizio pronunciato dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza con la sentenza n. 465/2024, sez. 9, depositata in segreteria il 19/01/2024, era stato emesso e notificato al Contribuente il 21/12/2022 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973, per la riscossione di tributi iscritti a ruolo in parte dall'Agenzia delle Entrate e in parte da altri Enti impositori, già pretesi con precedenti cartelle di pagamento e atti impositivi notificati al Contribuente.
In particolare, l'avviso di intimazione concerneva i seguenti atti di riscossione:
-cartella 03420160038034866000;
-cartella 03420160039511041000;
-cartella 03420170030120145000;
-cartella 03420170032577466000;
-cartella 03420180025800779000;
-cartella 034201800258008800;
-cartella 03420190001753891000;
-cartella 03420200006806913000;
-Avviso di accertamento TD3010502235/2015;
-Avviso di accertamento TDLM00327;
-Avviso di accertamento TDLM000211;
-Avviso di accertamento TD3010503315/2019;
-Intimazione di pagamento TD3IPRD001742021;
-Intimazione di pagamento TD3IPPD002142021.
Il Contribuente, non condividendo l'avviso di intimazione, in data
18/02/2023 presentava ricorso, indicando come controparte soltanto l'Agente
della Riscossione. Si instaurava il giudizio nr. RGR 3888/2023 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza.
L'Agenzia si costituiva in giudizio intervenendo volontariamente in seguito a litis denuntiatio da parte dell'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 396 del D.Lgs 112/99.
Nel ricorso il Contribuente contestava l'atto, sollevando le seguenti eccezioni:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del DPR 600/73 e 26 del
DPR 602/73. Omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione e/o decadenza dei crediti iscritti a ruolo, pendenza di contenziosi,
inesistenza del credito.
Per tali ragioni, previa sospensione della riscossione, il Contribuente
chiedeva l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate
Con la sentenza n. 465/2024, sez. 9, pronunciata il 15/01/2024 e depositata in segreteria il 19/01/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiarava il difetto di giurisdizione: per la cartella n.
03420160039511041000 e n. 03420170032577466000, aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense, per i quali, quindi, la giurisdizione era attribuibile al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza con concessione dei termini di legge per la riassunzione;
per la cartella n. 03420200006806913000 avente ad oggetto spese e competenze dovute all'Avvocatura Dello Stato, la cui cognizione spettava alla giurisdizione del
Giudice Ordinario, con concessione dei termini di legge per la riassunzione.
Dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere relativamente alla partita di ruolo, afferente all'avviso d'accertamento TDLTDLM000211/2013.
Rigettava nel resto il ricorso del Contribuente con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza n. 465/2024, il Contribuente ha proposto
Appello per i seguenti motivi:
-Inesigibilità per pendenza di contenziosi, inesistenza del credito per estinzione dello stesso, ovvero per intervenuta definizione agevolata.
La doglianza è infondata, in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di sentenze che hanno annullato gli atti presupposti, né della pendenza di giudizi. Infatti, l'opponente si è limitato semplicemente ad affermare l'annullamento o la pendenza di giudizi, senza avere indicato alcun dato, quale il numero della sentenza, l'autorità giudiziaria che l'ha emessa o il numero di ruolo dei giudizi in corso, non consentendo in tal modo al resistente ed allo stesso Giudice di accertare l'effettivo annullamento giudiziale o la pendenza di un provvedimento di sospensione degli atti presupposti.
L'Appellante ritiene che sebbene i Giudici di prime cure abbiano correttamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per alcune cartelle di pagamento, gli stessi sono incorsi in errore nel non considerare che per le altre cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento pende ancora giudizio presso le competenti Corti di Giustizia Tributaria, alcune cartelle sono state oggetto di sgravio o di definizione agevolata.
L'appello non è fondato perché la dimostrata legittima e tempestiva notificazione delle cartelle di pagamento rende il provvedimento esente da censure nel merito È manifesto che la dimostrazione della rituale notifica delle cartelle esattoriali rende di fatto inammissibili tutte le eccezioni che riguardano l'attività
prodromica di iscrizione a ruolo e di cartellazione che si è ormai cristallizzata stante la definitività degli atti precedentemente notificati e non opposti e/o regolarizzati. Come verificato dai Giudici di prime cure, nessuna decadenza e prescrizione viene riscontrata, sia per quanto riguarda le cartelle esattoriali che l'intimazione di pagamento.
Relativamente all'Avviso di accertamento TD3010503315/2019 - euro 3.830,87 (anno di imposta 2014), all'Avviso di accertamento TDLTDLM000211/2018 - euro 3.560,40
(anno di imposta 2013) ed all'Avviso di accertamento TDLTDLM000327/2017 - euro 5.099,79 (anno di imposta 2012);all'Intimazione di pagamento YPTD3IPRD00174/2021 - euro 38.665,79 (anno di imposta
2011); all'Intimazione di pagamento YPTD3IPPD00214/2021 - euro 30.098,21 (anno di imposta 2010);
all'Avviso di accertamento TD3010502235/2015 - euro 6.238,46 (anno di imposta 2010); la situazione debitoria del Contribuente è, attualmente, la seguente.
1)In merito all'avviso di accertamento TD3010503315/2019, del quale
è stata allegata in primo grado la prova della notifica, si ribadisce che esso era stato impugnato in primo grado con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2674/2020,
definito con sentenza nr. 848/08/23 del 20/02/2023 favorevole all'ufficio. Detta
sentenza era stata impugnata dal Contribuente che non si era poi costituito in giudizio in quanto aveva ritenuto di presentare l'istanza per la definizione agevolata.
La partita di ruolo in oggetto riguardava solo un terzo delle somme intimate con l'avviso, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 602/1973 che prevede la riscossione frazionata in corso di giudizio.
L'istanza di definizione agevolata del Contribuente è stata, in seguito,
esaminata ed accolta dall'Ufficio (si allega l'interrogazione del dettaglio del provvedimento di sgravio effettuato in data 11/12/2023). In tale sede si chiede,
pertanto, di dichiarare la parziale estinzione del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere (relativamente alla sola partita di ruolo di euro 3.830,87).
2) In merito all'avviso di accertamento TDLTDLM000211/2013 si ribadisce che esso era stato impugnato in primo grado con ricorso iscritto al n.
R.G.R. 4478/2018, definito con sentenza nr. 336/01/21 del 15/01/2021,
favorevole all'ufficio tuttavia ribaltata dagli esiti del secondo grado di giudizio.
Attualmente pende ancora giudizio presso la Corte di Cassazione, in ogni modo l'Ufficio aveva già emesso provvedimento di sgravio della partita di ruolo (allegato in primo grado), in esecuzione della sentenza di secondo grado
(nr. 741/01/22 del 28/02/2022) a norma dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992,
chiedendo già nel giudizio di primo grado che fosse dichiarata la parziale estinzione del giudizio (euro 3.560,40), come risulta correttamente dichiarata nella sentenza dei Giudici di prime cure n. 465/2024.
3) In merito all'avviso di accertamento TDLTDLM000327/2012 si conferma che esso era stato impugnato in primo grado con ricorso iscritto al n.
R.G.R. 35/2018, definito con sentenza nr. 335/01/21 del 15/01/2021, favorevole all'Ufficio.
Tale ultima sentenza era stata impugnata dal Contribuente, e nel giudizio instaurato presso l'odierna adita Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (n. RGA 1064/2021) è stata pronunciata sentenza favorevole all'Ufficio
n. 395/2024 depositata in segreteria in data 07/02/2024.
In ogni caso l'iscrizione a ruolo riguarda solo un terzo delle somme intimate con l'avviso, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 602/1973 che prevede la riscossione frazionata in corso di giudizio.
4) In merito all'Intimazione di pagamento YPTD3IPRD00174/2021
della quale è stata allegata in primo grado la prova della notifica, si ribadisce che essa è stata impugnata in primo grado con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2480/2021,
definito con sentenza nr. 4765/02/23 del 22/09/2023 favorevole all'ufficio, che ne ha sancito l'inammissibilità. 5)In merito all'Intimazione di pagamento YPTD3IPRD00214/2021
della quale è stata allegata in primo grado la prova della notifica, si ribadisce che essa è stata impugnata in primo grado con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2325/2021.
Si tratta di intimazione di pagamento esecutiva, emessa a fronte della sentenza di codesta Corte, nr. 1257/01/20 del 03/03/2020, emessa nel giudizio RGR n.
1776/2016, con il quale il Contribuente aveva già impugnato l'avviso di accertamento TD3010502235-15 (2010) di cui al punto 6.
Pende attualmente giudizio n. RGA 1723/2024 presso l'odierna adita Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria.
6) In relazione all'avviso di accertamento TD3010502235/2015, con riferimento al quale è stata allegata in primo grado una copia della sentenza della
CGT di primo grado di Cosenza nr. 1257/01/20, vale quanto specificato al punto sub 5).
Si precisa che la partita di ruolo di euro 6.238,46 riguarda un terzo degli importi accertati, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 602/73 (riscossione frazionata), mentre la partita di ruolo di cui al punto 5 di euro 30.098,21 attiene agli importi residui, in esecuzione della sentenza nr. 1257/01/20 del 03/03/2020
passata in giudicato per mancata opposizione.
-Con riguardo all'invocata procedura della Definizione Agevolata
delle Controversie Tributarie pendenti, si precisa in tale sede che non ha alcuna attinenza con la presente controversia, in quanto l'avviso di accertamento n.
TD3010502955/2016 - indicato dal Contribuente nel suo ricorso originario - non
è incluso nell'intimazione che era stata impugnata in primo grado;
in ogni caso,
da interrogazioni in Anagrafe Tributaria è emerso che l'istanza di definizione agevolata presentata dal Contribuente per tale atto (ossia avviso di accertamento n. TD3010502955/2016) non è stata accolta in quanto risulta emesso un provvedimento di diniego.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento parziale dell'appello dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla partita di ruolo di euro 3.830,87 ), ai sensi dell'art. 46 del
D.Lgs. n. 546/92, conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese compensate.