TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12305/2022 avente ad oggetto patto di prova ed impugnativa di licenziamento
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Valverde (CT), via Angelo Musco 22 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giulio Aloisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Gambuto, d'intesa con l'avv. Loredana
Rondelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, piazza di Pietra n. 26, nonché presso indirizzi pec: giusta Email_1 Email_2
procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17.12.2022 , premesso di essere Parte_1
stata assunta in data 26.06.2022 alle dipendenze della società Controparte_1
, “prima con contratto di tirocinio (… “Training Service and Support Agreement”) dal
[...]
26.06.2022 al 25.07.2022, in seguito con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 01.08.2022 …, svolgendo le mansioni di “Junior Cabin Attendant” (cioè “Assistente di
Cabina Junior”)”, in sintesi, ha esposto:
- che con nota del 28.10.2022 la società convenuta le ha intimato, con effetto immediato, il licenziamento per il mancato superamento del periodo di prova, impugnato con nota pec del
30.11.2022, chiedendo, al contempo, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre il risarcimento dei danni subiti;
- che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro non ha mai subito alcuna contestazione disciplinare né le è stata mai applicata alcuna sanzione disciplinare;
- che, in precedenza, ha lavorato presso la compagnia aerea EasyJet dal 14.07.2016 all'8.06.2022, dapprima come Assistente di Cabina per essere promossa in data 26.10.2018 a
Capo di Cabina;
- che al momento dell'intimato licenziamento erano occupati dalla società resistente –e tutt'ora lo sono- più di quindici dipendenti;
- che il licenziamento intimatole è illegittimo per violazione degli artt. 2096, 2118 e 2119
c.c., ponendosi, inoltre, in contrasto con quanto stabilito dal d.lgs. n. 23/2015 e successive modificazioni ed altresì con le disposizioni del C.C.N.L. del Trasporto Aereo Parte Specifica
Vettori del 02.12.2021;
- che, invero, il patto di prova apposto al contratto del 01.08.2022 è nullo avendo già verificato la società resistente le sue effettive capacità durante il precedente contratto di tirocinio, per cui l'apposizione di un successivo patto di prova è carente di causa;
- che, segnatamente, in data 26.06.2022 la stessa ha stipulato un primo contratto, denominato “Training Service and Support”, in cui era stata pattuita la sua partecipazione ad un apposito “training”, consistente in un tirocinio con prove pratiche e scritte, svolte, prima, a
Vilnius, , e poi a Budapest ove era previsto ai punti 3.1.1. e 3.1.4 che, in caso di esito Per_1
positivo, la società resistente le avrebbe offerto un futuro contratto di lavoro a tempo indeterminato inerente alla qualifica “Assistente di Cabina Junior” presso l'Aeroporto di
Catania;
- che, come indicato al par.
1.1 del contratto, il “corso” era articolato “in lezioni in aula e formazione al computer integrate da una serie di esercitazioni pratiche e simulate, il tutto in
Pagina 2 conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici
e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile”, e dal diritto internazionale dell'aviazione in vigore;
- che “Detto training, organizzato dalla società resistente, riguardava quindi le procedure di sicurezza, gli equipaggiamenti nei diversi tipi di aeromobili in dotazione alla compagnia, nonché il customer service e le procedure interne lavorative” e, nello specifico, erano previsti due percorsi formativi tra di loro propedeutici: il primo, denominato “Cabin Crew Initial
Training Course” di 70 ore al fine del rilascio della licenzia “Cabin Crew Attestation”, e il secondo denominato “Type Conversion and Differences Training” di 141 ore per l'acquisizione della licenza denominata “AIcraft Type Qualification Certificate”;
- che il medesimo contratto ha specificato che l'accesso al secondo corso (“Type Conversion and Differences Training”) era subordinato al previo ottenimento del primo attestato e la stessa, avendo ottenuto la licenza “Cabin Crew Attestation” dal precedente datore di lavoro, ha frequentato direttamente il secondo corso di formazione “AIcraft Type Qualification
Certificate”, superandolo con esito positivo;
- che l'01.08.2022 la stessa ha sottoscritto il contratto di “Assistente di Cabina Junior” presso l'Aeroporto di Catania in cui è stato apposto un patto di prova nullo, in quanto il datore di lavoro era già a conoscenza delle sue capacità per aver svolto, per la stessa azienda, con esito positivo, attività simili durante il precedente periodo di “training” di cui al contratto del
26.06.2022, tanto da aver ottenuto il rilascio dell'“AIcraft Type Qualification Certificate”, con ciò restando comprovate le sue abilità a rivestire tale determinato ruolo;
- che, inoltre, “le dinamiche tra i due contratti configurano un'ipotesi di illegittima proroga del periodo di prova”, laddove, “la funzione della proroga del patto di prova deve necessariamente ricondursi all'insufficienza del periodo inizialmente pattuito, nonché riferirsi
a mansioni di “particolare complessità” … affidate al lavoratore;
circostanze che di certo non si attagliano al caso di specie”;
- che, peraltro, “nonostante il contratto del 01.08.2022 prevedesse l'obbligo di (ulteriore) formazione …, non vi fu alcuna successiva formazione offerta … a seguito della sottoscrizione del citato contratto, il che evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità del contestato patto di prova”;
- che il patto di prova apposto al contratto dell'1.08.2022 è stato, altresì, aggiunto in un momento successivo rispetto alla formazione del consenso delle parti atteso che con il primo contratto, concluso il 26.06.2022, la società datrice di lavoro le ha prospettato di concludere un successivo contratto di lavoro scevro da ogni “strumento condizionante”, e, dunque, stabile,
Pagina 3 senza fare riferimento ad un ulteriore periodo di prova, limitandosi ad indicare che “… l'inizio del nuovo lavoro sarebbe avvenuto entro tre mesi dalla conclusione del training … la remunerazione sarebbe stata in linea con le politiche salariali dell'azienda … più in generale, le condizioni lavorative sarebbero state simili a quelle in generale proprie del tipo di impiego
…”;
- che “sommando il primo periodo di prova (un mese, dal 26.06.2022 al 25.07.2022) al secondo (tre mesi, dal 01.08.2022 al 31.10.2022) risulta che la comunicazione del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è avvenuta dopo il limite dei tre mesi – indicato come invalicabile per gli impiegati non aventi funzioni direttive dall'art. 4 RDL
1825/24 – di tal che il rapporto di lavoro era già divenuto definitivo allo scadere del terzo mese del patto di prova, conseguentemente appalesandosi privo di giusta causa e di giustificato motivo il licenziamento impugnato”;
- che, in ogni caso, il recesso datoriale non avrebbe potuto essere ad nutum non sussistendo un valido patto di prova, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs n. 23/2015.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto di “dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
per l'effetto ordinare alla società , RA IA … ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23 Controparte_1 del 2015, di reintegrar(la) … nel posto precedentemente occupato e condannare la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima consentita, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione. In subordine: condannare la società , RA IA … ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23 Controparte_1 del 2015, al pagamento dell'indennità risarcitoria ivi prevista, nella misura massima consentita. In ogni caso: condannare la società , RA IA … al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
In data 7.04.2023 si è ritualmente costituita in giudizio la società Controparte_1
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto:
[...]
- che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la ricorrente è stata assunta a far data dal 1.08.2022 e, dunque, non appena completato il periodo di tirocinio con qualifica e mansioni di Assistente di Cabina Junior, laddove, nel giugno del 2022, la stessa si è limitata ad offrire a chi ne fosse interessato la possibilità di frequentare un corso di addestramento per conseguire i titoli o le licenze necessari per svolgere le attività per le quali era in cerca di personale,
Pagina 4 sottoscrivendo con la ricorrente apposito contratto che, per scelta delle parti, è stato assoggettato alla legge ungherese, senza spazi per l'applicazione di alcun contratto collettivo né della legge IA;
- che nel mese di luglio 2022 ha sostenuto i costi di addestramento della ricorrente, CP_1 in quanto ogni compagnia ha procedure proprie e l'attività di assistente di volo è strettamente correlata agli aeromobili sui quali il dipendente resta impiegato e la ricorrente non era in possesso di tutte le necessarie licenze in relazione al tipo di aeromobili, “dato che questi variano anche solo a seconda delle tratte”, anche per assicurare le sottese esigenze di sicurezza;
- che l'addestramento svolto nel mese di luglio 2022 è stato effettuato solo a terra -e non in volo-, ed è consistito in simulazioni e lezioni frontali, senza che parte ricorrente abbia avanzato alcuna domanda di accertamento della natura subordinata dell'attività svolta in tale periodo né ha fornito allegazione dei fatti costitutivi necessari per siffatto accertamento;
- che l'accordo di Training Services and Support Agreement non ha previsto alcun obbligo ma solo una facoltà di assunzione da parte della Società resistente o di quelle del Gruppo Wizz
AI, prevedendo all'art. 3 quale unica conseguenza derivante dalla mancata offerta di lavoro nel termine previsto la facoltà del tirocinante di recedere dall'Accordo senza obbligo di rimborsare il costo del tirocinio;
- che “la formazione, teorica o pratica che sia, necessaria per acquisire le dovute attestazioni al pari di qualsiasi attività formativa o educativa, può al più far conseguire al tirocinante le conoscenze teoriche o l'astratta idoneità a svolgere un'attività lavorativa, ma non attesta la capacità lavorativa o la adeguatezza del lavoratore all'attività e alla organizzazione del datore di lavoro o a svolgere la specifica posizione lavorativa per cui è assunto”, sicché è legittimo l'inserimento del patto di prova nel contratto di lavoro subordinato del 1.08.2022;
- che, invero, in data 1.10.2022 la ricorrente insieme ad un collega si è resa responsabile di un comportamento scortese e poco professionale sia nei confronti di alcuni passeggeri sia dei colleghi, evento quest'ultimo confermato anche dagli altri membri dell'equipaggio nell'ambito della verifica svolta della Cabin Crew Base Manager di Catania, Georgiana Nechita;
- che infondate sono le ulteriori eccezioni così come formulate dalla ricorrente poiché tutte basate sull'erroneo presupposto della sussistenza, in data anteriore all'1.08.2022, di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
Pagina 5 - che “Tra agosto e ottobre 2022 non c'è stata alcuna esigenza di impartire formazione obbligatoria, né controparte indica quale sarebbe la formazione omessa. L'assenza di allegazioni al riguardo impedisce di replicare in modo più puntuale”;
- che “Dall'eventuale difetto di formazione, in ogni caso, non deriverebbe la nullità del patto di prova ma, semmai, l'illegittimità del licenziamento e sempre che fosse dimostrato che
l'inadempimento datoriale ha influenzato l'esito dell'esperimento”;
- che l'accordo del 26.02.2022 non può essere nemmeno qualificato come un preliminare di contratto, dato che non vi è alcun obbligo da parte della Società di procedere all'assunzione;
- che “Erra ancora controparte quando scambia l'attestazione rilasciata da una compagnia per una sorta di abilitazione con effetto erga omnes” e quando presuppone che “la stabilità dell'assunzione era subordinata al positivo superamento del necessario periodo di addestramento”;
- che erroneamente la ricorrente ha chiesto l'applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs.
4.03.2015 n. 23 trovando applicazione tutt'al più la tutela indennitaria prevista dall'art. 4 del detto d.lgs. che sanziona il licenziamento intimato in violazione del requisito di motivazione e/o la procedura di cui all'art.7 della l. n.300/1970.
Conseguentemente, la società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali.
Alla prima udienza, tenutasi il 19.04.2023, è stato tentato – infruttuosamente - il bonario componimento della lite tra le parti ed è stato ritenuto necessario acquisire in maniera inequivoca tra le stesse la traduzione dei vocaboli di cui sono formati i documenti prodotti in lingua straniera e il loro significato complessivo nel contesto discorsivo in cui sono impiegati;
quindi, all'udienza del 21.01.2024, nel contraddittorio tra parti, è stata acquisita la traduzione dei vocaboli di cui sono formati i documenti offerti in comunicazione non avendo mosso le stesse contestazioni in ordine ad essa. Infine, la presente controversia è stata istruita con l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, trattenuta a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c..
_________________________
In punto di fatto, è provato che in data 1.12.2018 la ricorrente ha conseguito, presso la
EasyJet, cioé l'attestazione di equipaggio di cabina, in forza del quale Controparte_2 per come specificato al punto 12 “Il titolare può esercitare i privilegi di agire come equipaggio di cabina su aeromobili impegnati in operazioni di trasporto aereo commerciale solo se soddisfa i requisiti della Parte CC per l'idoneità continua e le qualifiche valide per il tipo di
Pagina 6 aeromobile”.
Vi è riscontro documentale che giorno 26.02.2022 tra la ricorrente e la società resistente è stato concluso un “Contratto di servizio e assistenza per la formazione”, finalizzato a dotare la ricorrente del“certificato di qualificazione del tipo di aeromobile”, attraverso la partecipazione ad un corso di “formazione sulla conversione dei tipi e sulle differenze” articolato in 141 ore che si è svolto a Vilnius ed a Budapest.
In questa prospettiva, le parti hanno premesso che la ricorrente prende parte al predetto tirocinio formativo in quanto “il tirocinante intende essere assunto per la posizione di assistente di cabina junior presso Wizz AI Group Company, a seguito dell'ottenimento delle licenze richieste da parte del tirocinante” ma, “al momento, non è in possesso delle licenze necessarie per lavorare come Assistente di Cabina Junior” presso Wizz AI Group Company, che “al fine di garantire il futuro fabbisogno di personale professionale … fa… sì che il tirocinante estenda le proprie conoscenze e ottenga le licenze …”, tuttavia, alla lettera D del background, precisando espressamente che “Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo sarà ritenuto tale da creare un rapporto di lavoro tra e il Tirocinante. Il Tirocinante CP_1
dichiara che la sua partecipazione al Corso è basata sulla sua libera decisione e volontà, e le parti concordano collettivamente che il presente accordo non è finalizzato a garantire i benefici derivanti dalle disposizioni applicabili al lavoro”.
Muovendo da tali considerazioni, le parti hanno convenuto che “
2.1.2 Il corso è composto da parti teoriche e pratiche in conformità con la normativa internazionale vigente in materia di aviazione. In base alla sua partecipazione al Corso, il Tirocinante avrà diritto a superare gli esami e, in caso di esito positivo, a ottenere l'Attestato di Equipaggio di Cabina e il Certificato di Qualificazione del Tipo di Aeromobile. La partecipazione al Corso di Conversione e
Differenze di Tipo è subordinata all'ottenimento dell'Attestato di Equipaggio di Cabina.
2.1.3 I Formatori che tengono il Corso e/o possono assegnare determinati compiti o CP_1
dare ordini al Tirocinante durante il Corso. Inoltre, le parti concordano che i Formatori e/o possono richiedere al Tirocinante di superare esami scritti e/o orali una o più volte e CP_1
possono valutare occasionalmente la conoscenza e la preparazione del Tirocinante.
2.1.4 Il completamento con successo del Corso, o di qualsiasi sua parte, richiede determinate competenze, motivazione, attitudine, diligenza e capacità di accettare istruzioni da parte del Tirocinante che non possono essere valutate in anticipo. Di conseguenza, CP_1
non può e non rilascia alcuna dichiarazione, promessa o garanzia in merito a (a) la capacità del Tirocinante di completare con successo il Corso, o parte di esso, o di superare gli esami;
Pagina 7 (b) il tempo necessario per ottenere una o più abilità particolari;
(c) il tempo necessario per completare con successo i test e gli esami.
2.1.5 Il Tirocinante riconosce e accetta che, per poter partecipare alle verifiche, alle prove e agli esami previsti dal presente Accordo e per partecipare al Corso, è necessario completare tutta la formazione teorica e pratica e la valutazione intermedia. Il numero massimo di assenze
è indicato nel Manuale di formazione. In caso di assenze, prenderà in considerazione CP_1
in buona fede la richiesta del Tirocinante di recuperare la formazione persa, come spiegato nel
Manuale di formazione, fermo restando che si riserva il diritto di rescindere CP_1
l'Accordo nel caso in cui la ripetizione di una parte della formazione non sia possibile o nel caso in cui il numero massimo di assenze venga superato come previsto dalla clausola 7.2. …”.
All'art. 3, rubricato “strada professionale futura”, le parti stabiliscono che “3.1.1 … Il
Tirocinante dichiara e conferma espressamente di aver fatto domanda per il Corso e di stipulare il presente Accordo allo scopo di diventare un dipendente nella posizione di
Assistente di Cabina Junior di o di qualsiasi entità del Wizz AI Group. Di CP_1 conseguenza, il Tirocinante accetta di entrare in servizio presso o un'entità del Wizz CP_1
AI Group direttamente dopo aver ricevuto l'offerta di cui alla clausola.
3.1.2 Offerta di lavoro. Ai sensi della clausola 3.1.3 e a condizione che il Tirocinante (i) completi il corso almeno come specificato nel Manuale di formazione e ottenga le Licenze e (ii) rispetti tutti i suoi obblighi ai sensi del presente documento e (iii) soddisfi tutti gli altri requisiti legali che possono essere richiesti per l'impiego del Tirocinante, è intenzione di offrire al CP_1
un impiego da parte di o di una delle sue consociate a condizioni Parte_2 CP_1 sostanzialmente simili a quelle stabilite nella clausola 3.1.4 del presente documento …”.
Con riferimento alle “Condizioni principali del futuro impiego”, le parti hanno previsto al punto 3.1.4. che il futuro impiego offerto da un'entità del Wizz AI Group al Tirocinante comporta “▪ tirocinante da assumere per la posizione di Assistente di cabina junior;
▪ La base operativa … CTA;
▪ Data di inizio: entro un periodo ragionevole e comunque non oltre 3 mesi dalla Data di riferimento;
▪ Il Tirocinante riceverà una retribuzione nell'ambito del rapporto di lavoro in conformità con le politiche salariali applicabili per la posizione concordata presso la Base Operativa assegnata al momento del rapporto di lavoro (e come modificato in seguito);
e ▪ Tutte le altre condizioni di impiego saranno simili alla prassi generale applicabile presso il futuro datore di lavoro al momento dell'esecuzione dell'impiego (salvo quanto previsto dal presente Accordo)”.
L'art. 5 regolamenta le “tariffe e supporto per i corsi”, stabilendo al punto 5.2.1 che “
5.2.1 A condizione che il Tirocinante rispetti le condizioni previste dalla presente clausola, si CP_1
Pagina 8 impegna a fornire la seguente Assistenza in relazione alla partecipazione del Tirocinante al
Corso: a) sostenere interamente le spese del corso, e b) se necessario, fornire il viaggio o sostenere le spese di viaggio tra Budapest (o altra sede estera del ) e Vilnius;
e c) se Pt_3
necessario, fornire al Tirocinante o sostenere le spese di alloggio a Budapest o nella sede estera del Corso (non sono previsti pasti, tranne la colazione in caso di alloggio in albergo).
a condizione che (i) il Tirocinante partecipi e completi il Corso e ottenga le Licenze e completi collettivamente e completamente i prerequisiti necessari per ricoprire la posizione di
Assistente di cabina junior nel più breve tempo possibile, e (ii) il Tirocinante accetti l'offerta di lavoro ai sensi della Clausola 3.1.2 ed entri in servizio per la posizione di Assistente di cabina junior, e (iii) il Tirocinante mantenga il suo impiego durante il Periodo di Fedeltà, e (iv)
l'impiego non venga risolto da durante il Periodo di Fedeltà per una ragione CP_1 attribuibile al;
….” Parte_2
Inoltre, al punto “
5.5 assenza di offerta di lavoro” le parti chiariscono testualmente che “Nel caso in cui il Tirocinante non riceva un'offerta ai sensi della clausola 3.1.2 entro 3 mesi dalla
Data di Riferimento, il Tirocinante può risolvere il presente Accordo con effetto immediato dandone comunicazione scritta a In tal caso, il Tirocinante sarà esonerato CP_1 dall'obbligo di rimborsare il Supporto”.
Per espresso accordo tra le parti, “La validità, la stipula e l'esecuzione del presente Accordo saranno disciplinate dalla legge ungherese” (v. infra art. 9), precisando coerentemente nelle osservazioni introduttive di cui all'art. 1 che “Per giorno lavorativo si intende un giorno considerato lavorativo in Ungheria” e in seno all'“offerta del corso” che “Il Corso si qualifica come formazione per adulti (“felnöttképzés”) ed è quindi soggetto, tra l'altro, alle disposizioni della legge ungherese LXXVII del 2013 sull'educazione degli adulti”, riconoscendo la ricorrente nelle disposizioni finali che “è in grado di comprendere, conoscere e accettare (i) il contenuto e il significato di tutte le clausole del presente Accordo e (ii) tutti i suoi diritti e obblighi derivanti dal presente Accordo”.
Ancora, risulta ex actis che ha rilasciato alla ricorrente l'“AIcraft Type CP_1
Qualification Certificate” per AIbus A320 e A321 e relative varianti, efficace dal 3.08.2022 al
31.07.2023.
Dalla lettura del contratto di lavoro sottoscritto l'1.08.2022 si apprende che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato, con efficacia da pari data, per svolgere “una media di 40 ore settimanali ai sensi del decreto legislativo del 19 agosto 2005 n.106” in quanto “in possesso di tutti i requisiti necessari previsti dalla legge (in via esemplificativa articolo 897 del codice della navigazione)”, stabilendo all'art. 3 che “il rapporto di lavoro sarà soggetto ad un
Pagina 9 periodo di prova della durata di tre mesi di calendario, durante i quali entrambe le parti potranno recedere dal rapporto di lavoro senza la necessità di preavviso alcuno, per il quale non dovrà essere riconosciuta la relativa indennità. Il suddetto periodo di prova verterà sulle mansioni affidate al dipendente, dettagliatamente descritte al seguente paragrafo, ed inerenti al ruolo professionale del dipendente”.
Il successivo art. 4 prevede che “La società assume il dipendente nel ruolo e mansioni di
Assistente di Cabina Junior. Nel corso del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà svolgere i compiti e gli incarichi ai sensi dell'Operational Manual di Wizz AI … e, nello specifico, quale
“Assistente di Cabina Junior” sarà responsabile (I) Ruolo all'interno dell'organizzazione aziendale (Linee gerarchica). Il dipendente risponde all'Assistente di Cabina Senior o, in assenza di questo, al Comandante … (II) Doveri generali. –Acquisire familiarità con le disposizioni del Manuale per gli assistenti di Cabina e gli Operation Managers di CP_1
necessarie per adempiere alla funzione;
-garantire la sicurezza del volo in relazione alle attività di Cabina;
avvisare gli altri membri dell'equipaggio in caso di mancato rispetto delle procedure standards … (III) Responsabilità specifiche –preparare e controllare i passeggeri in cabina prima di un volo;
-mantenere un elevato standard di disciplina, condotta e aspetto in qualità di rappresentante di e, quindi, supportando il comandante fornendo una CP_1
collaborazione pro attiva nello sviluppo e nel mantenimento di un alto livello di competenza professionale e morale tra l'equipaggio; -impartisce ordini a tutti i passeggeri per conto del comandante durante le situazioni di emergenza secondo le indicazioni dell'Assistente di
Cabina Senior;
(IV) Dichiarazioni –Il titolare del lavoro riconosce che le responsabilità descritte nella presente job description sono solo indicative e non limitate e che gli viene anche richiesto di eseguire tutte le istruzioni ricevute dal suo superiore immediato. Il titolare del lavoro riconosce inoltre di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni del manuale di assistente cabina ed ogni suo aggiornamento”.
Inoltre, per accordo tra le parti, “Ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o dimissioni rese per giusta causa, la società e il dipendente possono recedere dal rapporto di lavoro con un periodo di preavviso di 3 … mesi” (art. 18).
A norma dell'art. 20 del contratto di lavoro in esame, “Con riferimento alle materie e aspetti non disciplinati dal presente contratto di lavoro individuale e dalle policy aziendali si applicherà la legge IA. Ad eccezione delle parti sopra espressamente richiamate del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo del 17 luglio 2014, nessun altra disposizione
–in via esemplificativa, in particolare nessuna norma della contrattazione collettiva- si applicherà al presente contratto individuale di lavoro”.
Pagina 10 Dalla disamina della raccomandata del 28.10.2022 resta accertato che, in pari data, la società resistente ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 2096 c.c., il “mancato superamento del periodo di prova”.
La società resistente ha comprovato di aver ritenuto il periodo di prova non superato in ragione del contegno assunto dalla ricorrente durante il volo AUH –CTA dell'1.10.2022 nella gestione di una situazione con una passeggera degenerata nell'uso di toni e di un linguaggio inappropriato, a cui ha fatto seguito la mancata partecipazione di a un debriefing Parte_1
organizzato dal ctp dopo il volo, per quanto meglio esplicitato nella corrispondenza prodotta in atti.
Ricostruito il contesto di riferimento, va osservato che parte ricorrente ha sostenuto la nullità del patto di prova inserito nel contratto di lavoro sottoscritto l'1.08.2022 in quanto la stessa era già in possesso del e, a conclusone del Training Service and Support Controparte_2
Agreement, ha conseguito l'“AIcraft Type Qualification Certificate”, sicché avendo consentito il training di mettere alla prova le sue effettive capacità lavorative ed essendo stata chiamata la stessa a svolgere a seguito della stipula del contratto dell'1.08.2022 la medesima attività lavorativa, è illegittimo subordinare il successivo contratto ad un ulteriore periodo di prova atteso che la società datrice di lavoro avrebbe già riconosciuto la sussistenza, in capo alla stessa, delle abilità necessarie a ricoprire un determinato ruolo.
La tesi difensiva prospettata dalla , nell'assumere che il riconoscimento della abilità Parte_1
acquisite dalla stessa nel periodo di tirocinio sono le uniche che connotano la professionalità di assistente di volo, compie un salto logico della sovrapponibilità del training attuato in forza del contratto del 26.06.2022 al periodo di prova contemplato nel contratto sottoscritto l'1.08.2022 che trascura la tipologia delle conoscenze e dell'addestramento oggetto del training offerto dalla parte convenuta in rapporto alle concrete e complessive incombenze in carico all'assistente di cabina nonché l'espletamento da parte dalla ricorrente di una attività ricreata a terra, senza contatto con i passeggeri e svincolata dalla fattiva organizzazione aziendale durante i voli.
Invero, è necessario evidenziare che il Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3.11.2011 disciplina i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, stabilendo all'art. 11 bis -intitolato “Qualificazioni dell'equipaggio di cabina e corrispondenti attestati”- che “
1. I membri dell'equipaggio di cabina impegnati nelle operazioni commerciali con gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 possiedono le qualifiche e sono titolari del relativo attestato in
Pagina 11 conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati V e VI”: disposizioni queste ultime che, tra l'altro, non forniscono indicazioni puntuali tese a far fronte alle esigenze di sorveglianza delle autorità competenti.
Per sopperire alle lacune presenti nella richiamata normativa e creare un elevato grado di uniformità nel campo della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione Europea tenendo conto delle migliori pratiche e dei progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore dell'addestramento dell'equipaggio, la Commissione Europea ha adottato il 30.03.2012 il
Regolamento (UE) n. 290/2012 che, tenendo conto che il “membro di equipaggio di cabina” è
“un membro dell'equipaggio sufficientemente qualificato, diverso da un membro dell'equipaggio di condotta o tecnico, incaricato da un operatore a svolgere compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni”, ha articolato nell'allegato V una puntuale disciplina per il rilascio di attestati di equipaggio di cabina e le condizioni per la loro validità e per il loro utilizzo da parte dei titolari.
Per quanto interessa in questa sede, con riferimento alla fornitura di addestramento, il capitolo TRA ha prescritto:
• al punto “CC.TRA.220 Corso di addestramento iniziale ed esame”, che “a) I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina portano a termine un percorso di addestramento iniziale per acquisire familiarità con l'ambiente aeronautico e conoscenze generali sufficienti nonché le competenze di base richieste per svolgere i compiti e ottemperare agli obblighi correlati alla sicurezza dei passeggeri e del volo nel corso di operazioni normali, anomale e di emergenza …
I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina sostengono un esame che tratta tutti gli elementi del programma di addestramento specificati alla lettera b), a eccezione della formazione in materia di gestione del personale di bordo (CRM), per dimostrare di aver conseguito il livello di conoscenza e di competenza richiesto alla lettera a)”.
• al punto “CC.TRA.225 Qualificazione o qualificazioni riguardanti un tipo o una variante di aeromobile”, che “a) I titolari di un attestato di equipaggio di cabina valido possono operare su un aeromobile solamente se sono in possesso delle qualifiche di cui alle disposizioni applicabili della parte ORO. b) Per essere in possesso delle qualifiche riguardanti un tipo o una variante di aeromobile, il titolare dell'attestato: 1) deve soddisfare i requisiti applicabili in termini di addestramento, verifica e validità, che includono, per l'aeromobile su cui deve operare: i) un addestramento specifico per il tipo di aeromobile, un addestramento per la conversione dell'operatore e un addestramento di familiarizzazione;
ii) un addestramento per differenze;
iii) un addestramento periodico;
2) nei 6 mesi precedenti deve aver prestato
Pagina 12 servizio sul tipo di aeromobile o deve aver ultimato il corso di aggiornamento e la verifica corrispondenti prima di poter operare nuovamente su quel tipo di aeromobile”.
Alla luce di quanto precede, dunque, la partecipazione della ricorrente al “Type Conversion and Differences Training” è funzionale a completare il percorso di formazione avviato con
EasyJet per consentire alla stessa di dotarsi dei titoli e delle annesse conoscenze tecniche per poter operare come membro dell'equipaggio di cabina nell'ambito di operazioni commerciali svolte tramite gli aeromobili delle società del gruppo In particolare, dalle CP_1
disposizioni eurocomunitarie emerge che la finalità dei corsi afferenti la qualificazione del tipo di aeromobile è quella di dotare il tirocinante delle conoscenze teoriche o teorico-pratiche sul funzionamento dei tipi di aeromobili, sul tipo delle operazioni ed altri profili ivi indicati, tanto che il programma di formazione posto in calce al contratto di servizio del 26.02.2022 è focalizzato sul tipo AIbus A320 (e tutte le varianti), alla visita dell'aeromobile e alla addestramento a terra dell'operatore in tema di conversione per operazioni normali e per le procedure di emergenza, ovvero riguardo al servizio clienti, catering e vendite, ed ancora la conversione dell'operatore (medico e primo soccorso), nonché ad impartire una formazione sulla sicurezza e le merci pericolose, oltre l'“addestramento pratico e verifica EME + SELF”.
Nella fattispecie concreta, è pacifico l'effettivo svolgimento del training senza che siano stati lamentati da profili di simulazione di un rapporto di lavoro subordinato. Neppure Parte_1
è contestato che al momento della sottoscrizione del contratto di servizio ed assistenza per la formazione del 26.06.2022 la ricorrente non era in possesso di tutti gli attestati o le licenze occorrenti per svolgere la professionalità dell'assistente di cabina all'interno degli aeromobili delle società del gruppo e la partecipazione al predetto corso era proprio funzionale a CP_1 dotarla dei titoli all'uopo occorrenti e delle conoscenze e delle capacità professionali propedeutiche per poter intraprendere la “strada professionale futura come Assistente di Cabina
Junior”.
Dal tenore complessivo delle pattuizioni contenute in tale contratto, prealtro, resta escluso che a seguito della sottoscrizione dell'accordo del 26.02.2022 la ricorrente restasse ipso facto stabilmente assunta alle dipendenze della società resistente, avendo le parti semplicemente pattuito l'obbligo, rispettivamente, di impartire e di ricevere nel mese di luglio 2022 una formazione a terra funzionale a dotare la ricorrente del certificato di qualificazione del tipo di aeromobile propedeutico all'espletamento delle mansioni di assistente di cabina junior presso
Wizz AI Group Company, con oneri economici a carico di quest'ultima, nel comune interesse di intraprendere “nel più breve tempo possibile” un futuro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Pagina 13 Da questo punto di vista, è incontestato che la società resistente ha sostenuto specifici costi per formare la ricorrente in assenza di una controprestazione sinallagmatica resa da quest'ultima a favore di CP_1
E' poi provato che, all'indomani della conclusione del tirocinio di cui al richiamato contratto di servizio, la società convenuta ha assunto la ricorrente per svolgere mansioni di assistente di cabina junior, rispetto alle quali il possesso dei richiamati attestati si pone come pre condizione contrattuale (non a caso, qualificati in contratto come “prerequisiti necessari per ricoprire la posizione di Assistente di cabina junior”), atteso che l'attività lavorativa dell'assistente di cabina non si esaurisce nel garantire la sicurezza del volo e gli incombenti da compiere durante il medesimo ma implica anche ulteriori attività quali, ad esempio, l'osservanza delle prescrizioni del manuale di nel rispetto dei ruoli gerarchici, il mantenimento di uno CP_1
standard personale di disciplina, di condotta e di immagine per assicurare la professionalità dell'equipaggio quale specchio della competenza aziendale, specie nel rapporto con i passeggeri.
L'art. 2096 c.c., rubricato “assunzione in prova”, stabilisce apertis verbis al comma 1 che
“Salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto”, precisando al successivo comma 2 che “L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova”, chiarendo ancora al comma 3 che “Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine” ed infine al comma 4 che “Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”.
Sul piano costitutivo, dunque, il patto di prova deve ritenersi valido ove risulti apposto al momento della conclusione del contratto in forma scritta, restando escluso che la stipulazione di esso possa attuarsi in un momento successivo.
Nel soffermarsi ad attenzionare la disciplina del rapporto di lavoro con quella prevista per il patto di prova in punto di recesso datoriale esercitato durante il periodo di prova stesso, la
Corte Costituzionale ha sottolineato che “il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente già formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantità e qualità a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari qualificazione”, sottolineando che “la legittimità del licenziamento … durante il periodo di prova può efficacemente essere contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri
Pagina 14 motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato. Più in generale, si può affermare che la
In linea con tale insegnamento, la Corte di legittimità è costante nell'affermare che “Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966 (tra molte v. Cass. n. 21586 del 2008).
L'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 8934 del 2015; Cass. n. 17767 del 2009; Cass.
n. 15960 del 2005).
Pertanto non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova. …. in conformità all'opinione della Corte costituzionale, può essere dimostrato il positivo superamento della prova (tra le altre: Cass. n. 9797 del 1996; Cass. n.
4669 del 1993; tuttavia secondo Cass. n. 1180 del 2017, essendo "la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova ampiamente discrezionale", "la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi”). … In tutti questi casi, comunque, l'onere della prova grava integralmente sul lavoratore (tra molte: Cass. n. 21784 del 2009; Cass. n. 15654 del 2001; Cass. n. 7644 del
1998; da ultimo Cass. n. 22396 del 2018 e n. 26679/2018 cit.); esso può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, però, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere
"gravi, precise e concordanti" (Cass. n. 14753 del 2000)” (v. in motivazione, Cass. 3.12.2018,
n.31159; conf., tra le tante, Cass.
9.03.2020 n.6633; Cass. 18.01.2017, n.1180; Cass.
14.10.2010, n. 21784; Cass.
7.12.1998 n. 12379 n. 3541).
Da questo punto di vista, la Corte Costituzionale ha già chiarito che la maggiore o minore difficoltà da parte del lavoratore di allegare e provare, a seconda delle varie circostanze,
Pagina 15 l'eventuale sussistenza di ragioni del recesso estranee all'esito dell'esperimento, si risolve comunque in un problema di fatto che non assurge a violazione dell'art. 24 Cost. (v. sent. n.
541/2000).
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, inoltre, “Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, in nessun caso lo stesso obbligo di motivazione può comportare la configurabilità dell'onere del datore di lavoro di provare la giustificazione del proprio recesso dal rapporto di lavoro in prova, in quanto ne risulterebbe la omologazione integrale al rapporto di lavoro definitivo, in palese contrasto con il sistema normativo costituito dall'art. 2096 cod. civ. e dagli artt. 5 e 10 della legge n. 604 del 1966” (Cass.
13.09.2006, n.19558).
In coerenza con i principi che precedono, dunque, il patto di prova deve ritenersi funzionale a consentire al datore di lavoro di vagliare non soltanto la capacità tecnica del lavoratore, di regola professionalmente già formato, ma anche la personalità e l'idoneità dello stesso all'adempimento degli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza.
Di qui, il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova deve ritenersi legittimamente esercitato “quando riflette l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dal modo in cui si manifesta, anche nelle relazioni sociali, la sua personalità (cfr. Cass.,
10 giugno 1999 n. 5714; Cass., 21 luglio 2001 n. 9948; Cass., 18 marzo 2004 n. 5522; Cass., 4 agosto 2004 n. 14952). L'interesse prevalente della prova è, infatti, la sperimentazione e la valutazione, da parte del datore di lavoro, delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore, nonché del proficuo inserimento di quest'ultimo nella struttura aziendale (cfr. Cass. 18 gennaio
2017 n. 1180). Incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità del recesso durante la prova, l'onere di dimostrare, secondo la regola generale di cui all'art.
2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (cfr. Cass.,
14 ottobre 2009 n. 21784; Cass. 27 giugno 2013 n. 16224)” (così, emblematica, in motivazione, Corte di Appello Milano Sez. Lav. 19.09.2022 n.708).
Muovendo dai superiori rilievi, occorre ribadire che nel contratto di lavoro dell'1.08.2022 era attribuito centrale rilievo al mantenimento, da parte del dipendente, di un elevato standard di disciplina, nello sviluppo e nel mantenimento di un livello di competenza professionale e
Pagina 16 morale tra l'equipaggio (v. infra art. 4), sicché lo svolgimento di un tirocinio formativo prima del periodo di prova non è elemento sufficiente a determinare nella specie la nullità del patto di prova, in quanto oggetto della prova non è solo il possesso da parte del lavoratore delle conoscenze oggetto dei detti attestati ma anche una serie di elementi atti a consentire alle parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro (quali, ancora, ad esempio, dal lato del datore di lavoro, il rispetto del vincolo di subordinazione e dell'obbligo di fedeltà, il rispetto del potere organizzativo del datore di lavoro e l'inserimento del lavoratore nel contesto lavorativo della società per come tracciato nell'operational manual di . CP_1
La ricorrente non ha articolato richieste tese a comprovare l'adempimento puntuale degli obblighi assunti all'art. 4 del contratto di lavoro né ha specificatamente contestato la gestione dell'imprevisto verificatosi nel volo AUH-CTA volo 1.10.2022 nei termini dedotti ed allegati dalla società resistente e, comunque, non ha articolato capitoli di prova tesi a dimostrare il positivo superamento della prova. Tanto meno, vi è in atti riscontro ed allegazione per ritenere che la ricorrente durante il periodo di training abbia avuto modo di interfacciarsi con i passeggeri o che sia stata simulata una interazione dell'attività della stessa con le altre figure professionali dell'equipaggio gerarchicamente superiori.
Alla luce di quanto precede, la tesi della ricorrente secondo cui la società datrice di lavoro ha riconosciuto le capacità della stessa per cui non avrebbe ragione di sperimentare la convenienza del rapporto in ordine allo svolgimento delle mansioni affidate alla stessa non può essere condivisa proprio perché l'attività svolta nel periodo del tirocinio non esaurisce le prestazioni e i compiti relazionali e le responsabilità facenti capo alla figura dell'assistente di cabina.
Da questo punto di vista, il periodo di training non costituisce rapporto di lavoro e non è incompatibile con la successiva stipulazione di un contratto di lavoro con patto di prova, costituendo l'inserimento di esso nel regolamento contrattuale una condizione di impiego non estranea alla prassi delle aziende, specie ove è richiesto, come nella specie, lo svolgimento di mansioni che implicano conoscenze e condotte specifiche.
In tal senso, nell'esaminare una analoga vicenda che ha interessato operatori di traffico intercontinentale, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “il rapporto che si istituisce nei corsi di perfezionamento per lavoratori indetti dalle imprese è un rapporto nel quale
l'insegnamento impartito dall'imprenditore, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è
l'unico oggetto del contratto, la cui realizzazione comporta necessariamente un dispendio di attività psico - fisica da parte di quest'ultimo. Pertanto è contraddistinto dalla mancanza di corrispettività fra le prestazioni delle parti, dando luogo ad una peculiare figura negoziale in cui, sia pure per un interesse mediato dell'imprenditore, questi si assume l'onere di impartire
Pagina 17 una determinata istruzione a favore di eventuali futuri dipendenti, senza che costoro assumano un diritto all'assunzione od obblighi giuridici nei confronti dell'imprenditore, il quale, peraltro, può richiedere l'opera dell'allievo solo in quanto strumentalmente necessaria per dotarlo del corredo delle nozioni occorrenti. D'altra parte, la partecipazione ad un corso di perfezionamento non è assimilabile ad un rapporto di lavoro in prova, oltre che per la mancanza del requisito formale indispensabile previsto "ad substantiam" dall'art. 2096 cod. civ., per la presenza del corso di una funzione di addestramento, estranea al rapporto di lavoro in prova, nonché per la circostanza che dalla lodevole partecipazione a tale corso non discende, come si è accennato un diritto alla assunzione, mentre lo scadere del periodo di prova, in caso di esito positivo della stessa, rende, anche in mancanza di un giudizio formale di idoneità, definitivo il rapporto (v. Cass. 27 gennaio 1984 n. 653).
Orbene, è stato accertato dai giudici del merito che il corso di preparazione professionale si
è articolato in due fasi distinte, prima una teorica e poi una seconda pratica, consistente quest'ultima in un'attività "simulata" - e quindi neppure in un'opera effettiva richiesta dall'imprenditore sia pure in via strumentale al corso - distinta da quella vera e propria di operatore di traffico internazionale, in quanto svolta senza inserimento nell'organizzazione gerarchica della società. È pertanto evidentemente contraria alle risultanze … oltre che ai principi sopra richiamati, la pretesa omogeneità delle due fasi e la loro assimilabilità al periodo di prova” (Cass. 25.06.1987 n.5608).
Né è possibile affermare la nullità del patto per non aver assolto ad ulteriori imprecisati obblighi formativi, laddove non è contestato, ad esempio, che al verificarsi dell'imprevisto occorso sul volo AUH-CTA volo 1.10.2022 era stata organizzato un debriefing che la ricorrente ha rifiutato, in disparte che in costanza di un valido patto di prova, la mancata corretta esecuzione del medesimo svolge i suoi effetti sul piano dell'inadempimento senza generare una nullità non prevista (Cass. 12.11.2019, n. 29208 che espressamente richiama in termini Cass. 3.12.2018, n. 31159; conf. Cass. n. 2228/1999; Cass. n. 11934/1995; Cass. n.
233/1985, Cass. n. 1250/1985).
Le ulteriori censure mosse dalla ricorrente sono ancorate sempre ad una premessa infondata e cioè che il training funzionale al conseguimento dell'attestato di qualificazione del Tipo di
Aeromobile consenta alla parte datoriale di verificare le qualità professionali, il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione al concreto adempimento della prestazione
(assistente di cabina), invece implicanti valutazioni più complesse esperibili entro un congruo tempo nell'ambito delle concrete dinamiche dei voli, anche con riferimento agli obblighi di diligenza, disciplina e fedeltà correlati alla mansione da espletare.
Pagina 18 Nel contratto di lavoro dell'1.08.2022 sono state specificate puntualmente le mansioni rispetto alle quali sarebbe stata condotta la valutazione dell'idoneità professionale e dei requisiti caratteriali/attitudinali della lavoratrice, sì da consentirle di conoscere appieno il proprio ambito di azione;
il recesso datoriale è intervenuto entro il termine di tre mesi apposto in seno a siffatto contratto, per cui l'esercizio di esso entro tale termine va mandato esente da censura, atteso che per pacifica giurisprudenza il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, incombendo, come si è detto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova ovvero da motivo illecito estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784/2009, Cass. n. 1180/2017, Cass. n.
23927/2020).
In considerazione di quanto precede, assorbito l'esame di ogni ulteriore questione posta dalle parti, le domande di cui al ricorso vanno rigettate.
Le spese processuali sono regolate in conformità al criterio della soccombenza e, per l'effetto, roste a carico della ricorrente e liquidate nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore indeterminato della causa, senza che sia stata svolta istruttoria orale né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM n. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
RIGETTA il ricorso
CONDANNA al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 3.689,00 a titolo di compensi professionali, Controparte_1
oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all'esito dell'udienza del 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 19