Art. 150
(Esame delle parti private)
1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.
(Esame delle parti private)
1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.