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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6602/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 03420249013262950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- SOLLECITO n. 03420249013262950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito n. 03420249013262950000 , ricevuto il 4 .10.2024 ed emesso per il recupero di somme iscritte a ruolo dal la Regione Calabria a titolo di tasse automobilistiche per gli anni 2013/2014.
Il contribuente rileva unicamente la prescrizione della pretesa.
Si sono costiuite ADER e Regione Calabria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come premette il ricorrente, la pretesa creditoria esposto nell'atto impugnato
è stata già oggetto di intimazione con l'avviso n. 03420229005073126000
notificato il 9 novembre 2023 ed impugnato con ricorso R.G.N. 6620/2023 che è stato deciso da Questa
Corte con la sentenza n. 9000/2024 che ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito pure sollevata in quella sede.
Pertanto l'odierna domanda, proposta in violazione del principio del n e bis in idem,
Il ricorso è infondato in quanto nessun termine di prescrizione è maturato.
Ricorrente_1 ha infatti ricevuto, per il credito che occupa, per come dimostra documentalmente AREA in esame per il credito in esame: la cartella di pagamento n. ccartella n. 034 2018 0007135073 000, notificata il
28/07/;- il preavviso di fermo amministrativo n. . 0348020190000423600003480201900004236000, notificato il 24/03/2024, l'avviso di intimazione n. 034202290050731260000, notificato il 9/11//11/2023 per cui non si è verificata l'invocata prescrizione .
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 420, oltre ad oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta, in favore di ambedue le parti resistenti costituite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6602/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 03420249013262950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- SOLLECITO n. 03420249013262950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito n. 03420249013262950000 , ricevuto il 4 .10.2024 ed emesso per il recupero di somme iscritte a ruolo dal la Regione Calabria a titolo di tasse automobilistiche per gli anni 2013/2014.
Il contribuente rileva unicamente la prescrizione della pretesa.
Si sono costiuite ADER e Regione Calabria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come premette il ricorrente, la pretesa creditoria esposto nell'atto impugnato
è stata già oggetto di intimazione con l'avviso n. 03420229005073126000
notificato il 9 novembre 2023 ed impugnato con ricorso R.G.N. 6620/2023 che è stato deciso da Questa
Corte con la sentenza n. 9000/2024 che ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito pure sollevata in quella sede.
Pertanto l'odierna domanda, proposta in violazione del principio del n e bis in idem,
Il ricorso è infondato in quanto nessun termine di prescrizione è maturato.
Ricorrente_1 ha infatti ricevuto, per il credito che occupa, per come dimostra documentalmente AREA in esame per il credito in esame: la cartella di pagamento n. ccartella n. 034 2018 0007135073 000, notificata il
28/07/;- il preavviso di fermo amministrativo n. . 0348020190000423600003480201900004236000, notificato il 24/03/2024, l'avviso di intimazione n. 034202290050731260000, notificato il 9/11//11/2023 per cui non si è verificata l'invocata prescrizione .
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 420, oltre ad oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta, in favore di ambedue le parti resistenti costituite.