Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/01/2026, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01667/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5421 del 2025, proposto da
MA LU, rappresentato e difeso dall'avvocato MA Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bracciano, non costituito in giudizio;
nei confronti
CO NU e RE LL, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Bracciano sull’istanza di accesso agli atti presentata dal dott. LU ex artt. 22 ss. della legge n. 241 del 31 agosto 1990 in data 19 febbraio 2025 recante “ Dott. MA LU. Immobile situato in Bracciano (RM), via della Rotonda n. 9. Nota prot. n. 16695 dell’11 maggio 2024 – Nulla osta al rilascio dei documenti amministrativi. Istanza di accesso agli atti ex lege 241/1990. Riferimento: Vs. nota prot. n. 39380 del 29 novembre 2024 ”, nonché per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., del diritto del dott. LU di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti indicati nella predetta istanza di accesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione degli stessi ex artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 31 agosto 1990 e ss.mm.ii; e per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 117 c.p.a., dell’obbligo del Comune di Bracciano di emettere qualsiasi atto idoneo a verificare l’avvenuta ottemperanza dell’Ordinanza sindacale n. 48/2022 e/o adottare ogni altro atto necessario per dare esecuzione alla suddetta ordinanza sindacale, con conseguente condanna del Comune di Bracciano a provvedere secondo quanto richiesto, nominando sin d’ora un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. UI RD NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che all’udienza del 9 dicembre 2025, parte ricorrente ha ribadito quanto già rappresentato con la memoria depositata il 5 dicembre 2025 – ossia che tutta la documentazione richiesta è stata depositata nel corso del giudizio e che nella pendenza di quest’ultimo è stata altresì eseguita l’ordinanza sindacale n. 48/2022 – e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con richiesta di condanna del Comune di Bracciano alla rifusione delle spese di lite;
ritenuta, alla stregua di quanto rappresentato dalla stessa parte ricorrente e di quanto, in ogni caso, emerge dalla documentazione versata in atti, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a.;
ritenuto che ricorrano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, dovendosi all’uopo considerare, che, in disparte i profili di possibile inammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. sollevati con l’ordinanza del 16 ottobre 2025 – sui quali parte ricorrente ha in ogni caso preso posizione con la memoria dell’8 novembre 2025 – la fattispecie è risultata, tanto con riguardo alla domanda di accesso (il cui oggetto è stato gradualmente individuato all’esito di plurime interlocuzioni tra il ricorrente e l’amministrazione) che a quella avverso il silenzio (avendo richiesto la verifica circa l’ottemperanza all’ordinanza n. 46/2022, accertata con il verbale prodotto in causa il 25 novembre 2025, l’espletamento dei numerosi adempimenti descritti nelle note del Comune del 6 novembre 2025 e del 24 novembre 2025) connotata da obiettivi profili di complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NG, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
UI RD NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI RD NI | NE NG |
IL SEGRETARIO