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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo r.g. 530/2024 affari contenziosi civili,
tra
rappresenta e difesa dagli avv.ti Davide Parte_1
EL e UC CE LO
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Sbano Controparte_1
-appellato e appellante incidentale-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. AR RI CA Controparte_2
-appellata-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni che devono qui intendersi integralmente richiamati
Motivazione
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, il dott. Controparte_2
, al fine di sentir accertare la responsabilità del medesimo per quanto Controparte_1 occorsole presso la in Roma, e quindi condannare il suddetto Controparte_3 al risarcimento dei danni conseguiti.
Si precisava al riguardo che il dott. , in servizio presso la indicata struttura CP_1 sanitaria, aveva proceduto, il 23/1/2011, ad effettuare un intervento all'alluce valgo della , che, in quanto erroneamente eseguito, aveva comportato la necessità CP_2
Pagina 1 di effettuazione di ulteriori interventi, sempre eseguiti dallo stesso medico negli anni
2011 e 2012 -l'ultimo dei quali presso la struttura Villa Aurora in Roma-, essendo comunque residuati postumi invalidanti.
, costituendosi, eccepiva l'incompetenza territoriale, contestando la Controparte_1 domanda attorea e chiedendone il rigetto, e formulando richiesta di chiamata in causa della garante chiedendo di esser manlevato con Parte_1 riferimento ad eventuale condanna risarcitoria.
La costituendosi e sollevando eccezione di incompetenza Parte_1 per territorio, chiedeva il rigetto delle avverse pretese, e, in via subordinata, di limitare l'indennizzo entro i limiti del massimale e di ridurlo in virtù delle clausole contrattuali, rilevando esser previste sia clausole claims made, sia essere la polizza a secondo rischio rispetto a quelle stipulate dalla struttura sanitaria, e sostenendo dover essere la medesima a coprire prioritariamente i rischi quali quello verificatosi nell'occorso.
La causa, istruita mediante Ctu, veniva decisa con la sentenza n. 715/2024 del
7/3/2024 con la quale il Tribunale di Foggia, così provvedeva:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna , al pagamento, Controparte_1 in favore di , della somma, già rivalutata all'attualità, pari ad € Controparte_2
23.102,00, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite pari ad € 560,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv.
AR RI CA;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate in Controparte_1 virtù di decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02, in data 1.12.2021;
4) in accoglimento della domanda proposta dal convenuto, condanna
[...]
a tenere indenne di tutte le somme da egli dovute in Parte_1 Controparte_1 virtù dei precedenti punti 1), 2) e 3);
5) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite pari ad € 518,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Lucia Sbano.
Il Tribunale, ritenendo l'infondatezza della eccezione di incompetenza, giungeva a tali conclusioni considerando che:
- Per quanto chiarito dal Ctu officiato, i danni lamentati erano riconducibili alla scorretta condotta medica, ed in particolare ad errori commessi nell'esecuzione del primo intervento che avevano comportato le conseguenze in atti lamentate, dovendosi quindi ritenere acclarata la responsabilità del;
CP_1
Pagina 2 - I danni stimati, dovessero esser computati secondo i parametri tabellari di riferimento, ed alla stregua di quanto accertato e stimato dal Ctu sui postumi, con condanna del al relativo pagamento;
CP_1
- Fondata dovesse ritenersi la domanda di manleva proposta nei confronti della
, Parte_1
considerando che, pur essendo le due polizze stipulate dal , assoggettate al CP_1 regime di claims made, vi era operatività della polizza con scadenza al 20/9/2016, essendo il sinistro stato denunciato alla Compagnia il 17/9/2016 -e quindi nella vigenza della polizza-, e non potendosi peraltro ritenere che alla data della stipula del contratto di assicurazione de quo, il dovesse aver avuto già percezione della richiesta CP_1 risarcitoria.
Si riteneva peraltro infondata la contestazione di operatività della polizza a secondo rischio, rispetto a quella della struttura sanitaria, dovendosi al riguardo considerare che i rischi coperti per la struttura e per il medico, risultavano esser differenti, richiedendo, invece, l'operatività a secondo rischio, l'identità dei rischi coperti dalle due polizze coinvolte.
Ed ancora si rilevava l'infondatezza della contestazione riferita alla inidoneità ed insufficienza dei supporti documentali a corredo della segnalazione della richiesta risarcitoria, effettuata alla Compagnia nel 2016.
Proponeva appello la suddetta Compagnia chiedendo di:
“- in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_1
perché infondata per la non operatività, rispetto all'azione Parte_1 risarcitoria della IG , della copertura assicurativa prestata con la polizza CP_2 ex artt. 16, comma 3, n. 3), c.g.c. per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente atto;
- in via subordinata, accertare, per le ragioni esposte al paragrafo 2 del presente atto, che è tenuta ad indennizzare il dott. per la quota di Parte_1 CP_1 responsabilità diretta a lui addebitabile in conformità a quanto disposto dall'art. 16, comma 3, n. 1), delle c.g.c. e quindi condannare la Compagnia a manlevare e tenere indenne l'assicurato per tale misura della sua quota di responsabilità diretta.”
Con condanna al pagamento delle spese del doppio grado.
La appellante, comunque non contestando il riconosciuto diritto al risarcimento riconosciuto per la , adduceva, a sostegno dell'impugnazione, che erronea era CP_2 stata la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva condannato la Assicurazione a manlevare il per i danni riconosciuti, contestando che la relativa domanda CP_1 potesse essere estesa nei suoi confronti, ed asserendo che le polizze -due- stipulate con il erano sia munite di clausole claims made, sia operative “a secondo rischio”, CP_1
e che quindi dovesse essere prioritariamente chiamata a rispondere la struttura sanitaria, per garantire il pagamento dei danni provocati dal , con addebito CP_1 diretto alla struttura de qua, anche in caso di mancanza di apposita copertura
Pagina 3 assicurativa, e dovendo la polizza ritenersi operante solo in caso di insolvenza della struttura sanitaria, o di superamento dei massimali garantiti dalla Compagnia garante della medesima.
Veniva pertanto chiesta la riforma della sentenza, adducendo i seguenti motivi:
1. - In via principale, l'illegittimità ed erroneità della sentenza nella interpretazione ed applicazione delle norme del contratto assicurativo ex artt. 1362 e segg. c.c. nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. in riferimento all'art. 16, comma 3,
n. 3, delle c.g.c., con conseguente illegittimo ed erroneo rigetto dell'eccezione di non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza
Sostenendo quindi che, per quanto previsto dall'art. 16 comma 3 n. 3 delle condizioni generali di polizza, la copertura dovesse esser ritenuta a secondo rischio, rispetto al primario coinvolgimento, nel pagamento dei danni, della struttura sanitaria, per essere la medesima comunque corresponsabile -quantunque non evocata in giudizio- per l'accaduto.
Si sosteneva non esser rilevante la mancanza di prova sulla stipula, dalla struttura sanitaria, di polizza a copertura dei rischi, posto che per l'operatività del secondo rischio, occorreva comunque la ricorrenza della situazione di insolvenza della struttura, non provata nella specie;
2. - In via subordinata, illegittimità ed erroneità della sentenza nella interpretazione ed applicazione delle norme del contratto assicurativo ex artt. 1362 e segg. c.c. nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. in riferimento agli artt. 16, comma
3, n. 1 e 18 delle c.g.c. con conseguente illegittimo ed erroneo rigetto dell'eccezione di individuazione dell'oggetto della copertura assicurativa prestata con la polizza, nella quota di responsabilità diretta dell'assicurato
Deducendo di aver chiesto di tener conto che la fosse tenuta ad indennizzare CP_4
l'assicurato solo per la sua quota di responsabilità diretta, in forza della già richiamata clausola di cui all'art. 16 delle condizioni di contratto, e che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto della quota di responsabilità della struttura sanitaria, la quale, pur non essendo stata convenuta in giudizio, comunque rivestiva la posizione di responsabile in solido, tanto dovendo esser considerato e valorizzato per l'individuazione della responsabilità del medico convenuto, e quindi dei limiti della relativa quota da corrispondere -pari al 50%-, non accertata dal Tribunale.
L'appellante chiedeva, inoltre, disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., del contratto di lavoro del , e della polizza assicurativa della struttura sanitaria;
ed CP_1 ancora, l'ammissione di interrogatorio formale e prova testi, volte a provare la tipologia e modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del , e la avvenuta stipula CP_1 della polizza assicurativa da parte della struttura de qua.
Si costituiva l'appellato , chiedendo il rigetto dell'appello della Compagnia, CP_1 contestandone le motivazioni, e proponendo appello incidentale volto a:
- Accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, è ascrivibile
Pagina 4 al Dott. nella produzione del danno lamentato dalla attrice e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie originariamente formulate dalla Sig.ra
nell'atto introduttivo, per tutti i motivi di cui in narrativa;
Controparte_2 chiedendo il rinnovo della ctu, ed opponendosi alle richieste istruttorie avverse.
Adduceva, a sostegno del proposto appello, i seguenti motivi:
I) Infondatezza delle domande di parte attrice – Inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al dott. CP_1
Sostenendo che alla luce dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite, non potesse ravvisarsi una qualsivoglia responsabilità in capo al nell'esecuzione CP_1 dell'intervento chirurgico subito dalla , e che quindi alcun nesso causale fosse CP_2 configurabile nella specie, si evidenziava inoltre che la era stata CP_2 correttamente informata sulle complicanze dell'intervento -e per la tecnica impiegata-, e che comunque la stessa aveva avuto un decorso post-operatorio regolare.
Ed ancora si deduceva che la paziente aveva dapprima sviluppato un varismo all'alluce sinistro, che non doveva ritenersi conseguenza del primo intervento, problema che comunque era stato poi idoneamente corretto con successivo intervento;
e che poi a seguito dello sviluppo di metatarsalgia, non imputabile ai precedenti interventi, veniva nuovamente sottoposta ad intervento, e che nonostante gli interventi correttivi, la sviluppava un Neuroma di Morton, che comportava un ulteriore intervento CP_2 per l'asporto.
Si sosteneva quindi che la deviazione del varo successiva al primo intervento, era una possibile complicanza dell'intervento, essendo comunque stata completamente risolta con l'intervento di osteotomia.
Ed inoltre che gli altri due interventi erano, invece, stati effettuati per due problematiche assolutamente non correlabili al primo intervento, ma comunque risolte, sostenendo che nulla lasciava presagire l'instaurarsi di ulteriori problematiche, che erano comunque dovute alla cattiva postura deambulatoria della . CP_2
Si evidenziava che la paziente era comunque stata sempre correttamente informata, avendo rilasciato il proprio “consenso informato”.
Venivano quindi contestate le risultanze della ctu espletata, e la relativa inattendibilità, ribadendo -rispetto quanto già evidenziato in prime cure- che il Ctu officiato, era già stato consulente di parte in un differente giudizio intrapreso nei confronti del , CP_1 giudizio nel quale era stata disconosciuta la responsabilità del , per quanto CP_1 acclarato dal Ctu incaricato per gli accertamenti del caso;
si sosteneva quindi esservi conflitto di interessi per il Ctu officiato in prime cure ( ), per la duplice Persona_1 differente e contrapposta veste assunta -di Ctu e di Ctp contro il nei due CP_1 giudizi.
L'appellata , costituendosi, eccepiva in primis la inammissibilità dell'appello, CP_2 per carenza di chiarezza e specificità dei motivi, con particolare riferimento alla inidoneità ed irrilevanza delle contestazioni mosse;
quindi la nullità per violazione
Pagina 5 dell'art. 168bis c.p.c., essendo stato fissato nell'atto di appello, un termine a comparire inferiore rispetto a quello previsto ex lege.
Nel merito si contestava la manifesta infondatezza dell'appello principale, richiamando in sostanza le motivazioni rese nella impugnata sentenza, e delle eccezioni sollevate in primo grado dalla CP_4
Anche per l'appello incidentale si concludeva per la infondatezza, sostenendo esser corretta la decisione resa in prime cure, e le relative argomentazioni.
******************************
Gli appelli proposti devono ritenersi infondati, e vanno rigettati.
Deve preliminarmente rilevarsi che la violazione del termine lamentata dall'appellata
, non induce alcun riflesso in termini di nullità, posto che comunque la parte CP_2 non risulta aver subito pregiudizi all'espletamento del proprio diritto di difesa, non avendo lamentato alcunchè al riguardo.
Va quindi rilevato che non risultano essere, dalla Compagnia appellante principale, state sollevate questioni sulle riconosciute responsabilità e neppure sulle risultanze della ctu e della determinazione dei danni, essendovi invece state al riguardo contestazioni, solo con l'appello incidentale del . CP_1
Occorre quindi, e per priorità logica, valutare in primis le questioni oggetto dell'appello incidentale, in quanto volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, e l'esclusione della responsabilità per l'occorso, essendo la verifica di correlata fondatezza, presupposto per la valutazione del diritto ad ottenere la manleva da parte del . CP_1
Tale ultimo ha, con l'appello proposto, sostenuto doversi escludere la propria responsabilità, per aver correttamente eseguito le proprie prestazioni, deducendo peraltro che la era stata correttamente informata sulle complicanze;
ed CP_2 ancora che le insorte complicanze, non erano riconducibili agli interventi effettuati, essendo peraltro state corrette con successivi interventi.
Occorre quindi procedere alla verifica della motivazione di prime cure, ed in particolare delle risultanze della ctu sulle quali la sentenza appellata si è basata, non prima di aver valutato la questione di inattendibilità e di conflitto di interessi sollevata dal , CP_1 rispetto all'operato del Ctu, e relative valutazioni, per le motivazioni addotte ed in premessa richiamate.
Deve peraltro constatarsi che l'appellante non risulta aver mosso specifiche censure sulle valutazioni tecniche ed argomenti addotti dal Ctu, essendosi limitato a contestare la relativa inattendibilità, e meramente sostenendo di aver eseguito correttamente le proprie prestazioni, e non esser i riflessi dannosi riconducibili alle condotte contestate.
Quanto alla contestazione di inattendibilità e conflitto di interessi, va considerato che già in prime cure si è proceduto a valutare le correlate doglianze, avendo il Giudice di primo grado ritenuto -con congrua e condivisibile motivazione, resa in ordinanza (del
2/12/2021, che può integralmente richiamarsi) non impugnata- insussistenti i
Pagina 6 presupposti per procedere alla ricusazione ed al rinnovo, che “soprattutto non sono affatto evidenziate lacune o gli errori -in ipotesi riconducibili al difetto di imparzialità - che inficiano la consulenza svolta e tali da giustificarne il rinnovo”, carenza allegativa che si riscontra anche in sede di appello, non essendo stato dalla parte chiarito quali dovessero essere gli errori di valutazione del perito, avendo l'appellante solo insistito per la correttezza del proprio operato e per la mancanza di responsabilità, senza censurare specificamente il ragionamento tecnico e logico articolato dal Ctu, e gli elementi posti a sostegno del medesimo.
Quantunque la sola constatazione di cui innanzi, possa indurre di per sè, in mancanza di specifiche censure alle argomentazioni e valutazioni della perizia -ed essendo solo state fornite mere prospettazioni di parte-, alla reiezione del motivo di appello, può rilevarsi che per quanto già constatato in prime cure “il CTU, dott. , Persona_1 con ragionamento logico, lineare e coerente e con risposte esaustive a tutte le osservazioni delle parti, in estrema sintesi, ha riferito che: il primo intervento
(23.1.2011) «non è stato condotto come indicava l'Autore, infatti manca l'ultimo tempo di distacco del tendine dell'abduttore che verrebbe inserito sul collo del 1° metatarso tanto da contribuire alla azione di contenimento della correzione del valgismo metatarsale»; indicazione errata anche per l'età della paziente così come si evince dalla letteratura specifica: i pazienti da sottoporre a tale tecnica sono preferibilmente individui con alluce valgo non strutturato e giovani ( ; questo stato di cose ha Per_2 portato ad un primo esito in “ipercorrezione e rigidità” che erano prevedibili nel caso in esame: “Le complicanze prevalenti sono l'ipercorrezione in varismo e la rigidità articolare; entrambe sono imputabili ad errori di tecnica e di indicazione “; dopo il primo intervento la situazione biomeccanica del piede, verosimilmente già presente prima dell'intervento, è peggiorata con comparsa del Neuroma di Morton (operato due volte); il sovraccarico del 2° e 3° metatarsale (operato al terzo ricovero); «in ultima analisi tutti gli interventi condotti, già di per se cruenti, su una struttura delicata come il piede hanno portato alle rigidità articolari che oggi abbiamo rilevato in esame obbiettivo».
Sono quindi stati specificamente individuati gli errori di tecnica operatoria, compiuti nell'intervento iniziale, e gli esiti in termini di ipercorrezione e rigidità articolare, con peggioramento delle condizioni del piede operato, nonostante l'esecuzione di molteplici interventi nel tentativo di porre rimedio all'erronea scelta operatoria e della tecnica di esecuzione.
Sono state anche individuate le conseguenze dannose, così come in ctu ed in sentenza richiamate, che non risultano esser state risolte con idonei interventi.
Tali constatazioni e valutazioni, hanno portato a ritenere la chiara la riconducibilità eziologica dei danni lamentati alla scorretta condotta medica, in sostanza essendo stata riscontrate le doglianze manifestate dall'originaria attrice, sull'erronea esecuzione dell'intervento subito, ed i relativi riflessi dannosi.
Rispetto a tali specifiche valutazioni, non sono ravvisabili censure motivate che possano
Pagina 7 indurre a rivedere quanto oggetto di valutazione dal Ctu, o a disporre il rinnovo delle operazioni peritali, essendosi, si ribadisce, parte appellante limitata a prospettare la correttezza del proprio operato, e l'insorgenza di complicanze non riconducibili alle condotte ed interventi, senza specificare alcunchè, in termini di ragionamento controdeduttivo, o senza addurre specifiche motivazioni tecniche idonee a contrastare le considerazioni svolte dal Ctu, non avendo la parte addotto concreti e specifici elementi suscettibili di valutazione, ed idonei ad indurre ad una rivalutazione critica delle conclusioni tratte dal Ctu, e relative considerazioni, e quindi a valutare l'ipotesi di un eventuale rinnovo delle operazioni peritali.
L'appello incidentale, deve, quindi esser rigettato, dovendo esser confermata la sentenza quanto ad imputazione di responsabilità, ed anche per la quantificazione dei danni data, non oggetto di censura.
Passando alla valutazione dell'appello principale della Compagnia, va rilevato che è stato in primis chiesto, nelle conclusioni dell'atto di appello, di ritenere l'infondatezza della domanda di garanzia proposta dal in primo grado-, ed in Controparte_5 subordine la limitazione dell' obbligo di manleva nei limiti dell'obbligo per responsabilità diretta del , e quindi per il 50% degli importi riconosciuti, sostenendo doversi CP_1 ritenere il residuo a carico della struttura sanitaria presso la quale venne effettuato il primo intervento sulla , in quanto responsabile in solido. CP_2
L'appellante non ha quindi insistito in ulteriori contestazioni che aveva rappresentato in primo grado -operatività delle clausole claims made, e insufficienti allegazioni documentali all'atto della segnalazione dell'avvenuto recepimento della richiesta risarcitoria- che quindi devono ritenersi definitivamente acclarate, essendo residuate le questioni della operatività della polizza a secondo rischio, e sulla responsabilità limitata e pro quota del soggetto garantito.
La Compagnia appellante ha, a sostegno dei due motivi posti a base dell'impugnazione, dedotto che, stante l'applicabilità di due clausole contrattuali;
- una, l'art. art. 16, comma 3, n. 3), alla stregua della quale sarebbe prevista la inoperatività della polizza, stante la specifica previsione di operatività a secondo rischio;
- l'altra, art. 16 comma 3 n. 1), alla stregua della quale la Compagnia sarebbe tenuta ad indennizzare il per la quota di responsabilità diretta a lui CP_1 addebitabile, e quindi per importo limitato -al 50%- rispetto a quanto liquidato in sentenza,
la copertura invocata dal , sarebbe quindi: CP_1
a) O del tutto inoperativa, dovendo essere la struttura sanitaria a soddisfare le spettanze risarcitorie, e tanto in caso di:
- presenza di polizza stipulata dalla struttura medesima per la copertura dei rischi derivanti dall'attività;
- solvibilità della struttura, e quindi capacità di soddisfazione del debito risarcitorio,
Pagina 8 essendo la copertura della Compagnia prevista solo in caso di superamento del massimale della copertura assicurativa della struttura sanitaria;
oppure in caso di insolvenza della medesima struttura, condizione da provare da parte del richiedente assicurato.
b) O parzialmente operativa, e nei limiti della quota di spettanza dell'assicurato,
stante l'obbligo solidale della struttura, tenuta quindi a soddisfare il 50% delle spettanze risarcitorie nella specie riconosciute.
E' stata quindi contestata l'erroneità dell'interpretazione data in prime cure, sulla portata ed effetti delle clausole di specie, ed anche sull'adempimento dell'onere della prova, in quanto gravante sul ma non assolto, quanto alla dimostrazione sulla CP_1 operatività della garanzia invocata.
Occorre, a fronte delle censure così come articolate, considerare in primis che il e la struttura sanitaria di riferimento, rispondono per due differenti titoli, ed in CP_1 particolare che i rischi coperti dalle polizze stipulate dai due soggetti -ed ove stipulata polizza assicurativa anche dalla struttura di specie-, non possono ritenersi presuntivamente identici, ben potendo essere diversi.
Va quindi considerato che per poter ravvisare una ipotesi di operatività a secondo rischio, è necessario che i rischi coperti dalle due diverse polizze -del medico e della struttura sanitaria- siano i medesimi.
Tanto non si riscontra nella fattispecie de qua, non essendo stata fornita o emersa la prova al riguardo.
La richiesta formulata dalla Compagnia appellante, deve quindi ritenersi infondata, posto che la medesima risulta esser garante del , e che quindi, in forza della CP_1 polizza in atti allegata, deve tenere indenne l'assicurato dagli esborsi per risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della professione e dalle spese correlate, ed anche delle spese processuali al riguardo sostenute.
L'appellante ha sostenuto di non dover rispondere in manleva, asserendo doversi ritenere -per quanto previsto nella richiamata clausola contrattuale- la propria polizza “a secondo rischio”, e che quindi la struttura sanitaria -o una eventuale Compagnia garante della medesima- dovesse esser tenuta a coprire i costi del risarcimento dei danni cagionati dal . CP_1
Si è inoltre sostenuto esser comunque la Compagnia obbligata a garantire la copertura nei limiti del 50% dei danni stimati nella specie, asserendo dover essere nella specie ravvisabile responsabilità solidale della struttura de qua.
Tali assunti devono ritenersi infondati.
Va rilevato che le allegate condizioni di polizza dalle quali dover evincere -secondo l'assunto della Compagnia- la operatività “a secondo rischio” della polizza stipulata dal
, non consentono di ritenere configurabile tale eventualità nella specie, per CP_1 mancanza di correlati riscontri a dimostrazione dei relativi presupposti.
Pagina 9 Deve esser al riguardo evidenziato che secondo quanto chiarito dalla S.C. (Cassazione civile sez. III, 12/03/2015, n.4936) “Affinchè un contratto di assicurazione possa
"operare in eccesso" rispetto ad un'altra polizza, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio. Così, ad esempio, una assicurazione contro l'incendio non potrebbe mai "operare in eccesso" rispetto ad una contro il furto”, precisando che “se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicurazione personale", questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso” ed in particolare che “L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno d'una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare.”; è stato quindi più specificamente affermato che “Pertanto una assicurazione
"personale" della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo; un'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno”.
Il condizionamento dell'operatività a secondo rischio, alla stipula di contratti di garanzia per l'assicurazione del medesimo rischio, è stato poi ribadito da pronunce successive della S.C., (Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, n.30314), che hanno confermato la diversità di rischio coperto dalla polizza stipulata dal medico, da quello coperto dalla polizza stipulata dalla struttura sanitaria, essendo stato affermato che
“presupposto necessario perché possano sussistere una coassicurazione, una assicurazione plurima od una copertura "a secondo rischio" è proprio l'identità del rischio coperto”.
Per quanto innanzi deve ritenersi che, in mancanza di dimostrazione della copertura del medesimo rischio, tra la polizza della struttura sanitaria (ove esistente, ma sulla quale non è stata fornita la prova) e quella stipulata dal medico, -circostanza che certo non può presumersi ma abbisogna di appositi riscontri- non può ritenersi operante la previsione di copertura a secondo rischio.
A fronte di tali chiare considerazioni formulate dalla S.C., va peraltro considerato che il mancato coinvolgimento nel giudizio della struttura sanitaria, non consente di formulare valutazioni sulla relativa responsabilità, e quindi rispetto ad una eventuale -ma non provata- esistenza di copertura a “primo rischio”, e con polizza stipulata dalla struttura de qua avente ad oggetto anche la responsabilità dei medici operanti nella struttura, e non della sola struttura.
Neppure è suscettibile di valutazione la condizione di eventuale insolvenza della struttura sanitaria, invocata dalla Compagnia, quale condizione di operatività -a secondo rischio- della polizza stipulata dal . CP_1
Occorre al riguardo considerare che, trattandosi di questione attinente alla limitazione
Pagina 10 di operatività della garanzia data dalla società di assicurazioni de qua, tale ultima avrebbe dovuto fornire appositi riscontri in merito.
Peraltro va evidenziato che al fine di assumere una correlata decisione incidente sulla responsabilità ed obblighi della struttura di specie, occorreva procedere ad una verifica in contraddittorio con la medesima, onde poter acclarare la ricorrenza dei presupposti per ritenere la relativa responsabilità, o comunque la condizione di solvibilità, e quindi per poter consentire di escludere la copertura a primo rischio dalla
[...]
Parte_1
Va al riguardo evidenziato che, per quanto chiarito dalle pronunce rese sulla questione,
(Cass. III, n. 24273/2023), e quindi sulla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio sul pagamento dell'indennizzo promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore
“….è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole”, risultando inequivocabilmente gravare sulla Compagnia de qua, il correlato onere dimostrativo, non assolto nella specie.
Il mancato coinvolgimento della struttura, non ha quindi consentito e non consente di approfondire le questioni attinenti alla corresponsabilità, ed alla solvibilità della medesima.
Devono quindi ritenersi non ammissibili le correlate richieste istruttorie formulate dall'appellante, in quanto volte ad acquisire anche riscontri che devono esser forniti per iscritto -la presenza e condizioni di tale polizza-, ma in particolare perché indirizzate a valutazioni concernenti la posizione di un soggetto terzo non partecipe al giudizio, con accertamenti sulla responsabilità/corresponsabilità ed obblighi della struttura sanitaria, che vanno condotti con il rispetto della garanzia del contraddittorio.
Quel che in definitiva assume rilievo nella specie, è che comunque non vi è prova che una eventuale polizza stipulata dalla struttura de qua possa consentire di ravvisare l'ipotesi di copertura a secondo rischio, posto che, per quanto in precedenza chiarito, non vi è affatto riscontro sulla identità dei rischi coperti dalle due polizze.
Le considerazioni testè formulate, incidono anche sulla verifica di operatività correlata alla constatazione della condizione di insolvenza, quale condizione presupposta all'operatività a secondo rischio della polizza della Compagnia appellante.
Tanto sia perché manca comunque il riscontro sulla sussistenza del presupposto di operatività a secondo rischio, id est, si ribadisce, l'identità del rischio coperto.
Ma in particolare perché il mancato coinvolgimento in giudizio della struttura sanitaria, sulla quale inciderebbe la verifica e riconoscimento della responsabilità e degli eventuali obblighi di pagamento, preclude tale accertamento in questa sede, visto la già rilevata necessità di procedere nel rispetto del contraddittorio con il soggetto asseritamente
Pagina 11 obbligato.
Va d'altronde considerato che non è stato neppure specificamente allegato -e tantomeno provato- che la struttura sanitaria abbia stipulato una specifica assicurazione per conto altrui (1891 c.c.) a copertura della responsabilità civile dei propri medici, non potendosi vieppiù, al cospetto di tale carenza, ritenere operante il limite di operatività della garanzia invocato nella specie.
Per quanto innanzi, la correlata richiesta ed argomentazioni devono ritenersi destituite di fondamento.
Né risulta esser suscettibile di accoglimento il secondo motivo di appello, e quindi la richiesta di ritenere la Compagnia tenuta a coprire il garantito solo pro quota, rispetto alla complessiva responsabilità ricadente anche sulla struttura sanitaria, e quindi presuntivamente al 50% a carico della medesima.
La questione si appalesa comunque infondata, posto che è stata nella specie vagliata la sola responsabilità del , essendo stata emessa sentenza che dà conto degli CP_1 accertamenti effettuati sulla vicenda che ha coinvolto il medesimo, giungendo a ritenere la condotta colposa dello stesso, e concludendo sull'addebito di responsabilità per il medico.
Il risponde quindi per le proprie condotte colpose. CP_1
La struttura sanitaria de qua, che nell'eventualità risponderebbe a titolo contrattuale in forza del c.d. “contratto di spedalità” tra paziente e struttura, non è stata -si ribadisce ancora- comunque coinvolta in giudizio, non essendo state quindi proposte domande volte ad accertare la responsabilità della medesima, neppure in forma di surroga -della garante- nella posizione del debitore asseritamente solidale, ed ai fini dell'esercizio del relativo diritto di regresso.
Non può pertanto valorizzarsi nel presente giudizio, una prospettazione di solidarietà che non è oggetto di richiesta di correlato accertamento, dovendosi eventuali questioni valutare nell'ambito di iniziative appositamente intraprese nei confronti dell'obbligato in solido -anche in termini di regresso nell'ambito dei rapporti interni tra coobbligati- questioni che, in quanto indirizzate alla valutazione e decisione su una posizione di un soggetto terzo non coinvolto in giudizio, non sono suscettibili di valutazione in tale sede.
Non risultando in definitiva riscontrati i presupposti di operatività delle condizioni limitative invocate dalla Compagnia, e con riferimento alla polizza stipulata dal
, deve ritenersi che la relativa garanzia debba coprire nell'integralità degli CP_1 esborsi posti a carico del medico con la pronuncia di condanna resa in prime cure.
La pronuncia di primo grado va quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti -essendo la Compagnia soccombente rispetto al , e tale ultimo soccombente rispetto alla e CP_1 CP_2 vengono liquidate come da dispositivo, secondo gli stessi parametri utilizzati in prime cure, e comunque senza riconoscimento della fase istruttoria/trattazione, non essendo stato condotto alcun approfondimento al riguardo.
Pagina 12 Al rigetto degli appelli, consegue la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello avverso la sentenza n. 715/2024 del 7/3/2024 del Tribunale di Foggia, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
, che liquida nella somma di € 4.000,00, oltre accessori come per Controparte_1 legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 CP_2
, che liquida nella somma di € 4.000,00, oltre accessori come per legge,
[...] direttamente a favore del legale della , dichiaratosi distrattario;
CP_2
- Dichiara che la è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 Parte_1 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
- Dichiara che è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 comma Controparte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, addì 22/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo r.g. 530/2024 affari contenziosi civili,
tra
rappresenta e difesa dagli avv.ti Davide Parte_1
EL e UC CE LO
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Sbano Controparte_1
-appellato e appellante incidentale-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. AR RI CA Controparte_2
-appellata-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni che devono qui intendersi integralmente richiamati
Motivazione
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, il dott. Controparte_2
, al fine di sentir accertare la responsabilità del medesimo per quanto Controparte_1 occorsole presso la in Roma, e quindi condannare il suddetto Controparte_3 al risarcimento dei danni conseguiti.
Si precisava al riguardo che il dott. , in servizio presso la indicata struttura CP_1 sanitaria, aveva proceduto, il 23/1/2011, ad effettuare un intervento all'alluce valgo della , che, in quanto erroneamente eseguito, aveva comportato la necessità CP_2
Pagina 1 di effettuazione di ulteriori interventi, sempre eseguiti dallo stesso medico negli anni
2011 e 2012 -l'ultimo dei quali presso la struttura Villa Aurora in Roma-, essendo comunque residuati postumi invalidanti.
, costituendosi, eccepiva l'incompetenza territoriale, contestando la Controparte_1 domanda attorea e chiedendone il rigetto, e formulando richiesta di chiamata in causa della garante chiedendo di esser manlevato con Parte_1 riferimento ad eventuale condanna risarcitoria.
La costituendosi e sollevando eccezione di incompetenza Parte_1 per territorio, chiedeva il rigetto delle avverse pretese, e, in via subordinata, di limitare l'indennizzo entro i limiti del massimale e di ridurlo in virtù delle clausole contrattuali, rilevando esser previste sia clausole claims made, sia essere la polizza a secondo rischio rispetto a quelle stipulate dalla struttura sanitaria, e sostenendo dover essere la medesima a coprire prioritariamente i rischi quali quello verificatosi nell'occorso.
La causa, istruita mediante Ctu, veniva decisa con la sentenza n. 715/2024 del
7/3/2024 con la quale il Tribunale di Foggia, così provvedeva:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna , al pagamento, Controparte_1 in favore di , della somma, già rivalutata all'attualità, pari ad € Controparte_2
23.102,00, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite pari ad € 560,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv.
AR RI CA;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate in Controparte_1 virtù di decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02, in data 1.12.2021;
4) in accoglimento della domanda proposta dal convenuto, condanna
[...]
a tenere indenne di tutte le somme da egli dovute in Parte_1 Controparte_1 virtù dei precedenti punti 1), 2) e 3);
5) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite pari ad € 518,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Lucia Sbano.
Il Tribunale, ritenendo l'infondatezza della eccezione di incompetenza, giungeva a tali conclusioni considerando che:
- Per quanto chiarito dal Ctu officiato, i danni lamentati erano riconducibili alla scorretta condotta medica, ed in particolare ad errori commessi nell'esecuzione del primo intervento che avevano comportato le conseguenze in atti lamentate, dovendosi quindi ritenere acclarata la responsabilità del;
CP_1
Pagina 2 - I danni stimati, dovessero esser computati secondo i parametri tabellari di riferimento, ed alla stregua di quanto accertato e stimato dal Ctu sui postumi, con condanna del al relativo pagamento;
CP_1
- Fondata dovesse ritenersi la domanda di manleva proposta nei confronti della
, Parte_1
considerando che, pur essendo le due polizze stipulate dal , assoggettate al CP_1 regime di claims made, vi era operatività della polizza con scadenza al 20/9/2016, essendo il sinistro stato denunciato alla Compagnia il 17/9/2016 -e quindi nella vigenza della polizza-, e non potendosi peraltro ritenere che alla data della stipula del contratto di assicurazione de quo, il dovesse aver avuto già percezione della richiesta CP_1 risarcitoria.
Si riteneva peraltro infondata la contestazione di operatività della polizza a secondo rischio, rispetto a quella della struttura sanitaria, dovendosi al riguardo considerare che i rischi coperti per la struttura e per il medico, risultavano esser differenti, richiedendo, invece, l'operatività a secondo rischio, l'identità dei rischi coperti dalle due polizze coinvolte.
Ed ancora si rilevava l'infondatezza della contestazione riferita alla inidoneità ed insufficienza dei supporti documentali a corredo della segnalazione della richiesta risarcitoria, effettuata alla Compagnia nel 2016.
Proponeva appello la suddetta Compagnia chiedendo di:
“- in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_1
perché infondata per la non operatività, rispetto all'azione Parte_1 risarcitoria della IG , della copertura assicurativa prestata con la polizza CP_2 ex artt. 16, comma 3, n. 3), c.g.c. per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente atto;
- in via subordinata, accertare, per le ragioni esposte al paragrafo 2 del presente atto, che è tenuta ad indennizzare il dott. per la quota di Parte_1 CP_1 responsabilità diretta a lui addebitabile in conformità a quanto disposto dall'art. 16, comma 3, n. 1), delle c.g.c. e quindi condannare la Compagnia a manlevare e tenere indenne l'assicurato per tale misura della sua quota di responsabilità diretta.”
Con condanna al pagamento delle spese del doppio grado.
La appellante, comunque non contestando il riconosciuto diritto al risarcimento riconosciuto per la , adduceva, a sostegno dell'impugnazione, che erronea era CP_2 stata la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva condannato la Assicurazione a manlevare il per i danni riconosciuti, contestando che la relativa domanda CP_1 potesse essere estesa nei suoi confronti, ed asserendo che le polizze -due- stipulate con il erano sia munite di clausole claims made, sia operative “a secondo rischio”, CP_1
e che quindi dovesse essere prioritariamente chiamata a rispondere la struttura sanitaria, per garantire il pagamento dei danni provocati dal , con addebito CP_1 diretto alla struttura de qua, anche in caso di mancanza di apposita copertura
Pagina 3 assicurativa, e dovendo la polizza ritenersi operante solo in caso di insolvenza della struttura sanitaria, o di superamento dei massimali garantiti dalla Compagnia garante della medesima.
Veniva pertanto chiesta la riforma della sentenza, adducendo i seguenti motivi:
1. - In via principale, l'illegittimità ed erroneità della sentenza nella interpretazione ed applicazione delle norme del contratto assicurativo ex artt. 1362 e segg. c.c. nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. in riferimento all'art. 16, comma 3,
n. 3, delle c.g.c., con conseguente illegittimo ed erroneo rigetto dell'eccezione di non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza
Sostenendo quindi che, per quanto previsto dall'art. 16 comma 3 n. 3 delle condizioni generali di polizza, la copertura dovesse esser ritenuta a secondo rischio, rispetto al primario coinvolgimento, nel pagamento dei danni, della struttura sanitaria, per essere la medesima comunque corresponsabile -quantunque non evocata in giudizio- per l'accaduto.
Si sosteneva non esser rilevante la mancanza di prova sulla stipula, dalla struttura sanitaria, di polizza a copertura dei rischi, posto che per l'operatività del secondo rischio, occorreva comunque la ricorrenza della situazione di insolvenza della struttura, non provata nella specie;
2. - In via subordinata, illegittimità ed erroneità della sentenza nella interpretazione ed applicazione delle norme del contratto assicurativo ex artt. 1362 e segg. c.c. nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. in riferimento agli artt. 16, comma
3, n. 1 e 18 delle c.g.c. con conseguente illegittimo ed erroneo rigetto dell'eccezione di individuazione dell'oggetto della copertura assicurativa prestata con la polizza, nella quota di responsabilità diretta dell'assicurato
Deducendo di aver chiesto di tener conto che la fosse tenuta ad indennizzare CP_4
l'assicurato solo per la sua quota di responsabilità diretta, in forza della già richiamata clausola di cui all'art. 16 delle condizioni di contratto, e che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto della quota di responsabilità della struttura sanitaria, la quale, pur non essendo stata convenuta in giudizio, comunque rivestiva la posizione di responsabile in solido, tanto dovendo esser considerato e valorizzato per l'individuazione della responsabilità del medico convenuto, e quindi dei limiti della relativa quota da corrispondere -pari al 50%-, non accertata dal Tribunale.
L'appellante chiedeva, inoltre, disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., del contratto di lavoro del , e della polizza assicurativa della struttura sanitaria;
ed CP_1 ancora, l'ammissione di interrogatorio formale e prova testi, volte a provare la tipologia e modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del , e la avvenuta stipula CP_1 della polizza assicurativa da parte della struttura de qua.
Si costituiva l'appellato , chiedendo il rigetto dell'appello della Compagnia, CP_1 contestandone le motivazioni, e proponendo appello incidentale volto a:
- Accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, è ascrivibile
Pagina 4 al Dott. nella produzione del danno lamentato dalla attrice e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie originariamente formulate dalla Sig.ra
nell'atto introduttivo, per tutti i motivi di cui in narrativa;
Controparte_2 chiedendo il rinnovo della ctu, ed opponendosi alle richieste istruttorie avverse.
Adduceva, a sostegno del proposto appello, i seguenti motivi:
I) Infondatezza delle domande di parte attrice – Inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al dott. CP_1
Sostenendo che alla luce dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite, non potesse ravvisarsi una qualsivoglia responsabilità in capo al nell'esecuzione CP_1 dell'intervento chirurgico subito dalla , e che quindi alcun nesso causale fosse CP_2 configurabile nella specie, si evidenziava inoltre che la era stata CP_2 correttamente informata sulle complicanze dell'intervento -e per la tecnica impiegata-, e che comunque la stessa aveva avuto un decorso post-operatorio regolare.
Ed ancora si deduceva che la paziente aveva dapprima sviluppato un varismo all'alluce sinistro, che non doveva ritenersi conseguenza del primo intervento, problema che comunque era stato poi idoneamente corretto con successivo intervento;
e che poi a seguito dello sviluppo di metatarsalgia, non imputabile ai precedenti interventi, veniva nuovamente sottoposta ad intervento, e che nonostante gli interventi correttivi, la sviluppava un Neuroma di Morton, che comportava un ulteriore intervento CP_2 per l'asporto.
Si sosteneva quindi che la deviazione del varo successiva al primo intervento, era una possibile complicanza dell'intervento, essendo comunque stata completamente risolta con l'intervento di osteotomia.
Ed inoltre che gli altri due interventi erano, invece, stati effettuati per due problematiche assolutamente non correlabili al primo intervento, ma comunque risolte, sostenendo che nulla lasciava presagire l'instaurarsi di ulteriori problematiche, che erano comunque dovute alla cattiva postura deambulatoria della . CP_2
Si evidenziava che la paziente era comunque stata sempre correttamente informata, avendo rilasciato il proprio “consenso informato”.
Venivano quindi contestate le risultanze della ctu espletata, e la relativa inattendibilità, ribadendo -rispetto quanto già evidenziato in prime cure- che il Ctu officiato, era già stato consulente di parte in un differente giudizio intrapreso nei confronti del , CP_1 giudizio nel quale era stata disconosciuta la responsabilità del , per quanto CP_1 acclarato dal Ctu incaricato per gli accertamenti del caso;
si sosteneva quindi esservi conflitto di interessi per il Ctu officiato in prime cure ( ), per la duplice Persona_1 differente e contrapposta veste assunta -di Ctu e di Ctp contro il nei due CP_1 giudizi.
L'appellata , costituendosi, eccepiva in primis la inammissibilità dell'appello, CP_2 per carenza di chiarezza e specificità dei motivi, con particolare riferimento alla inidoneità ed irrilevanza delle contestazioni mosse;
quindi la nullità per violazione
Pagina 5 dell'art. 168bis c.p.c., essendo stato fissato nell'atto di appello, un termine a comparire inferiore rispetto a quello previsto ex lege.
Nel merito si contestava la manifesta infondatezza dell'appello principale, richiamando in sostanza le motivazioni rese nella impugnata sentenza, e delle eccezioni sollevate in primo grado dalla CP_4
Anche per l'appello incidentale si concludeva per la infondatezza, sostenendo esser corretta la decisione resa in prime cure, e le relative argomentazioni.
******************************
Gli appelli proposti devono ritenersi infondati, e vanno rigettati.
Deve preliminarmente rilevarsi che la violazione del termine lamentata dall'appellata
, non induce alcun riflesso in termini di nullità, posto che comunque la parte CP_2 non risulta aver subito pregiudizi all'espletamento del proprio diritto di difesa, non avendo lamentato alcunchè al riguardo.
Va quindi rilevato che non risultano essere, dalla Compagnia appellante principale, state sollevate questioni sulle riconosciute responsabilità e neppure sulle risultanze della ctu e della determinazione dei danni, essendovi invece state al riguardo contestazioni, solo con l'appello incidentale del . CP_1
Occorre quindi, e per priorità logica, valutare in primis le questioni oggetto dell'appello incidentale, in quanto volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, e l'esclusione della responsabilità per l'occorso, essendo la verifica di correlata fondatezza, presupposto per la valutazione del diritto ad ottenere la manleva da parte del . CP_1
Tale ultimo ha, con l'appello proposto, sostenuto doversi escludere la propria responsabilità, per aver correttamente eseguito le proprie prestazioni, deducendo peraltro che la era stata correttamente informata sulle complicanze;
ed CP_2 ancora che le insorte complicanze, non erano riconducibili agli interventi effettuati, essendo peraltro state corrette con successivi interventi.
Occorre quindi procedere alla verifica della motivazione di prime cure, ed in particolare delle risultanze della ctu sulle quali la sentenza appellata si è basata, non prima di aver valutato la questione di inattendibilità e di conflitto di interessi sollevata dal , CP_1 rispetto all'operato del Ctu, e relative valutazioni, per le motivazioni addotte ed in premessa richiamate.
Deve peraltro constatarsi che l'appellante non risulta aver mosso specifiche censure sulle valutazioni tecniche ed argomenti addotti dal Ctu, essendosi limitato a contestare la relativa inattendibilità, e meramente sostenendo di aver eseguito correttamente le proprie prestazioni, e non esser i riflessi dannosi riconducibili alle condotte contestate.
Quanto alla contestazione di inattendibilità e conflitto di interessi, va considerato che già in prime cure si è proceduto a valutare le correlate doglianze, avendo il Giudice di primo grado ritenuto -con congrua e condivisibile motivazione, resa in ordinanza (del
2/12/2021, che può integralmente richiamarsi) non impugnata- insussistenti i
Pagina 6 presupposti per procedere alla ricusazione ed al rinnovo, che “soprattutto non sono affatto evidenziate lacune o gli errori -in ipotesi riconducibili al difetto di imparzialità - che inficiano la consulenza svolta e tali da giustificarne il rinnovo”, carenza allegativa che si riscontra anche in sede di appello, non essendo stato dalla parte chiarito quali dovessero essere gli errori di valutazione del perito, avendo l'appellante solo insistito per la correttezza del proprio operato e per la mancanza di responsabilità, senza censurare specificamente il ragionamento tecnico e logico articolato dal Ctu, e gli elementi posti a sostegno del medesimo.
Quantunque la sola constatazione di cui innanzi, possa indurre di per sè, in mancanza di specifiche censure alle argomentazioni e valutazioni della perizia -ed essendo solo state fornite mere prospettazioni di parte-, alla reiezione del motivo di appello, può rilevarsi che per quanto già constatato in prime cure “il CTU, dott. , Persona_1 con ragionamento logico, lineare e coerente e con risposte esaustive a tutte le osservazioni delle parti, in estrema sintesi, ha riferito che: il primo intervento
(23.1.2011) «non è stato condotto come indicava l'Autore, infatti manca l'ultimo tempo di distacco del tendine dell'abduttore che verrebbe inserito sul collo del 1° metatarso tanto da contribuire alla azione di contenimento della correzione del valgismo metatarsale»; indicazione errata anche per l'età della paziente così come si evince dalla letteratura specifica: i pazienti da sottoporre a tale tecnica sono preferibilmente individui con alluce valgo non strutturato e giovani ( ; questo stato di cose ha Per_2 portato ad un primo esito in “ipercorrezione e rigidità” che erano prevedibili nel caso in esame: “Le complicanze prevalenti sono l'ipercorrezione in varismo e la rigidità articolare; entrambe sono imputabili ad errori di tecnica e di indicazione “; dopo il primo intervento la situazione biomeccanica del piede, verosimilmente già presente prima dell'intervento, è peggiorata con comparsa del Neuroma di Morton (operato due volte); il sovraccarico del 2° e 3° metatarsale (operato al terzo ricovero); «in ultima analisi tutti gli interventi condotti, già di per se cruenti, su una struttura delicata come il piede hanno portato alle rigidità articolari che oggi abbiamo rilevato in esame obbiettivo».
Sono quindi stati specificamente individuati gli errori di tecnica operatoria, compiuti nell'intervento iniziale, e gli esiti in termini di ipercorrezione e rigidità articolare, con peggioramento delle condizioni del piede operato, nonostante l'esecuzione di molteplici interventi nel tentativo di porre rimedio all'erronea scelta operatoria e della tecnica di esecuzione.
Sono state anche individuate le conseguenze dannose, così come in ctu ed in sentenza richiamate, che non risultano esser state risolte con idonei interventi.
Tali constatazioni e valutazioni, hanno portato a ritenere la chiara la riconducibilità eziologica dei danni lamentati alla scorretta condotta medica, in sostanza essendo stata riscontrate le doglianze manifestate dall'originaria attrice, sull'erronea esecuzione dell'intervento subito, ed i relativi riflessi dannosi.
Rispetto a tali specifiche valutazioni, non sono ravvisabili censure motivate che possano
Pagina 7 indurre a rivedere quanto oggetto di valutazione dal Ctu, o a disporre il rinnovo delle operazioni peritali, essendosi, si ribadisce, parte appellante limitata a prospettare la correttezza del proprio operato, e l'insorgenza di complicanze non riconducibili alle condotte ed interventi, senza specificare alcunchè, in termini di ragionamento controdeduttivo, o senza addurre specifiche motivazioni tecniche idonee a contrastare le considerazioni svolte dal Ctu, non avendo la parte addotto concreti e specifici elementi suscettibili di valutazione, ed idonei ad indurre ad una rivalutazione critica delle conclusioni tratte dal Ctu, e relative considerazioni, e quindi a valutare l'ipotesi di un eventuale rinnovo delle operazioni peritali.
L'appello incidentale, deve, quindi esser rigettato, dovendo esser confermata la sentenza quanto ad imputazione di responsabilità, ed anche per la quantificazione dei danni data, non oggetto di censura.
Passando alla valutazione dell'appello principale della Compagnia, va rilevato che è stato in primis chiesto, nelle conclusioni dell'atto di appello, di ritenere l'infondatezza della domanda di garanzia proposta dal in primo grado-, ed in Controparte_5 subordine la limitazione dell' obbligo di manleva nei limiti dell'obbligo per responsabilità diretta del , e quindi per il 50% degli importi riconosciuti, sostenendo doversi CP_1 ritenere il residuo a carico della struttura sanitaria presso la quale venne effettuato il primo intervento sulla , in quanto responsabile in solido. CP_2
L'appellante non ha quindi insistito in ulteriori contestazioni che aveva rappresentato in primo grado -operatività delle clausole claims made, e insufficienti allegazioni documentali all'atto della segnalazione dell'avvenuto recepimento della richiesta risarcitoria- che quindi devono ritenersi definitivamente acclarate, essendo residuate le questioni della operatività della polizza a secondo rischio, e sulla responsabilità limitata e pro quota del soggetto garantito.
La Compagnia appellante ha, a sostegno dei due motivi posti a base dell'impugnazione, dedotto che, stante l'applicabilità di due clausole contrattuali;
- una, l'art. art. 16, comma 3, n. 3), alla stregua della quale sarebbe prevista la inoperatività della polizza, stante la specifica previsione di operatività a secondo rischio;
- l'altra, art. 16 comma 3 n. 1), alla stregua della quale la Compagnia sarebbe tenuta ad indennizzare il per la quota di responsabilità diretta a lui CP_1 addebitabile, e quindi per importo limitato -al 50%- rispetto a quanto liquidato in sentenza,
la copertura invocata dal , sarebbe quindi: CP_1
a) O del tutto inoperativa, dovendo essere la struttura sanitaria a soddisfare le spettanze risarcitorie, e tanto in caso di:
- presenza di polizza stipulata dalla struttura medesima per la copertura dei rischi derivanti dall'attività;
- solvibilità della struttura, e quindi capacità di soddisfazione del debito risarcitorio,
Pagina 8 essendo la copertura della Compagnia prevista solo in caso di superamento del massimale della copertura assicurativa della struttura sanitaria;
oppure in caso di insolvenza della medesima struttura, condizione da provare da parte del richiedente assicurato.
b) O parzialmente operativa, e nei limiti della quota di spettanza dell'assicurato,
stante l'obbligo solidale della struttura, tenuta quindi a soddisfare il 50% delle spettanze risarcitorie nella specie riconosciute.
E' stata quindi contestata l'erroneità dell'interpretazione data in prime cure, sulla portata ed effetti delle clausole di specie, ed anche sull'adempimento dell'onere della prova, in quanto gravante sul ma non assolto, quanto alla dimostrazione sulla CP_1 operatività della garanzia invocata.
Occorre, a fronte delle censure così come articolate, considerare in primis che il e la struttura sanitaria di riferimento, rispondono per due differenti titoli, ed in CP_1 particolare che i rischi coperti dalle polizze stipulate dai due soggetti -ed ove stipulata polizza assicurativa anche dalla struttura di specie-, non possono ritenersi presuntivamente identici, ben potendo essere diversi.
Va quindi considerato che per poter ravvisare una ipotesi di operatività a secondo rischio, è necessario che i rischi coperti dalle due diverse polizze -del medico e della struttura sanitaria- siano i medesimi.
Tanto non si riscontra nella fattispecie de qua, non essendo stata fornita o emersa la prova al riguardo.
La richiesta formulata dalla Compagnia appellante, deve quindi ritenersi infondata, posto che la medesima risulta esser garante del , e che quindi, in forza della CP_1 polizza in atti allegata, deve tenere indenne l'assicurato dagli esborsi per risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della professione e dalle spese correlate, ed anche delle spese processuali al riguardo sostenute.
L'appellante ha sostenuto di non dover rispondere in manleva, asserendo doversi ritenere -per quanto previsto nella richiamata clausola contrattuale- la propria polizza “a secondo rischio”, e che quindi la struttura sanitaria -o una eventuale Compagnia garante della medesima- dovesse esser tenuta a coprire i costi del risarcimento dei danni cagionati dal . CP_1
Si è inoltre sostenuto esser comunque la Compagnia obbligata a garantire la copertura nei limiti del 50% dei danni stimati nella specie, asserendo dover essere nella specie ravvisabile responsabilità solidale della struttura de qua.
Tali assunti devono ritenersi infondati.
Va rilevato che le allegate condizioni di polizza dalle quali dover evincere -secondo l'assunto della Compagnia- la operatività “a secondo rischio” della polizza stipulata dal
, non consentono di ritenere configurabile tale eventualità nella specie, per CP_1 mancanza di correlati riscontri a dimostrazione dei relativi presupposti.
Pagina 9 Deve esser al riguardo evidenziato che secondo quanto chiarito dalla S.C. (Cassazione civile sez. III, 12/03/2015, n.4936) “Affinchè un contratto di assicurazione possa
"operare in eccesso" rispetto ad un'altra polizza, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio. Così, ad esempio, una assicurazione contro l'incendio non potrebbe mai "operare in eccesso" rispetto ad una contro il furto”, precisando che “se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicurazione personale", questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso” ed in particolare che “L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno d'una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare.”; è stato quindi più specificamente affermato che “Pertanto una assicurazione
"personale" della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo; un'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno”.
Il condizionamento dell'operatività a secondo rischio, alla stipula di contratti di garanzia per l'assicurazione del medesimo rischio, è stato poi ribadito da pronunce successive della S.C., (Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, n.30314), che hanno confermato la diversità di rischio coperto dalla polizza stipulata dal medico, da quello coperto dalla polizza stipulata dalla struttura sanitaria, essendo stato affermato che
“presupposto necessario perché possano sussistere una coassicurazione, una assicurazione plurima od una copertura "a secondo rischio" è proprio l'identità del rischio coperto”.
Per quanto innanzi deve ritenersi che, in mancanza di dimostrazione della copertura del medesimo rischio, tra la polizza della struttura sanitaria (ove esistente, ma sulla quale non è stata fornita la prova) e quella stipulata dal medico, -circostanza che certo non può presumersi ma abbisogna di appositi riscontri- non può ritenersi operante la previsione di copertura a secondo rischio.
A fronte di tali chiare considerazioni formulate dalla S.C., va peraltro considerato che il mancato coinvolgimento nel giudizio della struttura sanitaria, non consente di formulare valutazioni sulla relativa responsabilità, e quindi rispetto ad una eventuale -ma non provata- esistenza di copertura a “primo rischio”, e con polizza stipulata dalla struttura de qua avente ad oggetto anche la responsabilità dei medici operanti nella struttura, e non della sola struttura.
Neppure è suscettibile di valutazione la condizione di eventuale insolvenza della struttura sanitaria, invocata dalla Compagnia, quale condizione di operatività -a secondo rischio- della polizza stipulata dal . CP_1
Occorre al riguardo considerare che, trattandosi di questione attinente alla limitazione
Pagina 10 di operatività della garanzia data dalla società di assicurazioni de qua, tale ultima avrebbe dovuto fornire appositi riscontri in merito.
Peraltro va evidenziato che al fine di assumere una correlata decisione incidente sulla responsabilità ed obblighi della struttura di specie, occorreva procedere ad una verifica in contraddittorio con la medesima, onde poter acclarare la ricorrenza dei presupposti per ritenere la relativa responsabilità, o comunque la condizione di solvibilità, e quindi per poter consentire di escludere la copertura a primo rischio dalla
[...]
Parte_1
Va al riguardo evidenziato che, per quanto chiarito dalle pronunce rese sulla questione,
(Cass. III, n. 24273/2023), e quindi sulla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio sul pagamento dell'indennizzo promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore
“….è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole”, risultando inequivocabilmente gravare sulla Compagnia de qua, il correlato onere dimostrativo, non assolto nella specie.
Il mancato coinvolgimento della struttura, non ha quindi consentito e non consente di approfondire le questioni attinenti alla corresponsabilità, ed alla solvibilità della medesima.
Devono quindi ritenersi non ammissibili le correlate richieste istruttorie formulate dall'appellante, in quanto volte ad acquisire anche riscontri che devono esser forniti per iscritto -la presenza e condizioni di tale polizza-, ma in particolare perché indirizzate a valutazioni concernenti la posizione di un soggetto terzo non partecipe al giudizio, con accertamenti sulla responsabilità/corresponsabilità ed obblighi della struttura sanitaria, che vanno condotti con il rispetto della garanzia del contraddittorio.
Quel che in definitiva assume rilievo nella specie, è che comunque non vi è prova che una eventuale polizza stipulata dalla struttura de qua possa consentire di ravvisare l'ipotesi di copertura a secondo rischio, posto che, per quanto in precedenza chiarito, non vi è affatto riscontro sulla identità dei rischi coperti dalle due polizze.
Le considerazioni testè formulate, incidono anche sulla verifica di operatività correlata alla constatazione della condizione di insolvenza, quale condizione presupposta all'operatività a secondo rischio della polizza della Compagnia appellante.
Tanto sia perché manca comunque il riscontro sulla sussistenza del presupposto di operatività a secondo rischio, id est, si ribadisce, l'identità del rischio coperto.
Ma in particolare perché il mancato coinvolgimento in giudizio della struttura sanitaria, sulla quale inciderebbe la verifica e riconoscimento della responsabilità e degli eventuali obblighi di pagamento, preclude tale accertamento in questa sede, visto la già rilevata necessità di procedere nel rispetto del contraddittorio con il soggetto asseritamente
Pagina 11 obbligato.
Va d'altronde considerato che non è stato neppure specificamente allegato -e tantomeno provato- che la struttura sanitaria abbia stipulato una specifica assicurazione per conto altrui (1891 c.c.) a copertura della responsabilità civile dei propri medici, non potendosi vieppiù, al cospetto di tale carenza, ritenere operante il limite di operatività della garanzia invocato nella specie.
Per quanto innanzi, la correlata richiesta ed argomentazioni devono ritenersi destituite di fondamento.
Né risulta esser suscettibile di accoglimento il secondo motivo di appello, e quindi la richiesta di ritenere la Compagnia tenuta a coprire il garantito solo pro quota, rispetto alla complessiva responsabilità ricadente anche sulla struttura sanitaria, e quindi presuntivamente al 50% a carico della medesima.
La questione si appalesa comunque infondata, posto che è stata nella specie vagliata la sola responsabilità del , essendo stata emessa sentenza che dà conto degli CP_1 accertamenti effettuati sulla vicenda che ha coinvolto il medesimo, giungendo a ritenere la condotta colposa dello stesso, e concludendo sull'addebito di responsabilità per il medico.
Il risponde quindi per le proprie condotte colpose. CP_1
La struttura sanitaria de qua, che nell'eventualità risponderebbe a titolo contrattuale in forza del c.d. “contratto di spedalità” tra paziente e struttura, non è stata -si ribadisce ancora- comunque coinvolta in giudizio, non essendo state quindi proposte domande volte ad accertare la responsabilità della medesima, neppure in forma di surroga -della garante- nella posizione del debitore asseritamente solidale, ed ai fini dell'esercizio del relativo diritto di regresso.
Non può pertanto valorizzarsi nel presente giudizio, una prospettazione di solidarietà che non è oggetto di richiesta di correlato accertamento, dovendosi eventuali questioni valutare nell'ambito di iniziative appositamente intraprese nei confronti dell'obbligato in solido -anche in termini di regresso nell'ambito dei rapporti interni tra coobbligati- questioni che, in quanto indirizzate alla valutazione e decisione su una posizione di un soggetto terzo non coinvolto in giudizio, non sono suscettibili di valutazione in tale sede.
Non risultando in definitiva riscontrati i presupposti di operatività delle condizioni limitative invocate dalla Compagnia, e con riferimento alla polizza stipulata dal
, deve ritenersi che la relativa garanzia debba coprire nell'integralità degli CP_1 esborsi posti a carico del medico con la pronuncia di condanna resa in prime cure.
La pronuncia di primo grado va quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti -essendo la Compagnia soccombente rispetto al , e tale ultimo soccombente rispetto alla e CP_1 CP_2 vengono liquidate come da dispositivo, secondo gli stessi parametri utilizzati in prime cure, e comunque senza riconoscimento della fase istruttoria/trattazione, non essendo stato condotto alcun approfondimento al riguardo.
Pagina 12 Al rigetto degli appelli, consegue la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello avverso la sentenza n. 715/2024 del 7/3/2024 del Tribunale di Foggia, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
, che liquida nella somma di € 4.000,00, oltre accessori come per Controparte_1 legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 CP_2
, che liquida nella somma di € 4.000,00, oltre accessori come per legge,
[...] direttamente a favore del legale della , dichiaratosi distrattario;
CP_2
- Dichiara che la è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 Parte_1 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
- Dichiara che è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 comma Controparte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, addì 22/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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