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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2225 / 2019 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 28.11.2024,
tra
sito in Scafati alla via Eduardo De Filippo Parte_1 traversa Petito n.22 (p.iva ), in persona del suo amministratore P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nunzia Buondonno ed elett.te dom.ti come in atti, OPPONENTE
contro
Dr. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to Daniele Di Palma ed elett.te dom.ti come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa Pagina 1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con atto di citazione notificato in data 09.04.2019, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2333/2018,
[...] emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 19.12.2018, con cui era stato ingiunto allo stesso il pagamento in favore del dr. della somma di € Controparte_1
6.888,79, oltre interessi e spese di lite, per compensi afferenti all'attività di amministratore svolta negli anni 2013-2015. CP_2
Nel proprio atto introduttivo di lite parte opponente, ovvero Parte_1
, oltre ad eccepire l'inesistenza della prova del credito ingiunto e la
[...] indeterminatezza della pretesa, eccepiva anche la mala gestio dell'amministratore nello svolgimento dell'incarico a suo tempo affidatole, con richiesta di risarcimento dei danni e solo in via subordinata chiedeva la decurtazione della somma di € 780,00 già corrisposta, nonché della somma di € 2.521,08 per maggiori spese affrontate a causa della condotta omissiva dell'opposto.
L'opponente deduceva l'inesistenza del credito per mancata approvazione del rendiconto condominiale e del compenso.
Si costituiva in giudizio, l'opposto il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo di aver ampiamente dimostrato, con documentazione allegata nel monitorio, l'esistenza e l'esigibilità del credito.
Il Giudice, ritenuta necessaria una verifica contabile, nominava CTU il dott. che ha depositato relazione tecnica in data 30.09.2023. Persona_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica;
le parti hanno depositato gli scritti difensivi conclusivi entro i termini concessi.
Non essendovi eccezioni preliminari in rito la domanda va esaminata nel merito.
La proposta opposizione, nel merito si palesa fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Pagina 2 Dalla consulenza tecnica espletata redatta dal dr. è risultato Persona_1 comprovato che la somma vantata originariamente dall'opposto (€ 7.616,48) non coincide con quella ingiunta (€ 6.888,79), nel verbale assembleare del 23.10.2013 si riconosce un credito pari a € 6.746,90, ma esso non risulta confermato da successive delibere assembleari, i rendiconti condominiali non risultano pienamente approvati, parte opponente ha documentato spese straordinarie imputabili a mancata comunicazione da parte dell'amministratore, per € 2.521,08.
La prova del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, deve essere piena, liquida ed esigibile.
L'opposto, pur avendo documentato parte del proprio operato, non ha fornito idonea prova circa l'approvazione da parte dell'assemblea dei rendiconti o del proprio compenso per il triennio 2013–2015.
In assenza dell'approvazione assembleare del rendiconto comprensivo del compenso, non si può ritenere dimostrata l'esigibilità della somma.
Pertanto, il credito non può dirsi provato in modo pieno e certo.
Passando all'esame della domanda subordinata pure proposta dall'opponente, va evidenziato che anche a voler considerare fondata in parte la pretesa, la somma già versata (€ 780,00) e le spese aggiuntive documentate dal condominio (€
2.521,08), ridurrebbero comunque la somma eventualmente dovuta a valori diversi da quelli indicati nel decreto ingiuntivo.
Si conferma dunque l'indeterminatezza del credito.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata non è emerso il diritto del dr.
ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze. Controparte_1
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo
Pagina 3 ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In ordine alla liquidazione delle spese, la complessità della vicenda e la soccombenza reciproca su alcune domande, ritiene sul punto questo giudice che possa disporsi la compensazione delle stesse tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro il dr. Parte_1 CP_1
nel procedimento n. 2225/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed
[...] eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal “ ”. Parte_1
2) Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n° 2333/2018 di cui al n. di r.g.
7054/18 del Tribunale di Nocera Inferiore.
3) Rigetta ogni diversa e ulteriore domanda.
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, attesa la complessità della vicenda e la parziale soccombenza reciproca.
5) Pone in solido tra le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 10/06/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2225 / 2019 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 28.11.2024,
tra
sito in Scafati alla via Eduardo De Filippo Parte_1 traversa Petito n.22 (p.iva ), in persona del suo amministratore P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nunzia Buondonno ed elett.te dom.ti come in atti, OPPONENTE
contro
Dr. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to Daniele Di Palma ed elett.te dom.ti come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa Pagina 1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con atto di citazione notificato in data 09.04.2019, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2333/2018,
[...] emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 19.12.2018, con cui era stato ingiunto allo stesso il pagamento in favore del dr. della somma di € Controparte_1
6.888,79, oltre interessi e spese di lite, per compensi afferenti all'attività di amministratore svolta negli anni 2013-2015. CP_2
Nel proprio atto introduttivo di lite parte opponente, ovvero Parte_1
, oltre ad eccepire l'inesistenza della prova del credito ingiunto e la
[...] indeterminatezza della pretesa, eccepiva anche la mala gestio dell'amministratore nello svolgimento dell'incarico a suo tempo affidatole, con richiesta di risarcimento dei danni e solo in via subordinata chiedeva la decurtazione della somma di € 780,00 già corrisposta, nonché della somma di € 2.521,08 per maggiori spese affrontate a causa della condotta omissiva dell'opposto.
L'opponente deduceva l'inesistenza del credito per mancata approvazione del rendiconto condominiale e del compenso.
Si costituiva in giudizio, l'opposto il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo di aver ampiamente dimostrato, con documentazione allegata nel monitorio, l'esistenza e l'esigibilità del credito.
Il Giudice, ritenuta necessaria una verifica contabile, nominava CTU il dott. che ha depositato relazione tecnica in data 30.09.2023. Persona_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica;
le parti hanno depositato gli scritti difensivi conclusivi entro i termini concessi.
Non essendovi eccezioni preliminari in rito la domanda va esaminata nel merito.
La proposta opposizione, nel merito si palesa fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Pagina 2 Dalla consulenza tecnica espletata redatta dal dr. è risultato Persona_1 comprovato che la somma vantata originariamente dall'opposto (€ 7.616,48) non coincide con quella ingiunta (€ 6.888,79), nel verbale assembleare del 23.10.2013 si riconosce un credito pari a € 6.746,90, ma esso non risulta confermato da successive delibere assembleari, i rendiconti condominiali non risultano pienamente approvati, parte opponente ha documentato spese straordinarie imputabili a mancata comunicazione da parte dell'amministratore, per € 2.521,08.
La prova del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, deve essere piena, liquida ed esigibile.
L'opposto, pur avendo documentato parte del proprio operato, non ha fornito idonea prova circa l'approvazione da parte dell'assemblea dei rendiconti o del proprio compenso per il triennio 2013–2015.
In assenza dell'approvazione assembleare del rendiconto comprensivo del compenso, non si può ritenere dimostrata l'esigibilità della somma.
Pertanto, il credito non può dirsi provato in modo pieno e certo.
Passando all'esame della domanda subordinata pure proposta dall'opponente, va evidenziato che anche a voler considerare fondata in parte la pretesa, la somma già versata (€ 780,00) e le spese aggiuntive documentate dal condominio (€
2.521,08), ridurrebbero comunque la somma eventualmente dovuta a valori diversi da quelli indicati nel decreto ingiuntivo.
Si conferma dunque l'indeterminatezza del credito.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata non è emerso il diritto del dr.
ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze. Controparte_1
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo
Pagina 3 ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In ordine alla liquidazione delle spese, la complessità della vicenda e la soccombenza reciproca su alcune domande, ritiene sul punto questo giudice che possa disporsi la compensazione delle stesse tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro il dr. Parte_1 CP_1
nel procedimento n. 2225/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed
[...] eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal “ ”. Parte_1
2) Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n° 2333/2018 di cui al n. di r.g.
7054/18 del Tribunale di Nocera Inferiore.
3) Rigetta ogni diversa e ulteriore domanda.
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, attesa la complessità della vicenda e la parziale soccombenza reciproca.
5) Pone in solido tra le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 10/06/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
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