TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/02/2026, n. 3089
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Decreto presidenziale 17 novembre 2022
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Decreto presidenziale 23 novembre 2022
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Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
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Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
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Decreto cautelare 22 giugno 2023
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Ordinanza collegiale 30 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del meccanismo di ripiano (pay back)

    La Corte Costituzionale (sentenza n. 140/2024) ha ritenuto il meccanismo del pay back non irragionevole né sproporzionato per il periodo 2015-2018, perseguendo una finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che il pay back opera esternamente ai contratti e che le imprese avrebbero dovuto considerare i rischi contrattuali e il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. È stata inoltre esclusa la violazione della normativa europea e la mancata distinzione tra dispositivi medici e servizi accessori, poiché le imprese avrebbero dovuto fatturare correttamente distinguendo i due elementi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La Corte Costituzionale (sentenza n. 140/2024) ha ritenuto il meccanismo del pay back non irragionevole né sproporzionato per il periodo 2015-2018, perseguendo una finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo CEDU e l'art. 41 Carta di Nizza

    La Corte Costituzionale (sentenza n. 140/2024) ha ritenuto che la normativa primaria rispetta la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., individuando soggetti e oggetto della prestazione, e rimettendo all'amministrazione solo l'attività tecnica di quantificazione. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo.

  • Rigettato
    Violazione del diritto eurounitario e dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione

    La giurisprudenza amministrativa ha escluso il contrasto della normativa primaria in materia di pay back con la normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica, poiché il pay back opera esternamente alle procedure di affidamento e non incide sull'esito delle gare o sul prezzo finale dei prodotti, ma agisce sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L'attività delle regioni nell'adottare i provvedimenti di pay back è considerata meramente operativa e tecnica, priva di discrezionalità e non espressione di potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendale-contabili. Pertanto, si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione regionale e impresa fornitrice, con un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L'attività delle regioni nell'adottare i provvedimenti di pay back è considerata meramente operativa e tecnica, priva di discrezionalità e non espressione di potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendale-contabile. Pertanto, si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione regionale e impresa fornitrice, con un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L'attività delle regioni nell'adottare i provvedimenti di pay back è considerata meramente operativa e tecnica, priva di discrezionalità e non espressione di potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendale-contabile. Pertanto, si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione regionale e impresa fornitrice, con un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L'attività delle regioni nell'adottare i provvedimenti di pay back è considerata meramente operativa e tecnica, priva di discrezionalità e non espressione di potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendale-contabile. Pertanto, si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione regionale e impresa fornitrice, con un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/02/2026, n. 3089
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3089
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo