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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/12/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Valentina Vitulano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 1209 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 pendente tra
, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata Parte_1 in calce all'atto di appello dall'Avv. Giulio Pepe presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Puglia
n. 15,
- APPELLANTE -
e
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa CP_1 dagli Avv.ti Massimiliano Cesare ed Alfonso Pisanzio elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Nunzia Vilardi in Afragola alla Via
Montessori 7
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2742/2023, depositata e resa pubblica dal Giudice di Pace di Torre Annunziata – dott. Parte_2 in data 10.08.2023
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.
ANTECEDENTI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 2742/23 resa il 10.8.2023 con la quale il Giudice
1 di Pace di Torre Annunziata così statuiva “1) Dichiara la contumacia della convenuta;
2) Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna la convenuta al rimborso a favore della stessa della somma di euro 740,00, oltre interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 45,00 di cui euro 50,00 per spese, il restante per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.” chiedendone la riforma per erroneità delle spese liquidate in giudizio in favore dei procuratori.
A sostegno del gravame l'appellante assume la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, art. 4 e ss. e per violazione della Legge 13 giu. 1942 N. 794, Art. 24, avendo il giudice di primo grado incomprensibilmente condannato la convenuta società alle spese e competenze del giudizio, liquidate “.... in euro 45,00 di cui euro 50,00 per spese, il restante per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”, in dispregio della disciplina ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 poi D.M. 37/2018 in tema di spese processuali, senza neppure indicare i motivi della disposta riduzione.
A dire dell'appellante: - il giudice di primo grado avrebbe, verosimilmente, inteso liquidare l'importo di euro 450,00 e non euro 45,00 come si ricava dalla sentenza impugnata;
- pur avendo presentato istanza di correzione dell'errore materiale della predetta sentenza, la stessa veniva rigettata dal giudice.
Ha quindi concluso per l'accoglimento del gravame e la per la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato la convenuta società alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di euro 45,00, in favore dei procuratori costituiti in primo grado, trovando applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014 e quindi
37/2018, chiedendo, quindi, la condanna della convenuta al pagamento
2 delle spese e compensi del giudizio di primo grado nella misura ricompresa nello scaglione fino ad euro 1.100,00, tra un minimo di euro 173,00 ad un massimo di euro 519,00, oltre spese generali.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita l'appellata rimettendosi alle determinazioni del Tribunale circa la liquidazione dei compensi professionali spettanti, essendo, a suo dire, evidente l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado.
Ha altresì precisato di aver provveduto ad effettuare il versamento delle somme così come liquidate nella sentenza di primo grado a titolo di spese e compensi del giudizio.
All'esito di vari rinvii disposti per tentare una definizione conciliativa le parti non hanno inteso aderire alla proposta conciliativa formulata da questo giudice permanendo un contrasto in ordine alle spese della fase di appello.
Alla udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia delle parti ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
L'appello è fondato.
Occorre premettere che, come statuito dalla S.C. nell'ordinanza n.
13516/2017 “la parte sostanziale vittoriosa è legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto – essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale – ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista”.
Il principio della soccombenza dev'essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.
3 Ciò posto, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata risulta che il giudice di primo grado ha integralmente accolto la domanda proposta dal , condannando l'odierna appellata al pagamento dell'importo Pt_1
domandando di euro 740,00 oltre interessi.
Essendo la pronuncia integralmente favorevole all'attore, tenuto conto del valore della domanda, del tutto ingiustificata oltre che immotivata appare la liquidazione dei compensi eseguita dal primo giudice in soli 45,00 euro, poiché e stando ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente aggiornati, per i giudizi rientranti nella competenza del giudice di pace del valore fino ad euro 1.100,00 spetta un onorario pari nei minimi ad euro 173,00, nei medi ad euro 346,00 e nei massimi ad euro
519,00.
In virtù del principio della soccombenza e della inderogabilità dei minimi parametrici il giudice non avrebbe potuto liquidare un importo inferiore ai minimi sopra indicati.
Tale principio è stato ribadito da Cass. 11.7.2025 n.19049 secondo cui “Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento
i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Per quanto attiene le spese del giudizio, valga altresì richiamare il principio statuito da Cass. civ. n. 13145/2025 secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se
l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”.
4 Ne consegue che va riformato il capo della sentenza resa dal giudice di primo grado riferita alla liquidazione dei compensi riconosciuti al difensore dell'attore, dovendosi riconoscere un compenso pari ai valori medi di euro 346,00 per il primo grado di giudizio;
importo da cui va detratta la somma eventualmente già corrisposta dall'appellante in virtù della sentenza resa in primo grado.
Stante la soccombenza anche in grado di appello, l'appellata va condannata al pagamento dei compensi anche di tale fase di giudizio tenuto conto dei parametri fissati dal citato D.M. per le cause di competenza del Tribunale di valore fino ad euro 1.100 da riconoscersi nei minimi stante il comportamento processuale dell'appellata e la non complessità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-in accoglimento dell' appello ed in riforma del capo della sentenza di primo grado riferito ai compensi riconosciuti al legale, condanna l'appellata al pagamento di euro 346,00 per compensi del primo grado di giudizio oltre 15% per spese generali con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, importo da cui va detratta la somma eventualmente già corrisposta dall'appellata in esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado e in tale sede riformata;
-condanna l'appellata, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in euro 332,00 per compensi ed euro 64,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Torre Annunziata, 6 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
5 Dott. ssa Valentina Vitulano
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