Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica in persona del Giudice FR Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 6/2026 nel giudizio in materia pensionistica iscritto al registro di segreteria n.
69571, proposto da:
G. P. (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli avv.ti FR Leone e Simona Fell sito in Palermo, nella via Libertà n.62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, come da mandato in calce al ricorso, PEC: simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it, contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro protempore, non costituito
e Ministero dell'Economia e delle Finanze, (C.F. 80415740580), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente dei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla sig.ra AO CO, dalla dott.ssa Anna Maria Fasone, funzionarie del Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro e dai dottori Claudia Seccia, NG SC, PI AL IV e IC RA, funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Marina / Salita Intendenza n. 2 in Palermo e
INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G. Norrito, dall’avv.
FR LI e dall’avv. F. Velardi Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Udite le parti nella pubblica udienza del 21 novembre 2025, come da verbale di udienza;
FATTO
1)- Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente G. P. ha premesso:
a)- di avere prestato servizio nella Polizia di Stato dal giorno 01/02/1989 (anno di arruolamento) al 1/07/2020 (data di decorrenza del pensionamento per limiti età) con il grado di Assistente Capo;
b)- di essere titolare di pensione diretta di vecchiaia dal giorno 01/07/2020;
c)- in data 03/08/2007, inoltrava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di trauma contusivo ginocchio dx sede di meniscopatia mediale – esiti di trauma contusivo gin sx di condropatia F.T. (già trattata chirurgicamente) e di meniscopatia mediale a modesta incidenza funzionale”;
d)- con successiva domanda presentata in data 4/09/2019, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per altre due infermità: “discopatie multiple lombari rx accertate a media incidenza funzionale” e “spondiloartrosi rx accertata a lieve incidenza funzionale” ;
e)- con decreto n. 779/16R emesso in data 08/04/2016 dal Ministero dell’Interno, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per l’infermità al ginocchio destro, ascritta a Tabella B con conseguente attribuzione di equo indennizzo;
f)- la competente CMO di Messina, con verbale del 12/01/2021 giudicava le infermità “Spondiloartrosi” e “discopatie multiple”
ascrivibili a tabella A8 e conoscibili alla data del 29/08/2019;
g)- con il successivo parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio (del 21/04/2022), le summenzionate patologie sono state giudicate come non dipendenti da causa di servizio;
h)- il ricorrente ha presentato domanda di pensione privilegiata all’INPS in data 25.01.2023 per tutte le patologie prima descritte.
Nessun riscontro è pervenuto da parte di INPS.
Tanto premesso il ricorrente, dopo avere richiamato la normativa e la giurisprudenza in tema di pensione privilegiata e dopo essersi soffermato sul rapporto sussistente tra le patologie e lo svolgimento del servizio, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell’indennità una tantum corrispondente a cinque annualità di privilegiata Tabella A categoria VIII o in altra misura ritenuta di giustizia per l’infermità esiti di trauma contusivo gin dx sede di meniscopatia mediale – esiti di trauma contusivo gin sx di condropatia F.T. (già trattata chirurgicamente) e di meniscopatia mediale a modesta INC FUNZ , ascritta a tabella B D.P.R. n. 915/1978 e già riconosciuta come causa di servizio; 2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento delle infermità
“discopatie multiple lombari rx accertate a media incidenza funzionale” e “spondiloartrosi rx accertata a lieve incidenza funzionale” come causa di servizio ascrivibili a Tabella A categoria VIII ai fini dell’equo indennizzo e p.p.o. e contestuale riconoscimento del diritto a vedersi attribuita pensione privilegiata a vita artt. 64, 67 DPR 1092/73 con liquidazione dei ratei pregressi a decorrere dal pensionamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data di effettivo soddisfo”.
2)- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione della natura endoprocedimentale del parere reso dal CVCS; nel merito, ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
3)- L’INPS in memoria di costituzione ha dedotto la correttezza del suo operato, la vincolatività del parere del CVCS e nel merito l’infondatezza del ricorso; ha peraltro evidenziato di avere corrisposto già al ricorrente in data 30 settembre 2024 due annualità di indennità una tantum per l’infermità “trauma contusivo a ginocchio destro sede di meniscopatia mediale”.
4)- Il Ministero dell’Interno non si è costituito, malgrado la rituale notifica del decreto e del ricorso eseguita mediante PEC dai difensori del ricorrente il giorno 2 luglio 2024 all’indirizzo ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it.
5)- Con ordinanza n. 4 del 2025 il Giudice ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, incaricando il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione.
6)- All’udienza del 21 novembre 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.
DIRITTO
1)- In via preliminare, va rilevato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva, atteso che il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) si limita ad esprimere un mero parere endoprocedimentale riguardo alla dipendenza causale delle patologie; il conseguente diniego sull’istanza del ricorrente va quindi attribuito esclusivamente al Ministero dell’Interno (cfr. ex plurimis, Corte dei Conti, sez. giur. Campania, n. 114 del 2024).
2)- Va poi dichiarato il difetto di giurisdizione per le domande riferite all’equo indennizzo, che rientrano infatti nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero, l’accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell’equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d’impiego (ex multis Cass. SS.UU. n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v.
Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583).
Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un’autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall’orientamento che ha affermato che: “E’ devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia” (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez.
app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 21 ottobre 2014, n. 22297 ha stabilito che: “L’accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto, alla sentenza della Corte dei Conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo”.
Va quindi pronunciato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per le questioni e per le domande riferite all’equo indennizzo, sussistendo invece per le stesse la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
3)- In punto di diritto va premesso che l’art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.
313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
L’art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
L’art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.
4)- Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all’esame del merito della specifica vicenda.
Invero, con l’ordinanza n. 4 del 2025 il Giudice ha chiesto al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa (d’ora in avanti CML)
di riferire: 1)- se l’infermità esiti di trauma contusivo gin dx sede di meniscopatia mediale – esiti di trauma contusivo gin sx di condropatia F.T.
(già trattata chirurgicamente) e di meniscopatia mediale a modesta incidenza funzionale possa essere ascritta a indennità una tantum corrispondente a cinque annualità di pensione privilegiata Tabella A categoria VIII;
2)- se l’infermità discopatie multiple lombari rx accertate a media incidenza funzionale” e “spondiloartrosi rx accertata a lieve incidenza funzionale”
possano essere riconosciute come dipendenti da causa di servizio; 3)-
se le summenzionate patologie di cui al punto 2), ove derivanti da causa di servizio, possano avere comportato un quadro patologico ascrivibile a Tabella A e relativa categoria (specificando quale).
Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l’incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull’eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente stesso.
Il parere del Collegio medico risulta dunque fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.
Innanzitutto, sono emerse le seguenti vicende medico-legali.
Con istanza del 03.08.2007, il ricorrente chiese la dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Esiti di trauma contusivo ginocchio dx sede di meniscopatia mediale – esiti di trauma contusivo ginocchio sx sede di condropatia femoro tibiale (già trattata chirurgicamente) e di meniscopatia mediale a modesta incidenza funzionale”.
Il CVCS del MEF, nell’adunanza n. 211 del 20.07.2015, espresse il parere che la suddetta infermità potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto la lesione era conseguente al traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili d’istituto.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. 908 del 09.05.2016, concesse pertanto l’equo indennizzo.
Dopo il congedo, a seguito di istanza di aggravamento, il ricorrente fu sottoposto a visita collegiale presso la CMO di Messina che pose diagnosi di: “Gonartrosi dx e sn rx accertata a modica incidenza funzionale” e ascrisse tale infermità alla tab. B per 2 annualità “una tantum”.
A seguito dell’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di altre infermità, datata 04.09.2019, la stessa Commissione, con il verbale n. ME121000126 del 12.01.2021, pose diagnosi di: “A)
Spondiloartrosi rx accertata a lieve incidenza funzionale; B)
discopatie multiple lombari rx accertate a media incidenza funzionale”; ascrisse tali infermità alla tab. B, per 4 annualità “una tantum”.
Il CVCS del MEF, nell’adunanza n. 2853 del 21.04.2022, espresse il parere che le suddette infermità non potessero riconoscersi dipendenti da fatti di servizio.
Il Ministero dell’Interno, con il decreto n. 504 del 12.05.2021, si conformava al parere del CVCS.
L’INPS, con la determinazione n. 181/2024, negava la pensione di privilegio.
Tanto premesso, ai fini della verifica della sussistenza della causa di servizio e della fondatezza delle doglianze esposte nell’atto introduttivo, il CML ha accuratamente esaminato i rapporti provenienti dall’Amministrazione in ordine alle attività espletate dal medesimo ricorrente.
Dal rapporto informativo dell’XI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Palermo, datati 17.02.2015, 01.07.2019 e 11.09.2019, è emerso che il ricorrente, dal 31.07.1992 al 20.07.2005, veniva impiegato in vigilanze di obiettivi sensibili con turni H24, servizi di ordine pubblico, in sede e fuori sede, sia diurni che notturni, in occasione di manifestazioni sportive e cortei. L’Ass. G. veniva impiegato nelle esercitazioni tattiche programmate per i Reparti Mobili, in quelle di tiro con le armi in dotazione, presso i poligoni militari.
Inoltre, dal giorno 01.01.2005, il ricorrente prestava servizio come conduttore cinofilo e veniva destinato, con orari diurni e notturni, nei vari servizi di ordine pubblico e polizia giudiziaria, quali il controllo del territorio, rastrellamenti e bonifiche in sede e fuori sede. Tali operazioni venivano spesso eseguite in condizioni meteorologiche avverse, con lunghi orari di servizio che portavano a disagio e stress fisico.
Dai rapporti informativi dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Palermo datato 27.01.2015, si evince, poi, che il ricorrente, a partire dal 21.07.2005, svolgeva le mansioni di conduttore cinofilo, espletando servizi con turnazione H12 consistenti nel governo del cane, nel suo addestramento e ovviamente nella partecipazione alle attività di ordine pubblico e polizia giudiziaria. Spesso tali servizi venivano svolti fuori sede con prolungamenti dei turni e in condizioni avverse per la tipologia di mansione svolta. Il rapporto cita anche il trauma subito dal ricorrente in data 06.04.2007, quando, durante la pulizia del canile, lo stesso veniva travolto dal cane
“Tony” a causa del pavimento bagnato. Il ricorrente, pertanto, cadeva sulle ginocchia procurandosi il trauma già riconosciuto dipendente da causa di servizio.
Il CML ha poi osservato che la Squadra Cinofili, di cui il ricorrente era componente, ha una competenza regionale, sicché l’Ass. G.
spesso doveva percorrere molti chilometri sul mezzo di servizio cinofili per effettuare attività in tutta la regione Sicilia.
Il CML ha dunque ritenuto che il servizio svolto dal ricorrente per oltre 20 anni è stato caratterizzato dalle posture incongrue assunte per il governo del cane, dai microtraumatismi sul rachide causati dalla lunga percorrenza sui mezzi di servizio e dagli strattonamenti continui da parte dei cani che dovevano essere addestrati; il ricorrente subiva poi un notevole stress fisico dovuto alle operazioni di rastrellamento dei territori impervi in ogni condizione meteorologica. Tali situazioni nel loro insieme hanno assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante sull’insorgenza della patologia spondiloartrosica del rachide del ricorrente.
Il CML ha quindi osservato che l’infermità del ricorrente
“Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple lombari” possa essere considerata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante ed è ascrivibile, alla data del congedo, alla tab. A VIII categoria, a vita.
Per quanto riguarda la patologia alle ginocchia del ricorrente, “esiti di trauma contusivo gin dx sede di meniscopatia mediale – esiti di trauma contusivo gin sx di condropatia f.t. (già trattata chirurgicamente) e di meniscopatia mediale a modesta inc. funzionale”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla tab. B. per 2 annualità
“una tantum”, il CML ha osservato che la stessa ha subito un’iniziale evoluzione artrosica e quindi un lieve aggravamento delle condizioni.
Il CML ha quindi rilevato che sia equa un’ascrivibilità complessiva di tab. B per 3 annualità “una tantum” di VIII ctg. compreso il fruito; si tratta quindi di una annualità in più rispetto alle due già ottenute.
Il Giudice condivide le puntuali conclusioni del CML, che ha seguito un percorso argomentativo connotato dall’accurata analisi della documentazione sanitaria e di servizio.
Le parti, peraltro, non hanno fornito elementi contrari per pervenire ad una diversa valutazione.
In conclusione, sulla base di quanto emerso dalla relazione del CML, va dichiarato che l’infermità “spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple lombari” dipende da causa di servizio e, ai fini pensionistici, deve essere ascritta a Tabella A, VIII categoria, a vita. Per l’effetto, in relazione alla summenzionata patologia (“spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple lombari”), va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A, ottava Categoria, con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2023. Di conseguenza, l’INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del ricorrente- della pensione privilegiata di tabella A, categoria VIII, con rideterminazione del trattamento pensionistico mensile, e al pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2023.
Va poi dichiarato che l’infermità “esiti di trauma contusivo ginocchio dx sede di meniscopatia mediale – esiti di trauma contusivo ginocchio sinistro di condropatia F.T. (già trattata chirurgicamente) e di meniscopatia mediale a modesta incidenza funzionale”, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, va ascritta alla tabella B con diritto del ricorrente a una indennità una tantum corrispondente a tre annualità di categoria VIII, da cui vanno detratte le due annualità già riconosciute e liquidate dall’INPS. Per l’effetto, in relazione alla summenzionata patologia (“esiti di trauma contusivo ginocchio dx sede di meniscopatia mediale – esiti di trauma contusivo ginocchio sinistro di condropatia F.T. (già trattata chirurgicamente) e di meniscopatia mediale a modesta incidenza funzionale”), l’INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del ricorrente- dell’indennità una tantum pari a una annualità di VIII categoria oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2023.
Va precisato che la decorrenza delle varie spettanze è dal giorno 1 febbraio 2023, poiché il ricorrente, pensionato dal giorno 1 luglio 2020, presentava domanda di pensione privilegiata il 25 gennaio 2023 e, quindi, dopo che erano decorsi due anni dal collocamento in quiescenza. Si rammenta che, qualora la domanda di pensione privilegiata sia presentata dopo che siano trascorsi due anni dal pensionamento, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante, e l’INPS, in persona del legale rappresentante, vanno condannati in solido tra loro al pagamento -in favore del ricorrente- delle spese di lite, quantificate in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA. Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese di lite in relazione ad ogni altro rapporto processuale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
-dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alle domande concernenti l’equo indennizzo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
-dichiara che l’infermità “spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple lombari” dipende da causa di servizio e, ai fini pensionistici, deve ascritta a Tabella A, VIII categoria, a vita;
-per l’effetto, in relazione alla summenzionata patologia
(“spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple lombari”), dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A, ottava Categoria, con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2023;
-per l’effetto, condanna l’INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del ricorrente- della pensione privilegiata di tabella A, categoria VIII, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico mensile, e al pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2023;
-dichiara che l’infermità “esiti di trauma contusivo ginocchio dx sede di meniscopatia mediale – esiti di trauma contusivo ginocchio sinistro di condropatia F.T. (già trattata chirurgicamente) e di meniscopatia mediale a modesta incidenza funzionale”, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, va ascritta alla tabella B con diritto del ricorrente a una indennità una tantum corrispondente a tre annualità di categoria VIII (da cui vanno detratte le due annualità già riconosciute e liquidate dall’INPS);
-per l’effetto, in relazione alla summenzionata patologia (“esiti di trauma contusivo ginocchio dx sede di meniscopatia mediale – esiti di trauma contusivo ginocchio sinistro di condropatia F.T. (già trattata chirurgicamente) e di meniscopatia mediale a modesta incidenza funzionale”), condanna l’INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del ricorrente- dell’indennità una tantum pari a una annualità di VIII categoria oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2023;
-condanna il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante, e l’INPS, in persona del legale rappresentante, in solido tra loro al pagamento -in favore del ricorrente- delle spese di lite, quantificate in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA;
-compensa le spese di lite in relazione ad ogni altro rapporto processuale;
-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Così deciso in Palermo, il 21 novembre 2025 Il Giudice Dott. FR Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Palermo, 21 novembre 2025 Il Giudice Dott. FR Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato nei modi di legge Palermo, 16 gennaio 2026 Pubblicata il 16 gennaio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G. P. C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 16 gennaio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)