Ordinanza presidenziale 26 luglio 2024
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2022, proposto dal sig. MA Di Maio, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Ripabelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
- della Scheda di valutazione relativa al periodo 15.2.2021-19.7.2021;
- del provvedimento prot. n. 67030-67024/2021 datato 12.10.2021 con cui il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dall’interessato, in data 29.9.2021, avverso la detta scheda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza MA Di Maio, dopo aver visto respingere il ricorso gerarchico già presentato in merito, ha impugnato anche in questa sede la Scheda di valutazione redatta nei propri confronti dai superiori gerarchici relativamente al periodo dal 15 febbraio 2021 al 19 luglio 2021 nella parte in cui, pur riconoscendogli il giudizio finale di “ eccellente ”, non gli ha attribuito anche espressioni di “ apprezzamento ” e “ lode ”. La presente impugnativa ha ad oggetto anche il provvedimento prot. n. 67030-6702472021 datato 12.10.2021 con il quale il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso ha respinto il detto ricorso gerarchico.
Il ricorso è stato affidato all’unico, articolato, motivo di gravame così rubricato:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 172/2019; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 66/2010; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 11 COST.; (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1695/62; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 429/67; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 9.9.67); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI COMPILAZIONE DELL NOTE (NR. 218000 DEL 14.6.96); ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI; ILLOGICITA’; SVIAMENTO; CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.
In estrema sintesi, secondo il ricorso, “ Con scheda di valutazione notificata in data 30.8.2021 il M.O. Di Maio, ha potuto constatare nuovamente l’avvenuta attribuzione di alcune voci di valutazione assolutamente sganciate dalla realtà e, come tali, chiaramente illogiche, immotivate ed inadeguate rispetto alla pur giusto riconoscimento del giudizio finale di ECCELLENTE. Manca, inoltre, l’attribuzione di espressioni elogiative, “apprezzamento” e “lode”, utili ad integrare e specificare la riconosciuta “eccellenza” al militare” (così l’ incipit del ricorso a pag. 2).
Con il ricorso ci si è, in particolare, doluti dell’erronea valutazione espressa attraverso la scheda in punto di: a) “ qualità fisiche ”; b) “ qualità morali e di carattere ”; c) “ qualità culturali e intellettuali ”; d) “ qualità professionali ”. Inoltre sono state avanzate doglianze “ sulle modalità di compilazione della scheda – nota n. 218000 del 14.6.96 ”.
3. In resistenza al ricorso, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il Comando Generale della Guardia di Finanza si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
4. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025, uditi i difensori delle parti presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.
6. È opportuno introduttivamente rimarcare che la documentazione personale dei militari trova la propria disciplina esclusivamente nel Titolo VI del Libro IV sia del codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010, c.m.), sia del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 90 del 2010, r.m.). Mentre all’interno del suddetto codice il Titolo VI si articola in tre Capi, relativi, rispettivamente, alle disposizioni generali (artt. 1021 e 1022), alla documentazione matricolare (artt. 1023 e 1024) e alla documentazione caratteristica (artt. 1025-1029), nel regolamento attuativo, invece, il Capo I del medesimo Titolo (artt. 682-687) riguarda i documenti matricolari, e il Capo II (artt. 688-699) i documenti caratteristici, oggetto anche di quattro modelli allegati.
In questo quadro rilievo centrale assume l’art. 1022, comma 2, c.m., il quale, con previsione analoga a quella contenuta nell’art. 1030 c.m. in materia di avanzamento, sancisce che “ in materia di documentazione personale, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo ”.
Il successivo art. 1028 c.m. dispone, inoltre, che il modello dei documenti caratteristici, gli elementi alla base della compilazione, i periodi di tempo e gli altri casi in cui essi vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione, nonché quant’altro occorra per l’esecuzione del capo in questione, sono stabiliti dal regolamento attuativo (nella specie, gli artt. 688-699 r.m.).
La compilazione dei documenti caratteristici risponde, pertanto, a criteri normativamente predeterminati. E il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabili dal regolamento n. 90/2010 può ritenersi, già per ciò solo, adeguatamente motivato, senza che residui spazio alcuno per il richiamo al paradigma generale dell’art. 3 l. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2025, 1243).
7. In questa materia, il Consiglio di Stato ha già avuto modo in più occasioni (cfr., ex plurimis e da ultimo, Sez. III, 14 febbraio 2025, oltre che Sez. I, n. 742 del 2024, Sez. IV n. 3799 del 2021, Sez. I, n. 1703 del 2021) di puntualizzare che:
i) in tema di redazione della documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando;
ii) le censure rivolte contro i giudizi individuali espressi dalla scala gerarchica, allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità militare, sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità delle valutazioni stesse ( sub specie di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti), che spetta però al ricorrente dimostrare; e viene precisato, in proposito, che un’eventuale abnormità della scheda valutativa dovrebbe risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi;
iii) nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei singoli giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce; né le variazioni delle singole aggettivazioni adoperate devono essere motivate, costituendo esse stesse la motivazione del giudizio finale del documento caratteristico;
iv) la scheda valutativa dei militari, infine, non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma soltanto raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche, così come riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può, quindi, essere anche estremamente sintetico, in tutti i casi in cui esso trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti le qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche.
8. E la giurisprudenza di merito ha più volte affermato l’ampiezza della discrezionalità che connota questo tipo di valutazioni, sottolineando in particolare che: « per quanto riguarda i documenti caratteristici di cui all' art. 1025 d.lg. n. 66 del 2010, i giudizi elaborati dalle Autorità valutatrici si caratterizzano per l'ampia discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, e sono quindi censurabili dal G.A. nei casi di travisamento dei fatti, carenza di presupposti, macroscopica irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione » ( ex multis , T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 ottobre 2022, n. 910).
9. Tutto ciò posto, il caso di specie si caratterizza per una discrezionalità ancor più spiccata di quella che già normalmente si esprime attraverso le ordinarie valutazioni periodiche del personale militare, venendo qui in contestazione la mancata attribuzione, nell’ambito di una valutazione comunque “ eccellente ”, delle più alte espressioni di “ apprezzamento ” e “ lode ”.
Ebbene, una censura di questo tipo non può trovare favorevole riscontro in assenza di un’allegazione debitamente circostanziata circa la sussistenza di un profilo di abnormità, di erroneità o di irragionevolezza letteralmente macroscopico: e nel caso di specie, come sta per osservarsi, elementi simili dalla parte ricorrente non sono stati forniti.
10. L’impugnativa dell’interessato è quindi nel suo complesso infondata, non emergendo dagli atti di causa alcun profilo di abnormità o di macroscopica erroneità/irragionevolezza del giudizio discrezionale pur sottoposto a contestazione.
10.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio si sono lamentate, segnatamente, erronee valutazioni in punto di:
a) “ qualità fisiche ”, per le quali, ad esempio, l’interessato avrebbe ottenuto, in punto di “ salute e resistenza fisica ”, una valutazione, quella di “ Generalmente buona/superiore alla media ”, in tesi viziata, per non essere stata migliore di quella ottenuta con riguardo al periodo precedente (dal 15 febbraio 2019 al 14 febbraio 2020), durante il quale soltanto - a differenza del periodo oggetto della valutazione in contestazione - l’interessato “ aveva usufruito di alcuni periodi di malattia ”; il ricorrente deduce altresì “ la forte incoerenza tra la valutazione “prestanza e portamento” indicati con “aitante e prestante” e la voce della salute fisica all’esame ”, evidenziando, sul punto, come appaia “ quantomeno illogico prima che frutto di un chiaro eccesso di potere, ritenere il militare dotato di un’elevata prestanza fisica a fronte di uno stato di salute riduttivamente considerato come generalmente buono ”;
b) “ qualità morali e di carattere ”, per le quali, ad esempio, l’interessato rivendica, per l’aspetto della “ Sincerità, lealtà e rettitudine ”, una valutazione in termini di “ franco e sincero di provata lealtà, di provata rettitudine ”; mentre per quanto attiene al “ Comportamento nella vita privata ” non si comprenderebbe il motivo per il quale sia stato valutato solo come “ Decoroso ”, e non invece “ Irreprensibile sotto ogni aspetto ”;
c) “ qualità culturali e intellettuali ”, per le quali l’interessato è stato giudicato, quanto alla “ Capacità di espressione (scritta e orale) ”, come “ Efficace in entrambe ”, laddove avrebbe a suo dire meritato di essere valutato come “ avvincente e molto efficace ”;
d) “ qualità professionali ”, per le quali l’interessato avrebbe asseritamente meritato la valutazione di:
d1) “ Esecutore intelligente ”, anziché “ Fedele ”, quanto a “ esecuzione degli ordini ”;
d2) “ Impeccabile-generoso e sollecito ”, anziché “ Rispettoso-cordiale-giusto ”, quanto a “ atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori ”;
d3) “ Altissimo ”, anziché “ Superiore alla media ”, quanto a “ senso del dovere ”;
d4) “ Altissimo ”, anziché “ Superiore alla media ”, quanto a “ rendimento in servizio ”.
d5) “ Altissimo ”, anziché “ Superiore alla media ”, quanto a “ senso della disciplina ”.
Infine sono state avanzate doglianze “ sulle modalità di compilazione della scheda – nota n. 218000 del 14.6.96 ”. Qui parte ricorrente ha contestato fondamentalmente che “ gli aspetti delineati, derivanti dalla abrogata legge n. 1695/62 e confluiti nel d.lgs. n. 66/2010, indicano il percorso da seguire per il raggiungimento di una valutazione che sia coerente, prima che obiettiva e fondata su conoscenza diretta. Nella specie tale iter appare sostanzialmente e formalmente abbandonato dai valutatori i quali, in una confusione innegabile, pongono in conflitto le varie voci di valutazione e, in estrema analisi, determinano un giudizio finale chiaramente giusto ma in palese conflitto con le varie fasi intermedie ” (cfr. il ricorso a pagg. 17-18).
Ebbene, dall’esposizione ricorsuale di siffatte censure emerge con chiarezza come nessuna di tali doglianze - tutte ampiamente opinabili, alla luce dell’amplissima discrezionalità che connota i relativi giudizi - sia suffragata da adeguati indici di oggettiva abnormità/irragionevolezza: onde al Collegio non resta che disattenderle in toto .
11. Sono parimenti prive di fondamento le ulteriori doglianze articolate nel ricorso avverso (in particolare) il provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico promosso dal ricorrente.
11.1. Il ricorrente ha innanzitutto censurato (cfr. pag. 14 del ricorso) il seguente testuale passaggio motivazionale del suddetto provvedimento: “ preso atto della ristrettezza temporale, in ripetuta successione, dei gravami in ordine ad una medesima materia del contendere, talché sarebbero più che limitati anche i poteri, in fatto di intervento, dell’Adita Autorità, cui si aggiunge, altresì, l’ancora più stringente limitatezza dei poteri, sia sul piano ordinamentale sia in termini sostanziali, in quanto per la medesima materia del contendere, come noto e sopra evidenziato, è tuttora pendente analogo gravame dinanzi alla competente autorità giurisdizionale in sede amministrativa ” ( cfr. pag. 3 del provvedimento avente prot. n. 67030-67024/2021, depositato dall’Amministrazione resistente in data 14.3.2025). Al riguardo, il ricorrente osserva che “ l’assunto, tortuoso nel suo sviluppo, è diretto ad affermare l’impossibilità, per l’amministrazione adita in via gerarchica, di potersi pronunciare sulla nuova istanza del M.O. Di Maio in virtù della pendenza di altro giudizio inerente le schede di valutazione relative al precedente periodo 15.2.2020-14.2.2021 ”.
La doglianza è priva di pregio: il ricorrente ha, in definitiva, isolato il singolo passaggio sopra riportato, estrapolandolo dall’articolato percorso motivazionale del provvedimento gravato, nel quale sono invece approfonditamente illustrate le (molteplici) ragioni per le quali il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente. E in merito alle suddette ragioni alcuno specifico motivo di censura risulta esser stato formulato dall’interessato nella parte del ricorso in disamina, se non considerazioni anche in questo caso del tutto personali e opinabili in ragione dell’amplissima discrezionalità che connota le valutazioni in discorso.
11.2. Alcun pregio assume, infine, l’“ ulteriore analisi del provvedimento assunto in sede gerarchica ” svolta alle pagg. 21-23 del ricorso, a “ chiusura ” della illustrazione dei motivi di gravame. Questo innanzitutto perché con essa il ricorrente intenderebbe, se ben si comprende la portata dei relativi passaggi argomentativi, solo escludere qualsivoglia profilo di inammissibilità del proprio ricorso; in secondo luogo, perché non è rinvenibile, in tale parte del ricorso, alcuno specifico mezzo di censura rispetto ad uno o più profili del provvedimento gravato; infine, perché il ricorrente evoca ancora una volta doglianze vertenti sull’esercizio dell’amplissima discrezionalità che caratterizza la materia de qua , che sono state qui già ritenute prive di fondamento alla luce delle motivazioni espresse nei precedenti paragrafi.
12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in conclusione, il ricorso deve essere respinto, stante l’infondatezza della totalità delle censure in esso articolate.
13. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO