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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9150/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Profita;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Concetta Codiglione;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2021 ha chiesto che Parte_1 [...] venga condannata ad attribuirgli in via definitiva il V livello (o, Controparte_1 comunque, un livello superiore al II livello riconosciuto dalla datrice di lavoro) a partire dalla sua assegnazione all ed al consequenziale pagamento delle Parte_2 differenze retributive e contributive maturate, oltre accessori come per legge. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, inquadrato fin dall'assunzione al II livello del contratto collettivo di riferimento, ha dedotto che dall'1 luglio 2013 svolgerebbe mansioni superiori al
1 livello d'inquadramento, consistenti nell'attività di elettricista in assenza di caposquadra o diretto superiore (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 marzo 2023 ha chiesto il CP_2 rigetto del ricorso, da un lato eccependo l'inammissibilità della pretesa con riguardo al periodo antecedente al verbale di conciliazione del 21 febbraio 2014 e dall'altro lato argomentando circa la correttezza dell'inquadramento negoziale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va immediatamente dato atto che all'udienza del 31 gennaio 2024 il ricorrente ha espressamente rinunciato al riconoscimento del V livello (oltre che nella domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto), insistendo nella richiesta di attribuzione del IV livello o, in subordine, del III livello del CCNL di categoria (cfr. verbale).
Ciò detto, può procedersi all'esame del merito della lite.
Metodo di giudizio.
Com'è noto, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 30580 del 22 novembre 2019).
Tenendo fermo il superiore insegnamento, questo giudice ritiene più comodo prendere le mosse dalla disamina delle declaratorie contrattuali controverse, per poi procedere, alla luce di tale raffronto, all'esame delle attività lavorative concretamente svolte e, infine, chiariti i termini giuridici e fattuali della vicenda, verificare il corretto inquadramento del lavoratore.
Declaratorie contrattuali controverse.
Il II livello dell'area officine e servizi generali, cioè quello riconosciuto dall'azienda (cfr. memoria di costituzione), spetta ai lavoratori/operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. La contrattazione collettiva, tra i profili esemplificativi, elenca: l'addetto a centralina telefonica con più di cinque linee;
l'addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali, che esegue la movimentazione e l'impilamento di materiali vari da e per zone e per posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente, anche con l'ausilio di elevatori meccanici.
2 Il 4 livello dell'area officine e servizi generali, cioè quello prioritariamente richiesto dal ricorrente all'esito della rinuncia al livello superiore dichiarata all'udienza del 31 gennaio
2024, compete ai lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, che operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento e che, nell'ambito delle loro mansioni, possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Si tratta dei seguenti profili: operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione veicoli e mezzi;
elettricista; elettrauto;
lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico/scarico contabile attraverso l'imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo.
Il 3 livello dell'area officine e servizi generali, richiesto dal ricorrente in via subordinata, spetta, invece, ai lavoratori/operai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate e che, nell'ambito delle loro mansioni, possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente di categoria “C”. Tra i profili esemplificativi del contratto collettivo possono menzionarsi i seguenti: autista di veicolo aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza, che controlla l'accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l'idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico, che effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
addetto al magazzino, che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l'aggiornamento delle schede inventario, anche con l'imputazione
3 di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi;
operaio addetto ai lavori di montaggio e manutenzione meccanica di veicoli;
operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d'opera ed impianti e che, fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore.
Chiarite le declaratorie contrattuali controverse, occorre esaminare le attività concretamente svolte dal lavoratore.
Le mansioni concretamente svolte.
All'esito dell'istruttoria orale può dirsi dimostrato che il ricorrente, fin dal 2013, si occupava della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, apparecchi e sistemi elettrici.
Infatti, se tutti i testimoni hanno escluso dai compiti svolti dal l'attività di Parte_1 progettazione, i testimoni (capoarea) e (collega inquadrato al III livello) Tes_1 Tes_2 hanno riferito che il ricorrente si occupava di tutta l'attività di manutenzione, sia ordinaria, che straordinaria, mentre il teste ha specificato che la manutenzione svolta dall'odierno Tes_3 ricorrente era limitata alle attività più semplici (cfr. verbale del 31 gennaio 2024).
Tali dichiarazioni, a ben guardare, non risultano inconciliabili, visto che lo stesso ha riconosciuto che “i lavori particolarmente rilevanti potevano essere affidati a ditte Tes_1 esterne”.
Ad un'attenta e complessiva lettura delle testimonianze acquisite, dunque, secondo questo giudice emerge chiaramente come il ricorrente si occupasse di tutta l'attività di manutenzione (anche quella straordinaria, nel senso di attività collegata ad esigenze straordinarie, come i guasti od i malfunzionamenti segnalati dagli operatori interessati e non già rilevati nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria), nei limiti, però, di quegli interventi che rivestissero un rilievo particolare (quasi eccezionale) per l'importanza o delicatezza del guasto o dell'impianto su cui operare. D'altra parte, va immediatamente considerato che il perito industriale diplomato in elettrotecnica (cfr. allegato n. 12 Parte_1 del ricorso), possiede e possedeva delle competenze sicuramente qualificate rispetto al lavoro assegnatogli dalla società.
4 Per quanto concerne il concreto svolgimento dell'attività lavorativa, poi, va ritenuto dimostrato che il ricorrente lavorava talvolta in coppia con il collega e talvolta da solo, Tes_2 con una certa prevalenza, però, dei lavori svolti in coppia.
Anche in questo caso appare decisivo valutare complessivamente il compendio probatorio sottoposto all'attenzione del Tribunale: infatti, se i testimoni (“Il ricorrente Tes_1 non aveva un caposquadra. Io avevo due ragazzi, il ed il . Si dividevano i compiti. Io Per_1 Tes_2 conferivo gli incarichi e loro due li eseguivano in autonomia. (…) gli assegnavo il lavoro e lui andava ad effettuare il lavoro senza altre indicazioni”) e (“il responsabile ci dà i servizi la mattina. Noi li Tes_2 eseguiamo in autonomia, ognuno separatamente”) hanno dichiarato che il lavorava da Parte_1 solo, separatamente ed in autonomia rispetto al secondo, mentre il teste ha riferito che Tes_3 il ricorrente lavorava sempre in coppia con il (“è vero che lavorava solo soltanto in coppia Tes_2 con il , lavoratore di 3 livello”), va considerato che dai fogli di servizio prodotti insieme al Tes_2 ricorso emerge, prestando attenzione alle relative sottoscrizioni, che buona parte degli interventi venivano eseguiti in coppia, ma altri, comunque numericamente inferiori, venivano effettuati dal solo (cfr. allegati 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5- Parte_1 septies, 5-sexties, 5-octies, 5-novies, 5-decies, 5-undecies e 5-duodecies del ricorso).
Allo stesso tempo, inoltre, va ritenuto dimostrato che il ricorrente svolgeva la propria attività, consistente nella manutenzione ordinaria e negli interventi volti alla risoluzione di guasti e malfunzionamenti prevalentemente, ma non esclusivamente di tipo elettrico, con l'autonomia, la competenza e la discrezionalità richiesta dal tipo d'intervento posto in essere
(come detto, prevalentemente, ma non esclusivamente consistente in attività di riparazione di tipo elettrico) in esecuzione degli incarichi quotidianamente conferiti dal superiore (cfr. ancora, a titolo esemplificativo, gli allegati 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5- septies, 5-sexties, 5-octies, 5-novies, 5-decies, 5-undecies e 5-duodecies del ricorso, da cui è possibile evincere lo svolgimento di lavori non attinenti al lavoro di elettricista).
Raffronto tra l'attività concretamente svolta e le declaratorie contrattuali controverse.
Confrontata l'attività concretamente svolta dal ricorrente e le declaratorie controversie, questo giudice non ha dubbio che il abbia svolto un'attività più qualificata di quella Parte_1 propria del II livello riconosciuto dalla datrice di lavoro, riguardante attività meramente esecutiva e di tipo elementare, richiedente soltanto conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica.
5 Nel caso di specie, infatti, è dimostrato che buona parte dell'attività svolta dal dipendente riguardava riparazioni di tipo elettrico, richiedenti una certa competenza e qualifica dell'operatore.
A questo punto, nel raffronto tra il III ed il IV livello, questo giudice ritiene che le mansioni concretamente svolte dal siano ascrivibili al IV livello, spettante proprio al Parte_1 lavoratore che svolga l'attività di elettricista.
E' opinione del Tribunale, infatti, che quella di elettricista sia l'attività prevalente svolta dal ricorrente (tanto da solo, quanto in coppia con il collega : cfr. ancora gli allegati 5, Tes_2
5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-sexties, 5-octies, 5-novies, 5-decies, 5- undecies e 5-duodecies del ricorso), in conformità, d'altra parte, alla qualifica professionale posseduta (diploma elettricista, installatore ed elettromeccanico).
Esito del giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea merita trovare accoglimento con il riconoscimento del diritto alla definitiva attribuzione del IV livello del
CCNL di settore a far data dal 21 febbraio 2014, data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione che rende inammissibile ogni pretesa per il periodo precedente (cfr. allegato C della memoria di costituzione).
Allo stesso tempo, poi, la convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dalla medesima data (21 febbraio 2014) fino all'introduzione della causa
(11 ottobre 2021), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Stante l'inadempimento da parte del c.t.u. dell'incarico conferito (cfr. ordinanza del 31 gennaio 2024), questo giudice ritiene che la pronuncia di una condanna generica sia perfettamente satisfattiva dell'interesse delle parti ad una celere definizione del procedimento, considerando la semplicità dei conteggi che i contendenti sapranno svolgere autonomamente e confidando nello spontaneo adempimento da parte della debitrice (fatta salva l'opportunità di valutare e sanzionare adeguatamente l'eventuale inadempimento datoriale in un successivo – certamente non necessario - giudizio).
Con riguardo all'estensione della condanna al periodo successivo all'introduzione della causa, la relativa richiesta attorea va dichiarata processualmente inammissibile, ferma restando l'evidente fondatezza (almeno in termini astratti) della pretesa creditoria conseguente alla definitiva attribuzione del IV livello.
Regolamentazione delle spese giudiziali.
6 Visto l'esito complessivo della lite, la convenuta va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali avversarie, liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e secondo i valori tariffari medi, invece, per la fase conclusionale.
Dette spese, infine, vanno distratte in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. (cfr. ricorso).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accerta che ha svolto mansioni ascrivibili al livello IV del CCNL Parte_1
Utilitalia a partire dal 21 febbraio 2014; condanna ad attribuire in via definitiva a il livello IV CP_2 Parte_1 del CCNL Utilitalia con decorrenza dal 21 febbraio 2014; condanna al pagamento in favore di delle differenze CP_2 Parte_1 retributive conseguentemente maturate dal 21 febbraio 2014 all'11 ottobre 2021, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Profita, nella qualità CP_2 di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , delle spese giudiziali di Parte_1 quest'ultimo, che liquida in € 6.094,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 28/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9150/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Profita;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Concetta Codiglione;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2021 ha chiesto che Parte_1 [...] venga condannata ad attribuirgli in via definitiva il V livello (o, Controparte_1 comunque, un livello superiore al II livello riconosciuto dalla datrice di lavoro) a partire dalla sua assegnazione all ed al consequenziale pagamento delle Parte_2 differenze retributive e contributive maturate, oltre accessori come per legge. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, inquadrato fin dall'assunzione al II livello del contratto collettivo di riferimento, ha dedotto che dall'1 luglio 2013 svolgerebbe mansioni superiori al
1 livello d'inquadramento, consistenti nell'attività di elettricista in assenza di caposquadra o diretto superiore (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 marzo 2023 ha chiesto il CP_2 rigetto del ricorso, da un lato eccependo l'inammissibilità della pretesa con riguardo al periodo antecedente al verbale di conciliazione del 21 febbraio 2014 e dall'altro lato argomentando circa la correttezza dell'inquadramento negoziale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va immediatamente dato atto che all'udienza del 31 gennaio 2024 il ricorrente ha espressamente rinunciato al riconoscimento del V livello (oltre che nella domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto), insistendo nella richiesta di attribuzione del IV livello o, in subordine, del III livello del CCNL di categoria (cfr. verbale).
Ciò detto, può procedersi all'esame del merito della lite.
Metodo di giudizio.
Com'è noto, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 30580 del 22 novembre 2019).
Tenendo fermo il superiore insegnamento, questo giudice ritiene più comodo prendere le mosse dalla disamina delle declaratorie contrattuali controverse, per poi procedere, alla luce di tale raffronto, all'esame delle attività lavorative concretamente svolte e, infine, chiariti i termini giuridici e fattuali della vicenda, verificare il corretto inquadramento del lavoratore.
Declaratorie contrattuali controverse.
Il II livello dell'area officine e servizi generali, cioè quello riconosciuto dall'azienda (cfr. memoria di costituzione), spetta ai lavoratori/operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. La contrattazione collettiva, tra i profili esemplificativi, elenca: l'addetto a centralina telefonica con più di cinque linee;
l'addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali, che esegue la movimentazione e l'impilamento di materiali vari da e per zone e per posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente, anche con l'ausilio di elevatori meccanici.
2 Il 4 livello dell'area officine e servizi generali, cioè quello prioritariamente richiesto dal ricorrente all'esito della rinuncia al livello superiore dichiarata all'udienza del 31 gennaio
2024, compete ai lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, che operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento e che, nell'ambito delle loro mansioni, possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Si tratta dei seguenti profili: operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione veicoli e mezzi;
elettricista; elettrauto;
lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico/scarico contabile attraverso l'imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo.
Il 3 livello dell'area officine e servizi generali, richiesto dal ricorrente in via subordinata, spetta, invece, ai lavoratori/operai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate e che, nell'ambito delle loro mansioni, possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente di categoria “C”. Tra i profili esemplificativi del contratto collettivo possono menzionarsi i seguenti: autista di veicolo aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza, che controlla l'accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l'idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico, che effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
addetto al magazzino, che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l'aggiornamento delle schede inventario, anche con l'imputazione
3 di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi;
operaio addetto ai lavori di montaggio e manutenzione meccanica di veicoli;
operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d'opera ed impianti e che, fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore.
Chiarite le declaratorie contrattuali controverse, occorre esaminare le attività concretamente svolte dal lavoratore.
Le mansioni concretamente svolte.
All'esito dell'istruttoria orale può dirsi dimostrato che il ricorrente, fin dal 2013, si occupava della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, apparecchi e sistemi elettrici.
Infatti, se tutti i testimoni hanno escluso dai compiti svolti dal l'attività di Parte_1 progettazione, i testimoni (capoarea) e (collega inquadrato al III livello) Tes_1 Tes_2 hanno riferito che il ricorrente si occupava di tutta l'attività di manutenzione, sia ordinaria, che straordinaria, mentre il teste ha specificato che la manutenzione svolta dall'odierno Tes_3 ricorrente era limitata alle attività più semplici (cfr. verbale del 31 gennaio 2024).
Tali dichiarazioni, a ben guardare, non risultano inconciliabili, visto che lo stesso ha riconosciuto che “i lavori particolarmente rilevanti potevano essere affidati a ditte Tes_1 esterne”.
Ad un'attenta e complessiva lettura delle testimonianze acquisite, dunque, secondo questo giudice emerge chiaramente come il ricorrente si occupasse di tutta l'attività di manutenzione (anche quella straordinaria, nel senso di attività collegata ad esigenze straordinarie, come i guasti od i malfunzionamenti segnalati dagli operatori interessati e non già rilevati nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria), nei limiti, però, di quegli interventi che rivestissero un rilievo particolare (quasi eccezionale) per l'importanza o delicatezza del guasto o dell'impianto su cui operare. D'altra parte, va immediatamente considerato che il perito industriale diplomato in elettrotecnica (cfr. allegato n. 12 Parte_1 del ricorso), possiede e possedeva delle competenze sicuramente qualificate rispetto al lavoro assegnatogli dalla società.
4 Per quanto concerne il concreto svolgimento dell'attività lavorativa, poi, va ritenuto dimostrato che il ricorrente lavorava talvolta in coppia con il collega e talvolta da solo, Tes_2 con una certa prevalenza, però, dei lavori svolti in coppia.
Anche in questo caso appare decisivo valutare complessivamente il compendio probatorio sottoposto all'attenzione del Tribunale: infatti, se i testimoni (“Il ricorrente Tes_1 non aveva un caposquadra. Io avevo due ragazzi, il ed il . Si dividevano i compiti. Io Per_1 Tes_2 conferivo gli incarichi e loro due li eseguivano in autonomia. (…) gli assegnavo il lavoro e lui andava ad effettuare il lavoro senza altre indicazioni”) e (“il responsabile ci dà i servizi la mattina. Noi li Tes_2 eseguiamo in autonomia, ognuno separatamente”) hanno dichiarato che il lavorava da Parte_1 solo, separatamente ed in autonomia rispetto al secondo, mentre il teste ha riferito che Tes_3 il ricorrente lavorava sempre in coppia con il (“è vero che lavorava solo soltanto in coppia Tes_2 con il , lavoratore di 3 livello”), va considerato che dai fogli di servizio prodotti insieme al Tes_2 ricorso emerge, prestando attenzione alle relative sottoscrizioni, che buona parte degli interventi venivano eseguiti in coppia, ma altri, comunque numericamente inferiori, venivano effettuati dal solo (cfr. allegati 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5- Parte_1 septies, 5-sexties, 5-octies, 5-novies, 5-decies, 5-undecies e 5-duodecies del ricorso).
Allo stesso tempo, inoltre, va ritenuto dimostrato che il ricorrente svolgeva la propria attività, consistente nella manutenzione ordinaria e negli interventi volti alla risoluzione di guasti e malfunzionamenti prevalentemente, ma non esclusivamente di tipo elettrico, con l'autonomia, la competenza e la discrezionalità richiesta dal tipo d'intervento posto in essere
(come detto, prevalentemente, ma non esclusivamente consistente in attività di riparazione di tipo elettrico) in esecuzione degli incarichi quotidianamente conferiti dal superiore (cfr. ancora, a titolo esemplificativo, gli allegati 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5- septies, 5-sexties, 5-octies, 5-novies, 5-decies, 5-undecies e 5-duodecies del ricorso, da cui è possibile evincere lo svolgimento di lavori non attinenti al lavoro di elettricista).
Raffronto tra l'attività concretamente svolta e le declaratorie contrattuali controverse.
Confrontata l'attività concretamente svolta dal ricorrente e le declaratorie controversie, questo giudice non ha dubbio che il abbia svolto un'attività più qualificata di quella Parte_1 propria del II livello riconosciuto dalla datrice di lavoro, riguardante attività meramente esecutiva e di tipo elementare, richiedente soltanto conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica.
5 Nel caso di specie, infatti, è dimostrato che buona parte dell'attività svolta dal dipendente riguardava riparazioni di tipo elettrico, richiedenti una certa competenza e qualifica dell'operatore.
A questo punto, nel raffronto tra il III ed il IV livello, questo giudice ritiene che le mansioni concretamente svolte dal siano ascrivibili al IV livello, spettante proprio al Parte_1 lavoratore che svolga l'attività di elettricista.
E' opinione del Tribunale, infatti, che quella di elettricista sia l'attività prevalente svolta dal ricorrente (tanto da solo, quanto in coppia con il collega : cfr. ancora gli allegati 5, Tes_2
5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-sexties, 5-octies, 5-novies, 5-decies, 5- undecies e 5-duodecies del ricorso), in conformità, d'altra parte, alla qualifica professionale posseduta (diploma elettricista, installatore ed elettromeccanico).
Esito del giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea merita trovare accoglimento con il riconoscimento del diritto alla definitiva attribuzione del IV livello del
CCNL di settore a far data dal 21 febbraio 2014, data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione che rende inammissibile ogni pretesa per il periodo precedente (cfr. allegato C della memoria di costituzione).
Allo stesso tempo, poi, la convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dalla medesima data (21 febbraio 2014) fino all'introduzione della causa
(11 ottobre 2021), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Stante l'inadempimento da parte del c.t.u. dell'incarico conferito (cfr. ordinanza del 31 gennaio 2024), questo giudice ritiene che la pronuncia di una condanna generica sia perfettamente satisfattiva dell'interesse delle parti ad una celere definizione del procedimento, considerando la semplicità dei conteggi che i contendenti sapranno svolgere autonomamente e confidando nello spontaneo adempimento da parte della debitrice (fatta salva l'opportunità di valutare e sanzionare adeguatamente l'eventuale inadempimento datoriale in un successivo – certamente non necessario - giudizio).
Con riguardo all'estensione della condanna al periodo successivo all'introduzione della causa, la relativa richiesta attorea va dichiarata processualmente inammissibile, ferma restando l'evidente fondatezza (almeno in termini astratti) della pretesa creditoria conseguente alla definitiva attribuzione del IV livello.
Regolamentazione delle spese giudiziali.
6 Visto l'esito complessivo della lite, la convenuta va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali avversarie, liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e secondo i valori tariffari medi, invece, per la fase conclusionale.
Dette spese, infine, vanno distratte in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. (cfr. ricorso).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accerta che ha svolto mansioni ascrivibili al livello IV del CCNL Parte_1
Utilitalia a partire dal 21 febbraio 2014; condanna ad attribuire in via definitiva a il livello IV CP_2 Parte_1 del CCNL Utilitalia con decorrenza dal 21 febbraio 2014; condanna al pagamento in favore di delle differenze CP_2 Parte_1 retributive conseguentemente maturate dal 21 febbraio 2014 all'11 ottobre 2021, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Profita, nella qualità CP_2 di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , delle spese giudiziali di Parte_1 quest'ultimo, che liquida in € 6.094,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 28/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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