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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL
UZ, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. ZACCARIA SARA
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. IERO LUCA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato nel 2013, 2014, 2016 e 2017 per il numero di giornate indicate in atti e alle dipendenze dell'aziende agricole indicate in ricorso. CP_ Rappresentava di aver scoperto, a seguito di inoltro delle comunicazioni del
13.10.2023, di esser stata cancellata dagli elenchi anagrafici per i lavoratori agricoli, per le giornate relative agli anni di cui innanzi.
L'istante, chiedeva quindi che, previo riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le annualità in contestazione per le giornate innanzi indicate ed effettivamente prestate, fosse dichiarata dovuta la relativa indennità di disoccupazione.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 22 DL 7/1970; nel merito contestava in fatto e diritto gli assunti della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è inammissibile. Nella specie risulta per tabulas che la contestata cancellazione avvenne con la pubblicazione del quarto elenco di variazione del 2018, pubblicato sul sito internet dell' dal 10/03 al 25/03/2019 (doc. 10, pp. 18 – 19 fasc. . CP_1 CP_1
Inoltre, deve ritenersi pacifico, che la ricorrente impugnò i provvedimenti di cancellazione dinanzi alla Commissione CISOA con appositi ricorsi, che furono respinti.
Pertanto, appare evidente che la stessa sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 del D.L.
n. 7 del 1970.
Com'è noto, invero, l'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970, pone un termine di decadenza per l'azione giudiziaria, stabilendo che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Secondo la costante giurisprudenza della S.C. “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione de procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza”
(Cass., 27 novembre 2011, n. 29070).
Nel caso di specie, vista la data di pubblicazione degli elenchi la decadenza è sicuramente maturata, dato che il ricorso giudiziario risulta depositato in data 28.2.2024 ben oltre il termine di 120 gg di cui alla normativa sopra indicata.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Spese di lite compensate in ragione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.
Brindisi 11.11.2025
Il Giudice
EL UZ