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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6062 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
LV RB ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2607/23 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cordai 132, elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto, 300, presso lo studio dell'avv. Giovanni Cinardo che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- parte attrice -
contro
1) con sede legale in Catania, Viale Controparte_1
M. Rapisardi, 1 P. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Barone presso il cui studio in Catania, Via Conte Ruggero n. 9 è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 12 2) nato a [...] il [...], Codice Parte_2
Fiscale , residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Indiogine nel cui studio in Catania, Via Gabriele D'Annunzio, 35 è elettivamente domiciliato;
- parte convenuta -
con la chiamata in causa di
1) corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, Controparte_2
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura in atti;
2) , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, elett.te dom.te in Roma Via della Balduina 289, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ciccopiedi che la rappresenta e difende per procura in atti;
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 21 febbraio 2023 premesso di Parte_1
essere il figlio del defunto conveniva in giudizio la Persona_1 CP_1
pagina 2 di 12 ed il dr. , al fine di conseguire Controparte_1 Parte_2
il risarcimento di tutti danni patiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto, che ha asserito essere avvenuto a causa dell'errato trattamento sanitario a lui praticato durante il ricovero presso detta struttura sanitaria.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che Persona_1
veniva ricoverato presso la in data Controparte_1
29.10.2015 con diagnosi di ematuria e neoplasie vescicali, sottoposto in data
30.10.2015 a TURB (resezione trans uretrale della vescica) e dimesso in data
2.11.2015 con diagnosi di "Carcinoma uroteliare papillare di alto grado infiltrante la tonaca muscolare Pt2 G3 e con prescrizione di controllo ad un mese”, ma a causa della omessa effettuazione di un intervento di cistescopia associata a derivazione urinaria, decedeva in data 10.6.2016 presso l'Ospedale Vittorio
NU di Catania.
La si costituiva in giudizio, deducendo Controparte_1
di essere titolare di polizza per la responsabilità civile presso Controparte_3
e l'autorizzazione ad evocarla in giudizio. Contestualmente la struttura
[...]
sanitaria convenuta, formulava domanda di regresso e di rivalsa nei confronti del medico libero professionista dr. , che ha avuto in cura in tale Parte_2
qualità il paziente deceduto.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici Parte_2
nonché la chiamata in garanzia della Società Reale Mutua di Ass.ni.
Entrambe le compagnie assicurative chiamate in garanzia si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
pagina 3 di 12 Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto palesemente infondate.
La fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.
La diligenza cui è tenuto il medico nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è quella “qualificata”, richiesta, ai sensi del secondo comma dell'art. 1172 c.c., dalla natura dell'attività esercitata.
L'espressione di tale diligenza qualificata, sub specie di particolare sforzo tecnico- scientifico, è la perizia, intesa come conoscenza e applicazione di quel complesso di regole tecniche proprie della categoria professionale di appartenenza: nello specifico, si tratta delle leges dell'ars medica tese a perimetrare l'ambito del c.d. rischio consentito e, per l'effetto, l'ambito di liceità dell'intervento medico. Il richiamo alla perizia ha, dunque, in questi casi la funzione di ricondurre la responsabilità del medico alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole di condotta ben precise.
Accanto ai generali doveri di diligenza e prudenza, su ogni sanitario incombe una perizia il cui contenuto è rappresentato dalle leges artis comuni a qualsiasi ramo della professione medica e dalle regole di condotta specifiche del settore di specializzazione di appartenenza. La colpa medica, pertanto, ricorre in tutte le ipotesi di involontaria inosservanza e/o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento, ipotizzandosi tanti agenti-modello quante sono le branche specialistiche della medicina.
pagina 4 di 12 Nell'ambito dell'esercizio dell'attività medica, la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente da parte della struttura ospedaliera, ai fini di un ricovero o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, preso in cura
(Cassazione, S.U. 11 gennaio 2008, n. 577).
La giurisprudenza ha evidenziato che l'obbligazione nascente da tale contratto non ha ad oggetto solo la protezione del paziente, bensì essa ha ad oggetto una prestazione che si modella su quella del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico (parte sostanziale del rapporto obbligatorio che materialmente esegue la prestazione pattuita con il paziente) è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto.
A tale obbligazione si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione della conclusione del detto contratto e, in ragione della prestazione medica conseguentemente da eseguirsi (Cassazione Civile, 13 aprile 2007, n. 8826).
In tema di regime probatorio, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale del medico, “il paziente che agisce in giudizio deducendo la responsabilità del sanitario deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario medesimo, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cassazione Civile S.U. 2008 cit.). Con la conseguenza che la prova liberatoria gravante sul medico consiste pagina 5 di 12 nella dimostrazione che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e non ricollegabile causalmente al suo operato oppure, in presenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul medico consiste nella dimostrazione della assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, ovvero della colpa.
Riportando i sopra richiamati principi giuridici al caso di specie, occorre rilevare che dalla istruttoria processuale è emersa l'insussistenza della responsabilità medica lamentata da parte attrice.
La fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.
La diligenza cui è tenuto il medico nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è quella “qualificata”, richiesta, ai sensi del secondo comma dell'art. 1172 c.c., dalla natura dell'attività esercitata.
L'espressione di tale diligenza qualificata, sub specie di particolare sforzo tecnico- scientifico, è la perizia, intesa come conoscenza e applicazione di quel complesso di regole tecniche proprie della categoria professionale di appartenenza: nello specifico, si tratta delle leges dell'ars medica tese a perimetrare l'ambito del c.d. rischio consentito e, per l'effetto, l'ambito di liceità dell'intervento medico. Il richiamo alla perizia ha, dunque, in questi casi la funzione di ricondurre la responsabilità del medico alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole di condotta ben precise.
pagina 6 di 12 Accanto ai generali doveri di diligenza e prudenza, su ogni sanitario incombe una perizia il cui contenuto è rappresentato dalle leges artis comuni a qualsiasi ramo della professione medica e dalle regole di condotta specifiche del settore di specializzazione di appartenenza. La colpa medica, pertanto, ricorre in tutte le ipotesi di involontaria inosservanza e/o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento, ipotizzandosi tanti agenti-modello quante sono le branche specialistiche della medicina.
Nell'ambito dell'esercizio dell'attività medica, la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente da parte della struttura ospedaliera, ai fini di un ricovero o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, preso in cura
(Cassazione, S.U. 11 gennaio 2008, n. 577).
La giurisprudenza ha evidenziato che l'obbligazione nascente da tale contratto non ha ad oggetto solo la protezione del paziente, bensì essa ha ad oggetto una prestazione che si modella su quella del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico (parte sostanziale del rapporto obbligatorio che materialmente esegue la prestazione pattuita con il paziente) è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto.
A tale obbligazione si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione pagina 7 di 12 della conclusione del detto contratto e, in ragione della prestazione medica conseguentemente da eseguirsi (Cassazione Civile, 13 aprile 2007, n. 8826).
In tema di regime probatorio, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale del medico, “il paziente che agisce in giudizio deducendo la responsabilità del sanitario deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario medesimo, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cassazione Civile S.U. 2008 cit.). Con la conseguenza che la prova liberatoria gravante sul medico consiste nella dimostrazione che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e non ricollegabile causalmente al suo operato oppure, in presenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul medico consiste nella dimostrazione della assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, ovvero della colpa.
Riportando i sopra richiamati principi giuridici al caso di specie, occorre rilevare che dalla istruttoria processuale è emersa l'insussistenza della responsabilità medica lamentata da parte attrice.
In particolare, questo decidente ritiene che debba escludersi la invocata responsabilità dei due convenuti in relazione alla morte di Persona_1
dopo aver attentamente esaminato tutte le puntuali deduzioni delle parti nonché la documentazione in atti.
Si precisa che l'attore lamenta la condotta dei sanitari della casa di cura convenuta per non aver eseguito il trattamento chirurgico costituito dalla pagina 8 di 12 “cistectomia associata a derivazione urinaria”, dopo l'intervento di TURB.
Entrambi i convenuti hanno in primo luogo documentato che in realtà nella lettera di dimissione del 2 novembre 2015 consegnata a veniva Persona_1
consigliato di telefonare dopo 10 gg per avere l'esito dell'esame istologico
(pervenuto in data 6 novembre 2015) e di eseguire, a distanza di 30 gg. un esame delle urine ed una visita urologica di controllo;
invece, il in maniera Per_1
assolutamente negligente non ritenne di presentarsi più all'attenzione dei sanitari della casa di cura, decidendo di recarsi presso l'A.O. Vittorio NU di Catania soltanto dopo ben 4 mesi e mezzo dall'intervento di TURB, così ritardando per sua scelta qualsiasi trattamento del carcinoma de quo.
In secondo luogo si aggiunge che non appare alcun elemento probatorio che conduca a ritenere che il decesso del sia stato conseguenza del Per_1
carcinoma, potendosi invece ritenere che la morte sia stata causata dalle altre gravissime patologie e condizioni critiche del de cuius tra cui la grave insufficienza cardiocircolatoria per la grave cardiomiopatia di cui era già affetto.
In terzo luogo, si rileva che in occasione del primo ricovero ospedaliero del in data 14.5.2015 presso il Policlinico di Catania gli veniva Persona_1
diagnosticata “neoplasia vescicale in soggetto con cardiopatia ischemica”, ma non si è potuto provvedere ad alcun provvedimento terapeutico definitivo ed equilibrato, date le gravi condizioni cardiocircolatorie del paziente;
in particolare, veniva prospettato a quest'ultimo un intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica a cuore battente al fine di evitare le complicanze legate alla patologia urologica: malgrado ciò, il rifiutò l'intervento. In conseguenza di tale Per_1
pagina 9 di 12 rifiuto al successivo ricovero del 29.10.2015 presso la Casa di cura convenuta il quadro cardiologico del era inevitabilmente peggiorato. In conseguenza, Per_1
correttamente parte convenuta propose un intervento endoscopico, sia a scopo stadiante che anche terapeutico. Inoltre, con il consenso informato all'intervento, il paziente venne reso edotto, tra l'altro, che qualora le radici del tumore fossero state superficiali (T1), cioè non profonde, vi sarebbe stata certezza di asportare tutto il tumore con il sistema endoscopico;
nel caso, invece, di neoplasie con radici profonde (neoplasie vescicali infiltranti: T2) questa tecnica non sarebbe stata sufficiente a far guarire il malato e l'intervento avrebbe avuto solo lo scopo di asportare una parte del tumore per farlo analizzare (esame istologico). L'intervento veniva correttamente eseguito da parte convenuta in anestesia spinale in data
30.10.2015 ed era consistito nell'asportazione per via endoscopica delle neoformazioni vescicali e nel prelievo di tessuto alla base delle neoplasie, che venivano asportate, ciò al fine di eseguire un esame istologico più approfondito.
Come già detto, al momento delle dimissioni in data 2 novembre 2015 era stato detto al di contattare parte convenuta per conoscere l'esito dell'esame Per_1
istologico e programmare eventualmente un trattamento successivo;
Malgrado ciò il e neppure i parenti, tra cui proprio l'attore, si curarono di ritirare Per_1
l'esame istologico. Invece, il ha autonomamente deciso di rivolgersi, Per_1
peraltro con colpevole ritardo, ad altra struttura ospedaliera. Anche in occasione di quest'ultimo ricovero ospedaliero venivano evidenziate le gravissime condizioni cardiologiche del che non hanno consentito l'attuazione di una terapia Per_1
chirurgica radicale (cistectomia); venne infatti dimesso in data 15.4.2016 perché
pagina 10 di 12 inoperabile.
In definitiva, non sussiste alcuna responsabilità dei convenuti in relazione alla morte del de cuius.
Il rigetto delle domande attrici esonera dall'esaminare le domande in garanzia proposte dai due convenuti.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle altre quattro parti costituite in giudizio nella misura indicata in dispositivo;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei confronti della controparte (Cass. 26 aprile 1994, n. 3956; Cass. 1 agosto 2003, n.
11743), ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (e, quindi, l'attore, la cui domanda sia stata rigettata, come nella specie: Cass. 20 agosto 2003, n. 12235), ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (Cass. 9 aprile 2001, n.
5262; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757), senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Cass. 15 dicembre 2003, n.
19181; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2607/23 R.G.:
pagina 11 di 12 1) rigetta le domande attrici;
2) condanna l'attore al pagamento in favore di Controparte_1
, e Società Reale
[...] Parte_2 Controparte_3
Mutua di Ass.ni delle spese processuali che liquida per ciascuna delle quattro parti in euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
Catania, 14 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
LV RB ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2607/23 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cordai 132, elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto, 300, presso lo studio dell'avv. Giovanni Cinardo che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- parte attrice -
contro
1) con sede legale in Catania, Viale Controparte_1
M. Rapisardi, 1 P. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Barone presso il cui studio in Catania, Via Conte Ruggero n. 9 è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 12 2) nato a [...] il [...], Codice Parte_2
Fiscale , residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Indiogine nel cui studio in Catania, Via Gabriele D'Annunzio, 35 è elettivamente domiciliato;
- parte convenuta -
con la chiamata in causa di
1) corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, Controparte_2
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura in atti;
2) , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, elett.te dom.te in Roma Via della Balduina 289, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ciccopiedi che la rappresenta e difende per procura in atti;
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 21 febbraio 2023 premesso di Parte_1
essere il figlio del defunto conveniva in giudizio la Persona_1 CP_1
pagina 2 di 12 ed il dr. , al fine di conseguire Controparte_1 Parte_2
il risarcimento di tutti danni patiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto, che ha asserito essere avvenuto a causa dell'errato trattamento sanitario a lui praticato durante il ricovero presso detta struttura sanitaria.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che Persona_1
veniva ricoverato presso la in data Controparte_1
29.10.2015 con diagnosi di ematuria e neoplasie vescicali, sottoposto in data
30.10.2015 a TURB (resezione trans uretrale della vescica) e dimesso in data
2.11.2015 con diagnosi di "Carcinoma uroteliare papillare di alto grado infiltrante la tonaca muscolare Pt2 G3 e con prescrizione di controllo ad un mese”, ma a causa della omessa effettuazione di un intervento di cistescopia associata a derivazione urinaria, decedeva in data 10.6.2016 presso l'Ospedale Vittorio
NU di Catania.
La si costituiva in giudizio, deducendo Controparte_1
di essere titolare di polizza per la responsabilità civile presso Controparte_3
e l'autorizzazione ad evocarla in giudizio. Contestualmente la struttura
[...]
sanitaria convenuta, formulava domanda di regresso e di rivalsa nei confronti del medico libero professionista dr. , che ha avuto in cura in tale Parte_2
qualità il paziente deceduto.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici Parte_2
nonché la chiamata in garanzia della Società Reale Mutua di Ass.ni.
Entrambe le compagnie assicurative chiamate in garanzia si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
pagina 3 di 12 Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto palesemente infondate.
La fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.
La diligenza cui è tenuto il medico nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è quella “qualificata”, richiesta, ai sensi del secondo comma dell'art. 1172 c.c., dalla natura dell'attività esercitata.
L'espressione di tale diligenza qualificata, sub specie di particolare sforzo tecnico- scientifico, è la perizia, intesa come conoscenza e applicazione di quel complesso di regole tecniche proprie della categoria professionale di appartenenza: nello specifico, si tratta delle leges dell'ars medica tese a perimetrare l'ambito del c.d. rischio consentito e, per l'effetto, l'ambito di liceità dell'intervento medico. Il richiamo alla perizia ha, dunque, in questi casi la funzione di ricondurre la responsabilità del medico alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole di condotta ben precise.
Accanto ai generali doveri di diligenza e prudenza, su ogni sanitario incombe una perizia il cui contenuto è rappresentato dalle leges artis comuni a qualsiasi ramo della professione medica e dalle regole di condotta specifiche del settore di specializzazione di appartenenza. La colpa medica, pertanto, ricorre in tutte le ipotesi di involontaria inosservanza e/o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento, ipotizzandosi tanti agenti-modello quante sono le branche specialistiche della medicina.
pagina 4 di 12 Nell'ambito dell'esercizio dell'attività medica, la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente da parte della struttura ospedaliera, ai fini di un ricovero o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, preso in cura
(Cassazione, S.U. 11 gennaio 2008, n. 577).
La giurisprudenza ha evidenziato che l'obbligazione nascente da tale contratto non ha ad oggetto solo la protezione del paziente, bensì essa ha ad oggetto una prestazione che si modella su quella del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico (parte sostanziale del rapporto obbligatorio che materialmente esegue la prestazione pattuita con il paziente) è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto.
A tale obbligazione si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione della conclusione del detto contratto e, in ragione della prestazione medica conseguentemente da eseguirsi (Cassazione Civile, 13 aprile 2007, n. 8826).
In tema di regime probatorio, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale del medico, “il paziente che agisce in giudizio deducendo la responsabilità del sanitario deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario medesimo, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cassazione Civile S.U. 2008 cit.). Con la conseguenza che la prova liberatoria gravante sul medico consiste pagina 5 di 12 nella dimostrazione che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e non ricollegabile causalmente al suo operato oppure, in presenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul medico consiste nella dimostrazione della assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, ovvero della colpa.
Riportando i sopra richiamati principi giuridici al caso di specie, occorre rilevare che dalla istruttoria processuale è emersa l'insussistenza della responsabilità medica lamentata da parte attrice.
La fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.
La diligenza cui è tenuto il medico nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è quella “qualificata”, richiesta, ai sensi del secondo comma dell'art. 1172 c.c., dalla natura dell'attività esercitata.
L'espressione di tale diligenza qualificata, sub specie di particolare sforzo tecnico- scientifico, è la perizia, intesa come conoscenza e applicazione di quel complesso di regole tecniche proprie della categoria professionale di appartenenza: nello specifico, si tratta delle leges dell'ars medica tese a perimetrare l'ambito del c.d. rischio consentito e, per l'effetto, l'ambito di liceità dell'intervento medico. Il richiamo alla perizia ha, dunque, in questi casi la funzione di ricondurre la responsabilità del medico alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole di condotta ben precise.
pagina 6 di 12 Accanto ai generali doveri di diligenza e prudenza, su ogni sanitario incombe una perizia il cui contenuto è rappresentato dalle leges artis comuni a qualsiasi ramo della professione medica e dalle regole di condotta specifiche del settore di specializzazione di appartenenza. La colpa medica, pertanto, ricorre in tutte le ipotesi di involontaria inosservanza e/o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento, ipotizzandosi tanti agenti-modello quante sono le branche specialistiche della medicina.
Nell'ambito dell'esercizio dell'attività medica, la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente da parte della struttura ospedaliera, ai fini di un ricovero o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, preso in cura
(Cassazione, S.U. 11 gennaio 2008, n. 577).
La giurisprudenza ha evidenziato che l'obbligazione nascente da tale contratto non ha ad oggetto solo la protezione del paziente, bensì essa ha ad oggetto una prestazione che si modella su quella del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico (parte sostanziale del rapporto obbligatorio che materialmente esegue la prestazione pattuita con il paziente) è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto.
A tale obbligazione si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione pagina 7 di 12 della conclusione del detto contratto e, in ragione della prestazione medica conseguentemente da eseguirsi (Cassazione Civile, 13 aprile 2007, n. 8826).
In tema di regime probatorio, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale del medico, “il paziente che agisce in giudizio deducendo la responsabilità del sanitario deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario medesimo, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cassazione Civile S.U. 2008 cit.). Con la conseguenza che la prova liberatoria gravante sul medico consiste nella dimostrazione che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e non ricollegabile causalmente al suo operato oppure, in presenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul medico consiste nella dimostrazione della assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, ovvero della colpa.
Riportando i sopra richiamati principi giuridici al caso di specie, occorre rilevare che dalla istruttoria processuale è emersa l'insussistenza della responsabilità medica lamentata da parte attrice.
In particolare, questo decidente ritiene che debba escludersi la invocata responsabilità dei due convenuti in relazione alla morte di Persona_1
dopo aver attentamente esaminato tutte le puntuali deduzioni delle parti nonché la documentazione in atti.
Si precisa che l'attore lamenta la condotta dei sanitari della casa di cura convenuta per non aver eseguito il trattamento chirurgico costituito dalla pagina 8 di 12 “cistectomia associata a derivazione urinaria”, dopo l'intervento di TURB.
Entrambi i convenuti hanno in primo luogo documentato che in realtà nella lettera di dimissione del 2 novembre 2015 consegnata a veniva Persona_1
consigliato di telefonare dopo 10 gg per avere l'esito dell'esame istologico
(pervenuto in data 6 novembre 2015) e di eseguire, a distanza di 30 gg. un esame delle urine ed una visita urologica di controllo;
invece, il in maniera Per_1
assolutamente negligente non ritenne di presentarsi più all'attenzione dei sanitari della casa di cura, decidendo di recarsi presso l'A.O. Vittorio NU di Catania soltanto dopo ben 4 mesi e mezzo dall'intervento di TURB, così ritardando per sua scelta qualsiasi trattamento del carcinoma de quo.
In secondo luogo si aggiunge che non appare alcun elemento probatorio che conduca a ritenere che il decesso del sia stato conseguenza del Per_1
carcinoma, potendosi invece ritenere che la morte sia stata causata dalle altre gravissime patologie e condizioni critiche del de cuius tra cui la grave insufficienza cardiocircolatoria per la grave cardiomiopatia di cui era già affetto.
In terzo luogo, si rileva che in occasione del primo ricovero ospedaliero del in data 14.5.2015 presso il Policlinico di Catania gli veniva Persona_1
diagnosticata “neoplasia vescicale in soggetto con cardiopatia ischemica”, ma non si è potuto provvedere ad alcun provvedimento terapeutico definitivo ed equilibrato, date le gravi condizioni cardiocircolatorie del paziente;
in particolare, veniva prospettato a quest'ultimo un intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica a cuore battente al fine di evitare le complicanze legate alla patologia urologica: malgrado ciò, il rifiutò l'intervento. In conseguenza di tale Per_1
pagina 9 di 12 rifiuto al successivo ricovero del 29.10.2015 presso la Casa di cura convenuta il quadro cardiologico del era inevitabilmente peggiorato. In conseguenza, Per_1
correttamente parte convenuta propose un intervento endoscopico, sia a scopo stadiante che anche terapeutico. Inoltre, con il consenso informato all'intervento, il paziente venne reso edotto, tra l'altro, che qualora le radici del tumore fossero state superficiali (T1), cioè non profonde, vi sarebbe stata certezza di asportare tutto il tumore con il sistema endoscopico;
nel caso, invece, di neoplasie con radici profonde (neoplasie vescicali infiltranti: T2) questa tecnica non sarebbe stata sufficiente a far guarire il malato e l'intervento avrebbe avuto solo lo scopo di asportare una parte del tumore per farlo analizzare (esame istologico). L'intervento veniva correttamente eseguito da parte convenuta in anestesia spinale in data
30.10.2015 ed era consistito nell'asportazione per via endoscopica delle neoformazioni vescicali e nel prelievo di tessuto alla base delle neoplasie, che venivano asportate, ciò al fine di eseguire un esame istologico più approfondito.
Come già detto, al momento delle dimissioni in data 2 novembre 2015 era stato detto al di contattare parte convenuta per conoscere l'esito dell'esame Per_1
istologico e programmare eventualmente un trattamento successivo;
Malgrado ciò il e neppure i parenti, tra cui proprio l'attore, si curarono di ritirare Per_1
l'esame istologico. Invece, il ha autonomamente deciso di rivolgersi, Per_1
peraltro con colpevole ritardo, ad altra struttura ospedaliera. Anche in occasione di quest'ultimo ricovero ospedaliero venivano evidenziate le gravissime condizioni cardiologiche del che non hanno consentito l'attuazione di una terapia Per_1
chirurgica radicale (cistectomia); venne infatti dimesso in data 15.4.2016 perché
pagina 10 di 12 inoperabile.
In definitiva, non sussiste alcuna responsabilità dei convenuti in relazione alla morte del de cuius.
Il rigetto delle domande attrici esonera dall'esaminare le domande in garanzia proposte dai due convenuti.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle altre quattro parti costituite in giudizio nella misura indicata in dispositivo;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei confronti della controparte (Cass. 26 aprile 1994, n. 3956; Cass. 1 agosto 2003, n.
11743), ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (e, quindi, l'attore, la cui domanda sia stata rigettata, come nella specie: Cass. 20 agosto 2003, n. 12235), ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (Cass. 9 aprile 2001, n.
5262; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757), senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Cass. 15 dicembre 2003, n.
19181; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2607/23 R.G.:
pagina 11 di 12 1) rigetta le domande attrici;
2) condanna l'attore al pagamento in favore di Controparte_1
, e Società Reale
[...] Parte_2 Controparte_3
Mutua di Ass.ni delle spese processuali che liquida per ciascuna delle quattro parti in euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
Catania, 14 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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