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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FEO FR AO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6753/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Comune di Serino - Piazza Cicarelli 83028 Serino AV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EN - CF_EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-064099-22-0008952 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Serino ha proposto appello avverso la sentenza n. 185/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino ha accolto il ricorso proposto da EN nei confronti dell'avviso di accertamento Imu, avente ad oggetto immobili ubicati nel predetto Comune, per l'anno 2019, per l'importo complessivo (sanzioni comprese) di euro 6.454.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso sul presupposto che per i beni in esame – tutti compresi nell'avviso di accertamento impugnato – era stata depositata dichiarazione di esenzione imu per l'anno 2019
e che non vi erano ragioni – vista la contestazione solo generica del Comune – per non riconoscere l'esenzione. La Corte ha compensato le spese di giudizio.
Propone appello il Comune di Serino, evidenziando, in risposta alle difese del contribuente, che comunque, per l'immobile in particella n. 19235, l'indicazione del valore dell'area di sedime (in euro 332.823,69) come base imponibile dell'area fabbricabile era tratto da quanto stabilito nella sentenza n. 1563/2016 della CTP di Avellino. Per quanto riguarda gli altri terreni, non bastava la dichiarazione di esenzione, non risultando concretati i presupposti di legge;
a tal riguardo, aggiungeva, per le annualità 2015 e 2016, per cui era stato emesso avviso di accertamento, la Corte di Giustizia di primo grado aveva accolto le ragioni del Comune.
Si costituiva EN , chiedendo la conferma della sentenza impugnata e proponendo appello incidentale in ordine alle statuizioni sulle spese, indebitamente compensate, nonostante la soccombenza del Comune oggi appellante.
La causa è stata decisa all'udienza del 12 Gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale mosso dal Comune di Serino va rigettato.
Invero, come già affermato nella sentenza impugnata, l'art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 102/2013 (convertito in legge 124 del 28 Ottobre 2013) stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Ciò è validamente avvenuto nella specie, perché v'è agli atti la dichiarazione di esenzione relativa agli immobili in oggetto, in quanto qualificabili beni merci, depositata nei termini di legge dall'appellato per l'anno
2019, che è l'annualità per cui v'è contenzioso. A fronte di tale dichiarazione manca ogni motivazione da parte del Comune, nell'avviso impugnato, in ordine alle ragioni del diniego dell'esenzione.
Ferme tali decisive considerazioni, va aggunto che non può attribuirsi rilievo a quanto dedotto dal Comune in ordine al fatto che, per altre annualità gli avvisi di accertamento emessi dal Comune erano stati confermati
(si vedano le relative sentenze, oggetto di allegazione); ciò perché dalla lettura delle motivazioni risulta che quelle sentenze giungono all'accoglimento delle ragioni del Comune sol perché, per quelle annualità, la dichiarazione di esenzione non era stata depositata. Altre sentenze, peraltro, di questa stessa sezione, hanno rigettato l'appello del Comune sul presupposto del perfezionamento dell'adempimento da parte dell'appellata dell'onere di deposito della dichiarazione (per l'annualità 2018).
Sulla base delle motivazioni che precedono l'appello principale va rigettato.
E' fondato invece l'appello incidentale mosso dall'appellato EN . A fronte infatti della piena soccombenza, in primo grado, del Comune oggi appellante, non v'era ragione, per quanto disposto dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., perché le spese del giudizio non fossero poste a carico dello stesso Comune, in favore della controparte vittoriosa;
in altri termini, non ricorrevano, nella fattispecie, le ipotesi individuate dalla predetta norma come giustificative della compensazione delle spese fra le parti, operata invece dalla
Corte di prime cure.
Va in definitiva disposto il rigetto dell'appello principale;
va accolto invece l'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza impugnata sul solo capo relativo alla non dovuta compensazione delle spese di primo grado, con la conseguenza che il Comune di Serino va condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, per il primo grado, si quantificano in euro 400,00, mentre per questo grado di giudizio in euro 600,00, per complessivi euro 1.000,00, oltre iva e Cassa se dovute e rimborso del Cut, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio;
con attribuzione al difensore di EN, che ne ha fatto richiesta per entrambi i gradi di giudizio, per dichiarata fattane anticipazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per lo effetto, in riforma del capo della sentenza appellata relativo alla compensazione delle spese, condanna il Comune di Serino a rifondere al contribuente le spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 1.000,00, di cui 400,00 per il primo grado, rimb. for. 10% nonché IVA e Cassa se dovute e rimborso CUT di primo e secondo grado se versati, che distrae in favore del suo difensore dr. Difensore_2 per dichiarata fattene anticipazione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FEO FR AO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6753/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Comune di Serino - Piazza Cicarelli 83028 Serino AV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EN - CF_EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-064099-22-0008952 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Serino ha proposto appello avverso la sentenza n. 185/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino ha accolto il ricorso proposto da EN nei confronti dell'avviso di accertamento Imu, avente ad oggetto immobili ubicati nel predetto Comune, per l'anno 2019, per l'importo complessivo (sanzioni comprese) di euro 6.454.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso sul presupposto che per i beni in esame – tutti compresi nell'avviso di accertamento impugnato – era stata depositata dichiarazione di esenzione imu per l'anno 2019
e che non vi erano ragioni – vista la contestazione solo generica del Comune – per non riconoscere l'esenzione. La Corte ha compensato le spese di giudizio.
Propone appello il Comune di Serino, evidenziando, in risposta alle difese del contribuente, che comunque, per l'immobile in particella n. 19235, l'indicazione del valore dell'area di sedime (in euro 332.823,69) come base imponibile dell'area fabbricabile era tratto da quanto stabilito nella sentenza n. 1563/2016 della CTP di Avellino. Per quanto riguarda gli altri terreni, non bastava la dichiarazione di esenzione, non risultando concretati i presupposti di legge;
a tal riguardo, aggiungeva, per le annualità 2015 e 2016, per cui era stato emesso avviso di accertamento, la Corte di Giustizia di primo grado aveva accolto le ragioni del Comune.
Si costituiva EN , chiedendo la conferma della sentenza impugnata e proponendo appello incidentale in ordine alle statuizioni sulle spese, indebitamente compensate, nonostante la soccombenza del Comune oggi appellante.
La causa è stata decisa all'udienza del 12 Gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale mosso dal Comune di Serino va rigettato.
Invero, come già affermato nella sentenza impugnata, l'art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 102/2013 (convertito in legge 124 del 28 Ottobre 2013) stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Ciò è validamente avvenuto nella specie, perché v'è agli atti la dichiarazione di esenzione relativa agli immobili in oggetto, in quanto qualificabili beni merci, depositata nei termini di legge dall'appellato per l'anno
2019, che è l'annualità per cui v'è contenzioso. A fronte di tale dichiarazione manca ogni motivazione da parte del Comune, nell'avviso impugnato, in ordine alle ragioni del diniego dell'esenzione.
Ferme tali decisive considerazioni, va aggunto che non può attribuirsi rilievo a quanto dedotto dal Comune in ordine al fatto che, per altre annualità gli avvisi di accertamento emessi dal Comune erano stati confermati
(si vedano le relative sentenze, oggetto di allegazione); ciò perché dalla lettura delle motivazioni risulta che quelle sentenze giungono all'accoglimento delle ragioni del Comune sol perché, per quelle annualità, la dichiarazione di esenzione non era stata depositata. Altre sentenze, peraltro, di questa stessa sezione, hanno rigettato l'appello del Comune sul presupposto del perfezionamento dell'adempimento da parte dell'appellata dell'onere di deposito della dichiarazione (per l'annualità 2018).
Sulla base delle motivazioni che precedono l'appello principale va rigettato.
E' fondato invece l'appello incidentale mosso dall'appellato EN . A fronte infatti della piena soccombenza, in primo grado, del Comune oggi appellante, non v'era ragione, per quanto disposto dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., perché le spese del giudizio non fossero poste a carico dello stesso Comune, in favore della controparte vittoriosa;
in altri termini, non ricorrevano, nella fattispecie, le ipotesi individuate dalla predetta norma come giustificative della compensazione delle spese fra le parti, operata invece dalla
Corte di prime cure.
Va in definitiva disposto il rigetto dell'appello principale;
va accolto invece l'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza impugnata sul solo capo relativo alla non dovuta compensazione delle spese di primo grado, con la conseguenza che il Comune di Serino va condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, per il primo grado, si quantificano in euro 400,00, mentre per questo grado di giudizio in euro 600,00, per complessivi euro 1.000,00, oltre iva e Cassa se dovute e rimborso del Cut, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio;
con attribuzione al difensore di EN, che ne ha fatto richiesta per entrambi i gradi di giudizio, per dichiarata fattane anticipazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per lo effetto, in riforma del capo della sentenza appellata relativo alla compensazione delle spese, condanna il Comune di Serino a rifondere al contribuente le spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 1.000,00, di cui 400,00 per il primo grado, rimb. for. 10% nonché IVA e Cassa se dovute e rimborso CUT di primo e secondo grado se versati, che distrae in favore del suo difensore dr. Difensore_2 per dichiarata fattene anticipazione.