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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 03/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 03/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
NO SC, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PATERNO' FEDERICA
in persona del legale Controparte_2 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato PATERNO' FEDERICA
resistente oggetto: Impugnazione licenziamento 441 bis cpc con domanda di reintegrazione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: - di aver lavorato alle dipendenze della G.S.E. Industria ON SR (di seguito SE srl) dal 14.01.2017 al 31.1.2018 con la qualifica di montatore aeronautico;
- che a seguito del fallimento della G.S.E. l'intero compendio aziendale era stato ceduto alla (di seguito DC srl), divenuta Controparte_1 pertanto nuovo suo datore di lavoro a decorrere dall'1.2.2018; - che, in data 18.1.2018, erano stati siglati tre verbali di accordo sindacale ex art. 47 l. 428/1990 (uno tra la Curatela Fallimentare SE srl, DC srl e parti sociali;
il secondo tra DC srl, – di seguito Controparte_2
– e parti sociali;
il terzo tra DC srl e parti sociali) in forza dei CP_3 quali 113 unità lavorative della ex SE sarebbero state cedute dalla DC SR alla nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda (poi CP_3 formalizzato in data 31.1.2018) relativo alle attività di composito e montaggio, rimanendo invece in capo alla DC 112 dipendenti, asseritamente non facenti parte del ramo d'azienda ceduto;
- che le parti avevano altresì stabilito che i “dipendenti trasferiti” sarebbero stati individuati dalla cedente e dalla cessionaria in quanto necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura in essere in favore di alcuni committenti e che i dipendenti della DC avrebbero dovuto sottoscrivere verbali di conciliazione prima del perfezionamento dell'atto di affitto di azienda, la cui stipula era sospensivamente condizionata alla sottoscrizione dei predetti verbali, nonché atto di rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro e/o all'assunzione alle dipendenze Contr della - che egli in data 30.1.2018 aveva sottoscritto due verbali di conciliazione sindacale, il primo con la DC srl afferente l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico, mentre il secondo con la contenente la propria dichiarazione “di non CP_3 afferire al ramo d'azienda oggetto del trasferimento” e la contestuale rinuncia “al preteso diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con Contr ai sensi dell'art. 2112 cc e/o di altra norma di legge e/o contrattuale applicabile”; - che la DC, pochi giorni dopo l'acquisto dell'azienda SE SR, aveva avviato, in data 5.2.2018, la procedura di riduzione del personale dei 112 dipendenti rimasti alle proprie dipendenze dopo la cessione del “ramo aziendale”, concordando poi – giusta verbale del
6.2.2018- la collazione in CIGS dei suddetti dipendenti a decorrere dal
7.2.2018 e per 24 mesi;
- di avere lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per 21 settimane nel 2018, per CP_3
42 settimane nel 2019 e per 37 settimane nel 2020; - che, con verbale di accordo sindacale del 2.3.2020, le parti intervenute, preso atto del fatto che la DC, “non facendo parte del gruppo e non sussistendo i CP_2 presupposti di una ristrutturazione aziendale”, avevano avviato la
2 procedura di liquidazione volontaria e quindi di licenziamento collettivo delle 99 unità impiegate nel sito di Brindisi e che, “avendo cessato l'attività produttiva e volendo favorire il riassorbimento del personale tramite eventuali cessioni aziendali e/o comunque la ricollocazione lavorativa dei dipendenti”, avevano presentato istanza per l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale;
- che, come contestato alle società resistenti con lettera Contr del 2.3.2021, la DC aveva ceduto di fatto alla l'intero complesso aziendale, simulando la cessione di un inesistente ramo d'azienda, con conseguente lesione della propria posizione lavorativa;
di aver ricevuto comunicazione di licenziamento ex artt. 4 e 24 l. 223/1991 datata 1.4.23 nella quale si preannunciava la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di DC srl in liquidazione a decorrere dal 24.4.23 per cessazione di attività e collocazione in liquidazione della Società riguardante tutti i dipendenti;
- che in detta intimazione di licenziamento si menzionava un accordo del 26.4.22, siglato con le istituzioni e le parti sociali unitamente a coevo “accordo quadro” tra le medesime parti, nel quale era prevista la revoca del precedente licenziamento collettivo, che avrebbe spiegato effetto dal 26.4.22, con impegno della DC ad attivare un ulteriore periodo di CIGS, salvo poi prevedere la cessazione del rapporto lavorativo con effetto dal giorno 24.4.23, successivo all'ultimo (23.4.23) di fruizione dell'ammortizzatore sociale;
- di non avere mai Contr formulato alcuna rinuncia nei confronti di ritenendola datrice di lavoro sostanziale ed essendo ad essa riconducibile l'unico centro d'imputazione giuridica e d'interesse del complesso aziendale solo formalmente nella titolarità di DC, ritenendo sussistente un unico centro di imputazione giuridica. Ricostruiti i fatti di causa, parte ricorrente ha eccepito: - la sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica rappresentato dalle aziende resistenti;
- l'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di cui alla L. 223/1991; - l'illegittima delimitazione del personale coinvolto nell'esubero; - l'illegittimità del recesso per mancata specificazione dei criteri di scelta. Tutto ciò premesso, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale, accerti e dichiari l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro del ricorrente a decorrere dal 01.02.2018 alle dipendenze delle società DC S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con le medesime qualifica e mansioni già riconosciute;
2) conseguentemente, accerti e dichiari illegittimo e per l'effetto inefficace il provvedimento di licenziamento dell'1.4.23 per omesso coinvolgimento nella procedura di tutti i dipendenti DC S.r.l. in
3 Liquidazione e e in ragione dell'omessa individuazione dei CP_3 criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;
3) conseguentemente, condanni e/o le resistenti in solido CP_3 alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
4) per l'effetto, condanni e/o le società resistenti, in solido, CP_3 ai sensi degli artt. 5 co. 3 l. 223/1991 e 1 co. 46 l. 92/2012, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18 co. 4 l. 300/1970, nella misura massima di 12 mensilità e commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
5) condanni DC S.r.l. e al versamento, in via solidale, CP_3 dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento ed il giorno dell'effettiva reintegrazione;
6) in subordine, accerti e dichiari illegittimo il provvedimento di licenziamento intimato in danno del ricorrente con nota dell'1.4.23, per violazione della procedura di comunicazione preventiva nonché della procedura di consultazione sindacale ex art. 4 l. 223/1991;
7) conseguentemente, dichiari risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni le parti resistenti, in solido, ai sensi degli artt. 5 co. 3 l. 223/1991 e 1 co. 46 l. 92/2012, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18 co. 7 l. 300/1970, nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e comunque in misura non inferiore a 12 mensilità;
8) in estremo subordine, accerti e dichiari illegittimo il provvedimento di licenziamento intimato in danno del deducente per violazione della disciplina prevista per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce di tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
9) conseguentemente, dichiari risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare le società resistenti, in solido, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in misura comunque non inferiore a dodici mensilità;
10) con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Costituitesi in giudizio le società resistenti hanno eccepito preliminarmente ed in via assorbente la validità dei verbali di conciliazione sindacale sottoscritti dal lavoratore all'esito di una adeguata e completa informativa, nonché la decadenza ex art. 32 comma 4 legge 183/2010 dal diritto di impugnare il mancato trasferimento dei rapporti di Contr lavoro in esame alla Nel merito, hanno dedotto la sussistenza di una valida cessione del ramo di azienda e l'infondatezza della domanda volta ad accertare l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro del ricorrente dal 01.02.2018 alle dipendenze di
4 Contr DC e di in quanto sprovvista di supporto fattuale, documentale e argomentativo, concludendo per il rigetto delle avverse domande e dei motivi di ricorso, perché totalmente destituiti di qualsivoglia fondamento giuridico. Le società hanno inoltre dedotto la pendenza di altro giudizio rgn. 3531/2021 introdotto da diversi lavoratori, tra cui lo stesso ricorrente, in cui è stata eccepita l'illegittimità della cessione di ramo di azienda e il connesso diritto alla trasmigrazione del rapporto di lavoro in capo ad Contr
rilevando che tale domanda non costituisce oggetto del presente ricorso, di cui ne ha chiesto la sospensione in attesa della definizione del predetto procedimento pregiudiziale solo laddove il Tribunale ritenesse doversi pronunziare in merito alla legittimità del trasferimento di ramo aziendale di DC. Esperito invano il tentativo di conciliazione della presente controversia, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso risulta infondato. Si deve rilevare che, come dedotto e documentato dalle società resistenti, nelle more del presente Giudizio il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1242/2024 ha integralmente rigettato il ricorso di impugnativa Contr del trasferimento di ramo d'azienda da DC a affermando che i lavoratori rimasti presso DC, tra cui l'odierno ricorrente, abbiano validamente rinunziato al diritto di contestare il trasferimento di ramo d'azienda e di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro alle Contr dipendenze di Ciò precisato, pacifici i fatti di causa per come sopra analiticamente descritti, occorre valutare preliminarmente se nell'ambito del rapporto di lavoro del ricorrente fosse individuabile un unico centro di imputazione. Invero, il lavoratore con il presente ricorso ha chiesto accertarsi la titolarità del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal formale Contr datore di lavoro, deducendo che la DC avrebbe ceduto alla l'intera azienda rimanendo essa cedente priva di un complesso organizzato preesistente funzionalmente autonomo e dotato di una specifica identità rispetto al resto del complesso produttivo, sostenendo che vi fosse stata cessione integrale di fabbricati, terreni, beni mobili strumentali delle rimanenze di magazzino e del know how, simulando così la cessione di un ramo di azienda nella realtà inesistente. Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Brindisi (Sentenza n. 179/2025 del 05/02/2025 RG n. 1651/2021) con motivazione pienamente condivisibile dall'odierno giudicante che si richiama ai sensi dell'art 118
5 disp. att. c.p.c.: “l'assunto da cui muove parte ricorrente inerente la presunta inesistenza del ramo aziendale ceduto non appare a monte condivisibile. Ed invero, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato (vedasi da ultimo Cass., sez. lav., ordinanza n. 11528 del 30.4.2024), la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. La Corte di Giustizia ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, S., punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, A., punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C- 233/04, G.G. e D., punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, H.V. e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, J., C458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, S., punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16, P.R., punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, E.N. AE, punto 60). Anche in relazione al testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha ribadito che
“…. …ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (Cass. n. 11247 del 2016; Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo. Il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il
6 ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario- il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione. Negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali
“dematerializzati” o “leggeri” dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Suzen, C13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C229/96, C- 74/97, e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio Persona_1
2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c., per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “… …di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “… …scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017). Applicando tali principi al caso di specie, deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti emerge che la SE aveva quattro ambiti produttivi: meccanica, lamierati, compositi e montaggi. Solo questi ultimi due, in quanto reparti più attivi in relazione alle commesse in essere (specificamente indicate negli accordi sindacali in atti), sono stati oggetto di cessione, laddove i primi due – più anacronistici (ma non per ciò solo privi di identità strutturale e funzionale) ed in quanto tali oggetto di un processo di adeguamento e di riqualificazione di attività e risorse - sono rimasti in capo alla DC, con i relativi beni. Tale ultima circostanza si desume dalle autorizzazioni ministeriali concesse, come concordato nell'accordo del 6.2.2018, per la cassa integrazione per riorganizzazione;
dagli accordi sindacali aventi ad
7 oggetto la riqualificazione dei reparti non ceduti;
dal medesimo contratto di affitto di ramo d'azienda che – all'art.
1- escludeva dal proprio oggetto “(i) contratti di lavoro dipendente con i 112 (centododici) lavoratori dipendenti, facenti parte dell'Azienda, diversi dai lavoratori trasferiti;
(ii) la partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale di Aero Composite;
(iii) i cespiti mobili quali risultanti dall'elenco che si allega al presente contratto sotto la lettera “B” (indicante appunto
“elenco cespiti non trasferiti”); (iv) il godimento dei beni immobili in cui sono posti gli impianti di cui al precedente punto (iii), fatta eccezione per la porzione di immobile rappresentata con colore giallo nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera “c”. E' incontestato poi che il ramo d'azienda oggetto di cessione fosse in grado svolgere il servizio cui esso risultava finalizzato già anteriormente alla cessione. Altrettanto pacifico e incontestato è che i lavoratori trasferiti fossero dotati di un particolare know how, come verificato all'esito dei colloqui intrattenuti con tutti i dipendenti ex SE;
né parte istante ha dedotto o allegato alcuna specifica circostanza dalla quale evincere il contrario. Né l'invalidità di questi ultimi potrebbe desumersi dall'asserita assenza di corrispettività, difettando - secondo la prospettazione di parte ricorrente- le reciproche concessioni. Difatti, come condivisibilmente osservato da un precedente di questo tribunale su una fattispecie pienamente sovrapponibile a quella oggetto di cognizione “Anche tale assunto si scontra in maniera inconciliabile con il contenuto dei documenti innanzi richiamati, con la finalità perseguita dalle parti sociali e sottesa alla complessa operazione che ha interessato la fallita SE (id est l'esigenza di salvaguardare le posizioni dei lavoratori in forza alla predetta società, anche tramite l'attivazione di percorsi di riqualificazione delle attività non trasferite e dei relativi dipendenti, essendo incontestata – e comunque non smentita da risultanze di segno contrario- la circostanza fattuale di cui al punto z della memoria di costituzione delle convenute) e con il fatto che tutti i ricorrenti, come concessione collegata alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione, hanno ricevuto lettera di impegno all'assunzione da parte Contr di (salvo sul punto quanto si dirà nel prosieguo), percependo sino al secondo licenziamento- avvenuto con effetto 24.4.2024- l'integrazione salariale legata alla cassa integrazione (come concordato con le parti sociali). E' quindi da condividere il rilievo formulato dalle convenute (da ultimo nelle note conclusive autorizzate) secondo cui il complesso percorso attivato dalle parti sociali, dalla curatela SE e dalle società convenute – percorso di cui i verbali di conciliazione che occupano hanno rappresentato uno step ed il cui contenuto, pertanto, non può che
8 essere letto ed interpretato, anche in termini di bilanciamento dei contrapporti interessi, alla luce del peculiare contesto in cui sono intervenuti - “non solo è stato concertato a livello istituzionale e sindacale nell'ottica di salvaguardia evidenziata, ma è stato espressamente condiviso ed accettato da tutti i lavoratori coinvolti, compreso i ricorrenti, che in coerenza con le intese collettive hanno sottoscritto due verbali di conciliazione individuale in sede sindacale, rinunziando espressamente ad una serie di diritti a fronte delle garanzie e prerogative concessegli per scongiurare il licenziamento cui sarebbero stati destinati a cagione del fallimento della loro originaria datrice di lavoro SE” (Tribunale Brindisi, sentenza n. 1242/2024). Alla luce di quanto esposto, l'eccezione deve essere disattesa. In conseguenza deve essere considerata priva di fondamento in quanto assorbita l'eccezione relativa all'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura ex L. 223/1991. Invero il ricorrente ha dedotto che le comunicazioni di cui all'art. 4 L. 223/91, fossero incomplete, generiche ed inadeguate, facendo riferimento unicamente alla cessazione dell'attività di DC, che l'esame congiunto con le forze sindacali fosse affetto da nullità per omessa Contro partecipazione di e che la delimitazione dell'esubero ai soli dipendenti rimasti formalmente in DC fosse illegittima in quanto la Contr procedura avrebbe dovuto coinvolgere anche i lavoratori di essendo un unico soggetto datoriale. Tali censure devono ritenersi superate essendo tutte collegate all'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione, non riconosciuto. In ogni caso, il Tribunale rileva come sia evidente che, stante la cessazione dell'attività aziendale di DC, non sussisteva alcun problema di criteri di scelta, ovvero di valutazione di misure alternative. La delimitazione del perimetro dell'esubero ai soli reparti rimasti formalmente in DC e, quindi, ai lavoratori ad essi adibiti appare invero del tutto legittima. Com'è noto, la delimitazione dell'ambito di applicazione dell'esubero e dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità è consentita quando ragioni produttive ed organizzative conducano a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, allorchè il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, le esigenze tecnico-produttive ed organizzative ben possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della suddetta platea, purché il datore indichi nella comunicazione prevista dall'art. 4, terzo comma, citato, le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387).
9 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la resistente ha esplicitato le ragioni della limitazione senza margine CP_4 di equivoci, comunicando che DC cessava ogni attività, con inevitabile delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare a quelli adibiti ai reparti di lavorazione rimasti in DC. Alla luce di quanto sopra esposto, il licenziamento del ricorrente è legittimo, in quanto privo di vizi formali e sostanziali, essendo pacifica la collocazione del lavoratore in reparti operativi rimasti presso DC e quindi estranei al ramo d'azienda ceduto. Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. In considerazione della peculiarità e della complessità delle questioni affrontate, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 15/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 [...] osì provvede: CP_2
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese legali. Brindisi, 03/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 03/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
NO SC, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PATERNO' FEDERICA
in persona del legale Controparte_2 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato PATERNO' FEDERICA
resistente oggetto: Impugnazione licenziamento 441 bis cpc con domanda di reintegrazione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: - di aver lavorato alle dipendenze della G.S.E. Industria ON SR (di seguito SE srl) dal 14.01.2017 al 31.1.2018 con la qualifica di montatore aeronautico;
- che a seguito del fallimento della G.S.E. l'intero compendio aziendale era stato ceduto alla (di seguito DC srl), divenuta Controparte_1 pertanto nuovo suo datore di lavoro a decorrere dall'1.2.2018; - che, in data 18.1.2018, erano stati siglati tre verbali di accordo sindacale ex art. 47 l. 428/1990 (uno tra la Curatela Fallimentare SE srl, DC srl e parti sociali;
il secondo tra DC srl, – di seguito Controparte_2
– e parti sociali;
il terzo tra DC srl e parti sociali) in forza dei CP_3 quali 113 unità lavorative della ex SE sarebbero state cedute dalla DC SR alla nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda (poi CP_3 formalizzato in data 31.1.2018) relativo alle attività di composito e montaggio, rimanendo invece in capo alla DC 112 dipendenti, asseritamente non facenti parte del ramo d'azienda ceduto;
- che le parti avevano altresì stabilito che i “dipendenti trasferiti” sarebbero stati individuati dalla cedente e dalla cessionaria in quanto necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura in essere in favore di alcuni committenti e che i dipendenti della DC avrebbero dovuto sottoscrivere verbali di conciliazione prima del perfezionamento dell'atto di affitto di azienda, la cui stipula era sospensivamente condizionata alla sottoscrizione dei predetti verbali, nonché atto di rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro e/o all'assunzione alle dipendenze Contr della - che egli in data 30.1.2018 aveva sottoscritto due verbali di conciliazione sindacale, il primo con la DC srl afferente l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico, mentre il secondo con la contenente la propria dichiarazione “di non CP_3 afferire al ramo d'azienda oggetto del trasferimento” e la contestuale rinuncia “al preteso diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con Contr ai sensi dell'art. 2112 cc e/o di altra norma di legge e/o contrattuale applicabile”; - che la DC, pochi giorni dopo l'acquisto dell'azienda SE SR, aveva avviato, in data 5.2.2018, la procedura di riduzione del personale dei 112 dipendenti rimasti alle proprie dipendenze dopo la cessione del “ramo aziendale”, concordando poi – giusta verbale del
6.2.2018- la collazione in CIGS dei suddetti dipendenti a decorrere dal
7.2.2018 e per 24 mesi;
- di avere lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per 21 settimane nel 2018, per CP_3
42 settimane nel 2019 e per 37 settimane nel 2020; - che, con verbale di accordo sindacale del 2.3.2020, le parti intervenute, preso atto del fatto che la DC, “non facendo parte del gruppo e non sussistendo i CP_2 presupposti di una ristrutturazione aziendale”, avevano avviato la
2 procedura di liquidazione volontaria e quindi di licenziamento collettivo delle 99 unità impiegate nel sito di Brindisi e che, “avendo cessato l'attività produttiva e volendo favorire il riassorbimento del personale tramite eventuali cessioni aziendali e/o comunque la ricollocazione lavorativa dei dipendenti”, avevano presentato istanza per l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale;
- che, come contestato alle società resistenti con lettera Contr del 2.3.2021, la DC aveva ceduto di fatto alla l'intero complesso aziendale, simulando la cessione di un inesistente ramo d'azienda, con conseguente lesione della propria posizione lavorativa;
di aver ricevuto comunicazione di licenziamento ex artt. 4 e 24 l. 223/1991 datata 1.4.23 nella quale si preannunciava la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di DC srl in liquidazione a decorrere dal 24.4.23 per cessazione di attività e collocazione in liquidazione della Società riguardante tutti i dipendenti;
- che in detta intimazione di licenziamento si menzionava un accordo del 26.4.22, siglato con le istituzioni e le parti sociali unitamente a coevo “accordo quadro” tra le medesime parti, nel quale era prevista la revoca del precedente licenziamento collettivo, che avrebbe spiegato effetto dal 26.4.22, con impegno della DC ad attivare un ulteriore periodo di CIGS, salvo poi prevedere la cessazione del rapporto lavorativo con effetto dal giorno 24.4.23, successivo all'ultimo (23.4.23) di fruizione dell'ammortizzatore sociale;
- di non avere mai Contr formulato alcuna rinuncia nei confronti di ritenendola datrice di lavoro sostanziale ed essendo ad essa riconducibile l'unico centro d'imputazione giuridica e d'interesse del complesso aziendale solo formalmente nella titolarità di DC, ritenendo sussistente un unico centro di imputazione giuridica. Ricostruiti i fatti di causa, parte ricorrente ha eccepito: - la sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica rappresentato dalle aziende resistenti;
- l'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di cui alla L. 223/1991; - l'illegittima delimitazione del personale coinvolto nell'esubero; - l'illegittimità del recesso per mancata specificazione dei criteri di scelta. Tutto ciò premesso, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale, accerti e dichiari l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro del ricorrente a decorrere dal 01.02.2018 alle dipendenze delle società DC S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con le medesime qualifica e mansioni già riconosciute;
2) conseguentemente, accerti e dichiari illegittimo e per l'effetto inefficace il provvedimento di licenziamento dell'1.4.23 per omesso coinvolgimento nella procedura di tutti i dipendenti DC S.r.l. in
3 Liquidazione e e in ragione dell'omessa individuazione dei CP_3 criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;
3) conseguentemente, condanni e/o le resistenti in solido CP_3 alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
4) per l'effetto, condanni e/o le società resistenti, in solido, CP_3 ai sensi degli artt. 5 co. 3 l. 223/1991 e 1 co. 46 l. 92/2012, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18 co. 4 l. 300/1970, nella misura massima di 12 mensilità e commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
5) condanni DC S.r.l. e al versamento, in via solidale, CP_3 dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento ed il giorno dell'effettiva reintegrazione;
6) in subordine, accerti e dichiari illegittimo il provvedimento di licenziamento intimato in danno del ricorrente con nota dell'1.4.23, per violazione della procedura di comunicazione preventiva nonché della procedura di consultazione sindacale ex art. 4 l. 223/1991;
7) conseguentemente, dichiari risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni le parti resistenti, in solido, ai sensi degli artt. 5 co. 3 l. 223/1991 e 1 co. 46 l. 92/2012, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18 co. 7 l. 300/1970, nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e comunque in misura non inferiore a 12 mensilità;
8) in estremo subordine, accerti e dichiari illegittimo il provvedimento di licenziamento intimato in danno del deducente per violazione della disciplina prevista per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce di tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
9) conseguentemente, dichiari risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare le società resistenti, in solido, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in misura comunque non inferiore a dodici mensilità;
10) con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Costituitesi in giudizio le società resistenti hanno eccepito preliminarmente ed in via assorbente la validità dei verbali di conciliazione sindacale sottoscritti dal lavoratore all'esito di una adeguata e completa informativa, nonché la decadenza ex art. 32 comma 4 legge 183/2010 dal diritto di impugnare il mancato trasferimento dei rapporti di Contr lavoro in esame alla Nel merito, hanno dedotto la sussistenza di una valida cessione del ramo di azienda e l'infondatezza della domanda volta ad accertare l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro del ricorrente dal 01.02.2018 alle dipendenze di
4 Contr DC e di in quanto sprovvista di supporto fattuale, documentale e argomentativo, concludendo per il rigetto delle avverse domande e dei motivi di ricorso, perché totalmente destituiti di qualsivoglia fondamento giuridico. Le società hanno inoltre dedotto la pendenza di altro giudizio rgn. 3531/2021 introdotto da diversi lavoratori, tra cui lo stesso ricorrente, in cui è stata eccepita l'illegittimità della cessione di ramo di azienda e il connesso diritto alla trasmigrazione del rapporto di lavoro in capo ad Contr
rilevando che tale domanda non costituisce oggetto del presente ricorso, di cui ne ha chiesto la sospensione in attesa della definizione del predetto procedimento pregiudiziale solo laddove il Tribunale ritenesse doversi pronunziare in merito alla legittimità del trasferimento di ramo aziendale di DC. Esperito invano il tentativo di conciliazione della presente controversia, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso risulta infondato. Si deve rilevare che, come dedotto e documentato dalle società resistenti, nelle more del presente Giudizio il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1242/2024 ha integralmente rigettato il ricorso di impugnativa Contr del trasferimento di ramo d'azienda da DC a affermando che i lavoratori rimasti presso DC, tra cui l'odierno ricorrente, abbiano validamente rinunziato al diritto di contestare il trasferimento di ramo d'azienda e di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro alle Contr dipendenze di Ciò precisato, pacifici i fatti di causa per come sopra analiticamente descritti, occorre valutare preliminarmente se nell'ambito del rapporto di lavoro del ricorrente fosse individuabile un unico centro di imputazione. Invero, il lavoratore con il presente ricorso ha chiesto accertarsi la titolarità del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal formale Contr datore di lavoro, deducendo che la DC avrebbe ceduto alla l'intera azienda rimanendo essa cedente priva di un complesso organizzato preesistente funzionalmente autonomo e dotato di una specifica identità rispetto al resto del complesso produttivo, sostenendo che vi fosse stata cessione integrale di fabbricati, terreni, beni mobili strumentali delle rimanenze di magazzino e del know how, simulando così la cessione di un ramo di azienda nella realtà inesistente. Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Brindisi (Sentenza n. 179/2025 del 05/02/2025 RG n. 1651/2021) con motivazione pienamente condivisibile dall'odierno giudicante che si richiama ai sensi dell'art 118
5 disp. att. c.p.c.: “l'assunto da cui muove parte ricorrente inerente la presunta inesistenza del ramo aziendale ceduto non appare a monte condivisibile. Ed invero, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato (vedasi da ultimo Cass., sez. lav., ordinanza n. 11528 del 30.4.2024), la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. La Corte di Giustizia ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, S., punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, A., punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C- 233/04, G.G. e D., punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, H.V. e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, J., C458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, S., punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16, P.R., punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, E.N. AE, punto 60). Anche in relazione al testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha ribadito che
“…. …ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (Cass. n. 11247 del 2016; Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo. Il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il
6 ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario- il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione. Negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali
“dematerializzati” o “leggeri” dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Suzen, C13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C229/96, C- 74/97, e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio Persona_1
2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c., per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “… …di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “… …scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017). Applicando tali principi al caso di specie, deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti emerge che la SE aveva quattro ambiti produttivi: meccanica, lamierati, compositi e montaggi. Solo questi ultimi due, in quanto reparti più attivi in relazione alle commesse in essere (specificamente indicate negli accordi sindacali in atti), sono stati oggetto di cessione, laddove i primi due – più anacronistici (ma non per ciò solo privi di identità strutturale e funzionale) ed in quanto tali oggetto di un processo di adeguamento e di riqualificazione di attività e risorse - sono rimasti in capo alla DC, con i relativi beni. Tale ultima circostanza si desume dalle autorizzazioni ministeriali concesse, come concordato nell'accordo del 6.2.2018, per la cassa integrazione per riorganizzazione;
dagli accordi sindacali aventi ad
7 oggetto la riqualificazione dei reparti non ceduti;
dal medesimo contratto di affitto di ramo d'azienda che – all'art.
1- escludeva dal proprio oggetto “(i) contratti di lavoro dipendente con i 112 (centododici) lavoratori dipendenti, facenti parte dell'Azienda, diversi dai lavoratori trasferiti;
(ii) la partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale di Aero Composite;
(iii) i cespiti mobili quali risultanti dall'elenco che si allega al presente contratto sotto la lettera “B” (indicante appunto
“elenco cespiti non trasferiti”); (iv) il godimento dei beni immobili in cui sono posti gli impianti di cui al precedente punto (iii), fatta eccezione per la porzione di immobile rappresentata con colore giallo nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera “c”. E' incontestato poi che il ramo d'azienda oggetto di cessione fosse in grado svolgere il servizio cui esso risultava finalizzato già anteriormente alla cessione. Altrettanto pacifico e incontestato è che i lavoratori trasferiti fossero dotati di un particolare know how, come verificato all'esito dei colloqui intrattenuti con tutti i dipendenti ex SE;
né parte istante ha dedotto o allegato alcuna specifica circostanza dalla quale evincere il contrario. Né l'invalidità di questi ultimi potrebbe desumersi dall'asserita assenza di corrispettività, difettando - secondo la prospettazione di parte ricorrente- le reciproche concessioni. Difatti, come condivisibilmente osservato da un precedente di questo tribunale su una fattispecie pienamente sovrapponibile a quella oggetto di cognizione “Anche tale assunto si scontra in maniera inconciliabile con il contenuto dei documenti innanzi richiamati, con la finalità perseguita dalle parti sociali e sottesa alla complessa operazione che ha interessato la fallita SE (id est l'esigenza di salvaguardare le posizioni dei lavoratori in forza alla predetta società, anche tramite l'attivazione di percorsi di riqualificazione delle attività non trasferite e dei relativi dipendenti, essendo incontestata – e comunque non smentita da risultanze di segno contrario- la circostanza fattuale di cui al punto z della memoria di costituzione delle convenute) e con il fatto che tutti i ricorrenti, come concessione collegata alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione, hanno ricevuto lettera di impegno all'assunzione da parte Contr di (salvo sul punto quanto si dirà nel prosieguo), percependo sino al secondo licenziamento- avvenuto con effetto 24.4.2024- l'integrazione salariale legata alla cassa integrazione (come concordato con le parti sociali). E' quindi da condividere il rilievo formulato dalle convenute (da ultimo nelle note conclusive autorizzate) secondo cui il complesso percorso attivato dalle parti sociali, dalla curatela SE e dalle società convenute – percorso di cui i verbali di conciliazione che occupano hanno rappresentato uno step ed il cui contenuto, pertanto, non può che
8 essere letto ed interpretato, anche in termini di bilanciamento dei contrapporti interessi, alla luce del peculiare contesto in cui sono intervenuti - “non solo è stato concertato a livello istituzionale e sindacale nell'ottica di salvaguardia evidenziata, ma è stato espressamente condiviso ed accettato da tutti i lavoratori coinvolti, compreso i ricorrenti, che in coerenza con le intese collettive hanno sottoscritto due verbali di conciliazione individuale in sede sindacale, rinunziando espressamente ad una serie di diritti a fronte delle garanzie e prerogative concessegli per scongiurare il licenziamento cui sarebbero stati destinati a cagione del fallimento della loro originaria datrice di lavoro SE” (Tribunale Brindisi, sentenza n. 1242/2024). Alla luce di quanto esposto, l'eccezione deve essere disattesa. In conseguenza deve essere considerata priva di fondamento in quanto assorbita l'eccezione relativa all'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura ex L. 223/1991. Invero il ricorrente ha dedotto che le comunicazioni di cui all'art. 4 L. 223/91, fossero incomplete, generiche ed inadeguate, facendo riferimento unicamente alla cessazione dell'attività di DC, che l'esame congiunto con le forze sindacali fosse affetto da nullità per omessa Contro partecipazione di e che la delimitazione dell'esubero ai soli dipendenti rimasti formalmente in DC fosse illegittima in quanto la Contr procedura avrebbe dovuto coinvolgere anche i lavoratori di essendo un unico soggetto datoriale. Tali censure devono ritenersi superate essendo tutte collegate all'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione, non riconosciuto. In ogni caso, il Tribunale rileva come sia evidente che, stante la cessazione dell'attività aziendale di DC, non sussisteva alcun problema di criteri di scelta, ovvero di valutazione di misure alternative. La delimitazione del perimetro dell'esubero ai soli reparti rimasti formalmente in DC e, quindi, ai lavoratori ad essi adibiti appare invero del tutto legittima. Com'è noto, la delimitazione dell'ambito di applicazione dell'esubero e dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità è consentita quando ragioni produttive ed organizzative conducano a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, allorchè il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, le esigenze tecnico-produttive ed organizzative ben possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della suddetta platea, purché il datore indichi nella comunicazione prevista dall'art. 4, terzo comma, citato, le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387).
9 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la resistente ha esplicitato le ragioni della limitazione senza margine CP_4 di equivoci, comunicando che DC cessava ogni attività, con inevitabile delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare a quelli adibiti ai reparti di lavorazione rimasti in DC. Alla luce di quanto sopra esposto, il licenziamento del ricorrente è legittimo, in quanto privo di vizi formali e sostanziali, essendo pacifica la collocazione del lavoratore in reparti operativi rimasti presso DC e quindi estranei al ramo d'azienda ceduto. Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. In considerazione della peculiarità e della complessità delle questioni affrontate, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 15/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 [...] osì provvede: CP_2
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese legali. Brindisi, 03/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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