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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5336/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ME TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5336/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Torelli del Foro Parte_1 di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marida Parte_2
Molinari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 8 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in GH (PR), in data 8 luglio 2017, che dalla loro unione è nata (il 6 giugno 2021) la figlia , che la loro separazione consensuale era stata oggetto di decreto Per_1
d'omologa emesso da questo Tribunale il 16 febbraio 2022 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Confermando l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note pagina 1 di 2 scritte autorizzate con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento e dell'esito stesso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in GH (PR), in data 8 luglio 2017, trascritto Parte_1 Parte_2 al Numero 6, Parte 2, Serie A, Anno 2017 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GH (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 16 giugno 2025 e depositato il giorno 8 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
SI ME TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ME TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5336/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Torelli del Foro Parte_1 di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marida Parte_2
Molinari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 8 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in GH (PR), in data 8 luglio 2017, che dalla loro unione è nata (il 6 giugno 2021) la figlia , che la loro separazione consensuale era stata oggetto di decreto Per_1
d'omologa emesso da questo Tribunale il 16 febbraio 2022 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Confermando l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note pagina 1 di 2 scritte autorizzate con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento e dell'esito stesso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in GH (PR), in data 8 luglio 2017, trascritto Parte_1 Parte_2 al Numero 6, Parte 2, Serie A, Anno 2017 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GH (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 16 giugno 2025 e depositato il giorno 8 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
SI ME TO
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