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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1560/2018, pubblicata il 21 settembre 2018, iscritto al n. 1410/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del10 giugno 2025 e pendente
T R A
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianleonardo Caruso (c.f.: CodiceFiscale_2
- A P P E L L A N T E -
E
(c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Altieri (c.f.: C.F._4
- A P P E L L A T O –
N O N C H É
LU C I O L O N A R D O ( c . f . : CodiceFiscale_5
-A P P E L L A T O C O N T U M A C E –
E D
i l PR O C U R A T O R E G E N E R A L E D E L L A RE P U B B L I C A P R E S S O L A CO R T E
D' AP P E L L O D I NA P O L I -INTERVENTORE EX LEGE - Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato l'11 gennaio 2013 e Parte_2
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Benevento Parte_3 Pt_1
per sentir così provvedere: “in via preliminare disporre il sequestro, ai
[...]
sensi dell'articolo 224 c.p.c., del documento impugnato di falso nonché, ai fini della verifica della falsità o meno del documento prodotto dal sig. Pt_1
dell'originale del documento relativo all'elaborato redatto dal sig. (nome assente) il quale si trova presso l'Ente depositario con Controparte_1
sede in alla Via Mommsen, meglio identificato come documento CP_1
prodotto in copia non conforme da nel giudizio recante n. R.G. Parte_1
1541/2012 pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore con prossima udienza fissata per il 13.03.2013, contenuto nel documento contraddistinto dal n. 10 dell'indice degli atti della produzione di parte convenuta relativa al giudizio appena richiamato identificato con l'elaborato n. 7; - nel merito : a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e non autenticità, o meglio la mancata corrispondenza, del documento prodotto in copia da parte convenuta nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore recante n. R.G,
1542/2012 con prossima udienza fissata per il 13.02.2013, contenuto nel documento contraddistinto dal n. 10 dell'indice atti della produzione di parte convenuta relativa al giudizio appena richiamato identificato con l'elaborato n. 7, con quello originale conservato presso lo di , nonché con quello CP_1 CP_1
prodotto in copia conforme all'originale dall'odierno attore unitamente al presente atto;
b)- dichiarare, conseguentemente, nullo e/o inesistente e/o annullabile il documento prodotto da nel giudizio recante n. R.G. 1542/2012 Parte_1
pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, con prossima udienza fissata per il 13.02.2013, contenuto nel documento contraddistinto dal n. 10 dell'indice atti della produzione di parte convenuta relativa al giudizio appena richiamato identificato con l'elaborato n. 7”.
Premettevano, al riguardo:
- di essere stati convenuti dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore da
, nella rispettiva qualità di dirigente p.t. dell'Istituto Autonomo Parte_1
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
delle di e di Presidente p.t. dell'ente stesso al fine di CP_2 CP_1
vedere accertare che, in concorso con altri, si erano illecitamente accordati, in suo danno, per predeterminare gli esiti del concorso pubblico a 5 posti di istruttore tecnico presso lo stesso Ente, pubblicato sul BURC Campania n. 52 del
06.11.2000, cui aveva partecipato, risultandone vincitore, anche il figlio dell'attore tale e conseguentemente ottenere da loro il Parte_2 Persona_1
risarcimento dei danni subiti;
- che , nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore, aveva, tra l'altro, prodotto il documento n. 10 dell'indice, denominato
“atto di deposito 3.12.2007 della perizia giurata a firma dell 'ing in Per_2
uno ai documenti corredanti la stessa”, in cui sosteneva, come riportato a pagina 22 del proprio atto di citazione, che la copia dell'elaborato di Per_1
costituente allegato della detta perizia, presentava delle anomalie in
[...]
quanto: a) era “l'unico elaborato svolto su fogli di computisteria assolutamente diversi da quelli su cui risultano svolte le prove degli altri candidati atteso che su di essi le linee intersecanti in senso orizzontale e verticale sono sbiadite e quasi impercettibili e per di più il foglio stesso, preventivamente siglato dalla commissione, risulta girato al contrario rispetto all' uso corretto e corrente dei fogli di computisteria”; b) presentava la scritta “ posta in alto al centro della Pt_2
pagina, che assolutamente non compariva sull'originale e sulla copia conforme all'originale, prodotti da e dall'Ente in altro giudizio promosso Persona_1
dallo stesso dinnanzi al Tar Campania, che presentavano linee ben Pt_1
visibili intersecantisi in senso orizzontale e verticale, con fogli identici a quelli di altri candidati, regolarmente vidimati e siglati dalla commissione, tanto che esse non erano state oggetto di contestazioni neppure da parte del Pubblici ministeri presso la Procura della Repubblica di Benevento nel procedimento penale apertosi a carico degli attori;
- che, in diritto, avevano interesse, ai sensi dell'art 100 c.p.c., ad “un accertamento preventivo della falsità di un documento, la cui efficacia di prova legale potrebbe essere invocata da altri come mezzo di prova da opporre agli attori”, giacché, la presenza delle dette anomalie sul citato documento
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rappresentava un “falso materiale per alterazione per estrinseco, nel senso che viene rappresentato l'elaborato riferibile all' (concorrente) con alterazione Pt_2
del supporto in cui era stato effettuato l'elaborato di concorso con alterazione dei segni grafici del foglio su cui era stato (redatto) l'elaborato” con esigenza di fare accertare la falsità di tale documento, non corrispondente alla effettiva formazione del documento in oggetto;
- che anche le Sezioni Unite avrebbero ritenuto proponibile la querela di falso avverso una scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale.
2. In tale giudizio, si costituiva con comparsa del 7 giugno Parte_1
2013, eccependo l'inammissibilità della proposta querela di falso, sia con riguardo alla perizia di parte (essendo certamente inammissibile proporre una querela di falso contro una perizia tecnica di parte che si pronuncia(va) unicamente sugli aspetti sostanziali e contenutistici dei singoli compiti valutati dalla Commissione esaminatrice e giammai sugli aspetti formali dei fogli su cui gli stessi compiti erano stati svolti dai candidati), sia con riguardo al solo allegato 7 a detta perizia, atteso che tale documento non era una “scrittura privata”, ai sensi e per gli effetti dell'art 2702 c.c., in quanto non conteneva (né nell'originale, né nelle copie conformi prodotte da controparte, né nella copia informale allegata alla perizia ) nessuna sottoscrizione del proprio autore, sicché non Per_2
poteva contrastarsene, col citato strumento, la riferibilità allo stesso;
peraltro, con riguardo ad un elemento della presunta falsità, cioè la circostanza che la copia informale dell'elaborato incriminato presentava il nome del concorrente, precisava che tale apposizione era stata fatta all'evidente scopo di facilitarne l'individuazione all'estensore della perizia tecnica di parte, il cui compito, come detto, era di valutare i soli aspetti contenutistici dell'elaborato; in ogni caso, mancava l'interesse giuridicamente rilevante, a proporre querela di falso, in ragione del fatto che nel giudizio risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore erano stati prodotti dall' , su richiesta del in copia CP_1 Pt_1
conforme i dieci elaborati dei concorrenti relativi alla seconda prova pratica contestata e nessuno degli attori li aveva contestati, sicché il Giudice adìto aveva rigettato la richiesta di sospensione di quel processo, in attesa della definizione
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del processo avente ad oggetto la querela di falso, da poco iniziato, anche perché
l'attore aveva ivi ribadito e giustificato le contestate difformità formali Pt_1
della fotocopia, ed era, pertanto, venuto meno l'interesse a contestare la falsità formale dell'allegato documento, spettando al solo Tribunale adìto la valutazione del contenuto di quel documento.
3. Nonostante i chiarimenti offerti dal convenuto il Tribunale di Pt_1
Benevento, senza pronunciarsi sulla preliminare eccezione di inammissibilità della querela sollevata dal citato convenuto, con ordinanza 22.7.2014, ritenendo che “ nonostante l'avvenuto deposito: alla prima udienza nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Nocera della nota 14.11.2011 a firma del direttore generale dello di unitamente alla copia conforme dei dieci elaborati del CP_1 CP_1
concorso (oggetto di giudizio) tra cui quello di ”, vi era comunque Persona_1
l'interesse degli attori ad ottenere una pronuncia che dichiarava erga omnes la falsità dell'elaborato allegato sub 7 alla perizia depositata in quella sede dall'odierno convenuto e dal perito ricondotta all' , dava ingresso Pt_2
all'espletamento di una ctu, all'esito della quale, pronunziava la sentenza impugnata, con cui accoglieva la domanda e dichiarava la falsità dell'elaborato 7, allegato alla perizia redatta dall'ing. , allegato sub 10 all'atto di Persona_3
citazione depositato da il 6.4.2012 dinanzi al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore e condannava il al pagamento delle spese di lite nonché al Pt_1
rimborso delle spese di c.t.u.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 14 marzo 2019 ad e , ha proposto appello Parte_2 Parte_3 Parte_1
lamentandosi:
A) del fatto che il primo Giudice non aveva esaminato la sua preliminare eccezione di inammissibilità della querela di falso per le ragioni indicate nella sua comparsa di costituzione in primo grado e riproposte nelle memorie ex art. 183, comma Vi, c.p.c. nonché nella richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria del 22 luglio 2014;
B) del fatto che il primo Giudice aveva affermato esservi ancora un interesse degli attori a proporre e proseguire il giudizio di querela di falso, sebbene in quel
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medesimo giudizio risarcitorio erano state prodotte, su richiesta del le Pt_1
copie autenticate degli elaborati concorsuali ed il medesimo Tribunale di Nocera
Inferiore aveva chiarito con la sua sentenza 1842/14, a pagina 10, che la perizia del
C.T.P del mirava a dimostrare che “se la commissione avesse Pt_1
correttamente operato nella correzione dei compiti, in particolare del secondo elaborato, avrebbe diversamente valutato le risultanze complessive delle prove ed egli sarebbe risultato ricompreso utilmente in graduatoria”;
C) del fatto che il Tribunale l'avesse condannato al pagamento delle spese di causa ed a quelle del Ctu, anziché compensare tali spese, nonostante fossero state prodotte in giudizio, su iniziativa del convenuto, le copie autentiche degli elaborati da poter raffrontare con quella oggetto di querela di falso, e che egli aveva spiegato le ragioni delle difformità formali, da lui indicate nel suo atto di citazione, tanto che di tale condotta collaborativa aveva dato atto persino il
Tribunale nella sentenza impugnata, in cui chiariva che “Il CTU, inoltre, si soffermava anche sulla presenza della parola " olo nell'elaborato allegato Pt_2
alla citata perizia, chiaramente non presente né nella copia autentica, né nell'originale, ma sul punto occorre ribadire che il medesimo convenuto nelle proprie prime memorie ex art. 183, VI,co., c.p.c. chiariva che trattasi di nome scritto dal perito solo per una più facile individuazione dell'elaborato in discussione e, del resto, il medesimo non aveva posto tale elemento Pt_1
a fondamento della propria domanda di risarcimento danni”. Inoltre, il medesimo Ctu aveva accertato che non vi era stata nessuna manomissione dell'originale del documento e che solo quello prodotto in fotocopia informale, in allegato alla citata perizia di parte dell'ing. , e da questo utilizzato solo Per_2
per provare la non corretta valutazione meritocratica dei compiti da parte della
Commissione di concorso, presentava lievi difformità formali, già ampiamente spiegate;
D) del fatto che il Tribunale, prima con ordinanza del 22 luglio 2014 e poi con quella del 6 novembre 2015, non aveva ritenuto ammissibili, in quanto tardive, le produzioni documentali del contenenti gli atti prodotti in sede di giudizio Pt_1
risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Nocera inferiore, tra cui le copie conformi degli
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elaborati peritali prodotte in quel giudizio dall' , sicché la ctu disposta nel CP_1
primo grado del giudizio di falso era stata illegittimamente disposta sulle fotocopie delle dette copie conformi, in violazione degli artt. 223, 224 e 226 c.p.c, che prescrivevano l'acquisizione degli originali e/o delle copie conformi dei documenti da poter confrontare con quello oggetto di querela di falso.
Ha concluso chiedendo, “in via principale, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei primi due motivi di appello, DI rigettare l'avversa domanda di querela di falso perché inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata anche per carenza di interesse all'azione con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del proprio avvocato per anticipazione fattane;
- in via gradata e in accoglimento del 3° motivo di appello, in riforma giudizio l'integrale compensazione delle spese di giudizio in applicazione dell'art
92 c.p.c. Il tutto con altra conseguenziale statuizione di rito”.
5. Con comparsa del 16 settembre 2019 si è costituito in giudizio il solo che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di Parte_2
interesse dell'appellante, che aveva già esperito con esito negativo le sue iniziative in sede penale, amministrativa e civile, manifestando, pertanto, in sede di querela di falso, il solo intento dilatorio di evitare il pagamento delle spese di lite, a fronte dell'interesse degli appellati ad evitare che il giudice civile, ma ancor prima quello penale ed amministrativo, potessero arrivare ad un erroneo convincimento fondato su di un atto falso, che, pertanto, doveva essere eliminato dalla realtà giuridica, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese con attribuzione.
6. Dichiarata la contumacia di e disposta la comunicazione Parte_3
degli atti al Procuratore generale della Repubblica in sede, all'udienza del 10 giugno 2025, il Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
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E' fondato il primo motivo dell'appello del poiché effettivamente il Pt_1
Tribunale non ha esaminato la preliminare eccezione di inammissibilità della querela di falso, sollevata nel primo grado del giudizio dall'attuale appellante.
Difatti, il Tribunale pur dichiarando di voler esaminare preliminarmente le eccezioni proposte dal convenuto, attuale appellante, da lui ribadite in sede di comparsa conclusionale, si era limitato ad esaminare il solo aspetto dell'interesse ad agire degli attori, sostenendo che il fatto dell'avvenuto deposito della nota del 14 novembre 2011 da parte del Direttore generale dell' , CP_1
unitamente alle copie conformi dei 10 elaborati dei concorrenti, tra cui quello di non faceva venir meno l'interesse degli attori a voler ottenere una Persona_1
pronuncia che dichiarasse erga omnes la falsità dell'elaborato, allegato sub 7 alla perizia depositata in sede di giudizio risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore dal e dal perito ricondotta all' Pt_1 Pt_2
A giudizio della Corte, nel caso in esame deve farsi applicazione del condivisibile indirizzo della Suprema Corte ed affermarsi che “la querela di falso costituisce uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata, sicché la finalità del procedimento è quella di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa;
in altri termini, la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi
l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, la querela di falso non è ammissibile (v. già Cass.
8925/2001; più recentemente, Cass.19626/2020 e Cass. 11875/2025).
Nella specie, non veniva contestato il contenuto dell'elaborato (la cd. falsità ideologica), ma - come correttamente posto in evidenza dal - veniva Pt_1
contestata una sorta di “falsità materiale” della fotocopia di un elaborato di concorso, il n. 7 del concorrente figlio dell'attuale appellato Persona_1
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pacificamente attribuibile al primo indipendentemente dal fatto Parte_2
che fosse o meno firmato.
Ed infatti, nella querela di falso proposta in primo grado si parlava di “falso materiale per alterazione per estrinseco”, con alterazione cioè del solo supporto su cui era stato effettuato l'elaborato di concorso, riguardante i segni grafici del foglio, poiché - come sostenuto dal alla pag. 22 del suo atto di citazione Pt_1
dinnanzi al Tribunale di Nocera inferiore - la copia dell'elaborato di Per_1
costituente allegato della detta perizia, era “l'unico elaborato svolto su fogli
[...]
di computisteria assolutamente diversi da quelli su cui risultano svolte le prove degli altri candidati atteso che su di essi le linee intersecanti in senso orizzontale e verticale sono sbiadite e quasi impercettibili”.
E' quindi logico ritenere che, su tali basi, gli attuali appellati abbiano in realtà voluto soltanto contestare le affermazioni, o meglio le insinuazioni, del Pt_1
contenute nell'atto di citazione, secondo cui l'elaborato di - e Persona_1
dunque, di un soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio risarcitorio in cui l'elaborato era stato prodotto – era diverso dagli altri solo perché predisposto su di un foglio, apparentemente diverso da quello utilizzato dagli altri, quasi a voler dire che i membri della Commissione esaminatrice, con la complicità di Pt_2
avevano consentito al candidato la precompilazione dell'elaborato.
[...]
Tanto, però, non basta per poter ritenere ammissibile la proposta querela
(che pure può riguardare una scrittura privata priva di sottoscrizione) per il motivo indicato dagli attori, giacché con essa non si vuole eliminare “l'efficacia probatoria
(del documento), né si vuole l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso dalla realtà giuridica , né si vuole tutelare la fede pubblica”.
Il documento in esame, infatti, non era stato alterato mediante l'apposizione della firma invero riportata sulla citata fotocopia – come pure riconosciuto Pt_2
dal primo Giudice - al solo fine di consentire al Ctp, ing. , di poterlo Per_2
identificare (in quanto privo di sottoscrizione) e valutare in comparazione con il contenuto degli altri candidati;
né può ritenersi - come sostenuto dagli attori- che l'alterazione avesse potuto riguardare il solo supporto materiale su cui l'elaborato era stato riprodotto, dal momento che l'anomalia riscontrata, poteva anche
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essere frutto dell'operazione di fotoriproduzione, che rivelato correttamente la quadrettatura, che invece era presente nell'originale, come accertato dal CTU.
Ma se così è, non essendovi contestazione sull'esistenza dell'originale (cd. diniego di originale), gli attori in primo grado avrebbero dovuto disconoscere la conformità del documento all'originale o anche proporre querela di falso, ma solo nei limiti in cui contestavano la perfetta riproduzione, rispetto all'originale, del contenuto del documento;
ciò che nella specie non è avvenuto, cosicché la citata fotocopia non poteva che avere la stessa efficacia probatoria - non contestata - dell'originale (cfr., sul punto, Cass. 24029/2024).
Del resto, il Ctu aveva ravvisato diversità rispetto all'originale non solo della fotocopia semplice, oggetto di querela di falso, ma anche delle copie conformi, prodotte nei diversi giudizi in cui erano stati coinvolti direttamente o indirettamente gli attori (procedimento penale e procedimento dinnanzi al Tar
Campania) e mai da essi contestate, a riprova del fatto che era possibile che la riproduzione in fotocopia del documento originale potesse risultare meno chiara di quest'ultimo e far sbiadire completamente anche la quadrettatura del foglio su cui il documento era stato compilato.
Quanto detto fa venir meno anche l'interesse degli attori in primo grado e in particolare di a proporre la citata querela di falso, non potendosi Parte_2
ritenere che essi avessero interesse ad eliminare dalla realtà giuridica, con efficacia erga omnes, un documento in fotocopia, che aveva la medesima efficacia probatoria dell'originale non contestato.
In tal senso, del resto, si era orientato anche il Tribunale di Nocera Inferiore, quando aveva ritenuto di non dover sospendere il giudizio risarcitorio, dinnanzi a sé pendente, per assenza di pregiudizialità con quello di querela di falso pendente dinnanzi al Tribunale di Benevento, ed aveva deciso la causa a prescindere dalla detta querela di falso.
IV. In conclusione, la Corte, assorbiti gli altri motivi di gravame, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza appellata, dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da e da , avente ad oggetto l'allegato 7 alla perizia del Parte_2 Parte_3
Ctp, ingegner , identificante la copia semplice dell'elaborato Per_2
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concorsuale identificato al n. 7 ed attribuibile ad prodotto come Persona_1
all. 10 da nel giudizio risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore.
All'inammissibilità della querela di falso, conseguono le statuizioni di cui all'art. 226 c.p.c., sicché, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, e per quanto d'interesse, segue l'ordine di restituzione all'appellante, qualora ancora possibile, del citato allegato, nonché l'ordine di procedere, a cura della cancelleria, all'annotazione di tale sentenza sulla citata fotocopia ove rinvenuta.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e Parte_2 [...]
vanno condannati in solido a rifondere ad le spese del Pt_3 Parte_1
doppio grado, che vanno liquidate d'ufficio, in mancanza della relativa specifica, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n.
147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse vengono determinate, sulla base del valore della controversia, da considerarsi per la querela di falso di valore indeterminabile (Cass.15642/2017), nel complessivo importo di 7.360,00 € per il primo grado del giudizio, di cui
6.400,00 € per compensi (1.600,00 € per la fase di studio, 1.100,00 € per la fase introduttiva, 1.400,00 € per la fase istruttoria e 2.300,00 € per la fase decisoria),
960,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, nonché di 9.314,00 €, per il secondo grado del giudizio, di cui 7.400,00
€ per il compenso (2.000,00 € per la cd. fase di studio, 1.300,00 € per la cd. fase introduttiva, 1.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase istruttoria e 2.500,00
€ per la fase decisoria), 1.110,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali,
e 804,00 € per spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori ed attribuite all'avv. Gianleonardo Caruso, difensore dell'appellante, che si è dichiarato anticipatario.
VI. Anche le spese della CTU del primo grado di giudizio vanno poste definitivamente a carico di e . Parte_2 Parte_3
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P.Q.M
.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
, con l'intervento del Procuratore generale della Repubblica presso la Pt_3
Corte d'Appello di Napoli, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento
n. 1560/2018, così provvede:
1. dichiara inammissibile la querela di falso proposta da e Parte_2
, avente ad oggetto l'allegato 7 alla perizia del Ctp, ing , Parte_3 Per_2
identificante la copia semplice dell'elaborato concorsuale identificato al n. 7 ed attribuibile ad prodotto come all. 10 da nel Persona_1 Parte_1
giudizio risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;
2. ordina, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza e per quanto d'interesse, la restituzione all'appellante, qualora ancora possibile, del citato allegato nonché di procedere, a cura della cancelleria, all'annotazione di tale sentenza sulla citata fotocopia ove rinvenuta;
3. condanna e , in solido tra di loro, al Parte_2 Parte_3
pagamento a favore di , con attribuzione al difensore di Parte_1
quest'ultimo, avv. Gianleonardo Caruso per dichiarazione di anticipo fatta, delle spese del processo di primo grado, che si liquidano nel complessivo importo di
7.360,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 6.400,00 € per compensi, 960,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, nonché di 9.314,00 €, per il secondo grado del giudizio, di cui 7.400,00
€ per il compenso, 1.110,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e
804,00 € per spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
4. pone le spese di CTU del primo grado del giudizio definitivamente a carico di e , in solido tra di loro. Parte_2 Parte_3
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1560/2018, pubblicata il 21 settembre 2018, iscritto al n. 1410/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del10 giugno 2025 e pendente
T R A
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianleonardo Caruso (c.f.: CodiceFiscale_2
- A P P E L L A N T E -
E
(c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Altieri (c.f.: C.F._4
- A P P E L L A T O –
N O N C H É
LU C I O L O N A R D O ( c . f . : CodiceFiscale_5
-A P P E L L A T O C O N T U M A C E –
E D
i l PR O C U R A T O R E G E N E R A L E D E L L A RE P U B B L I C A P R E S S O L A CO R T E
D' AP P E L L O D I NA P O L I -INTERVENTORE EX LEGE - Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato l'11 gennaio 2013 e Parte_2
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Benevento Parte_3 Pt_1
per sentir così provvedere: “in via preliminare disporre il sequestro, ai
[...]
sensi dell'articolo 224 c.p.c., del documento impugnato di falso nonché, ai fini della verifica della falsità o meno del documento prodotto dal sig. Pt_1
dell'originale del documento relativo all'elaborato redatto dal sig. (nome assente) il quale si trova presso l'Ente depositario con Controparte_1
sede in alla Via Mommsen, meglio identificato come documento CP_1
prodotto in copia non conforme da nel giudizio recante n. R.G. Parte_1
1541/2012 pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore con prossima udienza fissata per il 13.03.2013, contenuto nel documento contraddistinto dal n. 10 dell'indice degli atti della produzione di parte convenuta relativa al giudizio appena richiamato identificato con l'elaborato n. 7; - nel merito : a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e non autenticità, o meglio la mancata corrispondenza, del documento prodotto in copia da parte convenuta nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore recante n. R.G,
1542/2012 con prossima udienza fissata per il 13.02.2013, contenuto nel documento contraddistinto dal n. 10 dell'indice atti della produzione di parte convenuta relativa al giudizio appena richiamato identificato con l'elaborato n. 7, con quello originale conservato presso lo di , nonché con quello CP_1 CP_1
prodotto in copia conforme all'originale dall'odierno attore unitamente al presente atto;
b)- dichiarare, conseguentemente, nullo e/o inesistente e/o annullabile il documento prodotto da nel giudizio recante n. R.G. 1542/2012 Parte_1
pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, con prossima udienza fissata per il 13.02.2013, contenuto nel documento contraddistinto dal n. 10 dell'indice atti della produzione di parte convenuta relativa al giudizio appena richiamato identificato con l'elaborato n. 7”.
Premettevano, al riguardo:
- di essere stati convenuti dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore da
, nella rispettiva qualità di dirigente p.t. dell'Istituto Autonomo Parte_1
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(già Prima Sezione Civile bis)
delle di e di Presidente p.t. dell'ente stesso al fine di CP_2 CP_1
vedere accertare che, in concorso con altri, si erano illecitamente accordati, in suo danno, per predeterminare gli esiti del concorso pubblico a 5 posti di istruttore tecnico presso lo stesso Ente, pubblicato sul BURC Campania n. 52 del
06.11.2000, cui aveva partecipato, risultandone vincitore, anche il figlio dell'attore tale e conseguentemente ottenere da loro il Parte_2 Persona_1
risarcimento dei danni subiti;
- che , nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore, aveva, tra l'altro, prodotto il documento n. 10 dell'indice, denominato
“atto di deposito 3.12.2007 della perizia giurata a firma dell 'ing in Per_2
uno ai documenti corredanti la stessa”, in cui sosteneva, come riportato a pagina 22 del proprio atto di citazione, che la copia dell'elaborato di Per_1
costituente allegato della detta perizia, presentava delle anomalie in
[...]
quanto: a) era “l'unico elaborato svolto su fogli di computisteria assolutamente diversi da quelli su cui risultano svolte le prove degli altri candidati atteso che su di essi le linee intersecanti in senso orizzontale e verticale sono sbiadite e quasi impercettibili e per di più il foglio stesso, preventivamente siglato dalla commissione, risulta girato al contrario rispetto all' uso corretto e corrente dei fogli di computisteria”; b) presentava la scritta “ posta in alto al centro della Pt_2
pagina, che assolutamente non compariva sull'originale e sulla copia conforme all'originale, prodotti da e dall'Ente in altro giudizio promosso Persona_1
dallo stesso dinnanzi al Tar Campania, che presentavano linee ben Pt_1
visibili intersecantisi in senso orizzontale e verticale, con fogli identici a quelli di altri candidati, regolarmente vidimati e siglati dalla commissione, tanto che esse non erano state oggetto di contestazioni neppure da parte del Pubblici ministeri presso la Procura della Repubblica di Benevento nel procedimento penale apertosi a carico degli attori;
- che, in diritto, avevano interesse, ai sensi dell'art 100 c.p.c., ad “un accertamento preventivo della falsità di un documento, la cui efficacia di prova legale potrebbe essere invocata da altri come mezzo di prova da opporre agli attori”, giacché, la presenza delle dette anomalie sul citato documento
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rappresentava un “falso materiale per alterazione per estrinseco, nel senso che viene rappresentato l'elaborato riferibile all' (concorrente) con alterazione Pt_2
del supporto in cui era stato effettuato l'elaborato di concorso con alterazione dei segni grafici del foglio su cui era stato (redatto) l'elaborato” con esigenza di fare accertare la falsità di tale documento, non corrispondente alla effettiva formazione del documento in oggetto;
- che anche le Sezioni Unite avrebbero ritenuto proponibile la querela di falso avverso una scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale.
2. In tale giudizio, si costituiva con comparsa del 7 giugno Parte_1
2013, eccependo l'inammissibilità della proposta querela di falso, sia con riguardo alla perizia di parte (essendo certamente inammissibile proporre una querela di falso contro una perizia tecnica di parte che si pronuncia(va) unicamente sugli aspetti sostanziali e contenutistici dei singoli compiti valutati dalla Commissione esaminatrice e giammai sugli aspetti formali dei fogli su cui gli stessi compiti erano stati svolti dai candidati), sia con riguardo al solo allegato 7 a detta perizia, atteso che tale documento non era una “scrittura privata”, ai sensi e per gli effetti dell'art 2702 c.c., in quanto non conteneva (né nell'originale, né nelle copie conformi prodotte da controparte, né nella copia informale allegata alla perizia ) nessuna sottoscrizione del proprio autore, sicché non Per_2
poteva contrastarsene, col citato strumento, la riferibilità allo stesso;
peraltro, con riguardo ad un elemento della presunta falsità, cioè la circostanza che la copia informale dell'elaborato incriminato presentava il nome del concorrente, precisava che tale apposizione era stata fatta all'evidente scopo di facilitarne l'individuazione all'estensore della perizia tecnica di parte, il cui compito, come detto, era di valutare i soli aspetti contenutistici dell'elaborato; in ogni caso, mancava l'interesse giuridicamente rilevante, a proporre querela di falso, in ragione del fatto che nel giudizio risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore erano stati prodotti dall' , su richiesta del in copia CP_1 Pt_1
conforme i dieci elaborati dei concorrenti relativi alla seconda prova pratica contestata e nessuno degli attori li aveva contestati, sicché il Giudice adìto aveva rigettato la richiesta di sospensione di quel processo, in attesa della definizione
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del processo avente ad oggetto la querela di falso, da poco iniziato, anche perché
l'attore aveva ivi ribadito e giustificato le contestate difformità formali Pt_1
della fotocopia, ed era, pertanto, venuto meno l'interesse a contestare la falsità formale dell'allegato documento, spettando al solo Tribunale adìto la valutazione del contenuto di quel documento.
3. Nonostante i chiarimenti offerti dal convenuto il Tribunale di Pt_1
Benevento, senza pronunciarsi sulla preliminare eccezione di inammissibilità della querela sollevata dal citato convenuto, con ordinanza 22.7.2014, ritenendo che “ nonostante l'avvenuto deposito: alla prima udienza nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Nocera della nota 14.11.2011 a firma del direttore generale dello di unitamente alla copia conforme dei dieci elaborati del CP_1 CP_1
concorso (oggetto di giudizio) tra cui quello di ”, vi era comunque Persona_1
l'interesse degli attori ad ottenere una pronuncia che dichiarava erga omnes la falsità dell'elaborato allegato sub 7 alla perizia depositata in quella sede dall'odierno convenuto e dal perito ricondotta all' , dava ingresso Pt_2
all'espletamento di una ctu, all'esito della quale, pronunziava la sentenza impugnata, con cui accoglieva la domanda e dichiarava la falsità dell'elaborato 7, allegato alla perizia redatta dall'ing. , allegato sub 10 all'atto di Persona_3
citazione depositato da il 6.4.2012 dinanzi al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore e condannava il al pagamento delle spese di lite nonché al Pt_1
rimborso delle spese di c.t.u.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 14 marzo 2019 ad e , ha proposto appello Parte_2 Parte_3 Parte_1
lamentandosi:
A) del fatto che il primo Giudice non aveva esaminato la sua preliminare eccezione di inammissibilità della querela di falso per le ragioni indicate nella sua comparsa di costituzione in primo grado e riproposte nelle memorie ex art. 183, comma Vi, c.p.c. nonché nella richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria del 22 luglio 2014;
B) del fatto che il primo Giudice aveva affermato esservi ancora un interesse degli attori a proporre e proseguire il giudizio di querela di falso, sebbene in quel
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medesimo giudizio risarcitorio erano state prodotte, su richiesta del le Pt_1
copie autenticate degli elaborati concorsuali ed il medesimo Tribunale di Nocera
Inferiore aveva chiarito con la sua sentenza 1842/14, a pagina 10, che la perizia del
C.T.P del mirava a dimostrare che “se la commissione avesse Pt_1
correttamente operato nella correzione dei compiti, in particolare del secondo elaborato, avrebbe diversamente valutato le risultanze complessive delle prove ed egli sarebbe risultato ricompreso utilmente in graduatoria”;
C) del fatto che il Tribunale l'avesse condannato al pagamento delle spese di causa ed a quelle del Ctu, anziché compensare tali spese, nonostante fossero state prodotte in giudizio, su iniziativa del convenuto, le copie autentiche degli elaborati da poter raffrontare con quella oggetto di querela di falso, e che egli aveva spiegato le ragioni delle difformità formali, da lui indicate nel suo atto di citazione, tanto che di tale condotta collaborativa aveva dato atto persino il
Tribunale nella sentenza impugnata, in cui chiariva che “Il CTU, inoltre, si soffermava anche sulla presenza della parola " olo nell'elaborato allegato Pt_2
alla citata perizia, chiaramente non presente né nella copia autentica, né nell'originale, ma sul punto occorre ribadire che il medesimo convenuto nelle proprie prime memorie ex art. 183, VI,co., c.p.c. chiariva che trattasi di nome scritto dal perito solo per una più facile individuazione dell'elaborato in discussione e, del resto, il medesimo non aveva posto tale elemento Pt_1
a fondamento della propria domanda di risarcimento danni”. Inoltre, il medesimo Ctu aveva accertato che non vi era stata nessuna manomissione dell'originale del documento e che solo quello prodotto in fotocopia informale, in allegato alla citata perizia di parte dell'ing. , e da questo utilizzato solo Per_2
per provare la non corretta valutazione meritocratica dei compiti da parte della
Commissione di concorso, presentava lievi difformità formali, già ampiamente spiegate;
D) del fatto che il Tribunale, prima con ordinanza del 22 luglio 2014 e poi con quella del 6 novembre 2015, non aveva ritenuto ammissibili, in quanto tardive, le produzioni documentali del contenenti gli atti prodotti in sede di giudizio Pt_1
risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Nocera inferiore, tra cui le copie conformi degli
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elaborati peritali prodotte in quel giudizio dall' , sicché la ctu disposta nel CP_1
primo grado del giudizio di falso era stata illegittimamente disposta sulle fotocopie delle dette copie conformi, in violazione degli artt. 223, 224 e 226 c.p.c, che prescrivevano l'acquisizione degli originali e/o delle copie conformi dei documenti da poter confrontare con quello oggetto di querela di falso.
Ha concluso chiedendo, “in via principale, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei primi due motivi di appello, DI rigettare l'avversa domanda di querela di falso perché inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata anche per carenza di interesse all'azione con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del proprio avvocato per anticipazione fattane;
- in via gradata e in accoglimento del 3° motivo di appello, in riforma giudizio l'integrale compensazione delle spese di giudizio in applicazione dell'art
92 c.p.c. Il tutto con altra conseguenziale statuizione di rito”.
5. Con comparsa del 16 settembre 2019 si è costituito in giudizio il solo che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di Parte_2
interesse dell'appellante, che aveva già esperito con esito negativo le sue iniziative in sede penale, amministrativa e civile, manifestando, pertanto, in sede di querela di falso, il solo intento dilatorio di evitare il pagamento delle spese di lite, a fronte dell'interesse degli appellati ad evitare che il giudice civile, ma ancor prima quello penale ed amministrativo, potessero arrivare ad un erroneo convincimento fondato su di un atto falso, che, pertanto, doveva essere eliminato dalla realtà giuridica, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese con attribuzione.
6. Dichiarata la contumacia di e disposta la comunicazione Parte_3
degli atti al Procuratore generale della Repubblica in sede, all'udienza del 10 giugno 2025, il Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
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E' fondato il primo motivo dell'appello del poiché effettivamente il Pt_1
Tribunale non ha esaminato la preliminare eccezione di inammissibilità della querela di falso, sollevata nel primo grado del giudizio dall'attuale appellante.
Difatti, il Tribunale pur dichiarando di voler esaminare preliminarmente le eccezioni proposte dal convenuto, attuale appellante, da lui ribadite in sede di comparsa conclusionale, si era limitato ad esaminare il solo aspetto dell'interesse ad agire degli attori, sostenendo che il fatto dell'avvenuto deposito della nota del 14 novembre 2011 da parte del Direttore generale dell' , CP_1
unitamente alle copie conformi dei 10 elaborati dei concorrenti, tra cui quello di non faceva venir meno l'interesse degli attori a voler ottenere una Persona_1
pronuncia che dichiarasse erga omnes la falsità dell'elaborato, allegato sub 7 alla perizia depositata in sede di giudizio risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore dal e dal perito ricondotta all' Pt_1 Pt_2
A giudizio della Corte, nel caso in esame deve farsi applicazione del condivisibile indirizzo della Suprema Corte ed affermarsi che “la querela di falso costituisce uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata, sicché la finalità del procedimento è quella di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa;
in altri termini, la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi
l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, la querela di falso non è ammissibile (v. già Cass.
8925/2001; più recentemente, Cass.19626/2020 e Cass. 11875/2025).
Nella specie, non veniva contestato il contenuto dell'elaborato (la cd. falsità ideologica), ma - come correttamente posto in evidenza dal - veniva Pt_1
contestata una sorta di “falsità materiale” della fotocopia di un elaborato di concorso, il n. 7 del concorrente figlio dell'attuale appellato Persona_1
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pacificamente attribuibile al primo indipendentemente dal fatto Parte_2
che fosse o meno firmato.
Ed infatti, nella querela di falso proposta in primo grado si parlava di “falso materiale per alterazione per estrinseco”, con alterazione cioè del solo supporto su cui era stato effettuato l'elaborato di concorso, riguardante i segni grafici del foglio, poiché - come sostenuto dal alla pag. 22 del suo atto di citazione Pt_1
dinnanzi al Tribunale di Nocera inferiore - la copia dell'elaborato di Per_1
costituente allegato della detta perizia, era “l'unico elaborato svolto su fogli
[...]
di computisteria assolutamente diversi da quelli su cui risultano svolte le prove degli altri candidati atteso che su di essi le linee intersecanti in senso orizzontale e verticale sono sbiadite e quasi impercettibili”.
E' quindi logico ritenere che, su tali basi, gli attuali appellati abbiano in realtà voluto soltanto contestare le affermazioni, o meglio le insinuazioni, del Pt_1
contenute nell'atto di citazione, secondo cui l'elaborato di - e Persona_1
dunque, di un soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio risarcitorio in cui l'elaborato era stato prodotto – era diverso dagli altri solo perché predisposto su di un foglio, apparentemente diverso da quello utilizzato dagli altri, quasi a voler dire che i membri della Commissione esaminatrice, con la complicità di Pt_2
avevano consentito al candidato la precompilazione dell'elaborato.
[...]
Tanto, però, non basta per poter ritenere ammissibile la proposta querela
(che pure può riguardare una scrittura privata priva di sottoscrizione) per il motivo indicato dagli attori, giacché con essa non si vuole eliminare “l'efficacia probatoria
(del documento), né si vuole l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso dalla realtà giuridica , né si vuole tutelare la fede pubblica”.
Il documento in esame, infatti, non era stato alterato mediante l'apposizione della firma invero riportata sulla citata fotocopia – come pure riconosciuto Pt_2
dal primo Giudice - al solo fine di consentire al Ctp, ing. , di poterlo Per_2
identificare (in quanto privo di sottoscrizione) e valutare in comparazione con il contenuto degli altri candidati;
né può ritenersi - come sostenuto dagli attori- che l'alterazione avesse potuto riguardare il solo supporto materiale su cui l'elaborato era stato riprodotto, dal momento che l'anomalia riscontrata, poteva anche
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essere frutto dell'operazione di fotoriproduzione, che rivelato correttamente la quadrettatura, che invece era presente nell'originale, come accertato dal CTU.
Ma se così è, non essendovi contestazione sull'esistenza dell'originale (cd. diniego di originale), gli attori in primo grado avrebbero dovuto disconoscere la conformità del documento all'originale o anche proporre querela di falso, ma solo nei limiti in cui contestavano la perfetta riproduzione, rispetto all'originale, del contenuto del documento;
ciò che nella specie non è avvenuto, cosicché la citata fotocopia non poteva che avere la stessa efficacia probatoria - non contestata - dell'originale (cfr., sul punto, Cass. 24029/2024).
Del resto, il Ctu aveva ravvisato diversità rispetto all'originale non solo della fotocopia semplice, oggetto di querela di falso, ma anche delle copie conformi, prodotte nei diversi giudizi in cui erano stati coinvolti direttamente o indirettamente gli attori (procedimento penale e procedimento dinnanzi al Tar
Campania) e mai da essi contestate, a riprova del fatto che era possibile che la riproduzione in fotocopia del documento originale potesse risultare meno chiara di quest'ultimo e far sbiadire completamente anche la quadrettatura del foglio su cui il documento era stato compilato.
Quanto detto fa venir meno anche l'interesse degli attori in primo grado e in particolare di a proporre la citata querela di falso, non potendosi Parte_2
ritenere che essi avessero interesse ad eliminare dalla realtà giuridica, con efficacia erga omnes, un documento in fotocopia, che aveva la medesima efficacia probatoria dell'originale non contestato.
In tal senso, del resto, si era orientato anche il Tribunale di Nocera Inferiore, quando aveva ritenuto di non dover sospendere il giudizio risarcitorio, dinnanzi a sé pendente, per assenza di pregiudizialità con quello di querela di falso pendente dinnanzi al Tribunale di Benevento, ed aveva deciso la causa a prescindere dalla detta querela di falso.
IV. In conclusione, la Corte, assorbiti gli altri motivi di gravame, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza appellata, dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da e da , avente ad oggetto l'allegato 7 alla perizia del Parte_2 Parte_3
Ctp, ingegner , identificante la copia semplice dell'elaborato Per_2
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concorsuale identificato al n. 7 ed attribuibile ad prodotto come Persona_1
all. 10 da nel giudizio risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore.
All'inammissibilità della querela di falso, conseguono le statuizioni di cui all'art. 226 c.p.c., sicché, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, e per quanto d'interesse, segue l'ordine di restituzione all'appellante, qualora ancora possibile, del citato allegato, nonché l'ordine di procedere, a cura della cancelleria, all'annotazione di tale sentenza sulla citata fotocopia ove rinvenuta.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e Parte_2 [...]
vanno condannati in solido a rifondere ad le spese del Pt_3 Parte_1
doppio grado, che vanno liquidate d'ufficio, in mancanza della relativa specifica, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n.
147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse vengono determinate, sulla base del valore della controversia, da considerarsi per la querela di falso di valore indeterminabile (Cass.15642/2017), nel complessivo importo di 7.360,00 € per il primo grado del giudizio, di cui
6.400,00 € per compensi (1.600,00 € per la fase di studio, 1.100,00 € per la fase introduttiva, 1.400,00 € per la fase istruttoria e 2.300,00 € per la fase decisoria),
960,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, nonché di 9.314,00 €, per il secondo grado del giudizio, di cui 7.400,00
€ per il compenso (2.000,00 € per la cd. fase di studio, 1.300,00 € per la cd. fase introduttiva, 1.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase istruttoria e 2.500,00
€ per la fase decisoria), 1.110,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali,
e 804,00 € per spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori ed attribuite all'avv. Gianleonardo Caruso, difensore dell'appellante, che si è dichiarato anticipatario.
VI. Anche le spese della CTU del primo grado di giudizio vanno poste definitivamente a carico di e . Parte_2 Parte_3
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P.Q.M
.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
, con l'intervento del Procuratore generale della Repubblica presso la Pt_3
Corte d'Appello di Napoli, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento
n. 1560/2018, così provvede:
1. dichiara inammissibile la querela di falso proposta da e Parte_2
, avente ad oggetto l'allegato 7 alla perizia del Ctp, ing , Parte_3 Per_2
identificante la copia semplice dell'elaborato concorsuale identificato al n. 7 ed attribuibile ad prodotto come all. 10 da nel Persona_1 Parte_1
giudizio risarcitorio dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;
2. ordina, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza e per quanto d'interesse, la restituzione all'appellante, qualora ancora possibile, del citato allegato nonché di procedere, a cura della cancelleria, all'annotazione di tale sentenza sulla citata fotocopia ove rinvenuta;
3. condanna e , in solido tra di loro, al Parte_2 Parte_3
pagamento a favore di , con attribuzione al difensore di Parte_1
quest'ultimo, avv. Gianleonardo Caruso per dichiarazione di anticipo fatta, delle spese del processo di primo grado, che si liquidano nel complessivo importo di
7.360,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 6.400,00 € per compensi, 960,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, nonché di 9.314,00 €, per il secondo grado del giudizio, di cui 7.400,00
€ per il compenso, 1.110,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e
804,00 € per spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
4. pone le spese di CTU del primo grado del giudizio definitivamente a carico di e , in solido tra di loro. Parte_2 Parte_3
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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