Versione
18 febbraio 1959
18 febbraio 1959
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1959.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1959.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/08/2020, n. 16804Provvedimento: […] con nota dell'1/4/2019, quanto fatto pervenire dal Consolato d'Italia a Gerusalemme, sentito un esperto giuridico locale ed anche il Consiglio Superiore della magistratura sciaraitica, che: 1) l'art.2 della legge palestìnese n. 31 del 1959, sul regolamento dì procedura del tribunale sciaraitico, […] seppure di matrice religiosa, inglobati nella compagine statuale, ai quali sono rimesse le «questioni fra i musulmani» (art. 2 della legge n. 31 del 1959) riguardanti lo statuto della famiglia, le cui pronunce sono riconosciute dallo Stato di provenienza, essendo la giurisdizione sulle decisioni riguardanti lo statuto personale rimessa a tribunali religiosi, sciaraitici. […]Leggi di più...
- contrarietà all'ordine pubblico sostanziale e processuale·
- riconoscimento in italia·
- fondamento·
- decisione di ripudio emanata all'estero da una autorità religiosa·
- esclusione·
- delibazione (giudizio di)·
- condizioni·
- dichiarazione di efficacia di sentenze straniere