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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n.1754/2023 R.G., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fasano Angela Maria e Fasano Parte_1
Stefania
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti p.t.,
- resistenti - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 19.09.2023 il ricorrente in epigrafe – avendo premesso di avere svolto dall'anno 2015 il servizio di Assistente all'Autonomia e Comunicazione
(ASACOM), nella provincia di Trapani, per conto di Cooperative specificatamente dedicate – esponeva di essere iscritto nelle GPS della Provincia di Trapani, per la classe di concorso B016, scuola secondaria di II grado con 20 punti e di avere diritto al riconoscimento per le summenzionate GPS del punteggio relativo alla prestazione di
ASACOM, in quanto figura che affianca il docente di sostegno e che lo sostituisce, aiutando i disabili nell'integrazione scolastica e didattica.
In particolare, riteneva illegittima la mancata valutazione del servizio di ASACOM in seno alla tabella dei titoli di punteggio nonostante vi fosse incluso quello per il ruolo di insegnante e di educatore professionale di sostegno, perfettamente equiparabili al servizio da lui svolto nella qualità di ASACOM. Del che, a fronte della disparità di trattamento rispetto alla figura dell'educatore professionale e del docente di sostegno, a suo dire immotivata e illogica, e richiamando il disegno di legge finalizzato a introdurre il profilo professionale dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) nei ruoli del personale scolastico, chiedeva il riconoscimento integrale del punteggio maturato per il servizio ASACOM, pari a 96 punti.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione scolastica, eccependo in via principale il difetto di giurisdizione e chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate in ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata istruita in via documentale, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso va respinto.
Deve preliminarmente osservarsi che il convenuto, costituendosi in CP_1
giudizio, rilevava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
Come è noto, secondo l'orientamento più recente delle Sezioni Unite – che ha superato l'orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198 che assimilava le procedure di formazione delle graduatorie di istituto alle procedure concorsuali – “se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario” (Cass., Sez. Un., n. 22693/2022 che richiama Cass., Sez. Un., n. 17123/2019).
Deve tuttavia precisarsi che detta pronuncia, pur affermando la giurisdizione del GO nella fattispecie esaminata, ha però precisato che “la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto - aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del Giudice amministrativo” SS.UU. ord. n. 22693/2022). Ed effettivamente, le Sezioni Unite hanno ravvisato la sussistenza della giurisdizione ordinaria in fattispecie concrete ove “non si discute certo della disciplina delle graduatorie d'Istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al mantenimento del punteggio già attribuito” (SS.UU. ord. n. 22693/2022), e dove il diritto vantato scaturiva direttamente dalla normazione primaria, come nel caso del riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto (SS.UU. n. 2277/2024).
Ancor più di recente le Sezioni Unite, nel confermare il predetto orientamento, hanno precisato che “la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involge direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. Viceversa devono essere attribuite alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie nelle quali, al pari di quella che qui viene in rilievo, la parte faccia valere il suo diritto soggettivo ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima e metta in discussione le modalità di gestione e di formazione della stessa, non già le regole fissate
a monte dall'atto di macro-organizzazione” (SS.UU. n. 10538/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente agisce per il riconoscimento del servizio effettivo reso come personale ASACOM ai fini del punteggio da calcolare nella GPS di riferimento.
Ora, se si considera la censura mossa dal ricorrente esclusivamente nella parte in cui investe direttamente la mancata previsione di un punteggio per il servizio di ASACOM, sotto tale aspetto difetta senz'altro la giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo sottratta al sindacato giurisdizionale del G.O. la scelta macro-organizzativa dell'amministrazione di (non) riconoscere ed attribuire un punteggio utile per le GPS ad un determinato titolo o servizio (quale, nel caso di specie, quello ASACOM). Sotto tale aspetto, infatti, la questione involge direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, le regole fissate a monte dall'atto di macro- organizzazione laddove disciplina i requisiti soggettivi per l'inserimento in graduatoria e, in particolare, i criteri di attribuzione del punteggio, nella parte in cui non sono previsti punti aggiuntivi per i periodi di servizio svolti come ASACOM. Appare evidente che la censura involge profili di discrezionalità amministrativa relativi alla fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie d'istituto, aventi effetti generali.
A bene vedere, tuttavia, la pretesa sostanziale del ricorrente di riconoscimento del servizio ASACOM ai fini dei titoli valutabili in GPS pare fondarsi sulla equiparazione del predetto servizio a quello svolto come docente di sostegno, per il quale è prevista dalla normativa secondaria l'attribuzione di punteggio utile nelle GPS, richiamando il principio di non discriminazione.
Sotto tale aspetto il sindacato giurisdizionale del G.O. può ritenersi sussistente, poiché il ricorrente sembra vantare il proprio diritto soggettivo al riconoscimento del medesimo punteggio riconosciuto al servizio di docente di sostegno, in base alla pretesa equiparazione fra i due titoli, fondata sul principio di non discriminazione.
la pretesa è infondata nel merito. CP_2
Contr Sul punto, il ha rilevato che la negazione del punteggio per il servizio di
ASACOM fosse legittima alla luce della vigente normativa, sostenendo l'impossibile equiparazione tra la prestazione di Assistente all'Autonomia e Comunicazione a quella del personale docente di sostegno.
A tal riguardo, occorre osservare anzitutto come le tabelle A/3 e A/4 (all. 7 e 8), nel disciplinare i titoli di servizio validi per l'inclusione nelle GPS, annoverano solo l'attività di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità ovvero su altro posto anche di altro grado, mentre non prevedono il servizio prestato in qualità di ASACOM.
Ebbene, la circostanza che nelle predette tabelle non sia stato contemplato il servizio
ASACOM prestato in determinati istituti scolastici esclude la sua valutabilità ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria in forza della equiparazione al servizio di docente di sostegno. D'altronde, a livello di legislazione nazionale non vi è, allo stato, una normativa che equipari il personale ASACOM a quello dei docenti di sostegno, né tantomeno può rilevare che la disciplina sia oggetto di una proposta di legge.
L'attività svolta dagli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), infatti, è diretta a favore degli alunni affetti da disabilità e trae fondamento nell'art. 13
c. 3 della Legge 104/1992, che prevede (ben distinguendo le due figure) che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati”.
Non è quindi possibile equiparare il servizio ASACOM a quello dell'insegnante di Contr sostegno poiché quest'ultimo, come correttamente rilevato dal , è assunto dallo stesso a seguito di selezione pubblica fondata sulla valutazione delle CP_1
competenze didattiche (laddove il conferimento degli incarichi di ASACOM viene gestito dalle Cooperative con criteri non concorsuali), ha una formazione specifica sulla disabilità e interviene sull'intera classe al fine di sviluppare progetti di inclusione degli alunni con disabilità in collaborazione con i restanti colleghi, a differenza dell'ASACOM che è un assistente che interviene per conto di Cooperative del settore, al fine di promuove l'autonomia dell'alunno disabile, anche potenziando il metodo di studio e aiutandolo ad organizzare le conoscenze, ma comunque non valutando gli apprendimenti e non avendo specifiche competenze didattiche, delle quali è in possesso, invece, l'insegnante di sostegno.
Ritiene, quindi, il giudicante non sussistere alcuna disparità di trattamento tra le due figure, essendo corretta la valutazione del punteggio del ricorrente nelle GPS e non essendovi, peraltro, alcun fondamento normativo (né di fonte primaria né di fonte secondaria) per il riconoscimento di ulteriore punteggio in riferimento al servizio svolto in qualità di assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM), che casomai potrebbe essere assimilato alle mansioni del personale amministrativo e valutato nelle relative graduatorie ATA. Anzi, il riconoscimento al servizio di ASACOM nelle GPS del medesimo punteggio previsto per il servizio di insegnamento di sostegno produrrebbe una irragionevole discriminazione al contrario. Sulla base delle considerazioni appena menzionate e appurata – allo stato – l'assenza di una specifica normativa nazionale, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite vanno compensate stante la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 31/03/2025
IL GIUDICE
Dario Porrovecchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n.1754/2023 R.G., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fasano Angela Maria e Fasano Parte_1
Stefania
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti p.t.,
- resistenti - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 19.09.2023 il ricorrente in epigrafe – avendo premesso di avere svolto dall'anno 2015 il servizio di Assistente all'Autonomia e Comunicazione
(ASACOM), nella provincia di Trapani, per conto di Cooperative specificatamente dedicate – esponeva di essere iscritto nelle GPS della Provincia di Trapani, per la classe di concorso B016, scuola secondaria di II grado con 20 punti e di avere diritto al riconoscimento per le summenzionate GPS del punteggio relativo alla prestazione di
ASACOM, in quanto figura che affianca il docente di sostegno e che lo sostituisce, aiutando i disabili nell'integrazione scolastica e didattica.
In particolare, riteneva illegittima la mancata valutazione del servizio di ASACOM in seno alla tabella dei titoli di punteggio nonostante vi fosse incluso quello per il ruolo di insegnante e di educatore professionale di sostegno, perfettamente equiparabili al servizio da lui svolto nella qualità di ASACOM. Del che, a fronte della disparità di trattamento rispetto alla figura dell'educatore professionale e del docente di sostegno, a suo dire immotivata e illogica, e richiamando il disegno di legge finalizzato a introdurre il profilo professionale dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) nei ruoli del personale scolastico, chiedeva il riconoscimento integrale del punteggio maturato per il servizio ASACOM, pari a 96 punti.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione scolastica, eccependo in via principale il difetto di giurisdizione e chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate in ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata istruita in via documentale, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso va respinto.
Deve preliminarmente osservarsi che il convenuto, costituendosi in CP_1
giudizio, rilevava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
Come è noto, secondo l'orientamento più recente delle Sezioni Unite – che ha superato l'orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198 che assimilava le procedure di formazione delle graduatorie di istituto alle procedure concorsuali – “se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario” (Cass., Sez. Un., n. 22693/2022 che richiama Cass., Sez. Un., n. 17123/2019).
Deve tuttavia precisarsi che detta pronuncia, pur affermando la giurisdizione del GO nella fattispecie esaminata, ha però precisato che “la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto - aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del Giudice amministrativo” SS.UU. ord. n. 22693/2022). Ed effettivamente, le Sezioni Unite hanno ravvisato la sussistenza della giurisdizione ordinaria in fattispecie concrete ove “non si discute certo della disciplina delle graduatorie d'Istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al mantenimento del punteggio già attribuito” (SS.UU. ord. n. 22693/2022), e dove il diritto vantato scaturiva direttamente dalla normazione primaria, come nel caso del riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto (SS.UU. n. 2277/2024).
Ancor più di recente le Sezioni Unite, nel confermare il predetto orientamento, hanno precisato che “la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involge direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. Viceversa devono essere attribuite alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie nelle quali, al pari di quella che qui viene in rilievo, la parte faccia valere il suo diritto soggettivo ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima e metta in discussione le modalità di gestione e di formazione della stessa, non già le regole fissate
a monte dall'atto di macro-organizzazione” (SS.UU. n. 10538/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente agisce per il riconoscimento del servizio effettivo reso come personale ASACOM ai fini del punteggio da calcolare nella GPS di riferimento.
Ora, se si considera la censura mossa dal ricorrente esclusivamente nella parte in cui investe direttamente la mancata previsione di un punteggio per il servizio di ASACOM, sotto tale aspetto difetta senz'altro la giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo sottratta al sindacato giurisdizionale del G.O. la scelta macro-organizzativa dell'amministrazione di (non) riconoscere ed attribuire un punteggio utile per le GPS ad un determinato titolo o servizio (quale, nel caso di specie, quello ASACOM). Sotto tale aspetto, infatti, la questione involge direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, le regole fissate a monte dall'atto di macro- organizzazione laddove disciplina i requisiti soggettivi per l'inserimento in graduatoria e, in particolare, i criteri di attribuzione del punteggio, nella parte in cui non sono previsti punti aggiuntivi per i periodi di servizio svolti come ASACOM. Appare evidente che la censura involge profili di discrezionalità amministrativa relativi alla fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie d'istituto, aventi effetti generali.
A bene vedere, tuttavia, la pretesa sostanziale del ricorrente di riconoscimento del servizio ASACOM ai fini dei titoli valutabili in GPS pare fondarsi sulla equiparazione del predetto servizio a quello svolto come docente di sostegno, per il quale è prevista dalla normativa secondaria l'attribuzione di punteggio utile nelle GPS, richiamando il principio di non discriminazione.
Sotto tale aspetto il sindacato giurisdizionale del G.O. può ritenersi sussistente, poiché il ricorrente sembra vantare il proprio diritto soggettivo al riconoscimento del medesimo punteggio riconosciuto al servizio di docente di sostegno, in base alla pretesa equiparazione fra i due titoli, fondata sul principio di non discriminazione.
la pretesa è infondata nel merito. CP_2
Contr Sul punto, il ha rilevato che la negazione del punteggio per il servizio di
ASACOM fosse legittima alla luce della vigente normativa, sostenendo l'impossibile equiparazione tra la prestazione di Assistente all'Autonomia e Comunicazione a quella del personale docente di sostegno.
A tal riguardo, occorre osservare anzitutto come le tabelle A/3 e A/4 (all. 7 e 8), nel disciplinare i titoli di servizio validi per l'inclusione nelle GPS, annoverano solo l'attività di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità ovvero su altro posto anche di altro grado, mentre non prevedono il servizio prestato in qualità di ASACOM.
Ebbene, la circostanza che nelle predette tabelle non sia stato contemplato il servizio
ASACOM prestato in determinati istituti scolastici esclude la sua valutabilità ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria in forza della equiparazione al servizio di docente di sostegno. D'altronde, a livello di legislazione nazionale non vi è, allo stato, una normativa che equipari il personale ASACOM a quello dei docenti di sostegno, né tantomeno può rilevare che la disciplina sia oggetto di una proposta di legge.
L'attività svolta dagli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), infatti, è diretta a favore degli alunni affetti da disabilità e trae fondamento nell'art. 13
c. 3 della Legge 104/1992, che prevede (ben distinguendo le due figure) che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati”.
Non è quindi possibile equiparare il servizio ASACOM a quello dell'insegnante di Contr sostegno poiché quest'ultimo, come correttamente rilevato dal , è assunto dallo stesso a seguito di selezione pubblica fondata sulla valutazione delle CP_1
competenze didattiche (laddove il conferimento degli incarichi di ASACOM viene gestito dalle Cooperative con criteri non concorsuali), ha una formazione specifica sulla disabilità e interviene sull'intera classe al fine di sviluppare progetti di inclusione degli alunni con disabilità in collaborazione con i restanti colleghi, a differenza dell'ASACOM che è un assistente che interviene per conto di Cooperative del settore, al fine di promuove l'autonomia dell'alunno disabile, anche potenziando il metodo di studio e aiutandolo ad organizzare le conoscenze, ma comunque non valutando gli apprendimenti e non avendo specifiche competenze didattiche, delle quali è in possesso, invece, l'insegnante di sostegno.
Ritiene, quindi, il giudicante non sussistere alcuna disparità di trattamento tra le due figure, essendo corretta la valutazione del punteggio del ricorrente nelle GPS e non essendovi, peraltro, alcun fondamento normativo (né di fonte primaria né di fonte secondaria) per il riconoscimento di ulteriore punteggio in riferimento al servizio svolto in qualità di assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM), che casomai potrebbe essere assimilato alle mansioni del personale amministrativo e valutato nelle relative graduatorie ATA. Anzi, il riconoscimento al servizio di ASACOM nelle GPS del medesimo punteggio previsto per il servizio di insegnamento di sostegno produrrebbe una irragionevole discriminazione al contrario. Sulla base delle considerazioni appena menzionate e appurata – allo stato – l'assenza di una specifica normativa nazionale, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite vanno compensate stante la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 31/03/2025
IL GIUDICE
Dario Porrovecchio