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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1271/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000005000 IRPEG
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000005000 SPESE GIUDIZIO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000005000 IVA-ALTRO 1995 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000005000 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n. 13920240004772516000) deducendo l'intervenuto di tale cartella ad opera della
Corte di Giustizia adita con sentenza n. 378/2025 (depositata in copia agli atti del giudizio).
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi e condanna di controparte ex art. 96 cpc.
Vi era costituzione in giudizio di ADER ed ADE – Direzione Provinciale di BO Valentia che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente depositava in giudizio copia della sentenza n. 378/2025 R.G. con cui la Corte annullava la cartella di pagamento prodromica n. n. 13920240004772516000, cui il ricorrente limitava l'impugnazione.
La Suprema Corte ha precisato come “in tema di riscossione dei tributi, l'accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria" Cass. 740/2019.
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento.
Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio sia in ragione della natura dell'atto impugnato
(“la funzione della comunicazione consiste nel consentire allo stesso contribuente di presentare osservazioni, onde evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente nell'indurlo a desistere dall'inadempimento, col pagamento di quanto dovuto” Cass. 25161/2021) che della sua adozione in data 28.2.2025 e, pertanto, in data antecedente al deposito della predetta sentenza n. 378/2025.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra;
spese compensate.
Non sussistono, ancora, i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato nei limiti di cui in parte motiva (con riferimento al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n. n. 13920240004772516000);
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1271/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000005000 IRPEG
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000005000 SPESE GIUDIZIO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000005000 IVA-ALTRO 1995 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000005000 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n. 13920240004772516000) deducendo l'intervenuto di tale cartella ad opera della
Corte di Giustizia adita con sentenza n. 378/2025 (depositata in copia agli atti del giudizio).
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi e condanna di controparte ex art. 96 cpc.
Vi era costituzione in giudizio di ADER ed ADE – Direzione Provinciale di BO Valentia che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente depositava in giudizio copia della sentenza n. 378/2025 R.G. con cui la Corte annullava la cartella di pagamento prodromica n. n. 13920240004772516000, cui il ricorrente limitava l'impugnazione.
La Suprema Corte ha precisato come “in tema di riscossione dei tributi, l'accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria" Cass. 740/2019.
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento.
Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio sia in ragione della natura dell'atto impugnato
(“la funzione della comunicazione consiste nel consentire allo stesso contribuente di presentare osservazioni, onde evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente nell'indurlo a desistere dall'inadempimento, col pagamento di quanto dovuto” Cass. 25161/2021) che della sua adozione in data 28.2.2025 e, pertanto, in data antecedente al deposito della predetta sentenza n. 378/2025.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra;
spese compensate.
Non sussistono, ancora, i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato nei limiti di cui in parte motiva (con riferimento al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n. n. 13920240004772516000);
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.