Art. 1644.
(Accrescimenti e frutti del bestiame).
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
Il letame pero' deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
(Accrescimenti e frutti del bestiame).
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
Il letame pero' deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.