(Accrescimenti e frutti del bestiame).
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
Il letame pero' deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
[…] Per comprendere appieno tale contraddittoria implicazione dell'orientamento giurisprudenziale in esame, può essere opportuno ricordare che la regola generale della responsabilità per il fatto degli ausiliari non era contemplata dall'ordinamento privatistico ante c.c. 1942, il quale prevedeva siffatta responsabilità solo in tema di appalto (art. 1644 c.c. 1865) e di trasporto (art. 398 c. comm. 1882); peraltro, […]
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