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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7943 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16260/2025
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1
Depretis 114 presso lo studio dell'avv. Eugenia Sciacca dalla quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 parte ricorrente esponeva che in data 16 luglio 2024 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 16656/24) onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ma il ctu aveva negato il riconoscimento del requisito sanitario.
CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da: 1) Aortomiocardiosclerosi ipertensiva (cod. 6441-2 = 35%).
2) Note di BPCO (cod. 6013 per analogia 11%)
3) Gonartrosi, esiti di frattura biossea di gamba dx a scarsa incidenza funzionale (cod. 7218 =
20% per riduzione proporzionale).
4) Sindrome depressiva (cod. 2206 = 31%).
5) Ipoacusia bilaterale (-140 dBAuD – 135 dB AuS) protesizzabile (cod 4005 = 8%).
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Del resto le contestazioni mosse in sede di ricorso in opposizione riproducono le osservazioni alla consulenza tecnica formulate in sede di accertamento tecnico preventivo ed alle quali il consulente, specialista in medicina legale, ha esaurientemente risposto.
In particolare il ctu ha evidenziato che La spirometria è un esame soggettivo e non oggettivo e non può, da sola, giustificare percentuali sovrastimate di invalidità. Il tonotrofismo muscolare del periziando è normale e le mani sono callose da lavoratore: egli stesso ha riferito di essere tuttora dedito alla riparazione di mobili. La deambulazione è autonoma con solo una lieve zoppia da fuga, la psiche è integra ed alcun errore risulta commesso nell'effettuazione del calcolo riduzionistico non potendosi prendere in considerazione le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento
(art. 5 D.Lgs. 209/1988).
Non può che rigettarsi l'opposizione.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16260/2025
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1
Depretis 114 presso lo studio dell'avv. Eugenia Sciacca dalla quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 parte ricorrente esponeva che in data 16 luglio 2024 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 16656/24) onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ma il ctu aveva negato il riconoscimento del requisito sanitario.
CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da: 1) Aortomiocardiosclerosi ipertensiva (cod. 6441-2 = 35%).
2) Note di BPCO (cod. 6013 per analogia 11%)
3) Gonartrosi, esiti di frattura biossea di gamba dx a scarsa incidenza funzionale (cod. 7218 =
20% per riduzione proporzionale).
4) Sindrome depressiva (cod. 2206 = 31%).
5) Ipoacusia bilaterale (-140 dBAuD – 135 dB AuS) protesizzabile (cod 4005 = 8%).
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Del resto le contestazioni mosse in sede di ricorso in opposizione riproducono le osservazioni alla consulenza tecnica formulate in sede di accertamento tecnico preventivo ed alle quali il consulente, specialista in medicina legale, ha esaurientemente risposto.
In particolare il ctu ha evidenziato che La spirometria è un esame soggettivo e non oggettivo e non può, da sola, giustificare percentuali sovrastimate di invalidità. Il tonotrofismo muscolare del periziando è normale e le mani sono callose da lavoratore: egli stesso ha riferito di essere tuttora dedito alla riparazione di mobili. La deambulazione è autonoma con solo una lieve zoppia da fuga, la psiche è integra ed alcun errore risulta commesso nell'effettuazione del calcolo riduzionistico non potendosi prendere in considerazione le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento
(art. 5 D.Lgs. 209/1988).
Non può che rigettarsi l'opposizione.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio