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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 681/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 681/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Falerna alla Via Parte_1 C.F._1
Zara n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Cristina Folino, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Vittorio
Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale INAIL)
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via V. Veneto n. 36 presso lo studio dell'Avv. Luigi Massa, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239000269942000, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020180008349317000 e n. 03020190012880824000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.06.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020239000269942000, notificata il 18.05.2023, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020180008349317000 e n. 03020190012880824000, asseritamente mai notificate, aventi ad oggetto rate premio , interessi e sanzioni, deducendo: a) in via preliminare, CP_1 l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle esattoriali, giammai ricevute e/o notificate;
b) nel merito, l'intervenuta prescrizione dei crediti riferiti all'anno 2017.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali impugnate per inesistenza/nullità della notifica di tali atti e per prescrizione del credito azionato.
2. Integrato il contraddittorio l' , premettendo che le cartelle esattoriali erano relative alla PAT CP_1
n. 8581500, contenente sia la polizza autonomi artigiani sia la polizza dipendenti, eccepiva: a) in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, posto che la sede titolare dell'obbligo assicurativo era quella di Catanzaro;
b) la propria carenza di legittimazione passiva, attesa l'estraneità alle vicende successive alla formazione del ruolo;
c) l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire, nonché per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; d) nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_3
Tribunale di Lamezia Terme;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva;
c) la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della sospensione dei termini nel periodo emergenziale.
4. Con ordinanza depositata il 12.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che solo l' e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_3 CP_1 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Prima di addentrarci nel merito della controversia, è d'uopo premettere che, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 13.03.2024, l' ha rinunciato all'eccezione di CP_1 incompetenza per territorio formulata nella propria memoria di costituzione, considerato che i crediti oggetto delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta sono riferiti soltanto alla polizza autonomi artigiani.
Sulla scorta di quanto precede, sussiste la competenza per territorio del Giudice adito, ai sensi dell'art. 444, comma 1 c.p.c., posto che è residente nel Comune di Nocera Terinese, ricadente Parte_1 nel circondario del Tribunale di Lamezia Terme.
6. Ciò posto, occorre evidenziare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 5.06.2023 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata
(termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 18.05.2023), risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento.
Inoltre, essendo stato il ricorso proposto entro il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 18.05.2023), la domanda può essere fatta valere anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999. Nello specifico, il ricorrente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, né l'ammontare delle somme iscritte a ruolo, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia delle cartelle di pagamento n. 03020180008349317000 e n. 03020190012880824000, asseritamente notificate nelle date, rispettivamente, del 12.02.2019 e dell'11.10.2021.
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la cartella di pagamento n. 03020180008349317000, avente ad oggetto crediti - premio IV CP_1 rata e sanzioni civili, relativi agli anni 2017 e 2018, è stata notificata, mediante deposito presso la casa comunale e successiva spedizione dell'avviso di avvenuto deposito, in data 12.02.2019;
b) la cartella di pagamento n. 03020190012880824000, avente ad oggetto crediti – premi II CP_1 rata, III rata e IV rata e sanzioni civili, relativi all'anno 2018, è stata notificata mediante lettera raccomandata n. 67379095586-1 e consegnata a mani del destinatario in data 11.10.2021.
Ne consegue, dunque, il rigetto dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, avendo prodotto l' sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento, che risultano agevolmente CP_3 riconducibili agli atti ai quali sono collegati.
7. Quanto alla questione di prescrizione del credito azionato, al fine di valutare la fondatezza della suddetta eccezione occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò premesso, per quanto riguarda i crediti di cui alla cartella di pagamento n.
03020180008349317000 (notificata il 12.02.2019), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (risalente al 18.05.2023), anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione quinquennale è rimasto, dapprima, sospeso per
129 giorni nel periodo compreso tra il 23.02.2020 al 30.06.2020 e, poi, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, ovverosia per complessi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 03020190012880824000, posto che tra la data di notifica della suddetta cartella (11.10.2021) e quella in cui è stata eseguita la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (18.05.2023) non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale, anche in considerazione della sospensione dei termini operata per complessivi 311 giorni, alla luce della disciplina emergenziale succitata.
8. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda deve essere rigettata con conseguente condanna di al versamento delle rate premio e sanzioni civili di cui alle cartelle di Parte_1 pagamento n. 03020180008349317000 e n. 03020190012880824000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna al versamento delle rate premio e Parte_1 sanzioni civili di cui alle cartelle di pagamento n. 03020180008349317000 e n.
03020190012880824000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 678,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondere nella misura della metà (pari ad €
339,00, oltre accessori di legge) a favore di ciascuna parte convenuta.
Lamezia Terme, 23.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 681/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Falerna alla Via Parte_1 C.F._1
Zara n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Cristina Folino, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Vittorio
Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale INAIL)
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via V. Veneto n. 36 presso lo studio dell'Avv. Luigi Massa, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239000269942000, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020180008349317000 e n. 03020190012880824000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.06.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020239000269942000, notificata il 18.05.2023, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020180008349317000 e n. 03020190012880824000, asseritamente mai notificate, aventi ad oggetto rate premio , interessi e sanzioni, deducendo: a) in via preliminare, CP_1 l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle esattoriali, giammai ricevute e/o notificate;
b) nel merito, l'intervenuta prescrizione dei crediti riferiti all'anno 2017.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali impugnate per inesistenza/nullità della notifica di tali atti e per prescrizione del credito azionato.
2. Integrato il contraddittorio l' , premettendo che le cartelle esattoriali erano relative alla PAT CP_1
n. 8581500, contenente sia la polizza autonomi artigiani sia la polizza dipendenti, eccepiva: a) in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, posto che la sede titolare dell'obbligo assicurativo era quella di Catanzaro;
b) la propria carenza di legittimazione passiva, attesa l'estraneità alle vicende successive alla formazione del ruolo;
c) l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire, nonché per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; d) nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_3
Tribunale di Lamezia Terme;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva;
c) la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della sospensione dei termini nel periodo emergenziale.
4. Con ordinanza depositata il 12.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che solo l' e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_3 CP_1 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Prima di addentrarci nel merito della controversia, è d'uopo premettere che, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 13.03.2024, l' ha rinunciato all'eccezione di CP_1 incompetenza per territorio formulata nella propria memoria di costituzione, considerato che i crediti oggetto delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta sono riferiti soltanto alla polizza autonomi artigiani.
Sulla scorta di quanto precede, sussiste la competenza per territorio del Giudice adito, ai sensi dell'art. 444, comma 1 c.p.c., posto che è residente nel Comune di Nocera Terinese, ricadente Parte_1 nel circondario del Tribunale di Lamezia Terme.
6. Ciò posto, occorre evidenziare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 5.06.2023 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata
(termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 18.05.2023), risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento.
Inoltre, essendo stato il ricorso proposto entro il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 18.05.2023), la domanda può essere fatta valere anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999. Nello specifico, il ricorrente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, né l'ammontare delle somme iscritte a ruolo, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia delle cartelle di pagamento n. 03020180008349317000 e n. 03020190012880824000, asseritamente notificate nelle date, rispettivamente, del 12.02.2019 e dell'11.10.2021.
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la cartella di pagamento n. 03020180008349317000, avente ad oggetto crediti - premio IV CP_1 rata e sanzioni civili, relativi agli anni 2017 e 2018, è stata notificata, mediante deposito presso la casa comunale e successiva spedizione dell'avviso di avvenuto deposito, in data 12.02.2019;
b) la cartella di pagamento n. 03020190012880824000, avente ad oggetto crediti – premi II CP_1 rata, III rata e IV rata e sanzioni civili, relativi all'anno 2018, è stata notificata mediante lettera raccomandata n. 67379095586-1 e consegnata a mani del destinatario in data 11.10.2021.
Ne consegue, dunque, il rigetto dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, avendo prodotto l' sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento, che risultano agevolmente CP_3 riconducibili agli atti ai quali sono collegati.
7. Quanto alla questione di prescrizione del credito azionato, al fine di valutare la fondatezza della suddetta eccezione occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò premesso, per quanto riguarda i crediti di cui alla cartella di pagamento n.
03020180008349317000 (notificata il 12.02.2019), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (risalente al 18.05.2023), anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione quinquennale è rimasto, dapprima, sospeso per
129 giorni nel periodo compreso tra il 23.02.2020 al 30.06.2020 e, poi, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, ovverosia per complessi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 03020190012880824000, posto che tra la data di notifica della suddetta cartella (11.10.2021) e quella in cui è stata eseguita la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (18.05.2023) non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale, anche in considerazione della sospensione dei termini operata per complessivi 311 giorni, alla luce della disciplina emergenziale succitata.
8. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda deve essere rigettata con conseguente condanna di al versamento delle rate premio e sanzioni civili di cui alle cartelle di Parte_1 pagamento n. 03020180008349317000 e n. 03020190012880824000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna al versamento delle rate premio e Parte_1 sanzioni civili di cui alle cartelle di pagamento n. 03020180008349317000 e n.
03020190012880824000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 678,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondere nella misura della metà (pari ad €
339,00, oltre accessori di legge) a favore di ciascuna parte convenuta.
Lamezia Terme, 23.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino