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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 07-07-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6689 dell'anno 2024
OGGETTO
Riconoscimento rendita ai superstiti
TRA
, nata in [...] – Ghana - il 05.08.1980, CF Parte_1 C.F._1 cittadina ghanese, ed erede legittima di nato in [...], il Persona_1
12.02.1979, deceduto in loc.tà Pianura, Comune di Napoli, il 1.06.2020, a seguito di infortunio sul lavoro, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Di
Pietro, CF , presso il cui studio elegge domicilio. C.F._2 ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Marialuigia CP_1
Ferrante, con cui elett.te domicilia presso la sede di Caserta. CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 20-09-2024, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che il proprio coniuge 1.06.2020 si trovava Persona_1 presso il cantiere sito in Napoli, loc.tà Pianura, alla Via Eduardo Caianello, in quanto incaricato dal sig. quale soggetto privato committente, di eseguire, Controparte_2 pur in assenza di un regolare contratto, i lavori di costruzione di un muro di contenimento di un terrapieno realizzato a seguito di sbancamento e scavo sul lato posteriore di un manufatto abusivo ivi realizzato;
che mentre l'operaio si trovava al 1 lavoro, veniva improvvisamente travolto da circa 66 mc di terreno, cessando di vivere per asfissia, come accertato in sentenza n.9138/2023 del Tribunale di Napoli, Quarta
Sezione Penale;
che come evidenziato nella consulenza tecnica autoptica redatta dal dott. per incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Persona_2
Napoli, la morte di era stata causata da asfissia violenta determinatasi a Persona_1 seguito dell'azione combinata da immobilizzazione del mantice respiratorio ed intasamento da corpo estraneo (sabbia e terra), determinata dal seppellimento dello stesso da parte di sabbia e terra staccatasi da un costone durante il lavoro;
che trattandosi di evento verificatosi a causa ed in occasione di lavoro, lo stesso veniva denunciato, a mezzo del suo procuratore, alla sede di Caserta;
che l'istanza restava CP_1 senza esito, così come restava inesitato il ricorso amministrativo.
Osservava l'istante che l'infortunio che aveva portato al decesso del coniuge della ricorrente era avvenuto per causa violenta di lavoro;
che anche se il sig. Per_1 non era stato regolarmente assunto, ciò non impediva che l'evento in cui aveva perso
[...] la vita potesse essere riconosciuto quale infortunio sul lavoro, ricorrendo nel caso di specie i requisiti di cui agli artt. 1 e 4 del D.P.R. 1124/65 per l'applicazione della tutela Inail;
che quindi ai superstiti spettava una rendita ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120 D.P.R. n. 1124/65; che il coniuge ed i figli del lavoratore deceduto a seguito di grave incidente sul lavoro, avevano altresì diritto alle prestazioni economiche di cui al Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla legge finanziaria 2007 (L.n.296/2006) al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di infortunio sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento CP_1 della rendita ai superstiti ex art.85 T.U.1124/65 con decorrenza dall'1-06-2020; all'erogazione in favore dell'istante, della prestazione economica dell' “assegno una tantum in caso di morte”, nella misura prevista dalla legge (art.85 D.P.R. n.1124/65), con decorrenza dalla data dell'evento infortunistico (1.06.2020), oltre accessori;
all'erogazione della prestazione economica definita “beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali”.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza della domanda e CP_1 concludendo per il suo rigetto.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza
2 ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La fattispecie dedotta in giudizio è disciplinata dall'art. 85 del TU 1124/65, che prevede la possibilità che ai superstiti, nella misura per essi indicata, sia corrisposta una rendita rapportata fino al 100% della retribuzione annua del lavoratore deceduto nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale abbiano per diretta conseguenza la morte dell'assicurato.
Nel caso di specie, la ctu espletata nel processo penale a carico di in corso di causa ha evidenziato che il decesso di – coniuge della ricorrente – è Persona_1 stata causata da un asfissia meccanica violenta ottenuta mediante un meccanismo combinato di immobilizzazione del mantice respiratorio ed intasamento da corpo estraneo (sabbia e terra) determinata da un seppellimento del lavoratore da parte di una frana di sabbia e terra staccatasi da un costone durante il lavoro;
che nei confronti del il meccanismo asfittico risulta prevalente rispetto a quello Persona_1 neurovegetativo, causato al suo collega con morte avvenuta più lentamente;
Per_3 che il decesso avveniva in data 01-06-2020 (cfr relazione del ctu prodotta in atti).
La sentenza del Tribunale di Napoli – IV Sezione penale – 9138/2023 (prodotta in atti)
era stato ritenuto responsabile, quale committente dei lavoro edili Controparte_2 di edificazione abusiva, del decesso di – per quanto qui riguarda - il Persona_1 quale, intento alla realizzazione di un muro di contenimento di terrapieno, previo sbancamento e scavo di area scoscesa sul lato posteriore del manufatto, veniva travolto da circa 66 metri cubi di terreno e cessava di vivere per asfissia;
che la predetta sentenza condannava il per il reato di omicidio colposo, alla pena di anni CP_2 tre e mesi uno di reclusione.
La sentenza ha accertato che l'origine eziologica dell'accadimento lesivo non è in contestazione lo smottamento di circa metri cubi 66 00 di terreno che travolgeva
e secondo il consulente del P M si verificò per la CP_3 Persona_1 realizzazione di uno scavo verticale alto circa 5 00 m che determinò il superamento della capacità di resistenza a taglio del terreno per la presenza di acqua all'interno dei terreni piroclastici sciolti che hanno una spiccata propensione al dissesto per la mancata realizzazione di idonee opere di protezione A ciò si aggiunga l aver omesso il datore di lavoro totalmente ogni valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed ogni programmazione delle misure ritenute
3 opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonchè
l'individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare artt 17 e
29 D Lvo n 81 08 nell'aver omesso per ciascun lavoratore di impartire o far impartire una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività in esecuzione e sui rischi specifici cui erano esposti art 36 co 1 e 2 lett a D Lvo
n 81/2008; nel non aver assicurato che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche con particolare riferimento ai concetti di rischio danno prevenzione protezione rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni art 37 co 1 lett a e b nel non aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza POS e quindi nel non aver tenuto conto dei criteri di cui all'allegato XV contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 2 2 3 lett b, d f al D Lvo n 81 08 ed in particolare per aver omesso ogni valutazione dei rischi derivanti da seppellimento negli scavi e da demolizioni art 96 co 1 lett g D Lvo n 81 08 nel non aver vietato ed anzi nell'aver espressamente disposto nell'esecuzione di lavori di sbancamento pur in presenza di una parete dal fronte di attacco con altezza superiore a m 1 50 il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art.118 del D Lvo n 81 08).
Tali essendo le risultanze ed il convincimento del Tribunale penale – che questo
Giudice intende far proprie in virtù della loro logicità, della correttezza delle argomentazioni esposte e dell'assenza di vizi logici – ed essendo provati altresì i requisiti socioeconomici della ricorrente deve quindi ritenersi l'evento-morte che ha coinvolto il sia ascrivibile ad occasione di lavoro ed a causa violenta;
Persona_1 per l'effetto, va ordinata all' la costituzione di una rendita ai superstiti in favore CP_1 della odierna ricorrente;
l'ente va altresì condannato alla corresponsione del relativo assegno, così come previsto a norma dell'art. 85 DPR 1124/1965 e con decorrenza dall'1-06-2020, data dell'infortunio del coniuge della ricorrente.
A spetta inoltre la corresponsione dell'assegno funerario Persona_4 quale beneficio una tantum in caso di morte.
Infatti, con la legge finanziaria del 2007, è stato istituito uno specifico Fondo presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori – assicurati e non, ai sensi del Testo Unico – vittime di gravi infortuni sul lavoro. I compiti di erogazione delle prestazioni sono attribuiti all' previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del CP_1
4 Ministero.
Il successivo decreto del 19 novembre 2008, in fase di prima applicazione, ha limitato le prestazioni del Fondo ai soli familiari dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, in virtù delle considerazioni espresse, l' deve essere condannato alla CP_1 corresponsione in favore della ricorrente dell'assegno funerario oltre accessori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
• Dichiara l'evento-morte che ha coinvolto ascrivibile ad Persona_1 occasione di lavoro;
• Per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1 quale erede del defunto al pagamento della rendita ai superstiti Persona_1
a norma dell'art. 85 DPR 1124/1965 con decorrenza dalla data dell'infortunio
01-06-2020, oltre accessori;
• Condanna l' alla corresponsione del beneficio una tantum in caso di CP_1 morte oltre accessori, in favore di quale erede del defunto Parte_1
Persona_1
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€.1.450,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv Massimo Di Pietro dichiaratosi anticipatario .
Santa Maria Capua Vetere 07-07-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 07-07-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6689 dell'anno 2024
OGGETTO
Riconoscimento rendita ai superstiti
TRA
, nata in [...] – Ghana - il 05.08.1980, CF Parte_1 C.F._1 cittadina ghanese, ed erede legittima di nato in [...], il Persona_1
12.02.1979, deceduto in loc.tà Pianura, Comune di Napoli, il 1.06.2020, a seguito di infortunio sul lavoro, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Di
Pietro, CF , presso il cui studio elegge domicilio. C.F._2 ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Marialuigia CP_1
Ferrante, con cui elett.te domicilia presso la sede di Caserta. CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 20-09-2024, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che il proprio coniuge 1.06.2020 si trovava Persona_1 presso il cantiere sito in Napoli, loc.tà Pianura, alla Via Eduardo Caianello, in quanto incaricato dal sig. quale soggetto privato committente, di eseguire, Controparte_2 pur in assenza di un regolare contratto, i lavori di costruzione di un muro di contenimento di un terrapieno realizzato a seguito di sbancamento e scavo sul lato posteriore di un manufatto abusivo ivi realizzato;
che mentre l'operaio si trovava al 1 lavoro, veniva improvvisamente travolto da circa 66 mc di terreno, cessando di vivere per asfissia, come accertato in sentenza n.9138/2023 del Tribunale di Napoli, Quarta
Sezione Penale;
che come evidenziato nella consulenza tecnica autoptica redatta dal dott. per incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Persona_2
Napoli, la morte di era stata causata da asfissia violenta determinatasi a Persona_1 seguito dell'azione combinata da immobilizzazione del mantice respiratorio ed intasamento da corpo estraneo (sabbia e terra), determinata dal seppellimento dello stesso da parte di sabbia e terra staccatasi da un costone durante il lavoro;
che trattandosi di evento verificatosi a causa ed in occasione di lavoro, lo stesso veniva denunciato, a mezzo del suo procuratore, alla sede di Caserta;
che l'istanza restava CP_1 senza esito, così come restava inesitato il ricorso amministrativo.
Osservava l'istante che l'infortunio che aveva portato al decesso del coniuge della ricorrente era avvenuto per causa violenta di lavoro;
che anche se il sig. Per_1 non era stato regolarmente assunto, ciò non impediva che l'evento in cui aveva perso
[...] la vita potesse essere riconosciuto quale infortunio sul lavoro, ricorrendo nel caso di specie i requisiti di cui agli artt. 1 e 4 del D.P.R. 1124/65 per l'applicazione della tutela Inail;
che quindi ai superstiti spettava una rendita ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120 D.P.R. n. 1124/65; che il coniuge ed i figli del lavoratore deceduto a seguito di grave incidente sul lavoro, avevano altresì diritto alle prestazioni economiche di cui al Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla legge finanziaria 2007 (L.n.296/2006) al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di infortunio sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento CP_1 della rendita ai superstiti ex art.85 T.U.1124/65 con decorrenza dall'1-06-2020; all'erogazione in favore dell'istante, della prestazione economica dell' “assegno una tantum in caso di morte”, nella misura prevista dalla legge (art.85 D.P.R. n.1124/65), con decorrenza dalla data dell'evento infortunistico (1.06.2020), oltre accessori;
all'erogazione della prestazione economica definita “beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali”.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza della domanda e CP_1 concludendo per il suo rigetto.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza
2 ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La fattispecie dedotta in giudizio è disciplinata dall'art. 85 del TU 1124/65, che prevede la possibilità che ai superstiti, nella misura per essi indicata, sia corrisposta una rendita rapportata fino al 100% della retribuzione annua del lavoratore deceduto nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale abbiano per diretta conseguenza la morte dell'assicurato.
Nel caso di specie, la ctu espletata nel processo penale a carico di in corso di causa ha evidenziato che il decesso di – coniuge della ricorrente – è Persona_1 stata causata da un asfissia meccanica violenta ottenuta mediante un meccanismo combinato di immobilizzazione del mantice respiratorio ed intasamento da corpo estraneo (sabbia e terra) determinata da un seppellimento del lavoratore da parte di una frana di sabbia e terra staccatasi da un costone durante il lavoro;
che nei confronti del il meccanismo asfittico risulta prevalente rispetto a quello Persona_1 neurovegetativo, causato al suo collega con morte avvenuta più lentamente;
Per_3 che il decesso avveniva in data 01-06-2020 (cfr relazione del ctu prodotta in atti).
La sentenza del Tribunale di Napoli – IV Sezione penale – 9138/2023 (prodotta in atti)
era stato ritenuto responsabile, quale committente dei lavoro edili Controparte_2 di edificazione abusiva, del decesso di – per quanto qui riguarda - il Persona_1 quale, intento alla realizzazione di un muro di contenimento di terrapieno, previo sbancamento e scavo di area scoscesa sul lato posteriore del manufatto, veniva travolto da circa 66 metri cubi di terreno e cessava di vivere per asfissia;
che la predetta sentenza condannava il per il reato di omicidio colposo, alla pena di anni CP_2 tre e mesi uno di reclusione.
La sentenza ha accertato che l'origine eziologica dell'accadimento lesivo non è in contestazione lo smottamento di circa metri cubi 66 00 di terreno che travolgeva
e secondo il consulente del P M si verificò per la CP_3 Persona_1 realizzazione di uno scavo verticale alto circa 5 00 m che determinò il superamento della capacità di resistenza a taglio del terreno per la presenza di acqua all'interno dei terreni piroclastici sciolti che hanno una spiccata propensione al dissesto per la mancata realizzazione di idonee opere di protezione A ciò si aggiunga l aver omesso il datore di lavoro totalmente ogni valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed ogni programmazione delle misure ritenute
3 opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonchè
l'individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare artt 17 e
29 D Lvo n 81 08 nell'aver omesso per ciascun lavoratore di impartire o far impartire una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività in esecuzione e sui rischi specifici cui erano esposti art 36 co 1 e 2 lett a D Lvo
n 81/2008; nel non aver assicurato che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche con particolare riferimento ai concetti di rischio danno prevenzione protezione rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni art 37 co 1 lett a e b nel non aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza POS e quindi nel non aver tenuto conto dei criteri di cui all'allegato XV contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 2 2 3 lett b, d f al D Lvo n 81 08 ed in particolare per aver omesso ogni valutazione dei rischi derivanti da seppellimento negli scavi e da demolizioni art 96 co 1 lett g D Lvo n 81 08 nel non aver vietato ed anzi nell'aver espressamente disposto nell'esecuzione di lavori di sbancamento pur in presenza di una parete dal fronte di attacco con altezza superiore a m 1 50 il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art.118 del D Lvo n 81 08).
Tali essendo le risultanze ed il convincimento del Tribunale penale – che questo
Giudice intende far proprie in virtù della loro logicità, della correttezza delle argomentazioni esposte e dell'assenza di vizi logici – ed essendo provati altresì i requisiti socioeconomici della ricorrente deve quindi ritenersi l'evento-morte che ha coinvolto il sia ascrivibile ad occasione di lavoro ed a causa violenta;
Persona_1 per l'effetto, va ordinata all' la costituzione di una rendita ai superstiti in favore CP_1 della odierna ricorrente;
l'ente va altresì condannato alla corresponsione del relativo assegno, così come previsto a norma dell'art. 85 DPR 1124/1965 e con decorrenza dall'1-06-2020, data dell'infortunio del coniuge della ricorrente.
A spetta inoltre la corresponsione dell'assegno funerario Persona_4 quale beneficio una tantum in caso di morte.
Infatti, con la legge finanziaria del 2007, è stato istituito uno specifico Fondo presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori – assicurati e non, ai sensi del Testo Unico – vittime di gravi infortuni sul lavoro. I compiti di erogazione delle prestazioni sono attribuiti all' previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del CP_1
4 Ministero.
Il successivo decreto del 19 novembre 2008, in fase di prima applicazione, ha limitato le prestazioni del Fondo ai soli familiari dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, in virtù delle considerazioni espresse, l' deve essere condannato alla CP_1 corresponsione in favore della ricorrente dell'assegno funerario oltre accessori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
• Dichiara l'evento-morte che ha coinvolto ascrivibile ad Persona_1 occasione di lavoro;
• Per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1 quale erede del defunto al pagamento della rendita ai superstiti Persona_1
a norma dell'art. 85 DPR 1124/1965 con decorrenza dalla data dell'infortunio
01-06-2020, oltre accessori;
• Condanna l' alla corresponsione del beneficio una tantum in caso di CP_1 morte oltre accessori, in favore di quale erede del defunto Parte_1
Persona_1
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€.1.450,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv Massimo Di Pietro dichiaratosi anticipatario .
Santa Maria Capua Vetere 07-07-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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