TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 7695/2017 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promosso da
nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
, nata a [...], il [...]. codice fiscale , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Gandolfo, giusta procura in atti opponenti
contro con sede legale a Torino, piazza San Carlo n. 156, codice Controparte_1
fiscale e partiva iva n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Campagna, giusta procura in atti;
opposta con l'intervento di con sede legale a Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, codice Controparte_2
fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avvocato Maria Letizia Campagna, giusta procura allegata in atti;
terza interveniente volontaria
********
All'udienza del 10.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.4.2017, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatagli in data 16.3.2017 da con cui è stato loro intimato il pagamento della Controparte_1
somma di euro 21.075,79, quale saldo debitorio derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti il 27.11.2001.
A sostegno della domanda, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo per l'illegittima pattuizione di interessi usurari, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa depositata il 30.1.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 27.9.2017 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto precetto e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con successiva ordinanza del 14.5.2018, è stata rigettata la richiesta di CTU contabile avanzata dagli opponenti e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
Frattanto, con comparsa del 5.11.2018 si è costituita in giudizio quale Controparte_2 cessionaria del credito vantato da in virtù dell'operazione di Controparte_1
cartolarizzazione del credito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5.5.2018, facendo proprie le difese ed eccezioni già formulate dalla cedente, di cui ha chiesto l'estromissione.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 27.11.2001, con cui
[...] ha concesso un mutuo a e dell'importo di lire Controparte_1 Parte_1 Parte_2
80.000.000, rimborsabile in n. 240 rate mensili posticipate fisse e costanti, ad eccezione della prima, con garanzia ipotecaria di primo grado sull'appartamento, di proprietà dei mutuatari in ragione del cinquanta percento ciascuno, sito a Catania, via Sebastiano Catania n. 252.
2.1 Ciò detto, preliminarmente va dichiarata l'estromissione di Controparte_1
Ed invero, nel caso di successione a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie a meno che non vi sia il consenso di tutte le parti all'estromissione del cedente.
2 Nel caso di specie, si è costituita in giudizio con comparsa depositata il Controparte_2
5.11.2018, dichiarando di avere acquistato pro soluto il credito vantato da Controparte_1
con contratto del 28.4.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 5.5.2018 (cfr.
[...]
avviso ex art. 58 t.ub. depositato in atti).
Gli opponenti non hanno contestato la legittimazione della cessionaria, la quale ha proseguito il giudizio, al contrario dell'originaria cedente che non ha mostrato più interesse a svolgere attività processuale successivamente alla cessione.
Per quanto sopra, dal momento che gli opponenti hanno accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111, comma 3, c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017). Ne consegue che va dichiarata l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
2.2 Venendo al merito, secondo la prospettazione di parte opponente la soglia prevista dalla legge 108/1996 risulterebbe superata sia per effetto della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sia per l'incidenza, sul TAN del 6,55%, della commissione di estinzione anticipata (pari al 2,50%) e della commissione di istruttoria, delle spese di incasso per ogni singola rata, per le spese di cancellazione della variazione ipotecaria,
delle commissione di accolto del mutuo e per le spese per la rinuncia, pari al 2,40%, costi questi riportati tutti nell'allegato B del contratto.
La doglianza di parte opponente non è fondata.
Con riguardo alla cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità invocata da parte opponente (cfr. Cass. n. 350/2013) è stata superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il
caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a
carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. n. 14214/2022; Cass. sez. un. 19597/2020).
Nello specifico, la Suprema Corte (n. 14214/2022) ha ribadito l'assoluta incompatibilità tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, essendo destinati ad essere applicati “ricorrendo presupposti diversi ed antitetici” (cfr. Cass. n. 26286 del 2019): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (si veda, anche, Cass. n. 13144/2023).
3 Pertanto, ferma restando l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, va esclusa la sommatoria di questi con gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica diversità dei primi rispetto ai secondi.
Nel caso di specie, il tasso corrispettivo risulta pari a 6,55%, mentre il tasso di mora,
contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, non è stato pattuito nella misura del TAN
(6,55%) maggiorato di tre punti percentuali.
La clausola contenuta nell'art. 5, comma 3, del contratto prevede infatti che il tasso moratorio sia parametrato al “tasso, pro tempore vigente durante la mora, per le operazioni di
rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea o pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero sul quotidiano “ ore” maggiorato di CP_3
tre punti percentuali, ovvero, in caso di indeterminatezza del tasso sopra indicato, nella misura pari all'Euribor sei mesi calcolato “il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei semestri Gennaio/Giugno e Luglio7Dicembre di ciascun anno”, maggiorato
di tre punti percentuali, e da applicare, rispettivamente, al primo ed al secondo semestre solare di ogni anno.
Il primo dei due criteri è da ritenersi indeterminato, atteso che non è possibile desumere il parametro cui ancorare il tasso moratorio contrattuale, destinato peraltro a modificarsi via via durante il periodo di mora. Al contrario, il secondo dei due tassi è determinato e valido,
essendo ancorato per relationem al parametro Euribor a sei mesi, quale indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca convenuta.
Orbene, considerato che, secondo la previsione contrattuale, l'indice Euribor a cui fare riferimento è quello del 28.6.2001 (quale secondo giorno antecedente alla scadenza del semestre gennaio-giugno), corrispondente al 4,316%, l'interesse di mora pattuito in contratto è
pari al 7,316% (4,316+3=7,316%).
Pertanto, sia il tasso corrispettivo (6,55%) sia il tasso moratorio (7,315%) sono inferiori al tasso soglia, che, secondo quanto previsto dal d.m. 21.9.2001 (all.5), per la categoria dei
“mutui”, è pari al 9,42% (6,28+1/2).
2.3 In merito alle ulteriori doglianze di parte opponente, va escluso che nel calcolo del TAEG contrattuale rientri la “commissione per l'estinzione anticipata”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
4 sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del
finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass.
7352/2022).
Ed invero, la penale per estinzione anticipata costituisce un costo connesso all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente non certamente ricollegato all'erogazione del finanziamento (ex art. 644 c.p.), essendo piuttosto riconducibile alla sfera di disponibilità del mutuatario, quale diritto potestativo, non immediatamente “collegata”, quale interesse o costo,
“alla erogazione del credito”, come richiesto dall'art. 644 c.p. Del resto, anche le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” della Banca
d'Italia escludono che l'onere in questione rientri tra i costi rilevanti ai fini del TAEG (punto
C4: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”).
Quanto agli ulteriori oneri previsti in contratto per commissioni istruttoria mutuo, spese incasso singola rata, spese cancellazione variazione ipotecaria, commissioni per accollo mutuo e spese rinuncia mutuo (costi indicati nell'allegato “B” del contratto di mutuo), si osserva che non è contestato tra le parti che detti oneri incidano nella misura del 2,40%. Ebbene, anche a volere includere le spese suindicate nel calcolo del TAEG, non risulta superata la soglia usuraria, atteso che all'interesse del 6,55% va aggiunto il tasso del 2,40%, sì da ottenere un tasso del 8,95%, comunque inferiore al tasso soglia del 9,42%.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione a precetto va rigettata e va dichiarato il diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e in base all'atto di precetto notificato il 16.3.2017.
[...] Parte_2
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 3.553,90, somma ottenuta riducendo del trenta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
5 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 7695/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA l'estromissione di dal presente giudizio;
Controparte_1
RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di Controparte_2
CONDANNA e al pagamento delle spese processuali, in Parte_1 Parte_2
favore di e che liquida in euro 3.553,90, oltre spese Controparte_2 Controparte_1
generali (iva), iva e c.p.a.,
Così deciso in Catania, il 23 gennaio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 7695/2017 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promosso da
nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
, nata a [...], il [...]. codice fiscale , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Gandolfo, giusta procura in atti opponenti
contro con sede legale a Torino, piazza San Carlo n. 156, codice Controparte_1
fiscale e partiva iva n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Campagna, giusta procura in atti;
opposta con l'intervento di con sede legale a Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, codice Controparte_2
fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avvocato Maria Letizia Campagna, giusta procura allegata in atti;
terza interveniente volontaria
********
All'udienza del 10.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.4.2017, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatagli in data 16.3.2017 da con cui è stato loro intimato il pagamento della Controparte_1
somma di euro 21.075,79, quale saldo debitorio derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti il 27.11.2001.
A sostegno della domanda, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo per l'illegittima pattuizione di interessi usurari, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa depositata il 30.1.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 27.9.2017 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto precetto e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con successiva ordinanza del 14.5.2018, è stata rigettata la richiesta di CTU contabile avanzata dagli opponenti e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
Frattanto, con comparsa del 5.11.2018 si è costituita in giudizio quale Controparte_2 cessionaria del credito vantato da in virtù dell'operazione di Controparte_1
cartolarizzazione del credito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5.5.2018, facendo proprie le difese ed eccezioni già formulate dalla cedente, di cui ha chiesto l'estromissione.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 27.11.2001, con cui
[...] ha concesso un mutuo a e dell'importo di lire Controparte_1 Parte_1 Parte_2
80.000.000, rimborsabile in n. 240 rate mensili posticipate fisse e costanti, ad eccezione della prima, con garanzia ipotecaria di primo grado sull'appartamento, di proprietà dei mutuatari in ragione del cinquanta percento ciascuno, sito a Catania, via Sebastiano Catania n. 252.
2.1 Ciò detto, preliminarmente va dichiarata l'estromissione di Controparte_1
Ed invero, nel caso di successione a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie a meno che non vi sia il consenso di tutte le parti all'estromissione del cedente.
2 Nel caso di specie, si è costituita in giudizio con comparsa depositata il Controparte_2
5.11.2018, dichiarando di avere acquistato pro soluto il credito vantato da Controparte_1
con contratto del 28.4.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 5.5.2018 (cfr.
[...]
avviso ex art. 58 t.ub. depositato in atti).
Gli opponenti non hanno contestato la legittimazione della cessionaria, la quale ha proseguito il giudizio, al contrario dell'originaria cedente che non ha mostrato più interesse a svolgere attività processuale successivamente alla cessione.
Per quanto sopra, dal momento che gli opponenti hanno accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111, comma 3, c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017). Ne consegue che va dichiarata l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
2.2 Venendo al merito, secondo la prospettazione di parte opponente la soglia prevista dalla legge 108/1996 risulterebbe superata sia per effetto della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sia per l'incidenza, sul TAN del 6,55%, della commissione di estinzione anticipata (pari al 2,50%) e della commissione di istruttoria, delle spese di incasso per ogni singola rata, per le spese di cancellazione della variazione ipotecaria,
delle commissione di accolto del mutuo e per le spese per la rinuncia, pari al 2,40%, costi questi riportati tutti nell'allegato B del contratto.
La doglianza di parte opponente non è fondata.
Con riguardo alla cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità invocata da parte opponente (cfr. Cass. n. 350/2013) è stata superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il
caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a
carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. n. 14214/2022; Cass. sez. un. 19597/2020).
Nello specifico, la Suprema Corte (n. 14214/2022) ha ribadito l'assoluta incompatibilità tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, essendo destinati ad essere applicati “ricorrendo presupposti diversi ed antitetici” (cfr. Cass. n. 26286 del 2019): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (si veda, anche, Cass. n. 13144/2023).
3 Pertanto, ferma restando l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, va esclusa la sommatoria di questi con gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica diversità dei primi rispetto ai secondi.
Nel caso di specie, il tasso corrispettivo risulta pari a 6,55%, mentre il tasso di mora,
contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, non è stato pattuito nella misura del TAN
(6,55%) maggiorato di tre punti percentuali.
La clausola contenuta nell'art. 5, comma 3, del contratto prevede infatti che il tasso moratorio sia parametrato al “tasso, pro tempore vigente durante la mora, per le operazioni di
rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea o pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero sul quotidiano “ ore” maggiorato di CP_3
tre punti percentuali, ovvero, in caso di indeterminatezza del tasso sopra indicato, nella misura pari all'Euribor sei mesi calcolato “il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei semestri Gennaio/Giugno e Luglio7Dicembre di ciascun anno”, maggiorato
di tre punti percentuali, e da applicare, rispettivamente, al primo ed al secondo semestre solare di ogni anno.
Il primo dei due criteri è da ritenersi indeterminato, atteso che non è possibile desumere il parametro cui ancorare il tasso moratorio contrattuale, destinato peraltro a modificarsi via via durante il periodo di mora. Al contrario, il secondo dei due tassi è determinato e valido,
essendo ancorato per relationem al parametro Euribor a sei mesi, quale indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca convenuta.
Orbene, considerato che, secondo la previsione contrattuale, l'indice Euribor a cui fare riferimento è quello del 28.6.2001 (quale secondo giorno antecedente alla scadenza del semestre gennaio-giugno), corrispondente al 4,316%, l'interesse di mora pattuito in contratto è
pari al 7,316% (4,316+3=7,316%).
Pertanto, sia il tasso corrispettivo (6,55%) sia il tasso moratorio (7,315%) sono inferiori al tasso soglia, che, secondo quanto previsto dal d.m. 21.9.2001 (all.5), per la categoria dei
“mutui”, è pari al 9,42% (6,28+1/2).
2.3 In merito alle ulteriori doglianze di parte opponente, va escluso che nel calcolo del TAEG contrattuale rientri la “commissione per l'estinzione anticipata”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
4 sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del
finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass.
7352/2022).
Ed invero, la penale per estinzione anticipata costituisce un costo connesso all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente non certamente ricollegato all'erogazione del finanziamento (ex art. 644 c.p.), essendo piuttosto riconducibile alla sfera di disponibilità del mutuatario, quale diritto potestativo, non immediatamente “collegata”, quale interesse o costo,
“alla erogazione del credito”, come richiesto dall'art. 644 c.p. Del resto, anche le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” della Banca
d'Italia escludono che l'onere in questione rientri tra i costi rilevanti ai fini del TAEG (punto
C4: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”).
Quanto agli ulteriori oneri previsti in contratto per commissioni istruttoria mutuo, spese incasso singola rata, spese cancellazione variazione ipotecaria, commissioni per accollo mutuo e spese rinuncia mutuo (costi indicati nell'allegato “B” del contratto di mutuo), si osserva che non è contestato tra le parti che detti oneri incidano nella misura del 2,40%. Ebbene, anche a volere includere le spese suindicate nel calcolo del TAEG, non risulta superata la soglia usuraria, atteso che all'interesse del 6,55% va aggiunto il tasso del 2,40%, sì da ottenere un tasso del 8,95%, comunque inferiore al tasso soglia del 9,42%.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione a precetto va rigettata e va dichiarato il diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e in base all'atto di precetto notificato il 16.3.2017.
[...] Parte_2
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 3.553,90, somma ottenuta riducendo del trenta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
5 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 7695/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA l'estromissione di dal presente giudizio;
Controparte_1
RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di Controparte_2
CONDANNA e al pagamento delle spese processuali, in Parte_1 Parte_2
favore di e che liquida in euro 3.553,90, oltre spese Controparte_2 Controparte_1
generali (iva), iva e c.p.a.,
Così deciso in Catania, il 23 gennaio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
6