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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6074 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Consigliera rel. Dott.ssa Francesca Falla Trella
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. dalla sentenza della Corte di
Cassazione che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma iscritta al n. R.G. 6534/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 3/4/2025
TRA
Parte 1
,rappresentata e difeso da sé medesimo ex art. 83 c.p.c. anche disgiuntamente all' avv. Maria Felicia Vincelli;
appellante/attore in riassunzione
E
CP 1 rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Ciciarelli
appellato
OGGETTO: Riassunzione da ordinanza Cassazione n. 20545/2019 della sentenza Corte Appello
Roma n. 7099/2014 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 6/3/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.28 della Legge n.794/1942 l'avv. Parte 1 chiedeva al Tribunale di Roma la liquidazione del proprio compenso in relazione all'assistenza prestata in favore della società [...]
Parte 2 e didi CP 1 Parte 3 in alcune controversie civili.
La domanda veniva accolta in prime cure con provvedimento del Tribunale n.32576/2000.
Il contenzioso proseguiva in appello, in cassazione e in fase di rinvio e veniva infine definito con sentenza n.5942/2012 della Corte di Appello di Roma quale giudice di rinvio dalla sentenza della Cassazione n.
16159/2010.
La predetta sentenza aveva cassato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 628/2005 per mancanza di un accertamento analitico circa l'ammontare delle somme sborsate dai predetti
CP_2 e e quanto dovuto dalla società nel periodo successivo alla cessione di quote dei predetti soci (v.pag. 2 parag. 4 sentenza 16159/2010) e rinviato ad altra sezione della Corte in relazione al motivo accolto.
Con successivo atto di citazione notificato il 19.3.2002 Parte 1 invocava la condanna di [...] CP 1 al pagamento dei compensi relativi alla diversa opera professionale da lui svolta in favore del convenuto nell'ambito di alcuni giudizi penali e amministrativi non compresi nella domanda proposta con la prima controversia, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.28 Legge
n.794/1942.
Si costituiva in questo secondo contenzioso il convenuto contestando la pretesa ed eccependo il bis in idem, per essere l'attore stato già retribuito per tutta la sua opera professionale in forza del provvedimento n.32576/2000 emesso dal Tribunale di Roma.
Con sentenza 625/2007 il Tribunale accoglieva l'eccezione e rigettava la domanda attorea, osservando che il Pt 1 aveva sin dalla citazione introduttiva riconosciuto di aver ricevuto, in acconto, la somma di lire 11.400.000, ed aveva altresì percepito, a seguito di pignoramento presso terzi promosso in base al già richiamato provvedimento del medesimo Tribunale n.32576/2000, l'ulteriore importo di € 20.08
1,56 a totale soddisfazione di quanto dovuto gli per l'intera attività professionale svolta in favore del convenuto
Interponeva appello il Pt 1 e sì costituiva in seconde cure il per resistere al gravame. Con la sentenza n.7099/2014 la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello valorizzando la circostanza che la decisione del Tribunale di Roma n. 32576/2000 "benché nella parte motiva sembra far riferimento solo ai compensi richiesti dal professionista per le cause civili, nel dispositivo specifica che nell'importo liquidato in suo favore, di L. 32.11 9. 450, sono comprese le prestazioni professionali civili (per una complessiva somma di L. 22.305.000 e le prestazioni amministrative e penali), quantificate in L.
7.434.290" (cfr. pag.4 della sentenza impugnata).
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso in Cassazione il Pt 1 lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt, 339 e ss. c. p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. perché la Corte di
Appello avrebbe violato il principio rescissorio delle sentenze di secondo grado, decidendo la controversia sottoposta al suo esame in base ad una decisione di prime cure (n.32756/2000) che era stata sostituita da successiva sentenza di appello (n.628/2005), a sua volta riformata da questa Corte di Cassazione e ulteriormente sostituita dalla decisione finale della medesima Corte territoriale, in funzione di giudice del rinvio, n.5949/2012. Nel secondo motivo il ricorrente lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare il contenuto della pronuncia del giudice di rinvio che aveva definito il primo contenzioso (n. 5942/2012), nella quale erano state dettagliate le prestazioni professionali che avevano costituito l'oggetto di quel primo giudizio. La Corte di Cassazione in relazione ai predetti motivi accolti ha rilevato che la Corte di Appello di Roma aveva posto a base della decisione impugnata il provvedimento del Tribunale di Roma n.32756/2000, trascurando la decisiva circostanza che la stessa fosse stata sostituita da successiva sentenza della medesima Corte di Appello n.628/2005, a sua volta cassata e superata dalla pronuncia della stessa
Corte capitolina n. 5949/2012, essa in funzione di giudice del rinvio. Per effetto del principio sostitutivo della sentenza n.5949/2012 emessa all'esito del giudizio di impugnazione la Corte di Appello di Roma avrebbe dovuto fare esclusivamente riferimento alla decisione conclusiva del primo giudizio, n.
5949/2012, il cui contenuto supera qualsiasi precedente statuizione. "Il richiamo alla sentenza del
Tribunale di Roma n.32756/2000, operato nella pronuncia oggi impugnata n.7099/2014, quindi scorretto in quanto tale prima decisione, proprio per effetto del complessivo svolgimento del giudizio nel cui ambito essa risultava emessa, non era più esistente nel momento in cui la Corte romana ha pronunciato la sentenza oggi sottoposta al vaglio di questa Corte. Da ciò consegue la riforma della decisione impugnata ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale dovrà decidere la domanda proposta dal Pt 1 tenendo conto esclusivamente delle risultanze della sentenza n. 5949/2012 della Corte di Appello di Roma, emessa in sede di rinvio, e non delle precedenti pronunce emesse nell'ambito del giudizio conclusosi con il provvedimento da ultimo richiamato”.
In accoglimento dei primi due motivi del ricorso la Cassazione ha cassato la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinviati la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Ha riassunto ai sensi dell'art. 392 c.p.c. il Pt 1 chiedendo: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Roma, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Roma Sezione Terza Civile n. 7099/2014 del 28/10/2014 depositata in data 19/11/2014 ed in accoglimento della domanda attrice secondo i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. CP 1 a corrispondere all'avv. Parte 1 compensi domandati per le attività professionali prestate nei procedimenti penali ed amministrativo oggetto della presente causa, e condannare per tale causale il sig. CP 1 a corrispondere all'avv Pt 1
[...] 'importo di € 16.593,76, o quella maggiore o minor somma che la Corte riterrà dovuta per legge, oltre IVA e CAP e rimborso spese forfettario come per legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda introduttiva della presente causa e spese di lite di ogni stato e grado del giudizio".
Si è costituito il convenuto contestando le domande svolte dall' attore e chiedendo "Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, tenuto conto di quanto disposto nei precedenti gradi di giudizio e nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20545/2019 emessa in riforma della sentenza di appello n. 7099/2014: 1) accertare che nulla è ancora dovuto dal sig. CP 1 all'Avv. Parte 1 alla luce del dictum della sentenza di Tribunale 32756/2000, richiamata nella sentenza 5949/2012 cui rinvia la Corte di Cassazione, stante il passaggio in giudicato delle statuizioni non contestate, ivi compresi gli importi liquidati per l'attività svolta in sede penale ed amministrativa;
2) in via subordinata, rigettare la richiesta di condanna avanzata nell'atto di citazione in appello nel giudizio di rinvio per €uro 16.593,76, perché illegittimamente modificativa della domanda indicata nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con il quale il Pt 1 richiedeva la somma complessiva di €uro 10.706, 15, con conseguente modifica in sede di rinvio della domanda di primo grado;
3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'Avv. Pt 1 ridurre la somma richiesta nell'atto introduttivo del presente giudizio pari ad € 10.706, 15 della somma comunque percepita per i giudizi penali ed amministrativi, a seguito dell'esecuzione della sentenza n. 32756/2000, di €uro 3.839,49 (L. 7.434.290). 4) con il favore delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio, oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Ciciarelli che si dichiara procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Precisate le conclusioni all' udienza in trattazione scritta del 6/3/2025 alla quale si perveniva in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico del ruolo, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
All'esito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 20545/2019 l'ambito oggettivo del giudizio di rinvio deve ritenersi delimitato alla decisione della spettanza dei compensi dell' avv. Pt 1 per le attività penali e amministrative svolte nell'interesse del tenendo conto esclusivamente delle risultanza della sentenza n. 5949/2012 della Corte di Appello di Roma, resa in sede di rinvio, con esclusione quindi delle precedenti pronunce emesse nell'ambito del giudizio conclusosi con il provvedimento da ultimo (v. ordinanza di rinvio).
Peraltro costituisce principio granitico quello secondo cui il giudizio di rinvio è invero un giudizio chiuso nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriore alla sentenza cassata, con esclusione di deduzione di prove, domande ed eccezioni nuove (v. Cass. n. 8357/2005, n. 4018/2006, n. 12065/2024).
Tanto doverosamente premesso, è opportuno richiamare alcuni passaggi salienti della sentenza della
Corte d'Appello n. 5949/2012 :"Su quanto ancora qui rileva, la sentenza della Corte d'Appello, poi cassata, aveva esposto dettagliatamente i compensi che spettavano all'Avv. Pt 1 per l'attività espletata...., passando ad esaminare la questione degli acconti percetti, sulla base degli assegni di cui
è copia in atti per lire 27.682.000, la stessa Corte d'Appello aveva esposto come "il Pt 1 non ha assolto all'onere, che pure gli incombeva, di dimostrare una imputazione diversa di quella per cui è causa. Nessun elemento, del resto consente di ritenere che i relativi pagamenti, in quanto riconducibili agli odierni appellanti in proprio, possano essere imputati diversamente che agli incarichi di patrocinio conferiti ai medesimi. Giacché, dunque, l'ammontare delle spettanze direttamente a carico dei due appellanti figura inferiore a quello degli acconti in premessa, le considerazioni che precedono importano alla conclusione che, in accoglimento del gravame, la domanda del Pt_1 roposta nei loro diretti confronti debba essere respinta e, in via riconvenzionale, il Pt 1 sia tenuto alla restituzione dell'eccedenza indebitamente percepita"..." Ne consegue che sul punto della quantificazione delle somme liquidate all'Avv. Pt 1 a parte della Corte d'Appello non vi è più materia del contendere posto che la Suprema Corte ha rinviato a questa corte in relazione al motivo accolto - sul presupposto che "è mancato, infatti, un accertamento analitico circa l'ammontare delle somme esborsate dai predetti e Parte 4 ." (v. sentenza Corte Appello Roma n. 5949/2012).
Oggetto del giudizio di rinvio definito con la sentenza della Corte n. 5949/2012 era quindi quello di verificare se la parte originariamente appellante, nel giudizio di riferimento, avesse o meno provato di aver corrisposto più di quanto spettante per l'attività svolta dal Pt 1 nei loro esclusivi confronti, avendo essi ceduto da tempo le quote sociali. Si chiedeva pertanto alla Corte di accertare se le somme dovute dai e Pt 3 nel periodo in cui erano in possesso delle quote sociali della s.n.c. fossero sufficienti a soddisfare le pretese economiche dell'odierno appellante.
Pertanto, il giudizio di rinvio aveva ad oggetto solo il punto della decisione di Il grado poi cassata, essendo le altre questioni definitivamente accertate in quanto passate in giudicato. Parte 5Invero nell' originario appello proposto dai sig.ri avverso la sentenza i predetti non avevano richiesto la riforma in punto delle spese del Tar e dei procedimenti penali, e quindi le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado erano passate in giudicato e la sentenza era stata eseguita con successo dall'Avv. Pt 1 il quale aveva ottenuto il pagamento dell'intera somma compresa la parte dovuta per le spese innanzi al TAR e in sede penale, che erano state aggiunte in calce alla sentenza di primo grado pari ad oltre 7.434,290 lire. Diversamente da quanto prospettato dall' appellante, la sentenza della Corte n. 5949/2012 ha tenuto conto del pagamento anche delle spettanze per le attività diverse da quelle civili all'esito del pagamento della Pt 3 in esecuzione della sentenza appellata di primo grado nel prospetto riepilogativo dello stato dei pagamenti e degli importi ancora dovuti Nel dispositivo della predetta
.
sentenza si legge invero: " In riforma della sentenza appellata dichiara che all'avv. Parte 1 spettava un compenso professionale - nei confronti di CP 1 Parte 3 di totali L. e
34.148.270; per effetto degli acconti ricevuti pari a Lire 16.400.000, alla data del ricorso di I grado aveva diritto al pagamento della somma di lire 17.748.270, oltre alla rivalutazione dal dì della domanda e gli interessi legali sulla somma così rivalutata di anno in anno;
dato atto dell'avvenuto pagamento, in esecuzione della sentenza appellata, della somma di lire 38.888.322 da parte della signora Pt 3 dichiara che l'Avv. Pt 1 è tenuto a restituire alla Pt 3 a somma eccedente di lire 21.135.052".
In definitiva dalla sentenza della Corte d'Appello alla quale deve esclusivamente aversi riguardo per valutare la fondatezza della domanda svolta dall' avv Pt 1 secondo le indicazione della Cassazione, emerge chiaramente come nessuna somma sia più dovuta dal all'Avv. Pt 1 risultando chiaramente che il professionista è stato ampiamente soddisfatto delle somme dovute in forza della esecuzione della sentenza di primo grado n. 32756/2000, al punto che la Corte d' Appello lo ha condannato alla restituzione di parte delle somme ricevute in eccedenza.
In conclusione l'appello deve essere rigettato in quanto infondato restando assorbite tutte le altre questioni.
L'esito complessivo della lite che vede totalmente vittorioso l'attuale convenuto in riassunzione determina in applicazione del principio della soccombenza la condanna del Pt 1 a rifondere alla controparte le spese del giudizio di appello ( cassato e di rinvio) e di legittimità che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva, per valori medi, in base al valore della causa, tenuto conto della complessità delle questioni trattate nelle fasi e gradi del giudizio, e con espunzione per il secondo grado (cassato e di rinvio) delle voci trattazione/istruttoria in quanto le prime consistite in meri rinvii e le secondo non espletate affatto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando in sede d rinvio dalla ordinanza della Cassazione n. 20545/2019 ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede :
-rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6257/2007;
-condanna Parte 1 a rifondere a CP_1 le spese di lite del giudizio di appello (cassato e di rinvio) che quanto al giudizio cassato liquida in euro 3.397,00 e quanto al giudizio di rinvio in euro
2.548,00, queste ultime in favore dell' antistatario avv. Alessandro Ciciarelli, il tutto oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge;
-condanna Parte 1 a rifondere a CP 1 le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.082,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1/10/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Consigliera rel. Dott.ssa Francesca Falla Trella
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. dalla sentenza della Corte di
Cassazione che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma iscritta al n. R.G. 6534/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 3/4/2025
TRA
Parte 1
,rappresentata e difeso da sé medesimo ex art. 83 c.p.c. anche disgiuntamente all' avv. Maria Felicia Vincelli;
appellante/attore in riassunzione
E
CP 1 rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Ciciarelli
appellato
OGGETTO: Riassunzione da ordinanza Cassazione n. 20545/2019 della sentenza Corte Appello
Roma n. 7099/2014 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 6/3/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.28 della Legge n.794/1942 l'avv. Parte 1 chiedeva al Tribunale di Roma la liquidazione del proprio compenso in relazione all'assistenza prestata in favore della società [...]
Parte 2 e didi CP 1 Parte 3 in alcune controversie civili.
La domanda veniva accolta in prime cure con provvedimento del Tribunale n.32576/2000.
Il contenzioso proseguiva in appello, in cassazione e in fase di rinvio e veniva infine definito con sentenza n.5942/2012 della Corte di Appello di Roma quale giudice di rinvio dalla sentenza della Cassazione n.
16159/2010.
La predetta sentenza aveva cassato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 628/2005 per mancanza di un accertamento analitico circa l'ammontare delle somme sborsate dai predetti
CP_2 e e quanto dovuto dalla società nel periodo successivo alla cessione di quote dei predetti soci (v.pag. 2 parag. 4 sentenza 16159/2010) e rinviato ad altra sezione della Corte in relazione al motivo accolto.
Con successivo atto di citazione notificato il 19.3.2002 Parte 1 invocava la condanna di [...] CP 1 al pagamento dei compensi relativi alla diversa opera professionale da lui svolta in favore del convenuto nell'ambito di alcuni giudizi penali e amministrativi non compresi nella domanda proposta con la prima controversia, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.28 Legge
n.794/1942.
Si costituiva in questo secondo contenzioso il convenuto contestando la pretesa ed eccependo il bis in idem, per essere l'attore stato già retribuito per tutta la sua opera professionale in forza del provvedimento n.32576/2000 emesso dal Tribunale di Roma.
Con sentenza 625/2007 il Tribunale accoglieva l'eccezione e rigettava la domanda attorea, osservando che il Pt 1 aveva sin dalla citazione introduttiva riconosciuto di aver ricevuto, in acconto, la somma di lire 11.400.000, ed aveva altresì percepito, a seguito di pignoramento presso terzi promosso in base al già richiamato provvedimento del medesimo Tribunale n.32576/2000, l'ulteriore importo di € 20.08
1,56 a totale soddisfazione di quanto dovuto gli per l'intera attività professionale svolta in favore del convenuto
Interponeva appello il Pt 1 e sì costituiva in seconde cure il per resistere al gravame. Con la sentenza n.7099/2014 la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello valorizzando la circostanza che la decisione del Tribunale di Roma n. 32576/2000 "benché nella parte motiva sembra far riferimento solo ai compensi richiesti dal professionista per le cause civili, nel dispositivo specifica che nell'importo liquidato in suo favore, di L. 32.11 9. 450, sono comprese le prestazioni professionali civili (per una complessiva somma di L. 22.305.000 e le prestazioni amministrative e penali), quantificate in L.
7.434.290" (cfr. pag.4 della sentenza impugnata).
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso in Cassazione il Pt 1 lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt, 339 e ss. c. p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. perché la Corte di
Appello avrebbe violato il principio rescissorio delle sentenze di secondo grado, decidendo la controversia sottoposta al suo esame in base ad una decisione di prime cure (n.32756/2000) che era stata sostituita da successiva sentenza di appello (n.628/2005), a sua volta riformata da questa Corte di Cassazione e ulteriormente sostituita dalla decisione finale della medesima Corte territoriale, in funzione di giudice del rinvio, n.5949/2012. Nel secondo motivo il ricorrente lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare il contenuto della pronuncia del giudice di rinvio che aveva definito il primo contenzioso (n. 5942/2012), nella quale erano state dettagliate le prestazioni professionali che avevano costituito l'oggetto di quel primo giudizio. La Corte di Cassazione in relazione ai predetti motivi accolti ha rilevato che la Corte di Appello di Roma aveva posto a base della decisione impugnata il provvedimento del Tribunale di Roma n.32756/2000, trascurando la decisiva circostanza che la stessa fosse stata sostituita da successiva sentenza della medesima Corte di Appello n.628/2005, a sua volta cassata e superata dalla pronuncia della stessa
Corte capitolina n. 5949/2012, essa in funzione di giudice del rinvio. Per effetto del principio sostitutivo della sentenza n.5949/2012 emessa all'esito del giudizio di impugnazione la Corte di Appello di Roma avrebbe dovuto fare esclusivamente riferimento alla decisione conclusiva del primo giudizio, n.
5949/2012, il cui contenuto supera qualsiasi precedente statuizione. "Il richiamo alla sentenza del
Tribunale di Roma n.32756/2000, operato nella pronuncia oggi impugnata n.7099/2014, quindi scorretto in quanto tale prima decisione, proprio per effetto del complessivo svolgimento del giudizio nel cui ambito essa risultava emessa, non era più esistente nel momento in cui la Corte romana ha pronunciato la sentenza oggi sottoposta al vaglio di questa Corte. Da ciò consegue la riforma della decisione impugnata ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale dovrà decidere la domanda proposta dal Pt 1 tenendo conto esclusivamente delle risultanze della sentenza n. 5949/2012 della Corte di Appello di Roma, emessa in sede di rinvio, e non delle precedenti pronunce emesse nell'ambito del giudizio conclusosi con il provvedimento da ultimo richiamato”.
In accoglimento dei primi due motivi del ricorso la Cassazione ha cassato la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinviati la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Ha riassunto ai sensi dell'art. 392 c.p.c. il Pt 1 chiedendo: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Roma, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Roma Sezione Terza Civile n. 7099/2014 del 28/10/2014 depositata in data 19/11/2014 ed in accoglimento della domanda attrice secondo i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. CP 1 a corrispondere all'avv. Parte 1 compensi domandati per le attività professionali prestate nei procedimenti penali ed amministrativo oggetto della presente causa, e condannare per tale causale il sig. CP 1 a corrispondere all'avv Pt 1
[...] 'importo di € 16.593,76, o quella maggiore o minor somma che la Corte riterrà dovuta per legge, oltre IVA e CAP e rimborso spese forfettario come per legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda introduttiva della presente causa e spese di lite di ogni stato e grado del giudizio".
Si è costituito il convenuto contestando le domande svolte dall' attore e chiedendo "Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, tenuto conto di quanto disposto nei precedenti gradi di giudizio e nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20545/2019 emessa in riforma della sentenza di appello n. 7099/2014: 1) accertare che nulla è ancora dovuto dal sig. CP 1 all'Avv. Parte 1 alla luce del dictum della sentenza di Tribunale 32756/2000, richiamata nella sentenza 5949/2012 cui rinvia la Corte di Cassazione, stante il passaggio in giudicato delle statuizioni non contestate, ivi compresi gli importi liquidati per l'attività svolta in sede penale ed amministrativa;
2) in via subordinata, rigettare la richiesta di condanna avanzata nell'atto di citazione in appello nel giudizio di rinvio per €uro 16.593,76, perché illegittimamente modificativa della domanda indicata nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con il quale il Pt 1 richiedeva la somma complessiva di €uro 10.706, 15, con conseguente modifica in sede di rinvio della domanda di primo grado;
3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'Avv. Pt 1 ridurre la somma richiesta nell'atto introduttivo del presente giudizio pari ad € 10.706, 15 della somma comunque percepita per i giudizi penali ed amministrativi, a seguito dell'esecuzione della sentenza n. 32756/2000, di €uro 3.839,49 (L. 7.434.290). 4) con il favore delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio, oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Ciciarelli che si dichiara procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Precisate le conclusioni all' udienza in trattazione scritta del 6/3/2025 alla quale si perveniva in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico del ruolo, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
All'esito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 20545/2019 l'ambito oggettivo del giudizio di rinvio deve ritenersi delimitato alla decisione della spettanza dei compensi dell' avv. Pt 1 per le attività penali e amministrative svolte nell'interesse del tenendo conto esclusivamente delle risultanza della sentenza n. 5949/2012 della Corte di Appello di Roma, resa in sede di rinvio, con esclusione quindi delle precedenti pronunce emesse nell'ambito del giudizio conclusosi con il provvedimento da ultimo (v. ordinanza di rinvio).
Peraltro costituisce principio granitico quello secondo cui il giudizio di rinvio è invero un giudizio chiuso nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriore alla sentenza cassata, con esclusione di deduzione di prove, domande ed eccezioni nuove (v. Cass. n. 8357/2005, n. 4018/2006, n. 12065/2024).
Tanto doverosamente premesso, è opportuno richiamare alcuni passaggi salienti della sentenza della
Corte d'Appello n. 5949/2012 :"Su quanto ancora qui rileva, la sentenza della Corte d'Appello, poi cassata, aveva esposto dettagliatamente i compensi che spettavano all'Avv. Pt 1 per l'attività espletata...., passando ad esaminare la questione degli acconti percetti, sulla base degli assegni di cui
è copia in atti per lire 27.682.000, la stessa Corte d'Appello aveva esposto come "il Pt 1 non ha assolto all'onere, che pure gli incombeva, di dimostrare una imputazione diversa di quella per cui è causa. Nessun elemento, del resto consente di ritenere che i relativi pagamenti, in quanto riconducibili agli odierni appellanti in proprio, possano essere imputati diversamente che agli incarichi di patrocinio conferiti ai medesimi. Giacché, dunque, l'ammontare delle spettanze direttamente a carico dei due appellanti figura inferiore a quello degli acconti in premessa, le considerazioni che precedono importano alla conclusione che, in accoglimento del gravame, la domanda del Pt_1 roposta nei loro diretti confronti debba essere respinta e, in via riconvenzionale, il Pt 1 sia tenuto alla restituzione dell'eccedenza indebitamente percepita"..." Ne consegue che sul punto della quantificazione delle somme liquidate all'Avv. Pt 1 a parte della Corte d'Appello non vi è più materia del contendere posto che la Suprema Corte ha rinviato a questa corte in relazione al motivo accolto - sul presupposto che "è mancato, infatti, un accertamento analitico circa l'ammontare delle somme esborsate dai predetti e Parte 4 ." (v. sentenza Corte Appello Roma n. 5949/2012).
Oggetto del giudizio di rinvio definito con la sentenza della Corte n. 5949/2012 era quindi quello di verificare se la parte originariamente appellante, nel giudizio di riferimento, avesse o meno provato di aver corrisposto più di quanto spettante per l'attività svolta dal Pt 1 nei loro esclusivi confronti, avendo essi ceduto da tempo le quote sociali. Si chiedeva pertanto alla Corte di accertare se le somme dovute dai e Pt 3 nel periodo in cui erano in possesso delle quote sociali della s.n.c. fossero sufficienti a soddisfare le pretese economiche dell'odierno appellante.
Pertanto, il giudizio di rinvio aveva ad oggetto solo il punto della decisione di Il grado poi cassata, essendo le altre questioni definitivamente accertate in quanto passate in giudicato. Parte 5Invero nell' originario appello proposto dai sig.ri avverso la sentenza i predetti non avevano richiesto la riforma in punto delle spese del Tar e dei procedimenti penali, e quindi le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado erano passate in giudicato e la sentenza era stata eseguita con successo dall'Avv. Pt 1 il quale aveva ottenuto il pagamento dell'intera somma compresa la parte dovuta per le spese innanzi al TAR e in sede penale, che erano state aggiunte in calce alla sentenza di primo grado pari ad oltre 7.434,290 lire. Diversamente da quanto prospettato dall' appellante, la sentenza della Corte n. 5949/2012 ha tenuto conto del pagamento anche delle spettanze per le attività diverse da quelle civili all'esito del pagamento della Pt 3 in esecuzione della sentenza appellata di primo grado nel prospetto riepilogativo dello stato dei pagamenti e degli importi ancora dovuti Nel dispositivo della predetta
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sentenza si legge invero: " In riforma della sentenza appellata dichiara che all'avv. Parte 1 spettava un compenso professionale - nei confronti di CP 1 Parte 3 di totali L. e
34.148.270; per effetto degli acconti ricevuti pari a Lire 16.400.000, alla data del ricorso di I grado aveva diritto al pagamento della somma di lire 17.748.270, oltre alla rivalutazione dal dì della domanda e gli interessi legali sulla somma così rivalutata di anno in anno;
dato atto dell'avvenuto pagamento, in esecuzione della sentenza appellata, della somma di lire 38.888.322 da parte della signora Pt 3 dichiara che l'Avv. Pt 1 è tenuto a restituire alla Pt 3 a somma eccedente di lire 21.135.052".
In definitiva dalla sentenza della Corte d'Appello alla quale deve esclusivamente aversi riguardo per valutare la fondatezza della domanda svolta dall' avv Pt 1 secondo le indicazione della Cassazione, emerge chiaramente come nessuna somma sia più dovuta dal all'Avv. Pt 1 risultando chiaramente che il professionista è stato ampiamente soddisfatto delle somme dovute in forza della esecuzione della sentenza di primo grado n. 32756/2000, al punto che la Corte d' Appello lo ha condannato alla restituzione di parte delle somme ricevute in eccedenza.
In conclusione l'appello deve essere rigettato in quanto infondato restando assorbite tutte le altre questioni.
L'esito complessivo della lite che vede totalmente vittorioso l'attuale convenuto in riassunzione determina in applicazione del principio della soccombenza la condanna del Pt 1 a rifondere alla controparte le spese del giudizio di appello ( cassato e di rinvio) e di legittimità che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva, per valori medi, in base al valore della causa, tenuto conto della complessità delle questioni trattate nelle fasi e gradi del giudizio, e con espunzione per il secondo grado (cassato e di rinvio) delle voci trattazione/istruttoria in quanto le prime consistite in meri rinvii e le secondo non espletate affatto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando in sede d rinvio dalla ordinanza della Cassazione n. 20545/2019 ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede :
-rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6257/2007;
-condanna Parte 1 a rifondere a CP_1 le spese di lite del giudizio di appello (cassato e di rinvio) che quanto al giudizio cassato liquida in euro 3.397,00 e quanto al giudizio di rinvio in euro
2.548,00, queste ultime in favore dell' antistatario avv. Alessandro Ciciarelli, il tutto oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge;
-condanna Parte 1 a rifondere a CP 1 le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.082,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1/10/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta