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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 174/2019
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 174/2019vertente
TRA
, (C.F. ), quale conferitaria di tutte le Parte_1 P.IVA_1 attività e passività della già C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, Dottor. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Greco (C.F. Parte_3
) pec: -Appellante CodiceFiscale_1 Email_1
CONTRO
, ( , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
VI LE pec: Email_2
OGGETTO: impugnazione clausole contrato di mutuo. Interessi usurari – appello alla sentenza n.
1169/2018, pubblicata il ta 18/07/2018 dal Tribunale di Reggio Calabria, non notificata, resa a definizione del proc. n. 2345/2015 RG.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 luglio 2015, conveniva Controparte_1 in giudizio la esponendo di avre contratto un mutuo ipotecario con contratto stipulato il Parte_2
20.3.2009; che ai sensi dell'art 4 del contratto era prevista la pattuizione del tasso di mora;
che dall'analisi della documentazione bancaria appariva che la pattuizione superasse il “tasso soglia” usurario stabilito per legge.
Deduceva quindi la nullità della pattuizione del tasso di interesse di mora , che a mente del documento di sintesi era calcolato con il 365/360 , ovvero si doveva dividere per 365 e moltiplicare per 360. Di conseguenza il tasso risultava pari a 8, 197%, superiore al tasso-soglia contrattualmente pattuito di 8,085% .
Lamentava poi che il contratto prevedesse l'applicazione del tasso di mora agli interessi corrispettivi , e l'indeterminatezza del contratto per mancata indicazione del TAEG, oltre alla mancata indicazione del TAE.
Aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata la nullità della clausola n 4 del contratto perché gli interessi di mora superavano la soglia dell'usura; rideterminando il saldo dovuto escludendo la tenutezza di qualsiasi interesse, condannando controparte alla restituzione delle somme percepite e non dovute;
dichiarando l'indeterminatezza del contratto quanto all'indicazione del TAEG e del
TAE.
Si era costituita con comparsa di risposta depositata il 7 marzo 2016 la , Parte_1 resistendo alla domanda, eccependo che era da disattendere la verifica della usurarietà condotta tramite la sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, palesemente errata , per la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dai moratori;
rilevava la funzione risarcitoria di questi ultimi, per l'inadempimento attribuibile al mutuatario, argomentava la rilevazione dei tassi effettivi globali medi da parte della Banca d'Italia riguardavano i corrispettivi e che all'attualità non era possibile avere una verifica oggettiva del carattere usurario dei moratori;
argomentava comunque sulla funzione meramente consultiva di tali rilevazioni. In ogni caso eccepiva che l'eventuale nullità parziale della clausola non avrebbe comportato la nullità dell'intero contratto, e non inficiava la pattuizione degli interessi corrispettivi.
Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda
La causa veniva istruita documentalmente, ritenendo il giudice non necessaria, ai fini della decisione, l'ammissione della CTU.
All'udienza del 10 maggio 2017 veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa, accettata dall'istituto bancario e rifiutata dalla parte attrice.
La causa era decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con sentenza n. 1169, pubblicata il 18 luglio
2018, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando nulla la clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso di mora con riferimento al contratto di mutuo oggetto del giudizio, e rigettava nel resto .
Compensava per metà le spese di lite tra le parti e condannava l'attore a rifondere la restante metà Parte delle spese in favore della liquidate in complessivi € 808,75, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%. Disponeva, inoltre, la trasmissione del provvedimento all'Ufficio della Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva infondate le doglianze relative agli interessi corrispettivi e alla mancata indicazione del TAE e del TAEG, mentre dichiarava nulla la clausola di determinazione degli interessi di mora, riconoscendo il superamento del tasso soglia antiusura per effetto della base di calcolo adottata (365/360). Rigettava, infine, la domanda restitutoria, ritenendola generica e non supportata da idonea documentazione probatoria.
Con atto di citazione in appello notificato il 18 febbraio 2019 e iscritto a ruolo il 25 febbraio
2019, la mpugnava la sentenza n. 1169/2018, pubblicata il 18 luglio 2018 dal Tribunale Parte_2 di Reggio Calabria, non notificata, chiedendone la parziale riforma per i seguenti motivi:
1) gli interessi di mora non dovrebbero essere assoggettati alla verifica antiusura, posto che la soglia di legge si riferirebbe soltanto agli interessi corrispettivi , come precisato anche dalle istruzioni della Banca d'Italia, a mente delle quali gli interessi di mora sarebbero esclusi;
e tale argomento sarebbe confermato dal DM 25.3.2003. Ciò si spiegherebbe perché gli interessi di mora non sono un corrispettivo per il finanziamento, ma una penale per l'inadempimento. I tassi non sarebbero omogenei , secondo il principio sancito da Cass a Sez Unite sent n. 16303 del 2018
2) Il calcolo del TAEG con mora dovrebbe avvenire solo in ipotesi di inadempimento (worst case): Il tasso di mora non è calcolato sul credito concesso al cliente , ma solo sulla somma non pagata alla scadenza. Pertanto la soglia per la mora dovrebbe essere stimata secondo l'analisi del cd
“Worts Case” , che ricorre quando il finanziato resta insolvente alle scadenze, ma provvede a versare solo gli interessi di mora. Parte 3) In assenza di una soglia di legge specificamente prevista per gli interessi di mora, la propone di adottare un criterio tecnico basato sui chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia del
3.7.2013: Muovendo sempre dal presupposto che non potesse applicarsi alla mora la soglia del tasso previsto per i corrispettivi, ed in assenza di una previsione normativa che determinasse l'interesse di mora, l'appellante proponeva un calcolo che potesse essere applicabile all'interesse di mora, nei termini che seguono “… si dovrebbe maggiorare il tasso effettivo di interesse corrispettivo medio
(TEGM) con lo spread medio di mora (stimato dalla Banca d'Italia in 2.1 punti percentuali e su questa base ricostruire una soglia di legge applicabile all'interesse di mora” (così si legge nella esposizione del terzo motivo di appello nell'atto di impugnazione della banca). Attraverso alcuni conteggi proposti, si assumeva che la soglia per la mora dovesse essere stimata secondo il tasso del
11,235/ alla data di stipula del contratto (20.3.2009) , pertanto il conteggio effettuato con la metodologia 3565/360 (8,197%) restava al di sotto di tale soglia e no potesse ritenersi usurario.
4) Nessuna mora era stata effettivamente pagata, perché la parte attrice aveva sempre corrisposto le rate alla scadenza e quindi nessuna somma era stata calcolata né era dovuta a titolo di interessi di mora , quindi ogni questione sulla usurarietà dell'interesse non aveva ragion d'essere.
Pertanto, l'istituto bancario chiedeva, ove ritenuto opportuno anche mediante ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, la parziale riforma della sentenza impugnata, accertando e dichiarando:
- la piena validità, efficacia e conformità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso di mora, con riferimento al contratto di mutuo stipulato tra le parti;
- l'infondatezza nel merito di ogni domanda avversa;
- la conferma, per il resto, della decisione impugnata;
con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
In data 30 ottobre 2019 si costituiva l'appellato , opponendosi alla richiesta Controparte_1 istruttoria di CTU tecnico-contabile e chiedendo il rigetto dell'appello, ritenuto privo di fondamento Parte in fatto e in diritto, nonché la conferma della sentenza impugnata, con condanna della al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 18 novembre 2019, respinte le richieste istruttorie formulate dall'appellante il giudizio era fissato per la precisazione delle conclusioni;
tuttavia interveniva il decesso dell'avv.
IC ME, unico procuratore costituito per la parte appellata, con ordinanza del 2 agosto 2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
Il processo veniva regolarmente riassunto dall'appellante mediante ricorso notificato personalmente alla parte in data 12 novembre 2024; e in data 24 febbraio 2025, con comparsa di costituzione, si costituiva per l'appellato il nuovo difensore, avv. VI LE, la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “rigettare l'appello interposto dalla , poiché privo di fondamento Parte_1 in fatto e in diritto, in ragione di tutte le argomentazioni ed eccezioni rappresentate ed esposte nel corso del presente procedimento, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
- confermare, per l'effetto, la sentenza n. 1169/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18 luglio 2018;
- condannare la al pagamento delle spese, competenze e Parte_1 onorari legali relativi al doppio grado di giudizio, oltre agli accessori di legge e al rimborso forfettario del 15% sull'imponibile, ai sensi del DM 55/2014, come modificato e integrato dal DM
37/2018.”
Con ordinanza del 4 giugno 2025, la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., dei quali profittava esclusivamente parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno precisare che nel corso del processo è sopravvenuta giurisprudenza di legittimità che ha risolto alcune delle questioni oggetto di causa.
I
Appare logicamente preliminare affrontare il quarto motivo che se fosse fondato determinerebbe la caducazione dell'intera impugnazione. Non è sostenibile quanto affermato dalla Banca, secondo cui il fatto che il mutuatario non sia incorso in ritardi nei pagamenti non giustificherebbe l'interesse alla domanda
Non è certamente necessario che si realizzino ritardi nei pagamenti perché il contraente sia legittimato ad impugnare il contratto che preveda interessi di mora usurari, avendo questi interesse ad eliminare una pattuizione potenzialmente idonea a determinare effetti pregiudizievoli (ove si verifichino i presupposti, ovvero ritardi nei pagamenti, ed indipendentemente dall'effettivo verificarsi di tali circostanze) .
Ciò appare ormai definitivamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che solo laddove siano stati adempiuti tutti i ratei il mutuatario non ha più interesse ad agire (Cass sez
6 – ordinanza 1818 del 28 gennaio 2021)
Ma già sul punto si era espressa Cass Sez Unite sent 19597 del del 18/09/2020 : “ In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento”
A termini del contratto stipulato il 20.3.2009, il mutuo si sarebbe estinto con il pagamento di 300 rate, nell'arco di 25 anni, decorrendo la prima rata dal maggio 2009: nel contratto si calcola e dichiara espressamente che il termine dei pagamenti si sarebbe raggiunto nel 2034. Pertanto i pagamenti , secondo tale previsione ed in assenza di diverse indicazioni, deve ritenersi siano ancora in corso ancora alla data della presente decisione, e ciò conferma senz'altro l'interesse dell'attore - odierno appellato - ad eliminare clausole nulle e potenzialmente dannosa, che potrebbero essergli applicate ove incorresse in mora.
II
Parimenti infondati sono il primo ed il secondo motivo di appello che affermano che il tasso – soglia usurario dettato dalla legge non si applicherebbe (in linea di principio) agli interessi moratori, ma solo ai corrispettivi;
e che il calcolo del TAEG con mora dovrebbe avvenire solo in ipotesi di inadempimento.
L'argomento, per vero non univocamente risolto fino a qualche tempo fa, è stato ormai autorevolmente sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità. Già con la sentenza Cass Sez 3 26286 del 17.10.2019 era stato espressamente affermato che “Nei rapporti bancari, gli intererssi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso sogli". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996.
Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura
l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario
(analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto).”
Successivamente le Sezioni Unite (sentenza n. 19597 del 18.9.2020) hanno confermato il principio, ed hanno precisato che “L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no.
Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva..”
Il Tribunale ha correttamente ritenuto rilevante la pattuizione iniziale, in ottemperanza alla finalità della stessa normativa antiusura che ha il precipuo scopo di prevenire e sanzionare la promessa di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, e ciò anche in assenza del verificarsi dei presupposti per la mora, e di ritardi nei pagamenti.
III
Per contro, è fondato il terzo motivo che nega che nella specie il contratto (ed il criterio di calcolo previsto dal documento di sintesi) prevedesse un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia .
Le Sezioni Unite della Cassazione con la già citata sentenza n. 19597 del 2020 hanno definitivamente sancito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, ma hanno ritenuto che l'individuazione del limite per questi ultimi dovesse determinarsi con la maggiorazione che tenesse conto dello spread riscontrato tra il TEGM e la misura del tasso soglia usurario .
L'articolata motivazione della sentenza ha richiamato le decisioni che avevano già inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 cod. civ. (Cass. 17 ottobre 2019, n.
26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v. Cass.
25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5febbraio 2013), ed ha precisato che “La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l'inquadrabilità nell'art. 1382 cod. civ., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale”, con la conseguenza che il rischio creditorio è diverso per gli interessi corrispettivi (che presuppongono puntualità dei pagamenti) con quelli moratori, per i quali il creditore potrà determinare i tassi applicabili;
costo tuttavia anch'esso soggetto ai limiti antiusura.
Ai fini della determinazione del limite, che deve essere oggettivo e prederminato, la sentenza ha ritenuto di poter fare ricorso a “criteri oggettivi e statistici” traibili dalle periodiche rilevazioni ministeriali .
Dando per richiamato (per brevità) il percorso motivazionale della Corte di Cassazione , basti ricordare che questa ha precisato : <<… 11.2. - Individuazione de/limite per gli interessi moratori.
Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2, d.m., attuando l'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996).>>>. La sentenza ha quindi individuato il limite – o soglia massima - degli interessi moratori per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale (che è il caso che interessa il presente giudizio) che tenesse conto tanto del TEGM che degli interessi di mora, precisando:
<La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si avrà:
(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della I. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.
La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4…>>>
Tali principi sono stati sintetizzati nella massima ufficiale della decisione a Sezioni Unite
(sentenza n. 19597 del 18.9.2020), nella quale si legge : “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della
l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti…[omissis]..”
Ora, tenendo conto di tali indicazioni deve prendersi atto:
- che l'art 4 del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti aveva previsto che il tasso di mora sarebbe stato stabilito trimestralmente, in misura pari al tasso effettivo globale medio riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria” praticato dalle banche e dagli altri intermediatori autorizzati , rilevato trimestralmente ai sensi della legge 1996 n 108, “attualmente pari all'8,085%” annuo. - Che il sistema di calcolo del tasso di mora era di 365/360 come indicata nel documento di sintesi, secondo la puntuale allegazione dell'attore non contestata dalla banca, e per questo ritenuta provata giudice , ancorchè nessuna delle parti avesse prodotto tale documento di sintesi.
- Che il calcolo del Tribunale , che aveva applicato detto criterio al tasso indicato in contratto, senza alcuna maggiorazione, aveva portato ad un (sia pur minimo) superamento del tasso contrattale ovvero al tasso del 8,197 , ritenuto usurario, perché – secondo il Tribunale – era superiore al tasso moratorio indicato i contratto (8,085%) e questo doveva riversi tasso limite oltre il quale si sarebbe verificata l'usura
Detta decisione di primo grado (del luglio 2018) non teneva conto tuttavia del diverso orientamento che successivamente sarebbe stato condiviso dalle Sezioni Unite, ovvero che il tasso soglia usurario può determinarsi solo apportando ai tassi medi rilevati dai decreti miniseriali ulteriori incrementi , tali da innalzare la soglia usuraria degli interessi moratori, secondo la formula nella decisione di legittimità e prima riprodotta.
Proprio su questo punto su concentra l'appello della banca, che muovendo da diversi argomenti
(analisi del cd “Word Case”, interessi corrispettivi a tasso fisso – 4,507%- previsti per il contratto di mutuo del 20.3.2009, interssi di mora al 8,085% con metodologia di calcolo 365/360; e chiarimenti resi dalla Banca d'Italia 3.7.2013 che prevedevano l'incremento di 2,1 punti ) ha sostenuto che il tasso- soglia di mora fosse comunque assai più alto di quello ritenuto dal Tribunale, e fosse pari
a 11,235%, secondo un calcolo in cui il TEGM era del 5,39 % , da maggiorarsi del 2,1% , somma poi da moltiplicare per 1,50 (così espressamente al punto n 3 dei motivi di appello. BNL)
Andando a verificare quali siano le rilevazioni dei TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI
MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA pubblicati con decreto ministeriale del MEF DEL
19.12.2008 , per il periodo considerato (il primo trimestre del 2009 - il contratto è del 20.3.2009) , se ne ha che i Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso sono indicati al 5,39 (come correttamente Parte indicato dalla difesa , ma solo nell'atto di appello).
La stessa tabella avverta che “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art
2 della legge n. 108 del 1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà”
Ciò corrisponde al tasso per interessi moratori indicati nel contratto , nel quale si è indicato l'interesse aumentato della metà, 8,085%, che corrisponde esattamente al 5,39% aumentato della metà.
Ma secondo le indicazioni delle SU , non può ritenersi che questo sia il tasso soglia usurario per la mora;
a tali percentuali devono apportarsi le ulteriori maggiorazioni ora indicate
Ed è sufficiente effettuare il calcolo suggerito dalle Sezioni Unite – partendo dal TAEG del periodo, pari a 5,39% - per verificare che la soglia del tasso moratorio di usura è ampiamente superiore al 8,197%, e che questo tasso , frutto del calcolo con il metodo 365/2360 del tasso contrattuale di 8,085% (art 4 contratto di mutuo ) resta di gran lunga inferiore alla soglia effettiva di usura calcolata secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
Deve quindi prendersi atto che il tasso di interesse moratorio contrattualmente previsto non risulta superiore alla soglia dell' usura correttamente calcolata con gli incrementi sanciti dalla citata giurisprudenza, pertanto deve accogliersi l'appello della Banca e rigettare integralmente
l'originaria domanda (che era stata accolta solo su questo punto).
Parte Tuttavia, considerato che altri motivi dell'appello della sono stati respinti, e soprattutto che le incertezze giurisprudenziali sono state risolte solo con le Sezioni Unite del 2020, successive alla sentenza di primo grado ( che aveva deciso in senso difforme, ma seguendo uno degli orientamenti che si erano affermati in giurisprudenza prima della risoluzione del contrasto operata dalle Sezioni
Unite) appare di giustizia compensare interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1169/2018del Tribunale di Reggio Calabria emessa e pubblicata il
18/07/2018 nel procedimento N.R.G. 174/2019, in parziale riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto dichiara la non usurarietà degli interessi moratori pattuiti con il contratto del 20.3.2009, rigettando nel resto.
- compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
La Presidente estensore
Dott.ssa IA OR
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 174/2019vertente
TRA
, (C.F. ), quale conferitaria di tutte le Parte_1 P.IVA_1 attività e passività della già C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, Dottor. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Greco (C.F. Parte_3
) pec: -Appellante CodiceFiscale_1 Email_1
CONTRO
, ( , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
VI LE pec: Email_2
OGGETTO: impugnazione clausole contrato di mutuo. Interessi usurari – appello alla sentenza n.
1169/2018, pubblicata il ta 18/07/2018 dal Tribunale di Reggio Calabria, non notificata, resa a definizione del proc. n. 2345/2015 RG.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 luglio 2015, conveniva Controparte_1 in giudizio la esponendo di avre contratto un mutuo ipotecario con contratto stipulato il Parte_2
20.3.2009; che ai sensi dell'art 4 del contratto era prevista la pattuizione del tasso di mora;
che dall'analisi della documentazione bancaria appariva che la pattuizione superasse il “tasso soglia” usurario stabilito per legge.
Deduceva quindi la nullità della pattuizione del tasso di interesse di mora , che a mente del documento di sintesi era calcolato con il 365/360 , ovvero si doveva dividere per 365 e moltiplicare per 360. Di conseguenza il tasso risultava pari a 8, 197%, superiore al tasso-soglia contrattualmente pattuito di 8,085% .
Lamentava poi che il contratto prevedesse l'applicazione del tasso di mora agli interessi corrispettivi , e l'indeterminatezza del contratto per mancata indicazione del TAEG, oltre alla mancata indicazione del TAE.
Aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata la nullità della clausola n 4 del contratto perché gli interessi di mora superavano la soglia dell'usura; rideterminando il saldo dovuto escludendo la tenutezza di qualsiasi interesse, condannando controparte alla restituzione delle somme percepite e non dovute;
dichiarando l'indeterminatezza del contratto quanto all'indicazione del TAEG e del
TAE.
Si era costituita con comparsa di risposta depositata il 7 marzo 2016 la , Parte_1 resistendo alla domanda, eccependo che era da disattendere la verifica della usurarietà condotta tramite la sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, palesemente errata , per la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dai moratori;
rilevava la funzione risarcitoria di questi ultimi, per l'inadempimento attribuibile al mutuatario, argomentava la rilevazione dei tassi effettivi globali medi da parte della Banca d'Italia riguardavano i corrispettivi e che all'attualità non era possibile avere una verifica oggettiva del carattere usurario dei moratori;
argomentava comunque sulla funzione meramente consultiva di tali rilevazioni. In ogni caso eccepiva che l'eventuale nullità parziale della clausola non avrebbe comportato la nullità dell'intero contratto, e non inficiava la pattuizione degli interessi corrispettivi.
Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda
La causa veniva istruita documentalmente, ritenendo il giudice non necessaria, ai fini della decisione, l'ammissione della CTU.
All'udienza del 10 maggio 2017 veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa, accettata dall'istituto bancario e rifiutata dalla parte attrice.
La causa era decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con sentenza n. 1169, pubblicata il 18 luglio
2018, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando nulla la clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso di mora con riferimento al contratto di mutuo oggetto del giudizio, e rigettava nel resto .
Compensava per metà le spese di lite tra le parti e condannava l'attore a rifondere la restante metà Parte delle spese in favore della liquidate in complessivi € 808,75, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%. Disponeva, inoltre, la trasmissione del provvedimento all'Ufficio della Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva infondate le doglianze relative agli interessi corrispettivi e alla mancata indicazione del TAE e del TAEG, mentre dichiarava nulla la clausola di determinazione degli interessi di mora, riconoscendo il superamento del tasso soglia antiusura per effetto della base di calcolo adottata (365/360). Rigettava, infine, la domanda restitutoria, ritenendola generica e non supportata da idonea documentazione probatoria.
Con atto di citazione in appello notificato il 18 febbraio 2019 e iscritto a ruolo il 25 febbraio
2019, la mpugnava la sentenza n. 1169/2018, pubblicata il 18 luglio 2018 dal Tribunale Parte_2 di Reggio Calabria, non notificata, chiedendone la parziale riforma per i seguenti motivi:
1) gli interessi di mora non dovrebbero essere assoggettati alla verifica antiusura, posto che la soglia di legge si riferirebbe soltanto agli interessi corrispettivi , come precisato anche dalle istruzioni della Banca d'Italia, a mente delle quali gli interessi di mora sarebbero esclusi;
e tale argomento sarebbe confermato dal DM 25.3.2003. Ciò si spiegherebbe perché gli interessi di mora non sono un corrispettivo per il finanziamento, ma una penale per l'inadempimento. I tassi non sarebbero omogenei , secondo il principio sancito da Cass a Sez Unite sent n. 16303 del 2018
2) Il calcolo del TAEG con mora dovrebbe avvenire solo in ipotesi di inadempimento (worst case): Il tasso di mora non è calcolato sul credito concesso al cliente , ma solo sulla somma non pagata alla scadenza. Pertanto la soglia per la mora dovrebbe essere stimata secondo l'analisi del cd
“Worts Case” , che ricorre quando il finanziato resta insolvente alle scadenze, ma provvede a versare solo gli interessi di mora. Parte 3) In assenza di una soglia di legge specificamente prevista per gli interessi di mora, la propone di adottare un criterio tecnico basato sui chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia del
3.7.2013: Muovendo sempre dal presupposto che non potesse applicarsi alla mora la soglia del tasso previsto per i corrispettivi, ed in assenza di una previsione normativa che determinasse l'interesse di mora, l'appellante proponeva un calcolo che potesse essere applicabile all'interesse di mora, nei termini che seguono “… si dovrebbe maggiorare il tasso effettivo di interesse corrispettivo medio
(TEGM) con lo spread medio di mora (stimato dalla Banca d'Italia in 2.1 punti percentuali e su questa base ricostruire una soglia di legge applicabile all'interesse di mora” (così si legge nella esposizione del terzo motivo di appello nell'atto di impugnazione della banca). Attraverso alcuni conteggi proposti, si assumeva che la soglia per la mora dovesse essere stimata secondo il tasso del
11,235/ alla data di stipula del contratto (20.3.2009) , pertanto il conteggio effettuato con la metodologia 3565/360 (8,197%) restava al di sotto di tale soglia e no potesse ritenersi usurario.
4) Nessuna mora era stata effettivamente pagata, perché la parte attrice aveva sempre corrisposto le rate alla scadenza e quindi nessuna somma era stata calcolata né era dovuta a titolo di interessi di mora , quindi ogni questione sulla usurarietà dell'interesse non aveva ragion d'essere.
Pertanto, l'istituto bancario chiedeva, ove ritenuto opportuno anche mediante ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, la parziale riforma della sentenza impugnata, accertando e dichiarando:
- la piena validità, efficacia e conformità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso di mora, con riferimento al contratto di mutuo stipulato tra le parti;
- l'infondatezza nel merito di ogni domanda avversa;
- la conferma, per il resto, della decisione impugnata;
con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
In data 30 ottobre 2019 si costituiva l'appellato , opponendosi alla richiesta Controparte_1 istruttoria di CTU tecnico-contabile e chiedendo il rigetto dell'appello, ritenuto privo di fondamento Parte in fatto e in diritto, nonché la conferma della sentenza impugnata, con condanna della al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 18 novembre 2019, respinte le richieste istruttorie formulate dall'appellante il giudizio era fissato per la precisazione delle conclusioni;
tuttavia interveniva il decesso dell'avv.
IC ME, unico procuratore costituito per la parte appellata, con ordinanza del 2 agosto 2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
Il processo veniva regolarmente riassunto dall'appellante mediante ricorso notificato personalmente alla parte in data 12 novembre 2024; e in data 24 febbraio 2025, con comparsa di costituzione, si costituiva per l'appellato il nuovo difensore, avv. VI LE, la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “rigettare l'appello interposto dalla , poiché privo di fondamento Parte_1 in fatto e in diritto, in ragione di tutte le argomentazioni ed eccezioni rappresentate ed esposte nel corso del presente procedimento, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
- confermare, per l'effetto, la sentenza n. 1169/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18 luglio 2018;
- condannare la al pagamento delle spese, competenze e Parte_1 onorari legali relativi al doppio grado di giudizio, oltre agli accessori di legge e al rimborso forfettario del 15% sull'imponibile, ai sensi del DM 55/2014, come modificato e integrato dal DM
37/2018.”
Con ordinanza del 4 giugno 2025, la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., dei quali profittava esclusivamente parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno precisare che nel corso del processo è sopravvenuta giurisprudenza di legittimità che ha risolto alcune delle questioni oggetto di causa.
I
Appare logicamente preliminare affrontare il quarto motivo che se fosse fondato determinerebbe la caducazione dell'intera impugnazione. Non è sostenibile quanto affermato dalla Banca, secondo cui il fatto che il mutuatario non sia incorso in ritardi nei pagamenti non giustificherebbe l'interesse alla domanda
Non è certamente necessario che si realizzino ritardi nei pagamenti perché il contraente sia legittimato ad impugnare il contratto che preveda interessi di mora usurari, avendo questi interesse ad eliminare una pattuizione potenzialmente idonea a determinare effetti pregiudizievoli (ove si verifichino i presupposti, ovvero ritardi nei pagamenti, ed indipendentemente dall'effettivo verificarsi di tali circostanze) .
Ciò appare ormai definitivamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che solo laddove siano stati adempiuti tutti i ratei il mutuatario non ha più interesse ad agire (Cass sez
6 – ordinanza 1818 del 28 gennaio 2021)
Ma già sul punto si era espressa Cass Sez Unite sent 19597 del del 18/09/2020 : “ In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento”
A termini del contratto stipulato il 20.3.2009, il mutuo si sarebbe estinto con il pagamento di 300 rate, nell'arco di 25 anni, decorrendo la prima rata dal maggio 2009: nel contratto si calcola e dichiara espressamente che il termine dei pagamenti si sarebbe raggiunto nel 2034. Pertanto i pagamenti , secondo tale previsione ed in assenza di diverse indicazioni, deve ritenersi siano ancora in corso ancora alla data della presente decisione, e ciò conferma senz'altro l'interesse dell'attore - odierno appellato - ad eliminare clausole nulle e potenzialmente dannosa, che potrebbero essergli applicate ove incorresse in mora.
II
Parimenti infondati sono il primo ed il secondo motivo di appello che affermano che il tasso – soglia usurario dettato dalla legge non si applicherebbe (in linea di principio) agli interessi moratori, ma solo ai corrispettivi;
e che il calcolo del TAEG con mora dovrebbe avvenire solo in ipotesi di inadempimento.
L'argomento, per vero non univocamente risolto fino a qualche tempo fa, è stato ormai autorevolmente sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità. Già con la sentenza Cass Sez 3 26286 del 17.10.2019 era stato espressamente affermato che “Nei rapporti bancari, gli intererssi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso sogli". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996.
Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura
l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario
(analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto).”
Successivamente le Sezioni Unite (sentenza n. 19597 del 18.9.2020) hanno confermato il principio, ed hanno precisato che “L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no.
Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva..”
Il Tribunale ha correttamente ritenuto rilevante la pattuizione iniziale, in ottemperanza alla finalità della stessa normativa antiusura che ha il precipuo scopo di prevenire e sanzionare la promessa di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, e ciò anche in assenza del verificarsi dei presupposti per la mora, e di ritardi nei pagamenti.
III
Per contro, è fondato il terzo motivo che nega che nella specie il contratto (ed il criterio di calcolo previsto dal documento di sintesi) prevedesse un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia .
Le Sezioni Unite della Cassazione con la già citata sentenza n. 19597 del 2020 hanno definitivamente sancito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, ma hanno ritenuto che l'individuazione del limite per questi ultimi dovesse determinarsi con la maggiorazione che tenesse conto dello spread riscontrato tra il TEGM e la misura del tasso soglia usurario .
L'articolata motivazione della sentenza ha richiamato le decisioni che avevano già inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 cod. civ. (Cass. 17 ottobre 2019, n.
26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v. Cass.
25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5febbraio 2013), ed ha precisato che “La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l'inquadrabilità nell'art. 1382 cod. civ., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale”, con la conseguenza che il rischio creditorio è diverso per gli interessi corrispettivi (che presuppongono puntualità dei pagamenti) con quelli moratori, per i quali il creditore potrà determinare i tassi applicabili;
costo tuttavia anch'esso soggetto ai limiti antiusura.
Ai fini della determinazione del limite, che deve essere oggettivo e prederminato, la sentenza ha ritenuto di poter fare ricorso a “criteri oggettivi e statistici” traibili dalle periodiche rilevazioni ministeriali .
Dando per richiamato (per brevità) il percorso motivazionale della Corte di Cassazione , basti ricordare che questa ha precisato : <<… 11.2. - Individuazione de/limite per gli interessi moratori.
Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2, d.m., attuando l'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996).>>>. La sentenza ha quindi individuato il limite – o soglia massima - degli interessi moratori per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale (che è il caso che interessa il presente giudizio) che tenesse conto tanto del TEGM che degli interessi di mora, precisando:
<La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si avrà:
(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della I. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.
La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4…>>>
Tali principi sono stati sintetizzati nella massima ufficiale della decisione a Sezioni Unite
(sentenza n. 19597 del 18.9.2020), nella quale si legge : “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della
l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti…[omissis]..”
Ora, tenendo conto di tali indicazioni deve prendersi atto:
- che l'art 4 del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti aveva previsto che il tasso di mora sarebbe stato stabilito trimestralmente, in misura pari al tasso effettivo globale medio riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria” praticato dalle banche e dagli altri intermediatori autorizzati , rilevato trimestralmente ai sensi della legge 1996 n 108, “attualmente pari all'8,085%” annuo. - Che il sistema di calcolo del tasso di mora era di 365/360 come indicata nel documento di sintesi, secondo la puntuale allegazione dell'attore non contestata dalla banca, e per questo ritenuta provata giudice , ancorchè nessuna delle parti avesse prodotto tale documento di sintesi.
- Che il calcolo del Tribunale , che aveva applicato detto criterio al tasso indicato in contratto, senza alcuna maggiorazione, aveva portato ad un (sia pur minimo) superamento del tasso contrattale ovvero al tasso del 8,197 , ritenuto usurario, perché – secondo il Tribunale – era superiore al tasso moratorio indicato i contratto (8,085%) e questo doveva riversi tasso limite oltre il quale si sarebbe verificata l'usura
Detta decisione di primo grado (del luglio 2018) non teneva conto tuttavia del diverso orientamento che successivamente sarebbe stato condiviso dalle Sezioni Unite, ovvero che il tasso soglia usurario può determinarsi solo apportando ai tassi medi rilevati dai decreti miniseriali ulteriori incrementi , tali da innalzare la soglia usuraria degli interessi moratori, secondo la formula nella decisione di legittimità e prima riprodotta.
Proprio su questo punto su concentra l'appello della banca, che muovendo da diversi argomenti
(analisi del cd “Word Case”, interessi corrispettivi a tasso fisso – 4,507%- previsti per il contratto di mutuo del 20.3.2009, interssi di mora al 8,085% con metodologia di calcolo 365/360; e chiarimenti resi dalla Banca d'Italia 3.7.2013 che prevedevano l'incremento di 2,1 punti ) ha sostenuto che il tasso- soglia di mora fosse comunque assai più alto di quello ritenuto dal Tribunale, e fosse pari
a 11,235%, secondo un calcolo in cui il TEGM era del 5,39 % , da maggiorarsi del 2,1% , somma poi da moltiplicare per 1,50 (così espressamente al punto n 3 dei motivi di appello. BNL)
Andando a verificare quali siano le rilevazioni dei TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI
MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA pubblicati con decreto ministeriale del MEF DEL
19.12.2008 , per il periodo considerato (il primo trimestre del 2009 - il contratto è del 20.3.2009) , se ne ha che i Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso sono indicati al 5,39 (come correttamente Parte indicato dalla difesa , ma solo nell'atto di appello).
La stessa tabella avverta che “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art
2 della legge n. 108 del 1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà”
Ciò corrisponde al tasso per interessi moratori indicati nel contratto , nel quale si è indicato l'interesse aumentato della metà, 8,085%, che corrisponde esattamente al 5,39% aumentato della metà.
Ma secondo le indicazioni delle SU , non può ritenersi che questo sia il tasso soglia usurario per la mora;
a tali percentuali devono apportarsi le ulteriori maggiorazioni ora indicate
Ed è sufficiente effettuare il calcolo suggerito dalle Sezioni Unite – partendo dal TAEG del periodo, pari a 5,39% - per verificare che la soglia del tasso moratorio di usura è ampiamente superiore al 8,197%, e che questo tasso , frutto del calcolo con il metodo 365/2360 del tasso contrattuale di 8,085% (art 4 contratto di mutuo ) resta di gran lunga inferiore alla soglia effettiva di usura calcolata secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
Deve quindi prendersi atto che il tasso di interesse moratorio contrattualmente previsto non risulta superiore alla soglia dell' usura correttamente calcolata con gli incrementi sanciti dalla citata giurisprudenza, pertanto deve accogliersi l'appello della Banca e rigettare integralmente
l'originaria domanda (che era stata accolta solo su questo punto).
Parte Tuttavia, considerato che altri motivi dell'appello della sono stati respinti, e soprattutto che le incertezze giurisprudenziali sono state risolte solo con le Sezioni Unite del 2020, successive alla sentenza di primo grado ( che aveva deciso in senso difforme, ma seguendo uno degli orientamenti che si erano affermati in giurisprudenza prima della risoluzione del contrasto operata dalle Sezioni
Unite) appare di giustizia compensare interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1169/2018del Tribunale di Reggio Calabria emessa e pubblicata il
18/07/2018 nel procedimento N.R.G. 174/2019, in parziale riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto dichiara la non usurarietà degli interessi moratori pattuiti con il contratto del 20.3.2009, rigettando nel resto.
- compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
La Presidente estensore
Dott.ssa IA OR