Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05250/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5250 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA LA, RO LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA QU BI, AL EP, CO IO NI, IO CO BI, IA BI, rappresentati e difesi dagli avvocati IO Mascia, Alberto Mascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento prot. n. 10749/2023 del 25.10.2023, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Bartolomeo in Galdo, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente sig.ra LA IA il 19.9.2023 (prot. 9393), ad oggetto “regolarizzazione urbanistica ai sensi dell'art. 59 delle NTA del vigente PUC”;
2) di ogni altro atto, non conosciuto, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.06.2025:
1) del provvedimento prot. n. 2997/2025 del 25.3.2025, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Bartolomeo in Galdo, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente sig.ra LA IA il 24.2.2025 (prot. 1946) avente ad oggetto “regolarizzazione in sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 59 delle NTA del vigente PUC di un immobile sito alla via 9/2 n. 58 individuato catastalmente al FG 91 p.lle 161-613 ditta LA IA”;
2) del presupposto preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 prot. n. 2539/2025 del 7.3.2025, a firma del medesimo organo;
3) ove occorra e per quanto di ragione, dei pareri prot. n. 2146/2025 del 3.3.2025 e prot. n. 2773/2025 del 18.3.2025, resi dall’avv. Roberto Prozzo al Comune intimato nell’ambito dello stesso procedimento;
4) di ogni altro atto, non conosciuto, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , di NA QU BI, di AL EP, di CO IO NI, di IO CO BI e di IA BI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa LL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente impugna, con il ricorso introduttivo, il provvedimento prot. n. 10749/2023 del 25.10.2023 e, con motivi aggiunti, il provvedimento prot. n. 2997/2025 del 25.3.2025, entrambi recanti il diniego di “regolarizzazione in sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 59 delle NTA del vigente PUC di un immobile sito alla via 9/2 n. 58 individuato catastalmente al FG 91 p.lle 161-613 ditta LA IA”; quest’ultima richiesta ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001. In entrambi i provvedimenti l’istanza non è stata accolta per i seguenti dirimenti motivi:
- “L'art. 59 delle NTA del vigente PUC contiene una norma di carattere sostanziale, la cui eventuale applicazione non richiede il rilascio di alcun titolo abilitativo;
- L'art. 59 delle NTA non è applicabile rispetto ad una vicenda già definita con sentenza passata in giudicato;
- Il Comune non può adottare un atipico provvedimento di "regolarizzazione" che sarebbe illegittimo sia sotto il profilo formale sia dal punto di vista sostanziale” (prot. n. 10749/2023 del 25.10.2023, in senso conforme, prot. n. 2997/2025 del 25.3.2025).
II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (quanto al solo ricorso introduttivo);
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 380/2001, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9-BIS, COMMA 2, 11 E 36-BIS; DELLA L.R. CAMPANIA N. 16/2004; DELLA L.R. CAMPANIA N. 19/2001; DEL D.M. 2 MARZO 2018. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO: sussistono tutti i presupposti per la piena applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 59 delle N.T.A. L’art. 59 delle N.T.A del PUC, approvato nel 2017, norma sopravvenuta, dispone che “Le costruzioni ricadenti in ambito urbano, sia che trattasi di nuovi fabbricati che di prolungamenti dei fabbricati già esistenti e che siano stati realizzati a distanza inferiore ai 5 m. dal confine, si considerano sanate purché sia rispettata la distanza minima tra fabbricati di 10 m. e purché si sia in possesso di regolare titolo abilitativo”. Ciò in quanto: “- il fabbricato di (com)proprietà delle ricorrenti ricade “in ambito urbano”; - l’ampliamento in questione è stato realizzato in virtù di “regolare titolo abilitativo” (permesso di costruire n. 17/2003); - tale permesso di costruire è ancora perfettamente valido ed efficace, posto che non è stato annullato e/o revocato, né è stato disapplicato con le sentenze civili; - l’ampliamento rispetta la distanza di 10 mt. da altri fabbricati; - l’ampliamento oggetto di controversia costituisce, sul piano tecnico, esattamente un “prolungamento” di un fabbricato preesistente; - la violazione è consistita, per l’appunto, nell’inosservanza della distanza di mt. 5 dal confine”. A. Non può costituire un effetto ostativo all’applicabilità dell’art. 59 delle N.T.A. il giudicato civile, tenuto conto che la “regolarizzazione” ivi prevista è destinata a produrre effetti ex tunc , con conseguente effetto sanante, fatte salve le sole rivendicazioni risarcitorie; B. tutte le sentenze civili che interessano la vicenda all’esame muovono da una unica e sola considerazione. L’ordine di arretramento confermato in sede giurisdizionale è dovuto alla violazione della distanza minima di 5 mt. dal confine: proprio per porre rimedio a questa violazione è stato richiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 59 delle NTA. Si tratterebbe di un ulteriore titolo edilizio rispetto al preesistente, richiesto per lo stesso ampliamento, invero legittimamente realizzato in virtù della C.E. n. 17/2003, e volto a sanare, alla luce di una norma urbanistica sopravvenuta, l’aspetto della distanza dal confine come già richiesta dall’allora vigente P.R.G. ma non prescritta nell’originario titolo abilitativo rilasciato. Avendo natura ricognitoria ed accertativa del sopravvenuto “stato legittimo” dell’immobile, il titolo edilizio richiesto rientrerebbe appieno nel paradigma normativo tipicizzato dall’art. 9-bis, comma 2 (primo periodo), del dPR n. 380/2001. Né varrebbe argomentare che l’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 sarebbe inapplicabile alla fattispecie perché quest’ultima riguarderebbe non opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire ma opere conformi realizzate in violazione della distanza di 5.00 mt prescritta dal PRG vigente: se l’art. 36 bis consente di sanare opere realizzate “in parziale difformità” dal p.d.c., a maggior ragione allora esso deve ritenersi applicabile alle opere realizzate “in assoluta conformità” – come nel caso di specie – al permesso di costruire (C.E. n. 17 del 6.3.2023, mai annullata e/o revocata) ma in violazione del PRG vigente all’epoca della realizzazione, posto che il più comprende il meno.
III. Si sono costituiti l’Amministrazione comunale intimata ed i controinteressati, entrambi concludendo per il rigetto del ricorso come integrato dai motivi aggiunti. L’ente locale ha, altresì, eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo, evidenziando che, in data 7 dicembre 2023, è stato adottato un provvedimento confermativo, motivato facendo riferimento per relationem ad un parere pro-veritate reso in data 23 ottobre 2023 dal legale incaricato.
IV. All’udienza pubblica del 30.10.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità, per carenza di interesse, del primo gravame proposto avverso il provvedimento prot. n. 10749/2023 del 25.10.2023, attesa, da ultimo, l’adozione dell’ulteriore diniego di regolarizzazione prot. n. 2997/2025 del 25.3.2025, impugnato con motivi aggiunti, ove sono, invero, più compitamente esplicitate, tra l’altro, le medesime ragioni ostative alla sanatoria richiesta.
VI. Ciò posto il ricorso introdotto per motivi aggiunti è infondato.
VI.1. Ai fini della definizione dell’attuale controversia sono necessarie alcune precisazioni in fatto.
VI.1.1. Le ricorrenti sono comproprietarie di un fabbricato per civile abitazione ubicato alla via Casteltevere (ex via P/2) del Comune di San Bartolomeo in Galdo, censito al catasto fabbricati al foglio 91, p.lle 161, 613. In relazione a tale fabbricato, con concessione edilizia n. 17/2003, rilasciata dal Comune di San Bartolomeo in Galdo il 6.5.2003, veniva loro assentito un intervento di ampliamento di un preesistente fabbricato, mediante un prolungamento dello stesso; tale ampliamento, realizzato mediante struttura portante in conglomerato cementizio armato posta in continuità strutturale con il preesistente fabbricato, ha comportato la realizzazione di una superficie coperta di circa 71 mq, corrispondenti a circa 714,67 mc. L’ampliamento è stato legittimamente realizzato in perfetta conformità alla C.E. n. 17/2003 e tale C.E. non è stata mai annullata e/o revocata.
VI.1.2. Su ricorso dei sigg.ri EP AL, DE Re AR TA e NI CO IO, proprietari di un terreno (con rentrostante fabbricato) posto a confine del predetto fabbricato, il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1061/2006, posto che l’ampliamento realizzato dalle attuali ricorrenti era stato posizionato alla distanza di ml. 3,00 dal confine anziché a quella di ml. 5,00 prescritta dallo strumento urbanistico all’epoca vigente, ordinava alla sig.ra LA IA ed al sig. LA EL (poi deceduto e dante causa della sig.ra LL RO, odierna ricorrente) l’arretramento dell’ampliamento fino a garantire il rispetto della distanza di 5,00 ml. dal confine. Tale statuizione giurisdizionale veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 269/2011. Le predette sentenze ordinavano di arretrare il filo del fabbricato di proprietà delle attuali ricorrenti di 2,00 ml., per una superficie coperta corrispondente a circa 14,00 mq. In dette pronunce si accertava, inoltre, che l’ampliamento in esame rispettava la distanza minima di 10 mt. tra fabbricati.
In sede di giudizio di determinazione delle “modalità dell’esecuzione” ex 612 c.p.c., introdotto dai sigg.ri EP AL, NI CO IO, BI NA QU, BI IO CO e BI IA (gli ultimi tre nella qualità di eredi della sig.ra DE Re AR TA, frattanto deceduta), i sigg.ri LA EL e LA IA proponevano opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Benevento, il quale, con sentenza n. 1633/2018, la accoglieva alla luce dell’espletata CTU, prevedendo la commutazione della misura reale in un risarcimento per equivalenza del danno nella misura di € 30.000,00, oltre interessi. Tale sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2826/2023, nel senso del rigetto dell’opposizione all’esecuzione.
VI.1.3. Tanto premesso, sulla base dell’art. 59 delle N.T.A. allegate al nuovo PUC vigente nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (approvato con delibera commissariale n. 27/2017), in data 19.9.2023 (prot. 9393) la sig.ra LA IA ha presentato, anche su delega degli altri comproprietari, un’istanza ad oggetto “regolarizzazione urbanistica ai sensi dell’art. 59 delle NTA del vigente PUC”: oggetto di tale istanza del 19.9.2023 (prot. 9393) è esclusivamente la “regolarizzazione urbanistica” dell’ampliamento eseguito in virtù della C.E. n. 17/2003, senza la realizzazione di altre opere.
Con il primo provvedimento prot. n. 10749 del 25.10.2023, a firma del Responsabile del Settore Tecnico, il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha ritenuto non accoglibile detta richiesta (in via assorbente, lo stesso art. 59 delle N.T.A. non sarebbe “applicabile rispetto ad una vicenda già definita con sentenza passata in giudicato”). Avverso il ridetto provvedimento di diniego è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio
Con atto prot. n. 1946 del 24.2.2025 la ricorrente IA LA ha presentato una nuova istanza di sanatoria edilizia, ai sensi sia dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, sia dell’art. 59 delle NTA allegate al PUC. Dopo aver acquisito il parere prot. n. 2146 del 3.3.2025 da parte del legale incaricato avv. Roberto Prozzo, con atto prot. n. 2359 del 7.3.2025, il Comune intimato ha comunicato all’interessata il preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990. Sul preavviso di diniego in sede procedimentale l’istante ha presentato un’analitica memoria partecipativa, trasmessa a mezzo pec in data 14.3.2025. Da ultimo, dopo aver acquisito un nuovo parere prot. n. 2773 del 18.3.2025 dallo stesso legale, l’Amministrazione comunale resistente con atto prot. n. 2997 del 25.3.2025 ha adottato il formale e definitivo provvedimento di diniego della nuova istanza di regolarizzazione, gravato con motivi aggiunti.
VI.2. Orbene, dirimente appare la considerazione già espressa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di S. Bartolomeo in Galdo, secondo cui l’invocato art. 59 del NTA del PUC non è applicabile rispetto ad una vicenda già definita con sentenza passata in giudicato. Ed invero, la sentenza n. 1061/2006 del Tribunale di Benevento, come confermata in appello, dalla sentenza n. 269/2011 della Corte di Appello di Napoli, ha dichiarato la illegittimità dell’ampliamento realizzato con obbligo di arretramento del filo del fabbricato di proprietà delle attuali ricorrenti di 2,00 ml. e conseguente demolizione della parte eccedente. Ne deriva l’impossibilità per il Comune di incidere rispetto ad una sentenza di condanna alla demolizione già passata in giudicato.
VI.2.1. Ora, i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei così detti diritti quesiti (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell’entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte), e, nel caso di norme più favorevoli (come nel caso all’esame) dell’eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione ( ex multis Cass. civ., 5.10.2023, n. 28041; sez. II, 10.12.2015, n. 24967).
Nella vicenda di specie, ad una norma più restrittiva, vigente con il PRG al momento della realizzazione dell’opera, è sopravvenuta, con l’approvazione del PUC, una successiva più favorevole che deve comunque osservare e salvaguardare il giudicato già formatosi. Ed invero, le sentenze civili sono passate in giudicato nel 2011, prima ancora che venisse adottato il nuovo PUC nel 2017.
Come condivisibilmente osservato, infatti, “In materia di distanze nelle costruzioni, il principio secondo il quale lo " ius superveniens " più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, fermo il diritto del vicino al risarcimento del danno, non si applica in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, giacché la nuova normativa - a meno che non affermi espressamente di voler incidere sui giudicati - non può avere effetto sulla “statuizione demolitoria” che deve essere eseguita in forza del giudicato”. In altri termini, “Se la situazione è definita dalla cosa giudicata al momento della sopravvenienza della nuova normativa, l’efficacia di questa, in quanto giudicato rappresenta la legge sostanziale del caso concreto, non può estendersi ad essa sebbene non sia ancora coattivamente realizzata, perché la nuova normativa non è idonea a regolarla, occorrendo, perché una nuova normativa regoli una situazione coperta da cosa giudicata che la fonte normativa – che, del resto, può esservi legittimata a certe restrittive condizioni individuate dalla Corte Costituzionale non certo individuabili con riferimento ad una normativa edilizia comunale – dica espressamente di voler incidere sui giudicati. In tale situazione non solo la normativa non può elidere l’illegittimità dell’opera nemmeno per il futuro, non può neppure incidere sulla statuizione demolitoria, che deve aver luogo in forza del giudicato” (Cass. civ, sez. III, sentenza, 23/06/2016, n. 12987).
Pertanto, “In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante” (Cass. civ., sez. II, 17/08/2022, n.24844).
Ne consegue allora che lo jus superveniens non può incidere sui rapporti esauriti, tra cui vanno annoverate le situazioni soggettive accertate con sentenza passata in giudicato (Cass. 4 febbraio 2004 n. 2091, Cass. 12.12.1995 n. 12701); ciò in quanto, la possibilità di incidere sul “giudicato” è attribuita solo alla legge, e quindi una fonte normativa comunale non potrebbe incidere, neppure in astratto, rispetto ad un giudicato.
Né la norma contenuta nel PUC contiene alcun riferimento alle questioni già definite con sentenza passata in giudicato. La norma va, cioè, a sanare le costruzioni già realizzate ad una distanza inferiore a quella prescritta ex novo , ma senza voler incidere rispetto alle vicende già coperte da giudicato.
Ciò posto, ove il giudice civile abbia ordinato la demolizione di una parte di fabbricato costruito in violazione delle norme sulle distanze dai confini, il giudicato civile vincola tout court anche le Pubbliche Amministrazioni che, pur non essendo state parti processuali in quel giudizio, hanno comunque l’obbligo di adeguarvisi (Cons. St., sez. VI, n. 2515/2020 e n. 4382/2025). Ed invero, gli enti pubblici devono, comunque, soggiacere al giudicato civile ex art. 4, II comma, della L. 2248/1865 All. E, e non possono inserire clausole che rendano, de facto , impossibile rispettare la pronuncia del Giudice ordinario (Cass., Sez. un., n. 8729/1987; Cass., n. 10959/2010).
In definitiva, il Comune non può rilasciare il titolo edilizio in sanatoria auspicato che sarebbe illegittimo, sia perché rilasciato in violazione del giudicato (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 16/11/2007, n. 5837, Cons. Stato, Sez. V, 10/12/1990, n. 856), sia perché rilasciato in violazione dei richiamati principi in tema di ius superveniens .
VI.2.2. Quanto illustrato esime il Collegio dalla necessità di valutare gli ulteriori profili dedotti, dovendosi fare applicazione del tradizionale principio per cui è superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso avverso il provvedimento plurimotivato, allorquando lo stesso si regga validamente su una delle ragioni enunciate, privando così il ricorrente dell’interesse a contestarne le ulteriori ragioni, poiché dall’eventuale accoglimento delle relative censure non potrebbe derivargli alcuna utilità (giurisprudenza costante; cfr., tra le molteplici pronunce, la sentenza della Sezione dell’11/7/2019 n. 3846: “La loro disamina non potrebbe infatti non condurre all’illegittimità del provvedimento, atteso che, nel caso di provvedimento affidato a più ragioni giustificatrici, è sufficiente che una sola di esse superi il vaglio giurisdizionale (giurisprudenza consolidata; cfr., per tutte, la sentenza di questa Sezione del 3/10/2018 n. 5782: ''In caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972) “ed inattaccabile ” (conf., da ultimo, 8/10/2019 n. 4782)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, e 4.01.2021, n. 11).
VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse, e vanno respinti i motivi aggiunti.
VIII. La tecnicità delle questioni dedotte induce, tuttavia, il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima):
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
b) respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR UR DD, Presidente
LL NI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL NI | AR UR DD |
IL SEGRETARIO