CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Katia Pinto - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 185 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Zambrini, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via Del Mare, n. 14/F
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Bitonto, giusta mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via G.
Gabrieli, n. 2/B
appellata
1
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1823/2023, pubblicata in data 22.12.2023, il Tribunale di Brindisi, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 5.649,74, oltre interessi di mora ex art. 5, c. 2, D.lgs.
231/2002 dalla emissione delle fatture azionate e fino al soddisfo, nonché al risarcimento del danno ex art. 96, c. 3, c.p.c. in favore dell'opposta, liquidato in € 1.000,00.
2. Ed invero, la – odierna appellata – con ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1 aveva adito il Tribunale di Brindisi perché ingiungesse alla il Parte_1 pagamento della somma di € 8.649,74, quale credito vantato per il mancato pagamento di due fatture elettroniche regolarmente emesse, la fatt. n. 104 del 16.05.2019 di € 2.440,00 e la fatt. n. 84 del 23.04.2020 di € 6.209,74.
3. Con citazione notificata il 30.09.2021 l'ingiunta proponeva opposizione innanzi al Tribunale di
Brindisi, eccependo, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo e, nel merito, l'infondatezza della pretesa per l'assenza di prova in merito al contratto ed alle prestazioni effettuate, sulla base dei quali erano state emesse le fatture.
L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo di accogliere l'opposizione e di revocare, per l'effetto, il decreto ingiunto opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Ritualmente costituita, chiedeva in via preliminare concedersi la Controparte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiunto opposto. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria. In subordine, nell'ipotesi di revoca, anche
2 parziale, del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva di accertare e dichiarare comunque il buon diritto della a ricevere il pagamento dell'importo di € 8.649,74, oltre interessi per i servizi Parte_2 espletati in favore dell'opponente e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di tale somma, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria, con vittoria di spese e competenze di lite.
5. Nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il giudicante proponeva alle parti una soluzione transattiva della lite, cui le stesse aderivano. Parte_1 dava pertanto esecuzione parziale a detto accordo, evidenziando come il mancato pagamento
[...] integrale delle somme concordate in via transattiva alle scadenza pattuite (€ 500 al mese da dicembre
2022 ad aprile 2023, oltre al versamento di € 2.000 all'atto della conclusione dell'accordo, per un totale di € 10.000 onnicomprensivo di interessi e spese) era dovuto solo a problemi aziendali, sicché alla udienza del 14.7.2023 chiedeva un nuovo differimento del termine per il pagamento del dovuto, offrendo di pagare quantomeno immediatamente la somma di € 2.500, oltre a quanto (€ 3.000) già versato. Stante
l'opposizione della controparte, il giudice di prime cure fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e quindi all'udienza del 22.12.2024 rigettava l'opposizione perché infondata;
evidenziava il
Tribunale la fondatezza della domanda creditoria, avendo l'opposta fornito la prova del proprio credito mediante la produzione dei contratti, sulla scorta dei quali erano state azionate le fatture, poste alla base del decreto ingiuntivo opposto e prodotte in atti, nonché attraverso la descrizione delle prestazioni effettuate. Alla luce di tanto, il giudice di prime cure dava atto che nel corso del giudizio l'opponente aveva provveduto a versare solo la somma di € 3.000 sicché- revocato il decreto ingiuntivo - condannava l'opponente al pagamento della residua somma di € 5.649,79, oltre interessi commerciali, come richiesti nella domanda monitoria. Da ultimo, il Tribunale, rilevando come l'opponente avesse proposto l'opposizione pur essendo nella consapevolezza dell'esistenza del suo debito nei confronti dell'opposta, riteneva sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente anche al risarcimento del danno per lite temeraria, che era quantificato in via equitativa in € 1.000,00, non avendo l'opposta indicato un danno ulteriore rispetto al mero pregiudizio già ricompreso nella condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali. Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
6. Con atto di citazione notificato il 26.02.2024, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, ha interposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
1. In merito all'assenza di supporto probatorio alla domanda: l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza dominante, ha ritenuto che le fatture, unica documentazione versata in atti dall' appellata, costituissero prova della pretesa creditoria. A dire della deducente, invece, ove il rapporto contrattuale venga contestato, come nel caso di specie, le fatture costituiscono un mero
3 indizio dell'esistenza del credito, e non la prova di quest'ultimo, considerato, inoltre, che esse, non essendo accompagnate da alcun estratto autentico delle scritture contabili, rappresentano dei semplici documenti di formazione unilaterale;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.: la condanna per lite temeraria: la società appellante censura la sentenza gravata anche nella parte in cui il
Tribunale ha condannato la stessa al risarcimento del danno per lite temeraria, senza indicare gli elementi dai quali avrebbe desunto la mala fede, la colpa grave e/o la consapevolezza dell'opponente in ordine alla infondatezza della propria pretesa;
3. In merito alla violazione dell'art. 633 c.p.c.: assenza del presupposto logico della fattura: l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta, pur in assenza di una documentazione o di un contratto a supporto delle richieste di controparte. Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado, parte appellata non avrebbe mai documentato il rapporto contrattuale posto alla base delle due fatture prodotte in atti, né le prestazioni concretamente effettuate dall'opposta per richiedere i pagamenti, ragion per cui la domanda di pagamento così come avanzata risultava inammissibile, infondata e illegittima.
7. Ritualmente costituita, ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc ovvero ex art. 348 bis cpc;
nel merito, il rigetto dello stesso, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e compensi di lite e condanna della stessa per lite temeraria anche in appello.
8. Con ordinanza del 03.10.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per insussistenza dei presupposti;
alla stessa udienza il Cons. Istruttore, quindi, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte, contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del
21.10.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
9. Le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata sono infondate.
9.1. La appellata deduce che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
4 L'eccezione non merita accoglimento. Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
9.2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
10. Nel merito, l'appello proposto è infondato. Nell'esaminare congiuntamente il primo ed il terzo motivo di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove sulla esistenza del credito ingiunto in sede monitoria - va evidenziato come la sentenza non meriti alcuna delle censure svolte al suo apparato motivazionale, che non è né insufficiente né lacunoso, né in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ovvero con le emergenze processuali agli atti.
11. Assume parte appellante che il giudice di prime cure ha ritenuto che le fatture, quale unica documentazione versata in atti da parte appellata/creditrice opposta, dovessero ritenersi prova della pretesa creditoria, laddove la fattura – che può essere un valido documento per richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo - non può considerarsi prova del credito;
per di più tali fatture non sarebbero accompagnate da alcun estratto autentico delle scritture contabili e, pertanto, si configurano come semplici documenti di formazione unilaterale. Inoltre, evidenzia ancora l'appellante, il rigetto della opposizione è avvenuto in assenza di documentazione a supporto delle pretese di controparte, che nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai fornito prova in merito all'esistenza dello specifico contratto sottoscritto e in merito alle prestazioni effettuate in concreto.
5 12. Tali assunti non sono condivisibili. In primo luogo, va evidenziato che le fatture prodotte, ancorché non accompagnate dall'estratto autentico della scritture contabili, sono perfettamente valide ed idonee ex art. 643 cpc alla emissione del decreto ingiuntivo, perché trattasi di fatture elettroniche. Ed invero, il S.D.I. - sistema di interscambio - gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali. L'art. 1 comma 3-ter del d.lgs. n.
127 del 2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il sistema di interscambio sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, sicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2 c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, in quanto le relative informazioni sono acquisibili aliunde mediante procedure informatiche, per l'insussistenza di un obbligo di tenuta dei registri.
13. Quanto alla idoneità delle fatture a provare il credito ingiunto anche nella successiva fase di opposizione, va ricordato che, se nel procedimento iniziale di ingiunzione la fattura può essere utilizzata come prova scritta sufficiente per l' emissione del decreto, perché, in assenza di contraddittorio con il debitore, la fattura è considerata un documento idoneo a dimostrare l' esistenza del credito, invece, il ruolo della fattura cambia in sede di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da parte del debitore;
in detto giudizio, a cognizione piena, la fattura perde il suo valore di prova piena, poiché si traduce pur sempre in un documento prodotto unilateralmente da una parte. L' onere di provare l'esistenza, la validità
e l'entità del credito ritorna quindi interamente in capo al creditore, che dovrà dimostrare non solo l'emissione regolare della fattura, ma anche che l'obbligazione – da cui scaturisce il credito in essa rappresentato- è stata validamente assunta ed adempiuta. In sintesi, la fattura è un elemento di prova, ma non è sufficiente da sola a ottenere una sentenza di condanna se il debitore la contesta. A tali criteri ermeneutici si è attenuto il Tribunale, laddove non solo ha evidenziato come le fatture non siano mai state contestate, né sia mai stato contestato l'adempimento della prestazione oggetto di contratto;
ma anche che il corredo probatorio agli atti corrobora il dato indiziario rinveniente dalle fatture. La documentazione in atti allegata al ricorso monitorio attesta lo svolgimento della prestazione, cui le due fattura si riferiscono. La mancata contestazione del rapporto negoziale, dopo la lettera di messa in mora con la richiesta di pagamento delle somme dovute – poi ingiunte – cui non è seguita alcuna risposta, evidenzia ulteriormente come la pretesa sia fondata. Sono poi prodotti i contratti, in cui è indicato l'oggetto della prestazione, oltre a varia documentazione, anche estratta da messaggi whatsapp intercorsi fra le parti;
si tratta di elementi – il di là della ammissione del debitore- che comprovano comunque la Cont esistenza del contratto e l'adempimento della prestazione, da parte di , cui non è seguito il pagamento.
6 14. Dirimente è comunque e ad abundantiam, ai fini della soluzione della controversia, anche la condotta processuale tenuta dal debitore di ammissione del credito;
il legale rappresentante della
[...]
infatti, è stato sentito in sede di interrogatorio libero dal giudice di primo Parte_1 grado, che all' esito, ha formulato una proposta transattiva, che le parti hanno accettato senza riserve.
Anzi l'appellante, ha anche dato esecuzione parziale a detto accordo Parte_1 transattivo, versando la somma di € 3.000 complessivi ed offrendo – vedi verbale del 14.7.2023 e dell'8.9.2023 – anche l'ulteriore importo di € 2.500,00 per ottenere un altro differimento del giudizio, necessario “al fine di completare il pagamento del debito residuo”, cui non aveva potuto provvedere prima, alle scadenze pattuite in sede di accordo, per “problemi aziendali”. Tale condotta integra per fatti concludenti una piena ed incondizionata ammissione da parte della Parte_1 della esistenza e debenza del proprio debito, ed un implicito riconoscimento del credito altrui, che giustifica – anche in assenza di altri dati probatori- la fondatezza della azione posta in essere da controparte per il recupero di dette somme. Il passaggio motivazionale della sentenza appellata che afferma la esistenza del credito ingiunto merita pertanto piena conferma.
15. Anche la condanna per lite temeraria disposta in primo grado, e censurata nel secondo motivo di gravame, è corretta: la ha agito in sede di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo con la consapevolezza di essere debitrice delle somme ingiunte. Tanto è sufficiente ad integrare le condizioni per la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc., posto che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente ( sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria posizione difensiva), ma il fatto che l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso appaia meritevole di sanzione per l'abuso dello strumento processuale in sé. La giurisprudenza afferma infatti che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e semmai con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non già dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave ( di cui il tribunale correttamente non si è occupato in motivazione), bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 3830/2021). Il giudice di primo grado ha ampiamente motivato sulla pretestuosità della opposizione proposta, stante la consapevolezza della debenza delle somme ingiunte.
16. L'appello, siccome infondato, va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente, anche con riferimento alla condanna per responsabilità aggravata.
17. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7 18. In presenza di apposita domanda dell'appelalto, la Corte ritiene di dover disporre la condanna per lite temeraria della anche con riferimento al presente giudizio, Parte_1 sussistendo, per le medesime ragioni già espresse dal Tribunale, i presupposti per applicare l'articolo 96, comma 3, cpc. La inconferenza delle ragioni di censura esposte in gravame rende ancora più evidente che l'impugnazione integra un abuso dei rimedi processuali, perché non è giustificata dalla esigenza di evidenziare effettivi errori nella pronuncia impugnata, di modo che ricorre anche in appello l'esigenza di sanzionare tale "abuso del processo". va condannata pertanto al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc anche per questo grado di giudizio, in misura equitativamente determinata pari alla metà delle spese di lite che saranno liquidate in questo grado. La liquidazione in concreto della somma in via equitativa, infatti, può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali, con l'unico limite della ragionevolezza (Cassazione civile sez. II, 10/04/2024,
n.9679) L'importo va maggiorato degli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo, nonché di una ulteriore somma di denaro (non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 ex art. 96 quarto comma, cpc ove, appunto, il legislatore usa la locuzione «altresì»), risultando in tal modo, codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale, da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria (così anche Cassazione civile sez. I, 02/02/2025, n.2454).
Consegue quindi la condanna della parte appellante al pagamento ai sensi dell'art. 96 comma 4 cpc., anche di una somma che il Collegio liquida equitativamente in € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
19. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 26.02.2024,
[...] nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1823/2023, Controparte_1 pubblicata in data 22.12.2023 e notificata il 15.02.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
2. Condanna al pagamento, in favore della parte appellata, Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.600,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
8 3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 1.800,00 oltre accessori come in motivazione indicato, a titolo di responsabilità ex art. 96, comma 3, cpc;
4. Condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 alla cassa Parte_1 delle ammende ex art 96, comma 4, cpc;
5. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Katia Pinto - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 185 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Zambrini, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via Del Mare, n. 14/F
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Bitonto, giusta mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via G.
Gabrieli, n. 2/B
appellata
1
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1823/2023, pubblicata in data 22.12.2023, il Tribunale di Brindisi, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 5.649,74, oltre interessi di mora ex art. 5, c. 2, D.lgs.
231/2002 dalla emissione delle fatture azionate e fino al soddisfo, nonché al risarcimento del danno ex art. 96, c. 3, c.p.c. in favore dell'opposta, liquidato in € 1.000,00.
2. Ed invero, la – odierna appellata – con ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1 aveva adito il Tribunale di Brindisi perché ingiungesse alla il Parte_1 pagamento della somma di € 8.649,74, quale credito vantato per il mancato pagamento di due fatture elettroniche regolarmente emesse, la fatt. n. 104 del 16.05.2019 di € 2.440,00 e la fatt. n. 84 del 23.04.2020 di € 6.209,74.
3. Con citazione notificata il 30.09.2021 l'ingiunta proponeva opposizione innanzi al Tribunale di
Brindisi, eccependo, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo e, nel merito, l'infondatezza della pretesa per l'assenza di prova in merito al contratto ed alle prestazioni effettuate, sulla base dei quali erano state emesse le fatture.
L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo di accogliere l'opposizione e di revocare, per l'effetto, il decreto ingiunto opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Ritualmente costituita, chiedeva in via preliminare concedersi la Controparte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiunto opposto. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria. In subordine, nell'ipotesi di revoca, anche
2 parziale, del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva di accertare e dichiarare comunque il buon diritto della a ricevere il pagamento dell'importo di € 8.649,74, oltre interessi per i servizi Parte_2 espletati in favore dell'opponente e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di tale somma, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria, con vittoria di spese e competenze di lite.
5. Nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il giudicante proponeva alle parti una soluzione transattiva della lite, cui le stesse aderivano. Parte_1 dava pertanto esecuzione parziale a detto accordo, evidenziando come il mancato pagamento
[...] integrale delle somme concordate in via transattiva alle scadenza pattuite (€ 500 al mese da dicembre
2022 ad aprile 2023, oltre al versamento di € 2.000 all'atto della conclusione dell'accordo, per un totale di € 10.000 onnicomprensivo di interessi e spese) era dovuto solo a problemi aziendali, sicché alla udienza del 14.7.2023 chiedeva un nuovo differimento del termine per il pagamento del dovuto, offrendo di pagare quantomeno immediatamente la somma di € 2.500, oltre a quanto (€ 3.000) già versato. Stante
l'opposizione della controparte, il giudice di prime cure fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e quindi all'udienza del 22.12.2024 rigettava l'opposizione perché infondata;
evidenziava il
Tribunale la fondatezza della domanda creditoria, avendo l'opposta fornito la prova del proprio credito mediante la produzione dei contratti, sulla scorta dei quali erano state azionate le fatture, poste alla base del decreto ingiuntivo opposto e prodotte in atti, nonché attraverso la descrizione delle prestazioni effettuate. Alla luce di tanto, il giudice di prime cure dava atto che nel corso del giudizio l'opponente aveva provveduto a versare solo la somma di € 3.000 sicché- revocato il decreto ingiuntivo - condannava l'opponente al pagamento della residua somma di € 5.649,79, oltre interessi commerciali, come richiesti nella domanda monitoria. Da ultimo, il Tribunale, rilevando come l'opponente avesse proposto l'opposizione pur essendo nella consapevolezza dell'esistenza del suo debito nei confronti dell'opposta, riteneva sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente anche al risarcimento del danno per lite temeraria, che era quantificato in via equitativa in € 1.000,00, non avendo l'opposta indicato un danno ulteriore rispetto al mero pregiudizio già ricompreso nella condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali. Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
6. Con atto di citazione notificato il 26.02.2024, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, ha interposto appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
1. In merito all'assenza di supporto probatorio alla domanda: l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza dominante, ha ritenuto che le fatture, unica documentazione versata in atti dall' appellata, costituissero prova della pretesa creditoria. A dire della deducente, invece, ove il rapporto contrattuale venga contestato, come nel caso di specie, le fatture costituiscono un mero
3 indizio dell'esistenza del credito, e non la prova di quest'ultimo, considerato, inoltre, che esse, non essendo accompagnate da alcun estratto autentico delle scritture contabili, rappresentano dei semplici documenti di formazione unilaterale;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.: la condanna per lite temeraria: la società appellante censura la sentenza gravata anche nella parte in cui il
Tribunale ha condannato la stessa al risarcimento del danno per lite temeraria, senza indicare gli elementi dai quali avrebbe desunto la mala fede, la colpa grave e/o la consapevolezza dell'opponente in ordine alla infondatezza della propria pretesa;
3. In merito alla violazione dell'art. 633 c.p.c.: assenza del presupposto logico della fattura: l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta, pur in assenza di una documentazione o di un contratto a supporto delle richieste di controparte. Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado, parte appellata non avrebbe mai documentato il rapporto contrattuale posto alla base delle due fatture prodotte in atti, né le prestazioni concretamente effettuate dall'opposta per richiedere i pagamenti, ragion per cui la domanda di pagamento così come avanzata risultava inammissibile, infondata e illegittima.
7. Ritualmente costituita, ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc ovvero ex art. 348 bis cpc;
nel merito, il rigetto dello stesso, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e compensi di lite e condanna della stessa per lite temeraria anche in appello.
8. Con ordinanza del 03.10.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per insussistenza dei presupposti;
alla stessa udienza il Cons. Istruttore, quindi, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte, contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del
21.10.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
9. Le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata sono infondate.
9.1. La appellata deduce che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
4 L'eccezione non merita accoglimento. Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
9.2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
10. Nel merito, l'appello proposto è infondato. Nell'esaminare congiuntamente il primo ed il terzo motivo di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove sulla esistenza del credito ingiunto in sede monitoria - va evidenziato come la sentenza non meriti alcuna delle censure svolte al suo apparato motivazionale, che non è né insufficiente né lacunoso, né in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ovvero con le emergenze processuali agli atti.
11. Assume parte appellante che il giudice di prime cure ha ritenuto che le fatture, quale unica documentazione versata in atti da parte appellata/creditrice opposta, dovessero ritenersi prova della pretesa creditoria, laddove la fattura – che può essere un valido documento per richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo - non può considerarsi prova del credito;
per di più tali fatture non sarebbero accompagnate da alcun estratto autentico delle scritture contabili e, pertanto, si configurano come semplici documenti di formazione unilaterale. Inoltre, evidenzia ancora l'appellante, il rigetto della opposizione è avvenuto in assenza di documentazione a supporto delle pretese di controparte, che nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai fornito prova in merito all'esistenza dello specifico contratto sottoscritto e in merito alle prestazioni effettuate in concreto.
5 12. Tali assunti non sono condivisibili. In primo luogo, va evidenziato che le fatture prodotte, ancorché non accompagnate dall'estratto autentico della scritture contabili, sono perfettamente valide ed idonee ex art. 643 cpc alla emissione del decreto ingiuntivo, perché trattasi di fatture elettroniche. Ed invero, il S.D.I. - sistema di interscambio - gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali. L'art. 1 comma 3-ter del d.lgs. n.
127 del 2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il sistema di interscambio sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, sicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2 c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, in quanto le relative informazioni sono acquisibili aliunde mediante procedure informatiche, per l'insussistenza di un obbligo di tenuta dei registri.
13. Quanto alla idoneità delle fatture a provare il credito ingiunto anche nella successiva fase di opposizione, va ricordato che, se nel procedimento iniziale di ingiunzione la fattura può essere utilizzata come prova scritta sufficiente per l' emissione del decreto, perché, in assenza di contraddittorio con il debitore, la fattura è considerata un documento idoneo a dimostrare l' esistenza del credito, invece, il ruolo della fattura cambia in sede di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da parte del debitore;
in detto giudizio, a cognizione piena, la fattura perde il suo valore di prova piena, poiché si traduce pur sempre in un documento prodotto unilateralmente da una parte. L' onere di provare l'esistenza, la validità
e l'entità del credito ritorna quindi interamente in capo al creditore, che dovrà dimostrare non solo l'emissione regolare della fattura, ma anche che l'obbligazione – da cui scaturisce il credito in essa rappresentato- è stata validamente assunta ed adempiuta. In sintesi, la fattura è un elemento di prova, ma non è sufficiente da sola a ottenere una sentenza di condanna se il debitore la contesta. A tali criteri ermeneutici si è attenuto il Tribunale, laddove non solo ha evidenziato come le fatture non siano mai state contestate, né sia mai stato contestato l'adempimento della prestazione oggetto di contratto;
ma anche che il corredo probatorio agli atti corrobora il dato indiziario rinveniente dalle fatture. La documentazione in atti allegata al ricorso monitorio attesta lo svolgimento della prestazione, cui le due fattura si riferiscono. La mancata contestazione del rapporto negoziale, dopo la lettera di messa in mora con la richiesta di pagamento delle somme dovute – poi ingiunte – cui non è seguita alcuna risposta, evidenzia ulteriormente come la pretesa sia fondata. Sono poi prodotti i contratti, in cui è indicato l'oggetto della prestazione, oltre a varia documentazione, anche estratta da messaggi whatsapp intercorsi fra le parti;
si tratta di elementi – il di là della ammissione del debitore- che comprovano comunque la Cont esistenza del contratto e l'adempimento della prestazione, da parte di , cui non è seguito il pagamento.
6 14. Dirimente è comunque e ad abundantiam, ai fini della soluzione della controversia, anche la condotta processuale tenuta dal debitore di ammissione del credito;
il legale rappresentante della
[...]
infatti, è stato sentito in sede di interrogatorio libero dal giudice di primo Parte_1 grado, che all' esito, ha formulato una proposta transattiva, che le parti hanno accettato senza riserve.
Anzi l'appellante, ha anche dato esecuzione parziale a detto accordo Parte_1 transattivo, versando la somma di € 3.000 complessivi ed offrendo – vedi verbale del 14.7.2023 e dell'8.9.2023 – anche l'ulteriore importo di € 2.500,00 per ottenere un altro differimento del giudizio, necessario “al fine di completare il pagamento del debito residuo”, cui non aveva potuto provvedere prima, alle scadenze pattuite in sede di accordo, per “problemi aziendali”. Tale condotta integra per fatti concludenti una piena ed incondizionata ammissione da parte della Parte_1 della esistenza e debenza del proprio debito, ed un implicito riconoscimento del credito altrui, che giustifica – anche in assenza di altri dati probatori- la fondatezza della azione posta in essere da controparte per il recupero di dette somme. Il passaggio motivazionale della sentenza appellata che afferma la esistenza del credito ingiunto merita pertanto piena conferma.
15. Anche la condanna per lite temeraria disposta in primo grado, e censurata nel secondo motivo di gravame, è corretta: la ha agito in sede di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo con la consapevolezza di essere debitrice delle somme ingiunte. Tanto è sufficiente ad integrare le condizioni per la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc., posto che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente ( sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria posizione difensiva), ma il fatto che l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso appaia meritevole di sanzione per l'abuso dello strumento processuale in sé. La giurisprudenza afferma infatti che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e semmai con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non già dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave ( di cui il tribunale correttamente non si è occupato in motivazione), bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 3830/2021). Il giudice di primo grado ha ampiamente motivato sulla pretestuosità della opposizione proposta, stante la consapevolezza della debenza delle somme ingiunte.
16. L'appello, siccome infondato, va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente, anche con riferimento alla condanna per responsabilità aggravata.
17. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7 18. In presenza di apposita domanda dell'appelalto, la Corte ritiene di dover disporre la condanna per lite temeraria della anche con riferimento al presente giudizio, Parte_1 sussistendo, per le medesime ragioni già espresse dal Tribunale, i presupposti per applicare l'articolo 96, comma 3, cpc. La inconferenza delle ragioni di censura esposte in gravame rende ancora più evidente che l'impugnazione integra un abuso dei rimedi processuali, perché non è giustificata dalla esigenza di evidenziare effettivi errori nella pronuncia impugnata, di modo che ricorre anche in appello l'esigenza di sanzionare tale "abuso del processo". va condannata pertanto al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc anche per questo grado di giudizio, in misura equitativamente determinata pari alla metà delle spese di lite che saranno liquidate in questo grado. La liquidazione in concreto della somma in via equitativa, infatti, può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali, con l'unico limite della ragionevolezza (Cassazione civile sez. II, 10/04/2024,
n.9679) L'importo va maggiorato degli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo, nonché di una ulteriore somma di denaro (non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 ex art. 96 quarto comma, cpc ove, appunto, il legislatore usa la locuzione «altresì»), risultando in tal modo, codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale, da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria (così anche Cassazione civile sez. I, 02/02/2025, n.2454).
Consegue quindi la condanna della parte appellante al pagamento ai sensi dell'art. 96 comma 4 cpc., anche di una somma che il Collegio liquida equitativamente in € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
19. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 26.02.2024,
[...] nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1823/2023, Controparte_1 pubblicata in data 22.12.2023 e notificata il 15.02.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
2. Condanna al pagamento, in favore della parte appellata, Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.600,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
8 3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 1.800,00 oltre accessori come in motivazione indicato, a titolo di responsabilità ex art. 96, comma 3, cpc;
4. Condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 alla cassa Parte_1 delle ammende ex art 96, comma 4, cpc;
5. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
9