TAR Bolzano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 105
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Le misure adottate ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. sono assistite 'ex se' da esigenze di urgenza che giustificano la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti cautelari per i quali non sussiste l'obbligo partecipativo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, contraddittorietà ed irragionevolezza

    Il provvedimento è chiaramente ancorato alla reiterata presenza di soggetti pregiudicati, idonea a qualificarlo quale abituale ritrovo di persone pericolose ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. La presenza di un minore è valorizzata come indice della carente vigilanza del gestore e non come autonomo presupposto sanzionatorio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo dell’incompetenza e violazione/falsa applicazione dell’art. 100 TULPS

    Il provvedimento è chiaramente ancorato alla reiterata presenza di soggetti pregiudicati ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., nell'ambito del quale il Questore ha legittimamente esercitato i propri poteri. La presenza di un minore è valorizzata come indice della carente vigilanza del gestore e non come autonomo presupposto sanzionatorio.

  • Rigettato
    Difetto di proporzionalità, carenza di istruttoria e di motivazione, assenza dei presupposti prescritti dall’art. 100 TULPS

    La ravvicinata reiterazione degli accertamenti, tutti convergenti nel rilevare la presenza di avventori gravati da precedenti penali, costituisce elemento sintomatico della stabilità della frequentazione. È irrilevante che i soggetti identificati non coincidano, atteso che il concetto di 'abituale frequentazione' si riferisce alla stabile presenza di una tipologia di utenza connotata da pericolosità sociale. Non assume rilievo la dedotta esiguità percentuale dei soggetti pregiudicati. La misura non presuppone l'accertamento di una responsabilità dell'esercente né l'esistenza di poteri di controllo sugli avventori, ma si basa sulla valutazione prognostica del contesto e sulla possibile desumibilità del pericolo anche in via anticipata.

  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione in merito all’eccessiva durata della sospensione

    L'Autorità ha dato conto dei precedenti provvedimenti di sospensione, della gravità e reiterazione delle situazioni accertate, nonché del concreto rischio della loro ripetizione. La durata della sospensione è adeguatamente giustificata alla luce della reiterazione degli episodi e della persistente inadeguatezza delle modalità di controllo/gestione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione in merito alle solo dichiarate forme di collaborazione

    Non spetta all'Autorità sostituirsi al gestore nella concreta organizzazione dell'attività; spetta a quest'ultimo individuare le cautele più idonee secondo i criteri di ordinaria diligenza professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 105
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 105
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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