Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di procuratore speciale di -OMISSIS- S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisco presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, 24;
contro
Ministero dell'Interno – Questura di Bolzano in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso i propri ufficio in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio presso i propri ufficio in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
a) del Provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Bolzano il -OMISSIS- e notificato in pari data con cui è stata “sospesa per giorni 30 (trenta) con decorrenza immediata” l’autorizzazione alla conduzione del “Punto Raccolta di gioco con apparecchi VLT” sito in -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-, con “contestuale chiusura dello stesso” (cfr., in particolare, Decreto di Sospensione in Allegato 1);
b) di ogni altro atto analogo, relativo, presupposto e conseguente, e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Bolzano del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, adottato ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di trenta giorni della licenza relativa all’esercizio denominato Sala Slot – Punto Raccolta di Gioco con apparecchi VLT “-OMISSIS-” sito a -OMISSIS- in via -OMISSIS-.
Il provvedimento si fonda sull’accertamento che il locale si fosse stabilmente trasformato in un abituale luogo di aggregazione di soggetti pregiudicati o comunque gravati da precedenti di polizia, circostanza ritenuta dall’Autorità, di per sé, sintomatica di una situazione concreta e attuale di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tale conclusione è stata tratta sulla base degli esiti di plurimi controlli eseguiti dalle Forze dell’Ordine, che hanno documentato una costante presenza di soggetti connotati da profili di pericolosità.
Nel medesimo contesto, la Questura ha inoltre rilevato la presenza, all’interno del locale, di un minore pregiudicato intento all’utilizzo di apparecchi da gioco, circostanza ritenuta particolarmente grave in quanto indicativa di rilevanti e persistenti carenze nei sistemi di controllo e nelle modalità di gestione dell’esercizio, tali da consentire indebitamente l’accesso e la permanenza di soggetti minorenni.
Quanto alla durata della misura, l’Autorità, pur richiamando il termine ordinario di quindici giorni previsto dall’art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991, ha ritenuto di dover disporre una sospensione di trenta giorni, reputata necessaria e proporzionata in considerazione della gravità e della reiterazione delle condotte accertate, nonché dell’esigenza di sollecitare il gestore all’adozione di più rigorose ed efficaci modalità organizzative e a una più intensa collaborazione con le Forze dell’Ordine.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
“B. Omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 e 8 l. 241/1990”.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative, lamentando che l’Amministrazione avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento. Tal omissione gli avrebbe impedito di prendere parte all’istruttoria procedimentale e rappresentare le proprie ragioni. Sostiene inoltre, che nel caso di specie non ricorressero né ragioni di particolari urgenze cautelari tali da giustificare la deroga all’obbligo del preventivo contraddittorio procedimentale, con conseguente compressione ingiustificata delle prerogative partecipative riconosciute dall’ordinamento.
“C. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione. Contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa”.
Con tale censura il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato si fonderebbe su una pluralità di circostanze esposte in modo disorganico e non coerente, senza rendere percepibile l’ iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione. In particolare, la motivazione confonderebbe e sovrapporrebbe due distinti presupposti: da un lato, la presenza di minori all’interno della sala giochi; dall’altro, la frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati.
Secondo il ricorrente si tratterebbe di fattispecie disciplinate da normative differenti - rispettivamente l’art. 24 comma 21 del d.l. 98/2011 e l’art. 100 T.U.L.P.S. - e rientranti in ambiti di competenza amministrativa diversi. Ne deriverebbe l’impossibilità di individuare con chiarezza l’effettivo fondamento del provvedimento, con conseguente vizio di motivazione e illegittimità dell’atto.
“D. Eccesso di potere sotto il profilo dell’incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 TULPS”.
Il ricorrente sostiene che, ove il fondamento della contestazione sia individuato nella presenza di minori all’interno della sala giochi, la competenza non spetterebbe alla Questura bensì all’Amministrazione competente ai sensi dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 98/2011. Tale disciplina, infatti, prevederebbe uno specifico regime sanzionatorio demandato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza contemplare l’adozione della sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S.
Egli aggiunge che la mera presenza di minori non integrerebbe di per sé un pericolo per l’ordine pubblico tale da giustificare il ricorso al citato art. 100. Richiama inoltre l’intervenuta sanzione amministrativa già irrogata dall’autorità competente per il medesimo episodio, ritenendo che l’ulteriore intervento della Questura determinerebbe una duplicazione sanzionatoria illegittima. Ne conseguirebbe, pertanto, l’incompetenza dell’autorità procedente e l’illegittimità del provvedimento impugnato.
“E. Difetto di proporzionalità. Carenza di istruttoria e di motivazione. Assenza dei presupposti prescritti dall’art. 100 TULPS per l’adozione del provvedimento.
Il ricorrente deduce che, anche a voler ritenere il provvedimento fondato sulla presenza di soggetti pregiudicati, difetterebbero in ogni caso i presupposti richiesti dall’art. 100 T.U.L.P.S. per l’adozione della sospensione della licenza. In particolare, non risulterebbero integrati né il requisito dell’abituale frequentazione da parte di soggetti pericolosi né quello del concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’ iter motivazionale seguito dall’Amministrazione risulterebbe viziato sotto plurimi profili:
“E. 1 Difetto di proporzionalità della misura rispetto all’arco temporale di riferimento”.
I controlli richiamati sarebbero limitati a pochi episodi nell’arco di circa due mesi, circostanza ritenuta insufficiente a dimostrare una frequentazione abituale del locale da parte di soggetti pregiudicati.
“E.2 Difetto di proporzionalità ed irragionevolezza della misura rispetto all’effettivo numero dei soggetti identificati”.
Il numero di soggetti con precedenti identificati sarebbe esiguo rispetto al totale degli avventori, rientrando secondo il ricorrente, in percentuali fisiologiche e non indicative di una situazione di pericolosità.
“E.3 Carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Assenza del presupposto dell’abitualità della frequentazione”.
I soggetti identificati nei diversi controlli sarebbero sempre diversi, elemento che escluderebbe il requisito dell’abitualità della frequentazione, richiesto dalla norma.
“E.4 Carenza di motivazione ed irragionevolezza della misura rispetto all’asserito pericolo costituito dai soggetti identificati”.
La mera presenza di soggetti con precedenti penali non sarebbe sufficiente a configurare un pericolo concreto per l’ordine pubblico, in assenza di specifici comportamenti o episodi idonei a dimostrare una reale pericolosità.
“E.5 Difetto di proporzionalità ed irragionevolezza della misura per mera responsabilità oggettiva dell’esercente”.
Il provvedimento finirebbe per imputare al titolare una responsabilità oggettiva per circostanze non controllabili, non essendo l’esercente in grado di conoscere i precedenti penali degli avventori né di impedirne l’accesso in assenza di condotte illeciti. Viene altresì richiamato l’art. 187 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., che limita per i gestori la possibilità di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio.
“F. Violazione di legge e difetto di motivazione in merito all’eccessiva durata della sospensione” .
Il ricorrente censura la durata della misura, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata. Richiama il limite ordinario di quindici giorni previsto dalla normativa, evidenziando che una durata superiore richiede specifiche e puntuali ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
Nel caso di specie, tali presupposti non ricorrerebbero, non essendo stati accertati fatti di particolare gravità né una reiterazione significativa di episodi, né risulterebbero esplicitate dall’Amministrazione le ragioni concrete della maggiore durata.
“F.1 Difetto di motivazione in merito alle solo dichiarate forme di collaborazione”.
Il ricorrente lamenta, altresì, che il provvedimento si limiterebbe a un generico richiamo all’esigenza di migliorare le modalità gestionali e di collaborazione con le Forze dell’Ordine, senza tuttavia specificare quali ulteriori misure concrete sarebbero richieste.
Alla luce delle censure formulate, il ricorrente ha chiesto, oltre all’annullamento del decreto impugnato, anche l’accertamento del diritto al risarcimento danno, con riserva di successiva quantificazione.
Con atto depositato il 5 dicembre 2025 si è costituita formalmente in giudizio il Ministero dell’Interno-Questura di Bolzano, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Successivamente, con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 10 gennaio 2026, la difesa erariale ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insistendo nel merito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ulteriore atto depositato il 4 febbraio 2026, l’Avvocatura si è costituita anche per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, richiamando integralmente le difese già svolte.
La parte ricorrente ha a sua volta deposito memoria ex art. 73 c.p.a. e memoria di replica.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità della memoria di replica depositata in data 18.3.2026, non avendo controparte depositato una memoria conclusionale (cfr. Cons. Stato, II, n. 424/2026 e n. 6534/2019; V, n. 3434/2023; TRGA Bolzano, n. 163/2025 e n. 95/2022). Di essa, quindi, non si terrà conto ai fini della decisione.
In via preliminare, va osservato altresì che il provvedimento impugnato ha esplicato i propri effetti in quanto la sospensione di 30 giorni della licenza è terminata prima d’ora. Tuttavia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., non vi sono gli estremi per accertare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il ricorrente ha manifestando la sussistenza dell'interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato “ai fini risarcitori”.
Va altresì accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, formulata dalla difesa erariale, posto che all’Agenzia non è riconducibile o giuridicamente imputabile l’atto impugnato nel presente giudizio, né risulta che la stessa abbia partecipato al procedimento. Né riveste la stessa la qualifica giuridica di controinteressata, atteso che “per controinteressato come da diffuso e consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve intendere quel soggetto titolare di un interesse giuridico alla conservazione dell’atto impugnato, derivante da una situazione giuridica della quale è titolare e che riceve un vantaggio dal contenuto dispositivo dell'atto impugnato (in questi termini, in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 16, che sul punto richiama anche Cons. Stato, Sez. IV , 11 marzo 2013, n. 1473, secondo cui «la qualifica di controinteressato va riconosciuta non già a chi abbia un interesse anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a che ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto ed immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica»)” - ex multis Tar PO n. 2785/2026.
Ciò posto, il Collegio ritiene preliminarmente necessario inquadrare la portata e la ratio dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) nell’interpretazione giurisprudenziale.
Tale disposizione stabilisce che “oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini” e che “Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.
Come rammentato dalla giurisprudenza amministrativa (recentemente Cons. Stato, III, n. 1864/2026), le disposizioni introducono misure progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale del privato, con una funzione sostanzialmente preventiva, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza costante, dalla quale il Collegio non vede ragione di discostarsi, ha stabilito:
- che “la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività: ne consegue che tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico” (Cons. Stato, III, n. 1932/2025);
- in ordine agli accertamenti svolti dall’Autorità di pubblica sicurezza, che “essi costituiscono piena prova dei fatti svoltisi nei pressi del locale e che l’adozione del provvedimento a finalità preventiva ben può prescindere dalla concreta riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare della licenza, purché sussista un chiaro collegamento tra l’attività del pubblico esercizio e la reiterata presenza, all’interno e in prossimità di esso, di soggetti pericolosi o dediti ad attività contrarie alla sicurezza e all’ordine pubblico” (Cons. Stato, III, n. 910/2024);
- che, quanto alla condizione normativa della presenza di “persone pregiudicate o pericolose” , tale qualificazione “può fondarsi ragionevolmente sugli accertamenti di polizia compiuti in seguito ai controlli eseguiti in loco, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad approfondire l’indagine delle vicende penali e amministrative (condanne, sanzioni, ecc.) che hanno interessato tali persone. Neppure è rilevante che i soggetti gravati da precedenti penali e di polizia nei vari controlli non siamo sempre gli stessi, in quanto l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli” (Cons. Stato, III, n. 1932/2025);
- che la ratio dell’istituto della sospensione in esame è quella di “produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752; id., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 2644) ” (Cons. Stato, III, n. 3422/2024).
Proprio in quanto misura di prevenzione volta a impedire l’accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico e non di provvedimento repressivo di specifiche violazioni o sanzionatorio di dirette responsabilità del soggetto, il citato art. 100 non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ne consente l’adozione ogniqualvolta, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’autorità preposta, l’esercizio, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (Cons. Stato, III, n. 3422/2024).
L’adozione della misura consegue a un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza e deve ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.
Alla luce dei suddetti principi vanno esaminati le censure proposte.
Il provvedimento si fonda sulla constatazione che l’esercizio in questione, sia divenuto un abituale punto di ritrovo per soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, in ragione della loro costante significativa presenza. Tale circostanza è stata ritenuta dall’Autorità procedente, di per sé, idonea a configurare una situazione concreta e attuale di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S..
In particolare, il provvedimento evidenzia che, in occasione di un controllo effettuato in data -OMISSIS- all’interno del locale è stata accertata la presenza di un minore gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti, armi e resistenza a pubblico ufficiale. Il minore risultava intento a utilizzare una slot machine presente nel locale, in palese violazione della normativa vigente posta a tutela dei minori.
Viene inoltre rilevato che, nel corso dei tre controlli eseguiti tra -OMISSIS-, è stata riscontrata la presenza di soggetti con precedenti per reati di diversa natura, circostanza indicativa di una frequentazione abituale del locale da parte di individui connotati da pericolosità sociale.
Infine il provvedimento dà atto che il titolare della licenza, nel corso dell’anno -OMISSIS-, era già stato destinatario di tre distinti provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., elemento che si collega e rafforza il quadro delineato dalle circostanze sopra descritte.
E proprio in ragione della necessità di prevenire in via immeditata ulteriori situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e di interrompere una condizione ormai strutturata di pericolo, l’Amministrazione nel provvedimento impugnato ha affermato di aver omesso la comunicazione di avvio del procedimento.
Tale omissione deve ritenersi legittima alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questo TRGA, secondo cui le misure adottate ai sensi dell'art. 100, T.U.L.P.S. sono assistite, “ex se” , da esigenze di urgenza tali da giustificare la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti aventi natura cautelare, per i quali non sussiste il relativo obbligo partecipativo (T.A.R. Catania n. 371/2026; TRGA Bolzano n. 76/2026 e n. 81/2026).
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso essendo il provvedimento motivato adeguatamente in relazione all'urgenza di provvedere.
Quanto alla dedotta contraddittorietà del provvedimento (motivo sub C) e al lamentato difetto di competenza, (motivo sub D), le censure si fondano sulla presunta ambiguità motivazionale derivante dalla sovrapposizione tra l’art. 24, comma 21, del d.l. n. 98/2011 e l’art. 100 TULPS, nonché sull’asserita incompetenza del Questore in materia di gioco e tutela dei minori.
Le doglianze non sono fondate.
Il provvedimento risulta, infatti, chiaramente ancorato alla reiterata presenza, all’interno dell’esercizio, di soggetti pregiudicati, circostanza idonea a qualificarlo quale abituale ritrovo di persone pericolose ovvero come luogo suscettibile di arrecare pregiudizio all’ordine e alla sicurezza pubblica, secondo la previsione dell’art. 100 T.U.L.P.S, nell’ambito del quale il Questore ha legittimamente esercitato i propri poteri.
Il riferimento alla presenza di un minore – peraltro gravato da precedenti di polizia per reati quali ricettazione, furto aggravato, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e produzione e traffico di sostanze stupefacenti – non integra un autonomo presupposto sanzionatorio. Benché la relativa condotta sia richiamata anche in relazione all’art. 24, comma 21, d.l. 98/2011, essa è valorizzata esclusivamente quale indice della carente vigilanza del gestore e dell’inidoneità dell’esercizio a garantire il rispetto delle regole poste a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Non si rinvengono, quindi, i vizi dedotti nei motivi C e D.
Quanto al motivo sub E, articolato sul presupposto che il decreto di sospensione sia stato adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., il ricorrente evidenzia plurimi profili di illegittimità.
(E1) Con un primo profilo, si assume che i tre controlli effettuati nell’arco di circa due mesi escluderebbero in radice il presupposto dell’abitualità della frequentazione del locale da parte di soggetti pericolosi.
La censura non è fondata. Al contrario, la ravvicinata reiterazione degli accertamenti, tutti convergenti nel rilevare la presenza di avventori gravati da precedenti penali, costituisce un elemento sintomatico della stabilità della frequentazione e non della sua occasionalità. Ne consegue che tali risultanze, lungi dall’infirmare il presupposto valorizzato dall’Amministrazione, lo corroborano, rendendo ragionevole la conclusione della Questura in ordine alla qualificazione del locale quale abituale luogo di ritrovo.
Tale conclusione trova ulteriore riscontro negli atti istruttori posti a fondamento dei tre precedenti decreti di sospensione, espressamente richiamati, i quali unitamente alle successive risultanze, delineano un quadro fattuale complessivo coerente, univoco e progressivamente consolidato, idoneo a supportare la valutazione amministrativa di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
(E2 e E3) Con il secondo e il terzo profilo, parte ricorrente deduce che i soggetti pregiudicati rinvenuti nel locale sarebbero sempre diversi e che la loro incidenza percentuale sarebbe irrisoria rispetto al complesso degli avventori.
Anche tali censure non meritano accoglimento.
È irrilevante che i soggetti identificati nei diversi accessi ispettivi non coincidano, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. III, n. 1932/2025), il concetto di “abituale frequentazione” ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. non implica la reiterazione delle medesime persone, bensì la stabile presenza di una tipologia di utenza connotata da profili di pericolosità sociale.
Parimenti, non assume rilievo la dedotta esiguità percentuale dei soggetti pregiudicati rispetto al totale degli avventori, trattandosi di dato meramente statistico, non idoneo a incidere sulla valutazione discrezionale dell’Autorità, fondata su elementi di natura qualitativa e non meramente quantitativa.
(E4 e E5) Con gli ultimi due profili il ricorrente sostiene, da un lato, l’assenza di un potere di controllo in capo al gestore sugli avventori e, dall’altro, l’insufficienza della mera presenza, ancorché abituale, di soggetti pregiudicati a giustificare l’adozione di un provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S., in mancanza di una specifica dimostrazione di in un concreto pericolo per l’ordine pubblico.
Le censure non colgono nel segno.
Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, l’art. 100 T.U.L.P.S. è norma preordinata a finalità di prevenzione generale e di tutela anticipata della sicurezza pubblica, che attribuisce all’Autorità un ampio potere discrezionale, esercitabile anche in presenza di un pericolo soltanto potenziale, desumibile da una valutazione complessiva e prognostica del contesto.
In tale prospettiva, la misura non presuppone l’accertamento di una responsabilità dell’esercente né l’esistenza di poteri di controllo in senso tecnico sugli avventori; tuttavia, le modalità di gestione dell’attività, e in particolare l’adozione o meno di cautele organizzative idonee a prevenire situazioni di rischio, possono essere legittimamente valorizzati quali elementi sintomatici del contesto complessivo.
Sotto il secondo profilo, la reiterata e non occasionale presenza di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia integra un indice rilevante ai fini della valutazione prognostica demandata all’Autorità, senza che sia necessario l’individuazione di specifici episodi lesivi, potendo il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica desumersi anche in via anticipata.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha valorizzato la stabile frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati quale elemento idoneo a sorreggere il giudizio di pericolosità del contesto, richiamando altresì, in via accessoria, le modalità di gestione dell’esercizio e l’assenza di adeguate cautele organizzative.
Anche il motivo sub E, nel suo complesso, è infondato.
Quanto alla durata di sospensione, fissata in trenta giorni e censurata sub F per violazione di legge e difetto di motivazione, il provvedimento deve ritenersi immune dai vizi dedotti.
L’Autorità ha infatti dato conto non solo dei tre precedenti provvedimenti di sospensione adottati nel corso del -OMISSIS- nei confronti del ricorrente, ma anche della gravità e reiterazione delle situazioni accertate, nonché del concreto rischio della loro ripetizione.
In tale quadro, la determinazione della misura si configura quale espressione di una valutazione discrezionale coerente e proporzionata, funzionale a interrompere temporaneamente la situazione di rischio e a sollecitare l’adozione di più rigorosi modelli organizzativi e gestionali.
La durata della sospensione risulta dunque adeguatamente giustificata alla luce della reiterazione degli episodi e della persistente inadeguatezza delle modalità di controllo/gestione riscontrate.
Quanto all’ulteriore deduzione ( sub F1), relativa alla mancata indicazione, da parte del Questore, delle specifiche misure organizzative da adottare, essa non coglie nel segno, non essendo l’Autorità tenuta a sostituirsi al gestore nella concreta organizzazione dell’attività, spettando invece a quest’ultimo individuare le cautele più idonee secondo i criteri di ordinaria diligenza professionale.
Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
Ne consegue altresì il rigetto dalla domanda risarcitoria, proposta nei soli limiti dell’ an debeatur , senza quantificazione del danno.
Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Ministero dell’Interno-Questura di Bolzano, liquidate in euro 3.000,00 (tremila,00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese di lite nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in considerazione della correlata attività difensiva spiegata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST IK, Presidente
Edith Engl, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Edith Engl | ST IK |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.