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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3949/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica contenente il ricorso, dall'Avv. Manuela Ambrosetti (C.F.
) del Foro di Varese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultima, in 21100 – Varese (VA), via San Martino della Battaglia n. 10. L'Avv. Manuela Ambrosetti dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC Email_1
e/o fax: P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], Corso Isonzo 26 (doc. 1-2), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Simonetta Intonato (C.F. – pec CodiceFiscale_4
, del Foro di Monza, con Studio in Seveso (MB), alla Email_2 via Cristoforo Colombo, n. 16, ove elegge domicilio
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE AI SENSI DELL'ART. 473BIS. 47 C.P.C.
CONCLUSIONI per Parte_1 pagina 1 di 10 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge: 1) disporre l'affidamento condiviso della LI minore, , ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra , con la quale Parte_1 continuerà a convivere stabilmente e presso la quale manterrà la residenza ai fini anagrafici. I genitori si impegnano a garantire alla minore il diritto alla bigenitorialità, assicurandole un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo;
al IG. viene riconosciuto ampio diritto di visita alla LI , previo CP_1 Per_1 tempestivo accordo con la IG.ra , compatibilmente con gli impegni di quest'ultima e di Pt_1
. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo Per_1 all'istruzione, alla residenza, all'educazione, alla salute di , tenendo conto dei suoi Per_1 bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avrà la LI con sé. 2) disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 concorso al mantenimento delle figlie e , la somma mensile di € Persona_2 Persona_1
800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra , presso Banca Intesa San Parte_1
Paolo – filiale di Seveso, Corso Guglielmo Marconi 47, alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN [...], e con decorrenza retroattiva a far data dal deposito del ricorso introduttivo (6 giugno 2024).
3) disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie, individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza e secondo le modalità ivi indicate;
disporre che le somme anticipate da ciascun genitore siano rimborsate dall'altro (secondo la quota di rispettiva spettanza) entro 15 giorni dall'esibizione del relativo giustificativo di spesa;
disporre che vengano considerate alla stregua di spese straordinarie anche l'abbonamento per il trasporto ai mezzi pubblici utilizzati per il raggiungimento delle sedi scolastiche e l'iscrizione in palestra di (unica attività ludico-sportiva intrattenuta dalla ragazza), Persona_3 da suddividersi in ragione del 50% cadauno e senza necessario preventivo accordo e/o richiesta.
4) al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore potrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
5) l'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla IG.ra Pt_1
.
[...]
6) a settimane alterne, il padre terrà con sé la LI nel fine settimana, con o senza Persona_1 pernottamento della minore presso il padre, secondo le volontà espresse da stessa, dal Per_1 venerdì sera dopo il lavoro, dalle ore 17.00/17.30 circa, sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 20.30 circa, orario in cui la riaccompagnerà presso la residenza materna;
nelle settimane in cui non ha la LI con sé per il weekend, il IG. terrà con sé un pomeriggio a CP_1 Per_1 settimana, nella giornata di venerdì, dalle ore 17.00/17.30 circa, sino alle ore 20.30, quando la riaccompagnerà presso la residenza materna;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
7) durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, la LI trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Persona_1 Natale e il giorno di Santo Stefano con la madre;
la vigilia di Capodanno, il Primo dell'anno e pagina 2 di 10 l'Epifania con il padre, e così negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. È facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con la LI durante le vacanze natalizie, dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. Le festività pasquali, nonché le altre feste tradizionali, di natura religiosa e non, saranno da ripartirsi alternativamente con ciascuno dei genitori, secondo un calendario che di anno in anno gli stessi concorderanno nell'esclusivo interesse della minore.
8) durante il mese di agosto, il IG. terrà con sé la LI per dieci giorni CP_1 Persona_1 consecutivi, periodo che dovrà essere concordato con la IG.ra entro il 31 maggio di Pt_1 ciascun anno, cercando in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre.
9) resta ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente la LI, una volta al giorno, durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro genitore.
10) le parti si danno reciproco consenso al rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per la LI minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e delle figlie. Si impegnano, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con la LI minorenne, fuori dalla Provincia di Monza.
11) autorizzare sin da ora la IG.ra a prestare – anche in nome e per conto del IG. Pt_1 CP_1
– il consenso, laddove Enti e/o Istituti dovessero richiedere il consenso di entrambi i genitori di
, anche per la partecipazione ad attività scolastiche ed extrascolastiche, oltre che in Persona_1 casi di necessità e di urgenza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA di legge.
per Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
• Disporre che la LI venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
• Disporre il collocamento paritetico della minore nei seguenti termini: a settimane alterne il Per_1 padre terrà con sé la LI nel fine settimana, dal venerdì sera dopo il lavoro, dalle ore Persona_1
17/17,30 circa sino alla domenica sera verso le 20,30 quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna e un giorno infrasettimanale, da concordare tra le parti sulla base di eventuali eIGenze lavorative, il padre si recherà a prendere a scuola e la riaccompagnerà il mattino Per_1 seguente;
nelle settimane in cui il padre non terrà la LI con sé durante il weekend, starà con Per_1 lui tre giorni infrasettimanali da concordarsi tra le parti, anche sulla base di eIGenze della minore e di impegni lavorativi del padre e della madre, dall'uscita di scuola fino al mattino seguente quando il papà la riaccompagnerà a scuola (come di fatto già avviene);
• Porre a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie, anche in considerazione del fatto che l'assegno unico viene percepito esclusivamente dalla IG.ra ; Pt_1
• Spese di lite compensate.
Motivi della decisione
pagina 3 di 10 I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Le parti chiedono concordemente l'affidamento condiviso della LI minore Persona_1
(c.f. ), nata a [...] il [...] e il Collegio dispone in
[...] C.F._5 conformità, non essendovi elementi ostativi ad un affido condiviso.
Il padre chiede il collocamento alternato, allegando che, attualmente, la LI resterebbe a cena e a dormire presso di lui tre giorni la settimana oltre ai we alternati, circostanza contestata dalla resistente quanto ai pernottamenti infrasettimanali.
Durante le vacanze natalizie l'ha tenuta tre giorni, non l'accompagna mai a scuola di lunedì. Il tiene la LI minore a volte presso sua madre, a volte presso la compagna. CP_1
La LI (c.f. ), nata a [...] il Persona_3 C.F._6
14/02/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, studentessa al primo anno della Facoltà di Igiene Dentale presso l'Università degli Studi di Milano Statale, non ha alcun rapporto con il padre.
All'udienza del 29.1.2025 le parti hanno dichiarato: : Parte_1
” Fino a diversi mesi fa, si fermava qualche volta durante la settimana a cena dal Per_1 padre, che non l'ha mai accompagnata né ritirata da scuola. La bambina non vuole stare di notte con il padre, sabato scorso è stata perché la spingo io. Per tale motivo, non è pensabile un collocamento alternato.
Anche mia madre ci aiuta, la madre di ha problemi di salute. CP_1
non ha mai avuto un buon rapporto da sempre, in quanto il padre era assente da Per_3 sempre.
Il padre stava fuori di notte e diceva che andava a lavorare. Una volta eravamo seduti tutti sul divano e ha visto che il padre mandava messaggi ad una donna, chiamandola Per_1
“amore”. ha visto come il padre guardava un'altra donna e ha capito che era Per_3 interessato a lei. Io pago euro 50 mensili per spese di trasporto per . Per_3 Ho chiesto 30 euro per l'iscrizione alla palestra di e il costo mensile e lui si è Per_3 rifiutato, mi ha detto che può trovarsi un lavoro per pagarsele.
Io vado in palestra con e ho fatto due trattamenti filler che mi sono stati regalati del Per_3 valore di euro 250 per trattamento. pagina 4 di 10 Da giugno 2024 mi versa euro 300 mensili per le figlie. CP_1
Mi aiutano mia sorella e mio cognato.
Io chiedo come spese straordinarie le spese dentistiche e poco altro. Io non uso la macchina di cui parla .” CP_1
ANGELO GRANOZIO:” Fino ad un mese fa cenava almeno 4 sere a casa mia, Per_1 nell'ultimo mese non si ferma più, perché la madre non lo consente. Durante le feste natalizie è stata da me qualche giorno, non ricordo quanto, non certo una settimana.
Io la tengo presso la casa di mia madre o presso la casa della mia compagna. E' vero che ultimamente non voleva rimanere a dormire da me. Sabato scorso si è fermata a dormire da me, quindi ha superato il problema. E' successo due volte che la bambina non stava bene, una volta ho mandato la mia compagna perché io ero in mezzo al traffico, la scuola ha chiamato la perché non Pt_1 la mia compagna non aveva la delega. Nel caso in cui avessi il paritetico, posso anche farmi aiutare da mia madre e dalla mia compagna. Mia madre sta bene, anche se ha messo un pacemaker.
ha smesso di parlarmi da quando io sono uscito di casa, non mi guarda neanche in Per_3 faccia.
Io andavo a parlare con i professori di alle superiori, l'accompagnavo alle visite Per_3 mediche. Non vado a parlare con gli insegnanti di . Per_1
AU non mi parla perché la madre le ha detto che ho sperperato i soldi con le prostitute.
Sto comprando casa con la mia compagna e le ho versato euro 7.100 per questo motivo.
Ho chiesto un prestito di euro 8.214 a IGla per comprare casa. Ho un'auto aziendale e il telepass è abbinato a quella. La Fiat Croma del 2007 è intestata ad una società che faceva capo a mia madre, che aveva un bar che è stato chiuso a causa del Covid, l'anno scorso abbiamo prestato l'auto ad una persona che l'aveva bisogno e adesso c'è un fermo amministrativo. Io avevo rilasciato una fideiussione per la società che avevo, adesso mi chiedono 500.000 euro, c'è un giudizio pendente. Inoltre, ho ricevuto un avviso di pagamento dall'Agenzia delle Entrate per euro 40.000.L'avvocato mi ha detto che possono essere contestate solo dopo che l'Agenzia delle Entrate si muove.
Non li ho documentati in quanto si tratta di situazioni provvisorie. Io non lascio soldi sul mio conto perché rischio dei pignoramenti, li giro a mia madre e alla mia compagna.
Mia madre mi aiuta economicamente. La mia compagna lavora in un supermercato, paga l'affitto e adesso stiamo comprando casa, della quale si intesterà la mia compagna. Sto pagando 3.000 euro per un'auto che utilizza che è stata intestata ai suoi Pt_1 familiari.
La va in palestra e ha fatto un trattamento estetico.Può incrementare le ore di Pt_1 lavoro.”
Alla medesima udienza la LI maggiorenne, è stata sentita dal G.D. e ha Per_3 dichiarato:
pagina 5 di 10 “Sono iscritta al secondo anno di università, facoltà di Igiene dentale. Con la laurea potrei fare l'igienista dentale, salvo valutare qualche master. Non ho mai avuto un buon rapporto con mio padre, ma la cosa che più mi ha dato fastidio è che mi abbia portato nel bar dove lavorava la sua attuale compagna. Da come la guardava ho capito che gli interessava, avevo già qualche sospetto quando viveva ancora con noi, ma quella volta ho avuto la conferma.
Mi dà fastidio che mi descriva come una attaccata ai soldi, ma non è vero, quando potevo ho sempre fatto qualche lavoretto.
Lui non fa niente per riavvicinarsi a me.
Dice che mia sorella si ferma a mangiare da lui durante la settimana, quando non è vero.
è ancora piccola, quando si avvicina il weekend di spettanza del papà, diventa Per_1 ansiosa, ha paura che le manchi la mamma. La mamma l'accompagna a scuola, la lascia al prescuola, perché inizia a lavorare alle 8.30 e la maggior parte delle volte va a prenderla all'uscita la zia della mamma, , perché lei lavora. Andiamo anche io o mia zia Per_4
o mio zio Per_5 Per_6
Entrambe le mii nonne hanno problemi di salute, la nonna materna abita a Barlassina abita a Barlassina e sarebbe scomoda ad andare a prendere a scuola, l'altra nonna ha Per_1 già fatto due infarti.”
I tempi di permanenza di presso il padre vengono stabiliti come da dispositivo, Per_1 disponendo il collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto del fatto che , Per_1 che compirà 9 anni a giugno 2025, manifesta qualche difficoltà a rimanere a dormire dal padre, perché le manca la mamma.
II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle eIGenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Quando è cessata la convivenza, nel marzo 2023, le parti avevano concordato un contributo di euro 600 mensili a carico del padre, che lo stesso ha versato da marzo 2023 ad aprile 2024. Dal mese di maggio 2024 ha ridotto il contributo ad euro 300 mensili.
è lavoratrice dipendente (doc. 7), assunta dal 2018 a tempo Parte_1 indeterminato presso la società Dental Center Due s.r.l., con sede in Cogliate (MB), Via
Cesare Battisti n. 39, con contratto part-time di 28 ore settimanali e retribuzione netta mensile pari ad € 1.000,00; precisa che sino a settembre 2023 il contratto part-time prevedeva l'impiego per sole 20 ore settimanali, con retribuzione di € 750,00 mensili;
- non possiede immobili in proprietà (doc. 8);
- è proprietaria, dal 01/04/2016, di una autovettura Hyundai i20, targata EY456ZY (doc. 5);
- è intestataria di un conto corrente n. 01944/1000/00002367, acceso presso Banca Intesa SanPaolo, con contratto di apertura di credito a tempo indeterminato – Fidopiù Light (doc. 6
e doc. 9);
- sostiene le seguenti spese mensili fisse: canone di locazione dell'immobile in NO
DE (MB), via Friuli n. 22 (€ 500,00 mensili).
pagina 6 di 10 Ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo dedotti gli oneri tributari desunti dalla CU: nel 2021 euro 851 nel 2022 euro 881.
Nel 2024 dagli e/c risultano accrediti per stipendi per euro 14.526 pari ad euro 1.210 mensili. Ha dichiarato di aver incrementato le ore di lavoro per provvedere alle spese della famiglia, in quanto il resistente ha ridotto il contributo.
Percepisce l'assegno unico familiare per intero di euro 353 mensili.
ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati come sopra Controparte_1 specificato: nel 2022 euro 1.827 nel 2023 euro 1.869 nel 2024 euro 1884 come da accrediti sul c/c. Dall'e/c risultano diversi versamenti in contanti, giroconti in suo favore o bonifici in favore di sua madre, un bonifico di euro 7.100 in favore della sua compagna e, in data CP_2
28.3.2024, di euro 8.214,04 da IGla s.r.l.
Sua madre ha donato alle nipoti la nuda proprietà di un immobile.
In data 12.2.2025 gli è stato notificato un pignoramento presso il datore di lavoro per un debito di euro 270.000 per un decreto risalente al 2023.
Ha un debito di circa euro 40.000 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Convive con la nuova compagna, per cui può dividere con lei le spese, compreso il canone di locazione di euro 489 mensili, tanto è vero che intendono acquistare una casa insieme, intestandola a lei in ragione dell'esposizione debitoria del , che lo induce a non CP_1 lasciare disponibilità sul conto corrente, ma ad effettuare bonifici in favore di sua madre e della compagna, come ha dichiarato all'udienza del 29.1.2025.
Il contributo viene stabilito come da dispositivo tenuto conto della differenza reddituale, del fatto che il padre non tiene mai la LI e della disponibilità del Granozio Per_3 manifestata all'udienza del 29.1.2025. Il contributo è dovuto con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto la situazione reddituale è rimasta invariata.
L'assegno unico familiare continuerà a essere percepito per intero dalla madre su accordo delle parti.
III. Le ulteriori domande della ricorrente dovranno essere azionate in separato giudizio in caso di contrasto tra i genitori. IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 7 di 10 I. Affida la LI minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerla a settimane alterne, nel fine settimana, tenendo conto anche della volontà di in relazione al pernottamento, dal Per_1 venerdì sera dopo il lavoro, dalle ore 17.00/17.30 circa, sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 20.30 circa, orario in cui la riaccompagnerà presso la residenza materna;
nelle settimane in cui non ha la LI con sé per il weekend, il IG. terrà con sé CP_1 Per_1 un pomeriggio a settimana, nella giornata di venerdì, dalle ore 17.00/17.30 circa, sino alle ore 20.30, quando la riaccompagnerà presso la residenza materna.
Durante le festività natalizie si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, la LI
trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano Persona_1 con la madre;
la vigilia di Capodanno, il Primo dell'anno e l'Epifania con il padre, e così negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. È facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con la LI durante le vacanze natalizie, dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. Le festività pasquali, nonché le altre festività saranno da ripartirsi alternativamente con ciascuno dei genitori, secondo un calendario che di anno in anno gli stessi concorderanno nell'esclusivo interesse della minore.
Durante il mese di agosto, il IG. terrà con sé la LI per dieci giorni CP_1 Persona_1 consecutivi, periodo che dovrà essere concordato con la IG.ra entro il 31 maggio di Pt_1 ciascun anno.
Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente la LI, una volta al giorno, durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro genitore. Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
I. Pone a carico di l'importo di euro 600 (euro 300 per ogni LI), da versarsi CP_1 con decorrenza dal mese di giugno 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024.
Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal pagina 8 di 10 Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
pagina 9 di 10 II. Dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio del 20.3.2025
Il Giudice del. Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi dr. Laura Gaggiotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3949/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica contenente il ricorso, dall'Avv. Manuela Ambrosetti (C.F.
) del Foro di Varese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultima, in 21100 – Varese (VA), via San Martino della Battaglia n. 10. L'Avv. Manuela Ambrosetti dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC Email_1
e/o fax: P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], Corso Isonzo 26 (doc. 1-2), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Simonetta Intonato (C.F. – pec CodiceFiscale_4
, del Foro di Monza, con Studio in Seveso (MB), alla Email_2 via Cristoforo Colombo, n. 16, ove elegge domicilio
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE AI SENSI DELL'ART. 473BIS. 47 C.P.C.
CONCLUSIONI per Parte_1 pagina 1 di 10 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge: 1) disporre l'affidamento condiviso della LI minore, , ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra , con la quale Parte_1 continuerà a convivere stabilmente e presso la quale manterrà la residenza ai fini anagrafici. I genitori si impegnano a garantire alla minore il diritto alla bigenitorialità, assicurandole un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo;
al IG. viene riconosciuto ampio diritto di visita alla LI , previo CP_1 Per_1 tempestivo accordo con la IG.ra , compatibilmente con gli impegni di quest'ultima e di Pt_1
. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo Per_1 all'istruzione, alla residenza, all'educazione, alla salute di , tenendo conto dei suoi Per_1 bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avrà la LI con sé. 2) disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 concorso al mantenimento delle figlie e , la somma mensile di € Persona_2 Persona_1
800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra , presso Banca Intesa San Parte_1
Paolo – filiale di Seveso, Corso Guglielmo Marconi 47, alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN [...], e con decorrenza retroattiva a far data dal deposito del ricorso introduttivo (6 giugno 2024).
3) disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie, individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza e secondo le modalità ivi indicate;
disporre che le somme anticipate da ciascun genitore siano rimborsate dall'altro (secondo la quota di rispettiva spettanza) entro 15 giorni dall'esibizione del relativo giustificativo di spesa;
disporre che vengano considerate alla stregua di spese straordinarie anche l'abbonamento per il trasporto ai mezzi pubblici utilizzati per il raggiungimento delle sedi scolastiche e l'iscrizione in palestra di (unica attività ludico-sportiva intrattenuta dalla ragazza), Persona_3 da suddividersi in ragione del 50% cadauno e senza necessario preventivo accordo e/o richiesta.
4) al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore potrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
5) l'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla IG.ra Pt_1
.
[...]
6) a settimane alterne, il padre terrà con sé la LI nel fine settimana, con o senza Persona_1 pernottamento della minore presso il padre, secondo le volontà espresse da stessa, dal Per_1 venerdì sera dopo il lavoro, dalle ore 17.00/17.30 circa, sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 20.30 circa, orario in cui la riaccompagnerà presso la residenza materna;
nelle settimane in cui non ha la LI con sé per il weekend, il IG. terrà con sé un pomeriggio a CP_1 Per_1 settimana, nella giornata di venerdì, dalle ore 17.00/17.30 circa, sino alle ore 20.30, quando la riaccompagnerà presso la residenza materna;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
7) durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, la LI trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Persona_1 Natale e il giorno di Santo Stefano con la madre;
la vigilia di Capodanno, il Primo dell'anno e pagina 2 di 10 l'Epifania con il padre, e così negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. È facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con la LI durante le vacanze natalizie, dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. Le festività pasquali, nonché le altre feste tradizionali, di natura religiosa e non, saranno da ripartirsi alternativamente con ciascuno dei genitori, secondo un calendario che di anno in anno gli stessi concorderanno nell'esclusivo interesse della minore.
8) durante il mese di agosto, il IG. terrà con sé la LI per dieci giorni CP_1 Persona_1 consecutivi, periodo che dovrà essere concordato con la IG.ra entro il 31 maggio di Pt_1 ciascun anno, cercando in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre.
9) resta ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente la LI, una volta al giorno, durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro genitore.
10) le parti si danno reciproco consenso al rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per la LI minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e delle figlie. Si impegnano, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con la LI minorenne, fuori dalla Provincia di Monza.
11) autorizzare sin da ora la IG.ra a prestare – anche in nome e per conto del IG. Pt_1 CP_1
– il consenso, laddove Enti e/o Istituti dovessero richiedere il consenso di entrambi i genitori di
, anche per la partecipazione ad attività scolastiche ed extrascolastiche, oltre che in Persona_1 casi di necessità e di urgenza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA di legge.
per Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
• Disporre che la LI venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
• Disporre il collocamento paritetico della minore nei seguenti termini: a settimane alterne il Per_1 padre terrà con sé la LI nel fine settimana, dal venerdì sera dopo il lavoro, dalle ore Persona_1
17/17,30 circa sino alla domenica sera verso le 20,30 quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna e un giorno infrasettimanale, da concordare tra le parti sulla base di eventuali eIGenze lavorative, il padre si recherà a prendere a scuola e la riaccompagnerà il mattino Per_1 seguente;
nelle settimane in cui il padre non terrà la LI con sé durante il weekend, starà con Per_1 lui tre giorni infrasettimanali da concordarsi tra le parti, anche sulla base di eIGenze della minore e di impegni lavorativi del padre e della madre, dall'uscita di scuola fino al mattino seguente quando il papà la riaccompagnerà a scuola (come di fatto già avviene);
• Porre a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie, anche in considerazione del fatto che l'assegno unico viene percepito esclusivamente dalla IG.ra ; Pt_1
• Spese di lite compensate.
Motivi della decisione
pagina 3 di 10 I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Le parti chiedono concordemente l'affidamento condiviso della LI minore Persona_1
(c.f. ), nata a [...] il [...] e il Collegio dispone in
[...] C.F._5 conformità, non essendovi elementi ostativi ad un affido condiviso.
Il padre chiede il collocamento alternato, allegando che, attualmente, la LI resterebbe a cena e a dormire presso di lui tre giorni la settimana oltre ai we alternati, circostanza contestata dalla resistente quanto ai pernottamenti infrasettimanali.
Durante le vacanze natalizie l'ha tenuta tre giorni, non l'accompagna mai a scuola di lunedì. Il tiene la LI minore a volte presso sua madre, a volte presso la compagna. CP_1
La LI (c.f. ), nata a [...] il Persona_3 C.F._6
14/02/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, studentessa al primo anno della Facoltà di Igiene Dentale presso l'Università degli Studi di Milano Statale, non ha alcun rapporto con il padre.
All'udienza del 29.1.2025 le parti hanno dichiarato: : Parte_1
” Fino a diversi mesi fa, si fermava qualche volta durante la settimana a cena dal Per_1 padre, che non l'ha mai accompagnata né ritirata da scuola. La bambina non vuole stare di notte con il padre, sabato scorso è stata perché la spingo io. Per tale motivo, non è pensabile un collocamento alternato.
Anche mia madre ci aiuta, la madre di ha problemi di salute. CP_1
non ha mai avuto un buon rapporto da sempre, in quanto il padre era assente da Per_3 sempre.
Il padre stava fuori di notte e diceva che andava a lavorare. Una volta eravamo seduti tutti sul divano e ha visto che il padre mandava messaggi ad una donna, chiamandola Per_1
“amore”. ha visto come il padre guardava un'altra donna e ha capito che era Per_3 interessato a lei. Io pago euro 50 mensili per spese di trasporto per . Per_3 Ho chiesto 30 euro per l'iscrizione alla palestra di e il costo mensile e lui si è Per_3 rifiutato, mi ha detto che può trovarsi un lavoro per pagarsele.
Io vado in palestra con e ho fatto due trattamenti filler che mi sono stati regalati del Per_3 valore di euro 250 per trattamento. pagina 4 di 10 Da giugno 2024 mi versa euro 300 mensili per le figlie. CP_1
Mi aiutano mia sorella e mio cognato.
Io chiedo come spese straordinarie le spese dentistiche e poco altro. Io non uso la macchina di cui parla .” CP_1
ANGELO GRANOZIO:” Fino ad un mese fa cenava almeno 4 sere a casa mia, Per_1 nell'ultimo mese non si ferma più, perché la madre non lo consente. Durante le feste natalizie è stata da me qualche giorno, non ricordo quanto, non certo una settimana.
Io la tengo presso la casa di mia madre o presso la casa della mia compagna. E' vero che ultimamente non voleva rimanere a dormire da me. Sabato scorso si è fermata a dormire da me, quindi ha superato il problema. E' successo due volte che la bambina non stava bene, una volta ho mandato la mia compagna perché io ero in mezzo al traffico, la scuola ha chiamato la perché non Pt_1 la mia compagna non aveva la delega. Nel caso in cui avessi il paritetico, posso anche farmi aiutare da mia madre e dalla mia compagna. Mia madre sta bene, anche se ha messo un pacemaker.
ha smesso di parlarmi da quando io sono uscito di casa, non mi guarda neanche in Per_3 faccia.
Io andavo a parlare con i professori di alle superiori, l'accompagnavo alle visite Per_3 mediche. Non vado a parlare con gli insegnanti di . Per_1
AU non mi parla perché la madre le ha detto che ho sperperato i soldi con le prostitute.
Sto comprando casa con la mia compagna e le ho versato euro 7.100 per questo motivo.
Ho chiesto un prestito di euro 8.214 a IGla per comprare casa. Ho un'auto aziendale e il telepass è abbinato a quella. La Fiat Croma del 2007 è intestata ad una società che faceva capo a mia madre, che aveva un bar che è stato chiuso a causa del Covid, l'anno scorso abbiamo prestato l'auto ad una persona che l'aveva bisogno e adesso c'è un fermo amministrativo. Io avevo rilasciato una fideiussione per la società che avevo, adesso mi chiedono 500.000 euro, c'è un giudizio pendente. Inoltre, ho ricevuto un avviso di pagamento dall'Agenzia delle Entrate per euro 40.000.L'avvocato mi ha detto che possono essere contestate solo dopo che l'Agenzia delle Entrate si muove.
Non li ho documentati in quanto si tratta di situazioni provvisorie. Io non lascio soldi sul mio conto perché rischio dei pignoramenti, li giro a mia madre e alla mia compagna.
Mia madre mi aiuta economicamente. La mia compagna lavora in un supermercato, paga l'affitto e adesso stiamo comprando casa, della quale si intesterà la mia compagna. Sto pagando 3.000 euro per un'auto che utilizza che è stata intestata ai suoi Pt_1 familiari.
La va in palestra e ha fatto un trattamento estetico.Può incrementare le ore di Pt_1 lavoro.”
Alla medesima udienza la LI maggiorenne, è stata sentita dal G.D. e ha Per_3 dichiarato:
pagina 5 di 10 “Sono iscritta al secondo anno di università, facoltà di Igiene dentale. Con la laurea potrei fare l'igienista dentale, salvo valutare qualche master. Non ho mai avuto un buon rapporto con mio padre, ma la cosa che più mi ha dato fastidio è che mi abbia portato nel bar dove lavorava la sua attuale compagna. Da come la guardava ho capito che gli interessava, avevo già qualche sospetto quando viveva ancora con noi, ma quella volta ho avuto la conferma.
Mi dà fastidio che mi descriva come una attaccata ai soldi, ma non è vero, quando potevo ho sempre fatto qualche lavoretto.
Lui non fa niente per riavvicinarsi a me.
Dice che mia sorella si ferma a mangiare da lui durante la settimana, quando non è vero.
è ancora piccola, quando si avvicina il weekend di spettanza del papà, diventa Per_1 ansiosa, ha paura che le manchi la mamma. La mamma l'accompagna a scuola, la lascia al prescuola, perché inizia a lavorare alle 8.30 e la maggior parte delle volte va a prenderla all'uscita la zia della mamma, , perché lei lavora. Andiamo anche io o mia zia Per_4
o mio zio Per_5 Per_6
Entrambe le mii nonne hanno problemi di salute, la nonna materna abita a Barlassina abita a Barlassina e sarebbe scomoda ad andare a prendere a scuola, l'altra nonna ha Per_1 già fatto due infarti.”
I tempi di permanenza di presso il padre vengono stabiliti come da dispositivo, Per_1 disponendo il collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto del fatto che , Per_1 che compirà 9 anni a giugno 2025, manifesta qualche difficoltà a rimanere a dormire dal padre, perché le manca la mamma.
II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle eIGenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Quando è cessata la convivenza, nel marzo 2023, le parti avevano concordato un contributo di euro 600 mensili a carico del padre, che lo stesso ha versato da marzo 2023 ad aprile 2024. Dal mese di maggio 2024 ha ridotto il contributo ad euro 300 mensili.
è lavoratrice dipendente (doc. 7), assunta dal 2018 a tempo Parte_1 indeterminato presso la società Dental Center Due s.r.l., con sede in Cogliate (MB), Via
Cesare Battisti n. 39, con contratto part-time di 28 ore settimanali e retribuzione netta mensile pari ad € 1.000,00; precisa che sino a settembre 2023 il contratto part-time prevedeva l'impiego per sole 20 ore settimanali, con retribuzione di € 750,00 mensili;
- non possiede immobili in proprietà (doc. 8);
- è proprietaria, dal 01/04/2016, di una autovettura Hyundai i20, targata EY456ZY (doc. 5);
- è intestataria di un conto corrente n. 01944/1000/00002367, acceso presso Banca Intesa SanPaolo, con contratto di apertura di credito a tempo indeterminato – Fidopiù Light (doc. 6
e doc. 9);
- sostiene le seguenti spese mensili fisse: canone di locazione dell'immobile in NO
DE (MB), via Friuli n. 22 (€ 500,00 mensili).
pagina 6 di 10 Ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo dedotti gli oneri tributari desunti dalla CU: nel 2021 euro 851 nel 2022 euro 881.
Nel 2024 dagli e/c risultano accrediti per stipendi per euro 14.526 pari ad euro 1.210 mensili. Ha dichiarato di aver incrementato le ore di lavoro per provvedere alle spese della famiglia, in quanto il resistente ha ridotto il contributo.
Percepisce l'assegno unico familiare per intero di euro 353 mensili.
ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati come sopra Controparte_1 specificato: nel 2022 euro 1.827 nel 2023 euro 1.869 nel 2024 euro 1884 come da accrediti sul c/c. Dall'e/c risultano diversi versamenti in contanti, giroconti in suo favore o bonifici in favore di sua madre, un bonifico di euro 7.100 in favore della sua compagna e, in data CP_2
28.3.2024, di euro 8.214,04 da IGla s.r.l.
Sua madre ha donato alle nipoti la nuda proprietà di un immobile.
In data 12.2.2025 gli è stato notificato un pignoramento presso il datore di lavoro per un debito di euro 270.000 per un decreto risalente al 2023.
Ha un debito di circa euro 40.000 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Convive con la nuova compagna, per cui può dividere con lei le spese, compreso il canone di locazione di euro 489 mensili, tanto è vero che intendono acquistare una casa insieme, intestandola a lei in ragione dell'esposizione debitoria del , che lo induce a non CP_1 lasciare disponibilità sul conto corrente, ma ad effettuare bonifici in favore di sua madre e della compagna, come ha dichiarato all'udienza del 29.1.2025.
Il contributo viene stabilito come da dispositivo tenuto conto della differenza reddituale, del fatto che il padre non tiene mai la LI e della disponibilità del Granozio Per_3 manifestata all'udienza del 29.1.2025. Il contributo è dovuto con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto la situazione reddituale è rimasta invariata.
L'assegno unico familiare continuerà a essere percepito per intero dalla madre su accordo delle parti.
III. Le ulteriori domande della ricorrente dovranno essere azionate in separato giudizio in caso di contrasto tra i genitori. IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 7 di 10 I. Affida la LI minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerla a settimane alterne, nel fine settimana, tenendo conto anche della volontà di in relazione al pernottamento, dal Per_1 venerdì sera dopo il lavoro, dalle ore 17.00/17.30 circa, sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 20.30 circa, orario in cui la riaccompagnerà presso la residenza materna;
nelle settimane in cui non ha la LI con sé per il weekend, il IG. terrà con sé CP_1 Per_1 un pomeriggio a settimana, nella giornata di venerdì, dalle ore 17.00/17.30 circa, sino alle ore 20.30, quando la riaccompagnerà presso la residenza materna.
Durante le festività natalizie si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, la LI
trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano Persona_1 con la madre;
la vigilia di Capodanno, il Primo dell'anno e l'Epifania con il padre, e così negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. È facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con la LI durante le vacanze natalizie, dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. Le festività pasquali, nonché le altre festività saranno da ripartirsi alternativamente con ciascuno dei genitori, secondo un calendario che di anno in anno gli stessi concorderanno nell'esclusivo interesse della minore.
Durante il mese di agosto, il IG. terrà con sé la LI per dieci giorni CP_1 Persona_1 consecutivi, periodo che dovrà essere concordato con la IG.ra entro il 31 maggio di Pt_1 ciascun anno.
Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente la LI, una volta al giorno, durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro genitore. Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
I. Pone a carico di l'importo di euro 600 (euro 300 per ogni LI), da versarsi CP_1 con decorrenza dal mese di giugno 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024.
Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal pagina 8 di 10 Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
pagina 9 di 10 II. Dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio del 20.3.2025
Il Giudice del. Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi dr. Laura Gaggiotti
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