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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11662 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione dodicesima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA De
DI, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 16266 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F.: , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS Di NT giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Roma, viale XXI Aprile n. 24, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_1
-parte attrice-
e
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso in giudizio dall'avv. Massimiliano Cecchi e dall'avv. Nicola Sabato giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in
Roma, via Leone IX n. 54, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_2
-parte convenuta-
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa in giudizio dall'avv. Luigi Marino giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Roma, viale Carso n. 57, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_3
-terza chiamata in causa-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Dei fatti storico e processuali rilevanti per la decisione.
Con citazione notificata il 22.02.2022 (di seguito, per brevità, l'attore) ha Parte_1 convenuto in giudizio deducendo: CP_1
- di essere proprietario del veicolo Peugeot 208 tg. FL990SA con cui, alle ore 21 circa del 13 dicembre 2020, suo figlio , trovandosi alla guida del veicolo di proprietà del padre, Persona_1 era finito con il veicolo su un tombino in ghisa mal posizionato nel suo alloggiamento mentre percorreva sulla corsia di sinistra la via del Foro Italico in direzione San Giovanni;
- che, al passaggio del veicolo, il tombino si era sollevato dalla sua sede e aveva impattato contro la parte anteriore sinistra del veicolo e contro tutta la parte inferiore dello stesso;
- che la presenza del tombino mal posizionato non era stata segnalata, né visibile né evitabile a causa della scarsa illuminazione e del traffico veicolare presente al momento del sinistro;
- che il veicolo in questione aveva subito ingenti danni, quantificati in euro 10.284,87 iva esclusa, come da preventivo di stima allegato e, per via dell'antieconomicità dei danni subiti rispetto al valore effettivo del veicolo, l'attore era stato costretto ad acquistare un nuovo veicolo sostenendo il costo per il passaggio di proprietà pari ad € 800,00;
- che la Polizia Municipale, sopraggiunta dopo l'incidente, aveva accertato la presenza di un tombino del diametro di 1,50 metri che era stato scoperchiato dalla sede stradale ed era stato rinvenuto circa
7,00 metri più avanti rispetto all'impatto avuto con l'autovettura dell'attore;
- che in data 16.03.2021 l'attore aveva diffidato al risarcimento di tutti i danni, CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma l'ente comunale non aveva riscontrato le sue richieste;
- che la responsabilità per quanto occorso andava attribuita al a causa di Controparte_3 una cattiva manutenzione del manto stradale in quanto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043
c.c., la pubblica amministrazione va considerata “custode” della rete stradale nei tratti di propria competenza.
La citazione ha così concluso: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di CP_1 in persona del Sindaco p.t., in ordine alla produzione del sinistro di cui in premessa ai sensi dell'art.
2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare tale Ente al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso quantificati nella complessiva somma di
Euro 15.388,87, ovvero nella somma diversa minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché della fase stragiudiziale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Il si è costituito in giudizio deducendo: Controparte_3
- che la manutenzione e la sorveglianza dell'area in questione, ove si è verificato l'asserito evento dannoso, erano state affidate, per quanto riguarda la sorveglianza e pronto intervento, all'impresa nell'ambito del contratto applicativo per lavori di manutenzione, sorveglianza e pronto CP_2 intervento delle strade e manufatti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale, aree verdi ricompresi nel territorio dei Municipi da I a VI grande viabilità;
- che l'attore non aveva dato prova in giudizio della concreta pericolosità intrinseca della cosa e del nesso di causalità tra detta qualità e l'evento dannoso;
- che l'evento dannoso era stato causato da un fatto estemporaneo generato da terzi poco prima del sinistro ovvero dalla condotta disattenta o da una manovra maldestra del conducente, qualificabili come caso fortuito atti ad interrompe il rapporto di causalità tra lo stato della cosa e le conseguenze dannose all'autoveicolo dell'attore;
- che, a supporto di ciò, la relazione della polizia locale non aveva fornito elementi oggettivi per dedurre da quanto tempo prima fosse mal posizionato il tombino, oltre a non aver riscontrato segnalazioni precedenti al sinistro;
- che l'impresa in virtù dell'appalto allegato in atti, avrebbe dovuto effettuare un CP_2 monitoraggio periodico [obbligo di sorveglianza] dello stato di funzionalità e sicurezza del patrimonio stradale affidatole in concessione, mediante la localizzazione e la valutazione di livello di degrado degli elementi della piattaforma stradale che presentavano difformità e difetti tali da costituire possibili stati di pericolo incipiente;
- che, in base al contratto di manutenzione, vigilanza e pronto intervento in questione, ogni responsabilità di qualsivoglia natura, per danni cagionati a cose e persone, doveva ricadere esclusivamente sull'impresa in virtù dell'obbligo di sorveglianza così pattuito ai sensi CP_2 degli artt. 45 e 46 del capitolato speciale di appalto;
- che, per tale motivo, doveva costituirsi in giudizio e manlevare da CP_2 CP_1 qualsivoglia responsabilità;
- che la richiesta risarcitoria dell'attore era sproporzionata rispetto all'entità dei danni effettivamente derivati all'autovettura;
- che per tutte queste ragioni, la domanda di parte attrice era infondata sia nell'an che nel quantum debeatur.
La comparsa ha così concluso: “in via principale, rigettare in toto le domande avanzate dal Sig.
nei confronti di poiché infondate in fatto e diritto;
in via subordinata, Parte_1 CP_1 individuare nell'impresa in persona del legale rappresentante pro tempore on sede via CP_2 francesco Tensi 00133 Roma – pec l'unica responsabile dell'evento, per cui è Email_4 causa, con conseguente condanna, diretta, della medesima;
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, nei confronti di
[...]
, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore con sede via CP_1 CP_2 francesco Tensi 00133 Roma - pec a garantire, manlevare e/o rimborsare Email_4 [...] , da tutto quanto sarà tenuta a versare, a chiunque, per sorte, capitale, interessi, spese e, CP_1 quant'altro, risulterà dovuto.”
Autorizzata la chiamata in causa all'udienza del 20.10.2022, si è costituita in CP_2 giudizio deducendo:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il contratto di appalto intercorrente tra le parti non valeva a spogliare il comune proprietario del tratto stradale della qualità di custode;
- che il contratto di appalto in questione aveva ad oggetto la sorveglianza e il monitoraggio finalizzato alla programmazione per la manutenzione di un considerevole numero di strade, ma non la manutenzione stessa, spettante all'impresa SINA S.p.A.;
- che la relazione tecnica allegata in atti aveva previsto l'esclusione della dall'opera di CP_2 sorveglianza dei ponti, luogo in cui era avvenuto il sinistro occorso all'attore, escludendo la società in questione dalla competenza in ordine alla sorveglianza delle strade affidatale in virtù del contratto di appalto con CP_1
- l'infondatezza della domanda di manleva, non sussistendo alcun inadempimento degli obblighi contrattuali della er trascuratezza o colpa;
CP_2
- l'infondatezza nell'an e nel quantum della domanda attorea, atteso che non sono stati dimostrati in giudizio i requisiti per stimare sussistente la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c.;
- che, in ogni caso, la condotta dell'attore andava qualificata quale c.d. caso fortuito incidentale, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno occorso al terzo o comunque a diminuire l'entità del risarcimento dovuto per concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c.;
- l'eccessività della quantificazione del danno operata dall'attore tenuto conto delle lesioni accertate.
La osì ha concluso: “1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la carenza CP_2 di legittimazione processuale passiva in capo alla non avendo la competenza in relazione CP_2 al luogo del sinistro, come chiarito in narrativa e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna a carico della chiamante delle spese legali, edotta prima della prima CP_1 udienza dell'estraneità della 2) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata CP_2 dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto, essendo la CP_1 CP_2 incompetente ex contractu; 3) in via principale e nel merito, accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ex art.
2697 c.c., nonché, rilevata la inconferenza delle allegazioni documentali, per l'effetto rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) in via subordinata, accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto del danneggiato costituente caso fortuito, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare la domanda attorea;
5) in via gradata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso del danneggiato nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1° c.c. e, comunque, ridurre il quantum risarcitorio a quel che verrà provato in corso di causa. Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n.
55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art.
4, comma 1-bis).”
Nel corso del giudizio sono state assunte le seguenti prove rilevanti ai fini della decisione:
1) Verbale della Polizia Stradale di (all. 2 atto di citazione), con ove si legge: CP_1
“Lo scrivente, in servizio di pattuglia con autoradio sigla WISKEY-5, alle ore 22:00, dall'operatore radio del Comando, in VIA DEL FORO ITALICO, in prossimità del civico n.
430, per incidente stradale. Giunto 10 minuti dopo, presumibilmente a 70 minuti dall'incidente, dal conducente dell'autovettura Peugeot 208 targa FL990SA telaio n.
VF3CABHZMHW157403 (in apposito spazio contrassegnata quale veicolo 'A'), veniva informato che alle ore 21:10 a causa di un'anomalia presente sulla sede stradale, aveva danneggiato il proprio veicolo, senza che l'evento fosse stato causa di danni fisici a persone.
Apprendeva che il veicolo 'A' era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e che altri sei veicoli, tutti presenti in luogo, avevano avuto il medesimo problema negli istanti immediatamente precedenti o successivi. Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Il riferente, a completamento dell'intervento, provvedeva al rilievo dei danni visibili riportati dal veicolo e forniva alla parte i dati relativi all'intervento. Dalla verifica effettuata sulla sede stradale si rilevava la presenza nella corsia di sinistra della carreggiata di Via del Foro Italico con direzione Via Salaria, in corrispondenza del ponte sul fiume Tevere, di un tombino che dà accesso alla galleria dei servizi sottostante, di forma circolare e del diametro di circa m. 1,50 che risultava scoperchiato e il cui coperchio in ghisa veniva rinvenuto ribaltato circa m. 7,00 più avanti. Della situazione accertata si procedeva all'effettuazione di n. 2 rilievi fotografici, che vengono allegati che costituiscono parte integrante del presente rapporto. Si procedeva alla messa in sicurezza dell'area tramite l'apposizione di segnaletica mobile grazie all'intervento di altro personale sia di questo comando che del Gruppo "Parioli" e veniva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che giunti in luogo con squadra 9/A, disponevano il transennamento dell'area interessata fino alle opportune verifiche tecniche da parte della ditta incaricata della manutenzione stradale che veniva immediatamente allertata. Terminate le operazioni di rilievo dei sinistri, altro personale rimaneva in attesa dell'intervento della ditta sopramenzionata.” “FASCICOLO FOTOGRAFICO dell'incidente avvenuto il giorno
13/12/2020 alle ore 21:00 a VIA DEL FORO ITALICO in prossimità del civico CP_1
430.Protocollo n. 19721/2020
2) consulenza tecnica d'ufficio (di seguito, per brevità: ctu) al fine di rispondere al seguente quesito: “Letti gli atti di causa ed i documenti e compiuto ogni altro utile accertamento, voglia il ctu dire se e in che termini le spese indicate nel preventivo siano compatibili e/o congrue tenuto conto di quanto può evincersi dalle fotografie in atti, chiarendo – altresì quale fosse il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro”, in relazione a cui il consulente ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni scritte: “La vettura presenta un grave danno ubicato nella parte anteriore con interessamento di tutti gli accessori della parte anteriore, gli accessori del motore, il gruppo della sospensione anteriore sinistra, la scatola cambio,
l'attivazione dei sistemi di protezione attiva, la ruota posteriore sinistra. I danni riportati nel verbale della Polizia Roma Capitale vengono di seguito riassunti Estratto dal verbale autorità in atti. ANALISI DEI DANNI Trattasi di urto assiale anteriore, di natura antero postero, con forza di applicazione parallela all'asse longitudinale del veicolo, con interessamento di ricambi di carrozzeria e meccanica come da stima allegata. Per quanto riguarda la perizia estimativa, lo scrivente ha utilizzato un software specifico utilizzando la banca dati della casa madre, ove vengono riportati tempi di lavorazione e costi dei ricambi.
Riepilogo estimo dei danni: Totale costo dei ricambi comprensivo smaltimento rifiuti €.
12.277,20. Totale costo dei materiali di consumo e vernici €. 88,94 Totale costo della mano d'opera €. 1.332,24 Totale del danno stimato €. 13.698,38 La differenza tra la stima redatta dal sottoscritto e il preventivo presente negli atti è dovuta alla voce di danno "Assorb
Paraurti e Verniciatura" per un importo di € 900,00 + IVA. Tale importo è stato indicato a corpo, pertanto non è possibile determinare distintamente il costo della manodopera e il costo del ricambio. In ogni caso, nella propria stima, lo scrivente ha considerato il paraurti anteriore come ricambio, includendo la manodopera espressa in ore e il costo dei materiali di consumo e il costo della vernice.VALORE COMMERCIALE Ai fini della determinazione del valore commerciale, lo scrivente ha fatto ricorso alla piattaforma Quattroruote, dalla quale è emerso che il veicolo in questione, al momento del sinistro, aveva un valore commerciale di € 9.700,00
(novemilasettecento/00)” (cfr. C.T.U. a firma depositata il 2.08.2024). Persona_2
2. Legittimazione passiva di CP_1
Quanto alla legittimazione passiva di si stima di prestare adesione al costante CP_1 orientamento della giurisprudenza secondo cui, in caso di danni occorsi agli utenti della strada, l'ente proprietario della rete stradale è il custode, in quanto ha il dovere di mantenere la strada in condizioni di sicurezza e di eliminare tempestivamente le situazioni di pericolo che possono verificarsi a danno degli stessi automobilisti o motociclisti (Cassazione civile, sez. III, ord. 24/04/2024, n. 11140;
Cassazione civile, Sez. III, ord. 10/06/2020, n. 11096). A ciò aggiungasi che la responsabilità dell'ente proprietario non viene elisa in ragione dell'eventuale affidamento a terzi di compiti o facoltà in quanto: “il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ord. 28/12/2021, n. 41709).
Nella specie, non è in contestazione la circostanza per cui sia il proprietario del CP_1 tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, con conseguente affermazione della sua corretta evocazione in giudizio Contr In ordine alla legittimazione di si osserva deve osservarsi come l'art. 4 della relazione tecnica allegata all'appalto di servizi per la sorveglianza della rete stradale di competenza dipartimentale prevede che: “sono esclusi dalla Sorveglianza i ponti, i cavalcavia, i sottovia e le gallerie, anche se riportati negli elenchi degli Allegati. La Sorveglianza per i suddetti manufatti è affidata ad altro soggetto” (v. all. 4 comparsa di risposta . CP_2
Emerge poi dalla relazione della polizia stradale intervenuta nell'immediatezza del sinistro che questo si è verificato all'altezza di Tor di Quinto: “in corrispondenza del ponte sul fiume Tevere” (v. relazione Polizia Stradale, all. 2 atto di citazione).
Peraltro, come evidenziato dalla chiamata in causa nella propria comparsa conclusionale,
[...]
non ha specificamente preso posizione nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc in ordine alla CP_1 difesa spiegata da nella propria comparsa ed avente ad oggetto proprio la dedotta CP_2 inapplicabilità al tratto di strada ove si è verificato il sinistro degli obblighi di vigilanza previsti nel contratto di appalto, con la conseguente possibilità di assumere tale dato come non contestato ex art.115 co.1 cpc.
Essendosi il sinistro verificato in corrispondenza di un ponte va pertanto esclusa la responsabilità di n ordine al sinistro per cui è causa. CP_2
3. Accertamento della responsabilità di Roma capitale
3.1 Dell'inquadramento della fattispecie
Preliminarmente, va effettuata una ricognizione della disciplina applicabile al caso di specie.
L'art. 2051 c.c. delinea una fattispecie di responsabilità aquiliana speciale rispetto al modello generale di cui all'art. 2043 c.c., il cui tratto peculiare e derogatorio è rappresentato dalla natura oggettiva della responsabilità del danneggiante, che si libera solo dando prova del caso fortuito. L'art. 2051, infatti, così recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ferma la natura oggettiva della responsabilità e il riparto dell'onere della prova stabilito dalla legge, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato i contorni di suddetto onere, in particolare nelle ipotesi in cui la cosa in custodia sia statica e inerte, e il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della stessa, bensì della relazione tra la cosa e l'agire umano. In questi casi, per la prova del nesso causale il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Civ., sez.
III, sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660).
Di converso, il custode potrà liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito, che potrà essere rappresentato da un fatto naturale o di un terzo o dalla condotta del danneggiato. in quest'ultima ipotesi, secondo la Cassazione: “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. Civ., SS. UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).
Come rilevato in altra pronuncia dell'intestato ufficio: “Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010,
n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità” (sentenza n.15657/2022 resa all'esito del giudizio RG 5598/2021).
3.2. Fondatezza dell'azione ex art. 2051 c.c.
In ordine all'accertamento della dinamica del sinistro appaiono rilevanti i seguenti elementi di prova:
i. la relazione di incidente stradale della polizia di Roma Capitale, nella quale gli agenti hanno accertato che: “Dalla verifica effettuata sulla sede stradale si rilevava la presenza nella corsia di sinistra della carreggiata di Via del Foro Italico con direzione Via Salaria, in corrispondenza del ponte sul fiume Tevere, di un tombino che dà accesso alla galleria dei servizi sottostante, di forma circolare e del diametro di circa m. 1,50 che risultava scoperchiato e il cui coperchio in ghisa veniva rinvenuto ribaltato circa m. 7,00 più avanti.” (v. all. 2 atto di citazione). Dal medesimo documento si evince -inoltre- che gli stessi sono intervenuti sullo stato dei luoghi alle ore 22.00 e che -in quel contesto- l'attore dichiarò che il sinistro si era verificato alle 21.10 circa;
ii. le fotografie prodotte da parte attrice, una delle quali è stata riportata nel corpo della relazione di incidente stradale sopra indicata, e innanzi riprodotta per una migliore comprensione della motivazione;
iii. verbali relativi a sei sinistri analoghi verificatisi nel medesimo giorno, nel medesimo luogo, più o meno alla medesima ora, con dinamica analoga a quella riferita in citazione
(cfr. verbali relativi agli interventi effettuati per tali: , Per_3 Persona_4 [...]
e Persona_5 Persona_6 Persona_7 Parte_2 documentazione acquisita a seguito di ordinanza ex art.213 cpc del 22.11.2023 e versata in atti il 28.12.2023)
L'indicato materiale consente di affermare la sussistenza della prova del fatto storico della apertura di un tombino di diametro 1,50 m e del rinvenimento del coperchio di ghisa di copertura dello stesso a una distanza di 7 m, oltre che del danneggiamento di svariate altre autovetture nell'immediatezza dello stesso.
Tali circostanze consentono di inferire la non agevole visibilità del tombino presente sulla sede stradale del ponte, considerata anche l'ora in cui è avvenuto il sinistro, nonché l'imprevedibilità dell'ostacolo causato dalla non regolare collocazione di una copertura in ghisa di tombino fuori dal suo alloggiamento su un tratto di strada ad altra frequentazione.
In difetto di prova circa l'eventuale interruzione di nesso causale fra il bene in custodia e il danno nel senso innanzi indicato se ne deve concludere per l'affermazione dell'imputabilità della responsabilità per il sinistro occorso al veicolo dell'attore all'esclusiva responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da Roma capitale in sede di comparsa conclusionale secondo cui sarebbe stato onere del danneggiato provare: “l'insidia si trovasse sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile l'intervento di messa in sicurezza della strada da parte dell'Amministrazione” e ciò tenuto conto del riparto dell'onere della prova nei giudizi di cui all'art.2051 cc di cui si è innanzi accennato e ribaditi anche recentemente dalla corte di Cassazione col seguente principio di diritto: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra "res" ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili” (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025,
n.8450), principio valido anche in relazione all'eventuale ipotesi che: “l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio
2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009;
Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez.
3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011; più di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n.
5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del 23 marzo 2016, non massimate)” (Cassazione civile sez. VI,
20/02/2019, n.4963). necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e
Cass. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice
-con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente "allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica "supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante
e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5)” (Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n.10686).
Trattasi di orientamento consolidato che non è stato oggetto di contestazione ad opera delle parti e che può pertanto essere fatto proprio nella presente sede senza ulteriori considerazioni, condividendosene le ragioni di fondo incentrate sull'indagine del pregiudizio realmente cagionato al bene danneggiato.
Nella specie, quale prova del danno subito parte attrice ha offerto i seguenti elementi di prova:
i. foto del veicolo danneggiato (cfr. foto nn.
1-7 doc.3 citazione);
ii. preventivo di riparazione recante l'indicazione di un costo iva inclusa di euro 14.588,87
(doc.4 citazione);
iii. fattura attestante il costo di euro 800,00 per un passaggio di proprietà (doc.5 citazione).
La consulenza tecnica ha consentito poi di appurare che i danni occorsi all'autovettura sono stati causati da: “urto assiale anteriore, di natura antero postero, con forza di applicazione parallela all'asse longitudinale del veicolo, con interessamento di ricambi di carrozzeria e meccanica come da stima allegata” con stima del costo per la riparazione in euro 13.698,38, mentre il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro era di euro 9.700,00.
Il consulente ha risposto in maniera completa ai quesiti posti con relazione scevra da vizi logici o metodologici di tal che le conclusioni cui questi giunge possono essere fatte proprie nella presente sede senza ulteriori considerazioni tenuto conto, peraltro, dell'assenza di questioni sollevate alla stessa ad opera delle parti, né in sede di operazioni peritali, né in sede di scritti conclusionali.
Nella specie, essendo il costo delle riparazioni superiore al valore commerciale del mezzo, in difetto di allegazioni in ordine alle eventuali ragioni per cui il reale pregiudizio sarebbe eventualmente quantificabile in misura superiore al valore commerciale del mezzo, è in quest'ultimo dato che va quantificato il danno da risarcire all'attore, oltre che nel costo per l'immatricolazione di nuovo veicolo.
Parte attrice ha inoltre chiesto il riconoscimento di rivalutazione e interessi. Tale importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata
(arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore
(BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro, occorso in data 13.12.2020.
L'importo di euro 10.500,00 con rivalutazione e interessi dal 13.12.2020 al giugno 2025 (ultima rilevazione ISTAT disponibile al deposito del presente provvedimento) è pari ad euro 13.649,33.
Posto che una volta liquidato il danno assume natura di debito di valuta, sull'importo così determinato, decorrono gli interessi ex art.1284 co.4 cc dal deposito della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche in relazione a quelle sostenute dalla parte terza chiamata in causa (per la giurisprudenza secondo cui le spese vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, secondo il principio di causalità cfr, ex multis: Cassazione civile, Sez. II, 17/09/2019, n. 23123; Cassazione civile, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2492).
Le spese si liquidano nella misura complessiva indicata nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e senza considerare l'aumento per la presenza di più parti chiesta dal difensore di parte attrice nella nota spese, tenuto conto della sostanziale assenza di attività processuale in relazione alla posizione della terza chiamata.
Nella quantificazione del compenso in favore della terza chiamata va invece disposto un aumento del compenso del 20% ex art.4 co.1 bis del medesimo decreto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
ACCERTA che la responsabilità del sinistro per cui è causa è imputabile a CP_1
CONDANNA a risarcire i danni occorsi a , quantificati in € CP_1 Parte_1
13.649,33, oltre a interessi ex art.1284 co.4 cc dal deposito della sentenza al saldo;
RIGETTA la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
CP_1 CP_2
CONDANNA al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di CP_1 parte attrice avv. AS Di NT, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate e rimborso forfettario 15%;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 CP_2 liquidano in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate e rimborso forfettario 15%;
PONE definitivamente a carico di Roma capitale le spese di C.T.U.
Così deciso in Roma, il 04 agosto 2025.
Il Giudice
IA De DI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Liquidazione del danno
In ordine alla liquidazione del danno da danno emergente la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione dodicesima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA De
DI, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 16266 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F.: , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS Di NT giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Roma, viale XXI Aprile n. 24, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_1
-parte attrice-
e
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso in giudizio dall'avv. Massimiliano Cecchi e dall'avv. Nicola Sabato giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in
Roma, via Leone IX n. 54, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_2
-parte convenuta-
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa in giudizio dall'avv. Luigi Marino giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Roma, viale Carso n. 57, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_3
-terza chiamata in causa-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Dei fatti storico e processuali rilevanti per la decisione.
Con citazione notificata il 22.02.2022 (di seguito, per brevità, l'attore) ha Parte_1 convenuto in giudizio deducendo: CP_1
- di essere proprietario del veicolo Peugeot 208 tg. FL990SA con cui, alle ore 21 circa del 13 dicembre 2020, suo figlio , trovandosi alla guida del veicolo di proprietà del padre, Persona_1 era finito con il veicolo su un tombino in ghisa mal posizionato nel suo alloggiamento mentre percorreva sulla corsia di sinistra la via del Foro Italico in direzione San Giovanni;
- che, al passaggio del veicolo, il tombino si era sollevato dalla sua sede e aveva impattato contro la parte anteriore sinistra del veicolo e contro tutta la parte inferiore dello stesso;
- che la presenza del tombino mal posizionato non era stata segnalata, né visibile né evitabile a causa della scarsa illuminazione e del traffico veicolare presente al momento del sinistro;
- che il veicolo in questione aveva subito ingenti danni, quantificati in euro 10.284,87 iva esclusa, come da preventivo di stima allegato e, per via dell'antieconomicità dei danni subiti rispetto al valore effettivo del veicolo, l'attore era stato costretto ad acquistare un nuovo veicolo sostenendo il costo per il passaggio di proprietà pari ad € 800,00;
- che la Polizia Municipale, sopraggiunta dopo l'incidente, aveva accertato la presenza di un tombino del diametro di 1,50 metri che era stato scoperchiato dalla sede stradale ed era stato rinvenuto circa
7,00 metri più avanti rispetto all'impatto avuto con l'autovettura dell'attore;
- che in data 16.03.2021 l'attore aveva diffidato al risarcimento di tutti i danni, CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma l'ente comunale non aveva riscontrato le sue richieste;
- che la responsabilità per quanto occorso andava attribuita al a causa di Controparte_3 una cattiva manutenzione del manto stradale in quanto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043
c.c., la pubblica amministrazione va considerata “custode” della rete stradale nei tratti di propria competenza.
La citazione ha così concluso: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di CP_1 in persona del Sindaco p.t., in ordine alla produzione del sinistro di cui in premessa ai sensi dell'art.
2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare tale Ente al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso quantificati nella complessiva somma di
Euro 15.388,87, ovvero nella somma diversa minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché della fase stragiudiziale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Il si è costituito in giudizio deducendo: Controparte_3
- che la manutenzione e la sorveglianza dell'area in questione, ove si è verificato l'asserito evento dannoso, erano state affidate, per quanto riguarda la sorveglianza e pronto intervento, all'impresa nell'ambito del contratto applicativo per lavori di manutenzione, sorveglianza e pronto CP_2 intervento delle strade e manufatti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale, aree verdi ricompresi nel territorio dei Municipi da I a VI grande viabilità;
- che l'attore non aveva dato prova in giudizio della concreta pericolosità intrinseca della cosa e del nesso di causalità tra detta qualità e l'evento dannoso;
- che l'evento dannoso era stato causato da un fatto estemporaneo generato da terzi poco prima del sinistro ovvero dalla condotta disattenta o da una manovra maldestra del conducente, qualificabili come caso fortuito atti ad interrompe il rapporto di causalità tra lo stato della cosa e le conseguenze dannose all'autoveicolo dell'attore;
- che, a supporto di ciò, la relazione della polizia locale non aveva fornito elementi oggettivi per dedurre da quanto tempo prima fosse mal posizionato il tombino, oltre a non aver riscontrato segnalazioni precedenti al sinistro;
- che l'impresa in virtù dell'appalto allegato in atti, avrebbe dovuto effettuare un CP_2 monitoraggio periodico [obbligo di sorveglianza] dello stato di funzionalità e sicurezza del patrimonio stradale affidatole in concessione, mediante la localizzazione e la valutazione di livello di degrado degli elementi della piattaforma stradale che presentavano difformità e difetti tali da costituire possibili stati di pericolo incipiente;
- che, in base al contratto di manutenzione, vigilanza e pronto intervento in questione, ogni responsabilità di qualsivoglia natura, per danni cagionati a cose e persone, doveva ricadere esclusivamente sull'impresa in virtù dell'obbligo di sorveglianza così pattuito ai sensi CP_2 degli artt. 45 e 46 del capitolato speciale di appalto;
- che, per tale motivo, doveva costituirsi in giudizio e manlevare da CP_2 CP_1 qualsivoglia responsabilità;
- che la richiesta risarcitoria dell'attore era sproporzionata rispetto all'entità dei danni effettivamente derivati all'autovettura;
- che per tutte queste ragioni, la domanda di parte attrice era infondata sia nell'an che nel quantum debeatur.
La comparsa ha così concluso: “in via principale, rigettare in toto le domande avanzate dal Sig.
nei confronti di poiché infondate in fatto e diritto;
in via subordinata, Parte_1 CP_1 individuare nell'impresa in persona del legale rappresentante pro tempore on sede via CP_2 francesco Tensi 00133 Roma – pec l'unica responsabile dell'evento, per cui è Email_4 causa, con conseguente condanna, diretta, della medesima;
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, nei confronti di
[...]
, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore con sede via CP_1 CP_2 francesco Tensi 00133 Roma - pec a garantire, manlevare e/o rimborsare Email_4 [...] , da tutto quanto sarà tenuta a versare, a chiunque, per sorte, capitale, interessi, spese e, CP_1 quant'altro, risulterà dovuto.”
Autorizzata la chiamata in causa all'udienza del 20.10.2022, si è costituita in CP_2 giudizio deducendo:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il contratto di appalto intercorrente tra le parti non valeva a spogliare il comune proprietario del tratto stradale della qualità di custode;
- che il contratto di appalto in questione aveva ad oggetto la sorveglianza e il monitoraggio finalizzato alla programmazione per la manutenzione di un considerevole numero di strade, ma non la manutenzione stessa, spettante all'impresa SINA S.p.A.;
- che la relazione tecnica allegata in atti aveva previsto l'esclusione della dall'opera di CP_2 sorveglianza dei ponti, luogo in cui era avvenuto il sinistro occorso all'attore, escludendo la società in questione dalla competenza in ordine alla sorveglianza delle strade affidatale in virtù del contratto di appalto con CP_1
- l'infondatezza della domanda di manleva, non sussistendo alcun inadempimento degli obblighi contrattuali della er trascuratezza o colpa;
CP_2
- l'infondatezza nell'an e nel quantum della domanda attorea, atteso che non sono stati dimostrati in giudizio i requisiti per stimare sussistente la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c.;
- che, in ogni caso, la condotta dell'attore andava qualificata quale c.d. caso fortuito incidentale, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno occorso al terzo o comunque a diminuire l'entità del risarcimento dovuto per concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c.;
- l'eccessività della quantificazione del danno operata dall'attore tenuto conto delle lesioni accertate.
La osì ha concluso: “1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la carenza CP_2 di legittimazione processuale passiva in capo alla non avendo la competenza in relazione CP_2 al luogo del sinistro, come chiarito in narrativa e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna a carico della chiamante delle spese legali, edotta prima della prima CP_1 udienza dell'estraneità della 2) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata CP_2 dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto, essendo la CP_1 CP_2 incompetente ex contractu; 3) in via principale e nel merito, accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ex art.
2697 c.c., nonché, rilevata la inconferenza delle allegazioni documentali, per l'effetto rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) in via subordinata, accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto del danneggiato costituente caso fortuito, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare la domanda attorea;
5) in via gradata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso del danneggiato nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1° c.c. e, comunque, ridurre il quantum risarcitorio a quel che verrà provato in corso di causa. Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n.
55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art.
4, comma 1-bis).”
Nel corso del giudizio sono state assunte le seguenti prove rilevanti ai fini della decisione:
1) Verbale della Polizia Stradale di (all. 2 atto di citazione), con ove si legge: CP_1
“Lo scrivente, in servizio di pattuglia con autoradio sigla WISKEY-5, alle ore 22:00, dall'operatore radio del Comando, in VIA DEL FORO ITALICO, in prossimità del civico n.
430, per incidente stradale. Giunto 10 minuti dopo, presumibilmente a 70 minuti dall'incidente, dal conducente dell'autovettura Peugeot 208 targa FL990SA telaio n.
VF3CABHZMHW157403 (in apposito spazio contrassegnata quale veicolo 'A'), veniva informato che alle ore 21:10 a causa di un'anomalia presente sulla sede stradale, aveva danneggiato il proprio veicolo, senza che l'evento fosse stato causa di danni fisici a persone.
Apprendeva che il veicolo 'A' era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e che altri sei veicoli, tutti presenti in luogo, avevano avuto il medesimo problema negli istanti immediatamente precedenti o successivi. Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Il riferente, a completamento dell'intervento, provvedeva al rilievo dei danni visibili riportati dal veicolo e forniva alla parte i dati relativi all'intervento. Dalla verifica effettuata sulla sede stradale si rilevava la presenza nella corsia di sinistra della carreggiata di Via del Foro Italico con direzione Via Salaria, in corrispondenza del ponte sul fiume Tevere, di un tombino che dà accesso alla galleria dei servizi sottostante, di forma circolare e del diametro di circa m. 1,50 che risultava scoperchiato e il cui coperchio in ghisa veniva rinvenuto ribaltato circa m. 7,00 più avanti. Della situazione accertata si procedeva all'effettuazione di n. 2 rilievi fotografici, che vengono allegati che costituiscono parte integrante del presente rapporto. Si procedeva alla messa in sicurezza dell'area tramite l'apposizione di segnaletica mobile grazie all'intervento di altro personale sia di questo comando che del Gruppo "Parioli" e veniva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che giunti in luogo con squadra 9/A, disponevano il transennamento dell'area interessata fino alle opportune verifiche tecniche da parte della ditta incaricata della manutenzione stradale che veniva immediatamente allertata. Terminate le operazioni di rilievo dei sinistri, altro personale rimaneva in attesa dell'intervento della ditta sopramenzionata.” “FASCICOLO FOTOGRAFICO dell'incidente avvenuto il giorno
13/12/2020 alle ore 21:00 a VIA DEL FORO ITALICO in prossimità del civico CP_1
430.Protocollo n. 19721/2020
2) consulenza tecnica d'ufficio (di seguito, per brevità: ctu) al fine di rispondere al seguente quesito: “Letti gli atti di causa ed i documenti e compiuto ogni altro utile accertamento, voglia il ctu dire se e in che termini le spese indicate nel preventivo siano compatibili e/o congrue tenuto conto di quanto può evincersi dalle fotografie in atti, chiarendo – altresì quale fosse il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro”, in relazione a cui il consulente ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni scritte: “La vettura presenta un grave danno ubicato nella parte anteriore con interessamento di tutti gli accessori della parte anteriore, gli accessori del motore, il gruppo della sospensione anteriore sinistra, la scatola cambio,
l'attivazione dei sistemi di protezione attiva, la ruota posteriore sinistra. I danni riportati nel verbale della Polizia Roma Capitale vengono di seguito riassunti Estratto dal verbale autorità in atti. ANALISI DEI DANNI Trattasi di urto assiale anteriore, di natura antero postero, con forza di applicazione parallela all'asse longitudinale del veicolo, con interessamento di ricambi di carrozzeria e meccanica come da stima allegata. Per quanto riguarda la perizia estimativa, lo scrivente ha utilizzato un software specifico utilizzando la banca dati della casa madre, ove vengono riportati tempi di lavorazione e costi dei ricambi.
Riepilogo estimo dei danni: Totale costo dei ricambi comprensivo smaltimento rifiuti €.
12.277,20. Totale costo dei materiali di consumo e vernici €. 88,94 Totale costo della mano d'opera €. 1.332,24 Totale del danno stimato €. 13.698,38 La differenza tra la stima redatta dal sottoscritto e il preventivo presente negli atti è dovuta alla voce di danno "Assorb
Paraurti e Verniciatura" per un importo di € 900,00 + IVA. Tale importo è stato indicato a corpo, pertanto non è possibile determinare distintamente il costo della manodopera e il costo del ricambio. In ogni caso, nella propria stima, lo scrivente ha considerato il paraurti anteriore come ricambio, includendo la manodopera espressa in ore e il costo dei materiali di consumo e il costo della vernice.VALORE COMMERCIALE Ai fini della determinazione del valore commerciale, lo scrivente ha fatto ricorso alla piattaforma Quattroruote, dalla quale è emerso che il veicolo in questione, al momento del sinistro, aveva un valore commerciale di € 9.700,00
(novemilasettecento/00)” (cfr. C.T.U. a firma depositata il 2.08.2024). Persona_2
2. Legittimazione passiva di CP_1
Quanto alla legittimazione passiva di si stima di prestare adesione al costante CP_1 orientamento della giurisprudenza secondo cui, in caso di danni occorsi agli utenti della strada, l'ente proprietario della rete stradale è il custode, in quanto ha il dovere di mantenere la strada in condizioni di sicurezza e di eliminare tempestivamente le situazioni di pericolo che possono verificarsi a danno degli stessi automobilisti o motociclisti (Cassazione civile, sez. III, ord. 24/04/2024, n. 11140;
Cassazione civile, Sez. III, ord. 10/06/2020, n. 11096). A ciò aggiungasi che la responsabilità dell'ente proprietario non viene elisa in ragione dell'eventuale affidamento a terzi di compiti o facoltà in quanto: “il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ord. 28/12/2021, n. 41709).
Nella specie, non è in contestazione la circostanza per cui sia il proprietario del CP_1 tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, con conseguente affermazione della sua corretta evocazione in giudizio Contr In ordine alla legittimazione di si osserva deve osservarsi come l'art. 4 della relazione tecnica allegata all'appalto di servizi per la sorveglianza della rete stradale di competenza dipartimentale prevede che: “sono esclusi dalla Sorveglianza i ponti, i cavalcavia, i sottovia e le gallerie, anche se riportati negli elenchi degli Allegati. La Sorveglianza per i suddetti manufatti è affidata ad altro soggetto” (v. all. 4 comparsa di risposta . CP_2
Emerge poi dalla relazione della polizia stradale intervenuta nell'immediatezza del sinistro che questo si è verificato all'altezza di Tor di Quinto: “in corrispondenza del ponte sul fiume Tevere” (v. relazione Polizia Stradale, all. 2 atto di citazione).
Peraltro, come evidenziato dalla chiamata in causa nella propria comparsa conclusionale,
[...]
non ha specificamente preso posizione nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc in ordine alla CP_1 difesa spiegata da nella propria comparsa ed avente ad oggetto proprio la dedotta CP_2 inapplicabilità al tratto di strada ove si è verificato il sinistro degli obblighi di vigilanza previsti nel contratto di appalto, con la conseguente possibilità di assumere tale dato come non contestato ex art.115 co.1 cpc.
Essendosi il sinistro verificato in corrispondenza di un ponte va pertanto esclusa la responsabilità di n ordine al sinistro per cui è causa. CP_2
3. Accertamento della responsabilità di Roma capitale
3.1 Dell'inquadramento della fattispecie
Preliminarmente, va effettuata una ricognizione della disciplina applicabile al caso di specie.
L'art. 2051 c.c. delinea una fattispecie di responsabilità aquiliana speciale rispetto al modello generale di cui all'art. 2043 c.c., il cui tratto peculiare e derogatorio è rappresentato dalla natura oggettiva della responsabilità del danneggiante, che si libera solo dando prova del caso fortuito. L'art. 2051, infatti, così recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ferma la natura oggettiva della responsabilità e il riparto dell'onere della prova stabilito dalla legge, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato i contorni di suddetto onere, in particolare nelle ipotesi in cui la cosa in custodia sia statica e inerte, e il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della stessa, bensì della relazione tra la cosa e l'agire umano. In questi casi, per la prova del nesso causale il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Civ., sez.
III, sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660).
Di converso, il custode potrà liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito, che potrà essere rappresentato da un fatto naturale o di un terzo o dalla condotta del danneggiato. in quest'ultima ipotesi, secondo la Cassazione: “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. Civ., SS. UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).
Come rilevato in altra pronuncia dell'intestato ufficio: “Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010,
n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità” (sentenza n.15657/2022 resa all'esito del giudizio RG 5598/2021).
3.2. Fondatezza dell'azione ex art. 2051 c.c.
In ordine all'accertamento della dinamica del sinistro appaiono rilevanti i seguenti elementi di prova:
i. la relazione di incidente stradale della polizia di Roma Capitale, nella quale gli agenti hanno accertato che: “Dalla verifica effettuata sulla sede stradale si rilevava la presenza nella corsia di sinistra della carreggiata di Via del Foro Italico con direzione Via Salaria, in corrispondenza del ponte sul fiume Tevere, di un tombino che dà accesso alla galleria dei servizi sottostante, di forma circolare e del diametro di circa m. 1,50 che risultava scoperchiato e il cui coperchio in ghisa veniva rinvenuto ribaltato circa m. 7,00 più avanti.” (v. all. 2 atto di citazione). Dal medesimo documento si evince -inoltre- che gli stessi sono intervenuti sullo stato dei luoghi alle ore 22.00 e che -in quel contesto- l'attore dichiarò che il sinistro si era verificato alle 21.10 circa;
ii. le fotografie prodotte da parte attrice, una delle quali è stata riportata nel corpo della relazione di incidente stradale sopra indicata, e innanzi riprodotta per una migliore comprensione della motivazione;
iii. verbali relativi a sei sinistri analoghi verificatisi nel medesimo giorno, nel medesimo luogo, più o meno alla medesima ora, con dinamica analoga a quella riferita in citazione
(cfr. verbali relativi agli interventi effettuati per tali: , Per_3 Persona_4 [...]
e Persona_5 Persona_6 Persona_7 Parte_2 documentazione acquisita a seguito di ordinanza ex art.213 cpc del 22.11.2023 e versata in atti il 28.12.2023)
L'indicato materiale consente di affermare la sussistenza della prova del fatto storico della apertura di un tombino di diametro 1,50 m e del rinvenimento del coperchio di ghisa di copertura dello stesso a una distanza di 7 m, oltre che del danneggiamento di svariate altre autovetture nell'immediatezza dello stesso.
Tali circostanze consentono di inferire la non agevole visibilità del tombino presente sulla sede stradale del ponte, considerata anche l'ora in cui è avvenuto il sinistro, nonché l'imprevedibilità dell'ostacolo causato dalla non regolare collocazione di una copertura in ghisa di tombino fuori dal suo alloggiamento su un tratto di strada ad altra frequentazione.
In difetto di prova circa l'eventuale interruzione di nesso causale fra il bene in custodia e il danno nel senso innanzi indicato se ne deve concludere per l'affermazione dell'imputabilità della responsabilità per il sinistro occorso al veicolo dell'attore all'esclusiva responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da Roma capitale in sede di comparsa conclusionale secondo cui sarebbe stato onere del danneggiato provare: “l'insidia si trovasse sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile l'intervento di messa in sicurezza della strada da parte dell'Amministrazione” e ciò tenuto conto del riparto dell'onere della prova nei giudizi di cui all'art.2051 cc di cui si è innanzi accennato e ribaditi anche recentemente dalla corte di Cassazione col seguente principio di diritto: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra "res" ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili” (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025,
n.8450), principio valido anche in relazione all'eventuale ipotesi che: “l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio
2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009;
Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez.
3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011; più di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n.
5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del 23 marzo 2016, non massimate)” (Cassazione civile sez. VI,
20/02/2019, n.4963). necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e
Cass. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice
-con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente "allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica "supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante
e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5)” (Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n.10686).
Trattasi di orientamento consolidato che non è stato oggetto di contestazione ad opera delle parti e che può pertanto essere fatto proprio nella presente sede senza ulteriori considerazioni, condividendosene le ragioni di fondo incentrate sull'indagine del pregiudizio realmente cagionato al bene danneggiato.
Nella specie, quale prova del danno subito parte attrice ha offerto i seguenti elementi di prova:
i. foto del veicolo danneggiato (cfr. foto nn.
1-7 doc.3 citazione);
ii. preventivo di riparazione recante l'indicazione di un costo iva inclusa di euro 14.588,87
(doc.4 citazione);
iii. fattura attestante il costo di euro 800,00 per un passaggio di proprietà (doc.5 citazione).
La consulenza tecnica ha consentito poi di appurare che i danni occorsi all'autovettura sono stati causati da: “urto assiale anteriore, di natura antero postero, con forza di applicazione parallela all'asse longitudinale del veicolo, con interessamento di ricambi di carrozzeria e meccanica come da stima allegata” con stima del costo per la riparazione in euro 13.698,38, mentre il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro era di euro 9.700,00.
Il consulente ha risposto in maniera completa ai quesiti posti con relazione scevra da vizi logici o metodologici di tal che le conclusioni cui questi giunge possono essere fatte proprie nella presente sede senza ulteriori considerazioni tenuto conto, peraltro, dell'assenza di questioni sollevate alla stessa ad opera delle parti, né in sede di operazioni peritali, né in sede di scritti conclusionali.
Nella specie, essendo il costo delle riparazioni superiore al valore commerciale del mezzo, in difetto di allegazioni in ordine alle eventuali ragioni per cui il reale pregiudizio sarebbe eventualmente quantificabile in misura superiore al valore commerciale del mezzo, è in quest'ultimo dato che va quantificato il danno da risarcire all'attore, oltre che nel costo per l'immatricolazione di nuovo veicolo.
Parte attrice ha inoltre chiesto il riconoscimento di rivalutazione e interessi. Tale importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata
(arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore
(BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro, occorso in data 13.12.2020.
L'importo di euro 10.500,00 con rivalutazione e interessi dal 13.12.2020 al giugno 2025 (ultima rilevazione ISTAT disponibile al deposito del presente provvedimento) è pari ad euro 13.649,33.
Posto che una volta liquidato il danno assume natura di debito di valuta, sull'importo così determinato, decorrono gli interessi ex art.1284 co.4 cc dal deposito della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche in relazione a quelle sostenute dalla parte terza chiamata in causa (per la giurisprudenza secondo cui le spese vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, secondo il principio di causalità cfr, ex multis: Cassazione civile, Sez. II, 17/09/2019, n. 23123; Cassazione civile, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2492).
Le spese si liquidano nella misura complessiva indicata nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e senza considerare l'aumento per la presenza di più parti chiesta dal difensore di parte attrice nella nota spese, tenuto conto della sostanziale assenza di attività processuale in relazione alla posizione della terza chiamata.
Nella quantificazione del compenso in favore della terza chiamata va invece disposto un aumento del compenso del 20% ex art.4 co.1 bis del medesimo decreto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
ACCERTA che la responsabilità del sinistro per cui è causa è imputabile a CP_1
CONDANNA a risarcire i danni occorsi a , quantificati in € CP_1 Parte_1
13.649,33, oltre a interessi ex art.1284 co.4 cc dal deposito della sentenza al saldo;
RIGETTA la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
CP_1 CP_2
CONDANNA al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di CP_1 parte attrice avv. AS Di NT, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate e rimborso forfettario 15%;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 CP_2 liquidano in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate e rimborso forfettario 15%;
PONE definitivamente a carico di Roma capitale le spese di C.T.U.
Così deciso in Roma, il 04 agosto 2025.
Il Giudice
IA De DI
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4 Liquidazione del danno
In ordine alla liquidazione del danno da danno emergente la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi