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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/12/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2532/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2532/2025 promossa da:
c.f. in persona della mandataria c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con l'avv. LUCA PATALINI P.IVA_2
ATTRICE
contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
) con l'avv. MASSIMO FONTANESI C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note conclusive:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via principale:
Revocare e dichiarare inefficace nei confronti di e per essa della sua Parte_1 mandataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione del 3 Parte_2
Giugno 2020 a rogito notaio di FI ES (rep. n. 47402/racc. n. Persona_1 17115), trascritto il 17.6.2020, con cui il Sig. ha donato alla moglie Sig.ra CP_1 [...]
, la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) dell'intero in piena proprietà, e comunque tutti i CP_2 diritti da esso donante vantati sulla porzione di fabbricato condominiale urbano con circostante area cortiliva, posto in Comune di FI ES (MO), frazione Spezzano, via Mekong n. 2, meglio identificato catastalmente al foglio 20, con i mappali 440 sub 4 e 440 sub 31, come dettagliatamente descritto nell'atto di citazione e nel citato atto pubblico, e per l'effetto consentire all'attrice di promuovere le azioni esecutive o conservative su detto bene.
In ogni caso:
Condannare i convenuti Sig. e Sig.ra , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione e all'annotazione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
La parte convenuta come da note finali:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria,
- in via preliminare, rigettare la domanda attorea in quanto non è titolare Parte_1 dell'asserito credito per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine, in via preliminare rispetto al merito, sospendere ex art. 295 cpc il presente procedimento in quanto le domande di simulazione e revocatorie dipendono dalla definizione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo RG n. 2891/2025, pendente dinnanzi al Tribunale di Modena, ove viene contestata l'esistenza di qualsivoglia credito
- in subordine, via principale, nel merito, in via di eccezione riconvenzionale, previo accertamento della nullità delle clausole vessatorie n. 5 e 6 della fideiussione del 22.11.2018
e dell'accertamento della qualità di consumatore, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
agli eventuali aventi causa di , in ragione della decadenza ex art. 1957
[...] CP_3 cc.;
- in ogni caso, rigettare la domanda revocatoria in quanto infondata e/o non provata per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compenso professionale con distrazione delle spese a favore del difensore.
2 di 8 In via istruttoria, si insiste nuovamente per l'ammissione delle prove formulate nella memoria ex art. 171ter n. 2 cpc, ossia la prova testimoniale sulle seguenti circostanze, da intendersi capitolate premessa la locuzione “è vero che”, salva epurazione di eventuali espressioni non di rito e salva ricapitolazione (con la precisazione che l'eventuale formulazione positiva dei capitoli di prova non costituisce alcuna ammissione), rammostrando al testimone i documenti allegati sui seguenti capitoli:
1. Nel maggio 2020, il sig. ha riferito alla Sig.ra che avrebbe donato CP_1 CP_4 alla moglie la quota di ½ della proprietà dell'appartamento sito a FI CP_2
ES, via Mekong n. 2, al dichiarato scopo di ricompensare il fatto che la stessa moglie aveva sempre sostenuto le spese di detta abitazione;
2. Dall'anno 2003 a oggi, la sig.ra quale dipendente a tempo indeterminato della CP_2
Progetto Lavoro Soc. Coop., con sede in Modena, ha sempre percepito un proprio reddito, con il quale provvedeva alle spese (condominio, utenze, ecc.) relative all'appartamento sito in FI
ES, via Mekong n. 2;
3. La sig.ra vive dall'anno 2016 a oggi presso l'immobile sito in FI ES, CP_4 via Mekong n. 2 assieme agli zii e;
CP_1 CP_2
4. Nel maggio 2025, la sig.ra , dopo avere letto l'atto di citazione notificatole in CP_2 data 21.05.2025 da , ha subito riferito alla sig.ra di avere scoperto con Parte_2 CP_4 la lettura di detto atto la circostanza che il marito aveva prestato la garanzia CP_1 fideiussoria del 28.11.2018 (doc. 4 che si rammostra al teste);
5. Nel maggio 2025, la sig.ra , dopo avere letto l'atto di citazione notificatole in CP_2 data 21.05.2025 da , ha chiesto al marito se lo stesso avesse realmente Parte_2 CP_1 sottoscritto la fideiussione del 28.11.2018, indicata nell'atto di citazione che si rammostra (doc.
4);
6. Nel maggio 2025, il sig. ha risposto alla domanda di cui al capitolo precedente CP_1 spiegando alla moglie che al momento della firma della fideiussione del 28.11.2018 (che si rammostra doc. 4) non aveva compreso di aver prestato una garanzia e si era limitato a sottoscrivere la documentazione bancaria, come richiesto dagli altri soci della e CP_5 dalla consulente aziendale di quest'ultima.
Si indica come teste la sig.ra residente in [...] su CP_4 tutti i capitoli.
3 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.5.2025 e, per questa, la mandataria Parte_1 Pt_2 convengono in giudizio e la coniuge chiedendo la revocatoria
[...] CP_6 CP_2 della donazione per atto pubblico del 3.6.2020 (rep. n. 47402, racc. n. 17115) con cui il primo ha trasferito alla seconda la quota di comproprietà di un immobile abitativo con pertinenziale area cortiliva in FI ES (Mo), frazione Spezzano.
Espone di essere cessionaria del credito di € 716.453,46, portato dal decreto ingiuntivo definitivo n. 3035/2020 e avente titolo nella fideiussione omnibus di € 1.400.000,00 (doc. 5 att.), prestata da il 22.12.2018 a garanzia delle obbligazioni di nei CP_6 Controparte_5 confronti di nascenti dal conto corrente 2.12.2013 n. 102935893 con aperture di Controparte_3 credito 16.12.2014 e 6.8.2018 e dai mutui chirografari 29.9.2017 nn. 7839769 e 7839047,
9.1.2019 n. 8172961.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestano la titolarità del credito in capo alla cessionaria e negano la consapevolezza della dannosità dell'attribuzione patrimoniale.
La causa, istruita con documenti, è posta in decisione con ordinanza del 17.12.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di note sostitutive della discussione orale.
1.
L'art. 2901 c.c. sottende un concetto ampio di credito, inclusivo della mera aspettativa, coerentemente con la finalità dell'istituto di presidiare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, pur quando eventuali (CC III 18.3.2003 n. 3981) o litigiosi
(CC III 9.2.2012 n. 1893), benché non pretestuosi (cfr. CC II 18.7.2008 n. 20002): la revocatoria non persegue scopi specificamente restitutori, quindi, è sufficiente l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ai fini della prova della titolarità di un credito meritevole di tutela e l'eventuale pendenza dell'opposizione (art. 645 c.p.c.), specie se tardiva (art. 650 c.p.c.), non preclude l'accertamento dell'inefficacia dell'attribuzione patrimoniale né comporta la sospensione necessaria del processo (cfr. CC II 1.6.2007 n. 12849; CC VI-3 5.12.2019 n. 3369).
Ne discende la completa irrilevanza delle ragioni dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, tutte fondate su una condizione di consumatore del donante scarsamente compatibile con lo status socii di all'epoca della fideiussione (quota del venti per cento del capitale Controparte_5 sociale del valore nominale di € 60.000,00: doc. 18 att., p. 9).
4 di 8 2.
ha documentato: a. il decreto ingiuntivo n. 3035/2020 di € 716.453,46 emesso Parte_2 in favore di nei confronti di Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7 Parte_3
e (doc. 12 conv.); b. l'avviso della cessione del credito del 11.11.2021 in
[...] CP_1 favore di (doc. 12 att.: GU II 18.11.2021 n. 137); c. la ricognizione della Parte_1 cessione di («DICHIARA E ATTESTA CHE tra i crediti compresi nella cessione Controparte_3
a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Parte_1 CP_5
derivanti dai rapporti di finanziamento numeri 7839769 (codice 9900048212), 7839047
[...]
(codice 9900048211), 8172961 (codice 9900048213) e di conto corrente numero 102935893
(codice 101657011)») in persona di uno dei suoi institori, il cui potere sostitutivo è documentato
(docc. 15-17 att.); d. l'asserito allegato alla cessione (doc. 1 att. allegato alla seconda memoria integrativa).
Il tenore generico dell'avviso di cessione («crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i
“Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito e l'eventuale presenza di cambiali») e l'asserita lista (doc. 1 att.), non datata né sottoscritta dalla cedente, non consentono da soli di ricondurvi in modo univoco i rapporti da cui nasce il credito cautelando (cfr. CC I 29.12.2017 n.
31188; CC III 13.6.2019 n. 15884).
Il dato istruttorio, però, è riscontrato dalla ricognizione di (sulla prova indiretta Controparte_3 della cessione cfr. CC VI 13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798; CC I 2.3.2016 n. 4116) che, pur non avendo efficacia probatoria tipica (CC III 16.4.2021 n. 10200 ha solo cassato con rinvio la sentenza di merito ai fini dell'accertamento della prova della cessione, ritenendo che questa possa essere data con un documento posteriore alla pubblicazione dell'avviso), è indizio
5 di 8 della cessione univocamente concordante con la disponibilità di dei contratti e Parte_1 delle messe in mora (doc.
1-8 conv.).
Si specifica, inoltre, che l'inciso della sentenza richiamata dai convenuti (CC I 20.10.2025 n.
27915) in asserito riscontro dell'irrilevanza dell'attestazione della cedente riporta un passaggio della pronuncia di merito oggetto del ricorso, non un principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, che aderisce, invece, all'orientamento secondo cui il giudice dove compiere un accertamento globale dei dati disponibili ponderando la valenza asseverativa della notifica con accertamento censurabile nei soli limiti stabiliti dall'art. 3601 n. 5 c.p.c.
Infine, l'eventuale irrilevanza dell'attestazione di per la prova indiretta della Controparte_3 cessione in favore di non impedirebbe di considerare la dichiarazione quale Parte_1 sua accettazione, ulteriore e formale. Quindi, la titolarità in capo ad del credito Parte_1 cautelando dovrebbe ugualmente ritenersi accertata.
3.
In caso di atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito l'art. 2901 c.c. consente di dichiararne l'inefficacia relativa quando il debitore era consapevole del danno che avrebbe cagionato al creditore.
3.1.
L'anteriorità del credito non implica che sia certo, determinato ed esigibile (cfr. CC II
11.2.2005 n. 2748; CC III 9.4.2009 n. 8680; CC III 18.8.2011 n. 17356: «consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore»); in caso di fideiussione rileva, perciò, il momento genetico del credito garantito, in ispecie anteriore all'attribuzione del patrimoniale, e non la scadenza della relativa obbligazione
(cfr. CC VI 1.4.2022 n. 10594).
3.2.
La scientia damni sottende il dolo generico dell'obbligato, ossia la mera previsione del nocumento conseguente all'atto, ed è onere del creditore provarla (cfr. CC III 15.10.2010 n.
21338).
Come riconosce nella sua opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (doc. 13 conv.), CP_1
è socio di e ha ricevuto la messa in mora del 17.12.2019 con cui
[...] Controparte_5 CP_3
è receduta dai rapporti in corso la debitrice, intimando l'adempimento all'impresa e ai
[...] coobbligati. Non può, quindi, porsi in dubbio la sua perfetta coscienza alla data della donazione
6 di 8 (3.6.2020) della dannosità dell'atto per i creditori sociali, ferma la completa inverosimiglianza dell'assunto per cui il convenuto avrebbe scoperto di aver prestato la fideiussione solo con la notifica di un credito ingiuntivo che neppure ha opposto.
3.3.
La gratuità dell'atto rende superfluo l'accertamento della consapevolezza della sua dannosità in capo alla donataria (art. 29011 n. 2 c.c.).
4.
L'eventus damni identifica il pericolo attuale di un danno futuro scaturente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica. È sufficiente a configurarlo la maggior aleatorietà della soddisfazione del credito per un mutamento della composizione del patrimonio del debitore che aggravi l'esecuzione spontanea o coattiva della prestazione (cfr. CC III 9.2.2012 n. 1896). Non è richiesta, invece, la totale compromissione della garanzia generica del credito.
La dannosità o pericolosità della riduzione quantitativa o della modificazione qualitativa del patrimonio (sulla cui rilevanza cfr. CC III 9.2.2012 n. 1896) deve essere valutata ex ante, ossia al tempo dell'atto, non ex post al momento della successiva realizzazione del credito (CC III
14.11.2011 n. 23743; CC I 1.8.2007 n. 16986).
La donazione impoverisce di per sé il disponente, poiché realizza un'attribuzione senza corrispettivo;
quindi, il suo perfezionamento è sufficiente a comprovare l'eventus damni, onerando il debitore di provare la residua capienza del suo patrimonio (cfr. CC VI-3 3.7.2018 n.
17336; CC II 3.2.2015 n. 1902).
è titolare solo di un reddito da lavoro subordinato di cui le cedole retributive CP_1
(doc. 3 conv.) denotano la manifesta sproporzione con il valore del credito (€ 716.453,46) e, con la donazione, ha azzerato il suo patrimonio immobiliare (visura catastale negativa allegata alla seconda memoria integrativa). È indubbio, perciò, che la liberalità abbia svuotato la sua garanzia patrimoniale generica.
5.
La presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione e l'annotazione al momento del suo passaggio in giudicato.
6.
7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55 ss. mm., considerati il valore della controversia, pari al credito cautelando (art. 51), la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di la donazione di Parte_1 CP_6 in favore di per atto del 3.6.2020 trascritto il 17.6.2020 (r.g. n. 13632;
[...] CP_2
r.p. n. 9233);
2- ordina la trascrizione della presente sentenza nei competenti registri;
3- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di CP_6 CP_2 [...] delle spese processuali, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 14.598,00 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 18 dicembre 2025
Il Giudice
IN GR
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2532/2025 promossa da:
c.f. in persona della mandataria c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con l'avv. LUCA PATALINI P.IVA_2
ATTRICE
contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
) con l'avv. MASSIMO FONTANESI C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note conclusive:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via principale:
Revocare e dichiarare inefficace nei confronti di e per essa della sua Parte_1 mandataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione del 3 Parte_2
Giugno 2020 a rogito notaio di FI ES (rep. n. 47402/racc. n. Persona_1 17115), trascritto il 17.6.2020, con cui il Sig. ha donato alla moglie Sig.ra CP_1 [...]
, la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) dell'intero in piena proprietà, e comunque tutti i CP_2 diritti da esso donante vantati sulla porzione di fabbricato condominiale urbano con circostante area cortiliva, posto in Comune di FI ES (MO), frazione Spezzano, via Mekong n. 2, meglio identificato catastalmente al foglio 20, con i mappali 440 sub 4 e 440 sub 31, come dettagliatamente descritto nell'atto di citazione e nel citato atto pubblico, e per l'effetto consentire all'attrice di promuovere le azioni esecutive o conservative su detto bene.
In ogni caso:
Condannare i convenuti Sig. e Sig.ra , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione e all'annotazione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
La parte convenuta come da note finali:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria,
- in via preliminare, rigettare la domanda attorea in quanto non è titolare Parte_1 dell'asserito credito per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine, in via preliminare rispetto al merito, sospendere ex art. 295 cpc il presente procedimento in quanto le domande di simulazione e revocatorie dipendono dalla definizione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo RG n. 2891/2025, pendente dinnanzi al Tribunale di Modena, ove viene contestata l'esistenza di qualsivoglia credito
- in subordine, via principale, nel merito, in via di eccezione riconvenzionale, previo accertamento della nullità delle clausole vessatorie n. 5 e 6 della fideiussione del 22.11.2018
e dell'accertamento della qualità di consumatore, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
agli eventuali aventi causa di , in ragione della decadenza ex art. 1957
[...] CP_3 cc.;
- in ogni caso, rigettare la domanda revocatoria in quanto infondata e/o non provata per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compenso professionale con distrazione delle spese a favore del difensore.
2 di 8 In via istruttoria, si insiste nuovamente per l'ammissione delle prove formulate nella memoria ex art. 171ter n. 2 cpc, ossia la prova testimoniale sulle seguenti circostanze, da intendersi capitolate premessa la locuzione “è vero che”, salva epurazione di eventuali espressioni non di rito e salva ricapitolazione (con la precisazione che l'eventuale formulazione positiva dei capitoli di prova non costituisce alcuna ammissione), rammostrando al testimone i documenti allegati sui seguenti capitoli:
1. Nel maggio 2020, il sig. ha riferito alla Sig.ra che avrebbe donato CP_1 CP_4 alla moglie la quota di ½ della proprietà dell'appartamento sito a FI CP_2
ES, via Mekong n. 2, al dichiarato scopo di ricompensare il fatto che la stessa moglie aveva sempre sostenuto le spese di detta abitazione;
2. Dall'anno 2003 a oggi, la sig.ra quale dipendente a tempo indeterminato della CP_2
Progetto Lavoro Soc. Coop., con sede in Modena, ha sempre percepito un proprio reddito, con il quale provvedeva alle spese (condominio, utenze, ecc.) relative all'appartamento sito in FI
ES, via Mekong n. 2;
3. La sig.ra vive dall'anno 2016 a oggi presso l'immobile sito in FI ES, CP_4 via Mekong n. 2 assieme agli zii e;
CP_1 CP_2
4. Nel maggio 2025, la sig.ra , dopo avere letto l'atto di citazione notificatole in CP_2 data 21.05.2025 da , ha subito riferito alla sig.ra di avere scoperto con Parte_2 CP_4 la lettura di detto atto la circostanza che il marito aveva prestato la garanzia CP_1 fideiussoria del 28.11.2018 (doc. 4 che si rammostra al teste);
5. Nel maggio 2025, la sig.ra , dopo avere letto l'atto di citazione notificatole in CP_2 data 21.05.2025 da , ha chiesto al marito se lo stesso avesse realmente Parte_2 CP_1 sottoscritto la fideiussione del 28.11.2018, indicata nell'atto di citazione che si rammostra (doc.
4);
6. Nel maggio 2025, il sig. ha risposto alla domanda di cui al capitolo precedente CP_1 spiegando alla moglie che al momento della firma della fideiussione del 28.11.2018 (che si rammostra doc. 4) non aveva compreso di aver prestato una garanzia e si era limitato a sottoscrivere la documentazione bancaria, come richiesto dagli altri soci della e CP_5 dalla consulente aziendale di quest'ultima.
Si indica come teste la sig.ra residente in [...] su CP_4 tutti i capitoli.
3 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.5.2025 e, per questa, la mandataria Parte_1 Pt_2 convengono in giudizio e la coniuge chiedendo la revocatoria
[...] CP_6 CP_2 della donazione per atto pubblico del 3.6.2020 (rep. n. 47402, racc. n. 17115) con cui il primo ha trasferito alla seconda la quota di comproprietà di un immobile abitativo con pertinenziale area cortiliva in FI ES (Mo), frazione Spezzano.
Espone di essere cessionaria del credito di € 716.453,46, portato dal decreto ingiuntivo definitivo n. 3035/2020 e avente titolo nella fideiussione omnibus di € 1.400.000,00 (doc. 5 att.), prestata da il 22.12.2018 a garanzia delle obbligazioni di nei CP_6 Controparte_5 confronti di nascenti dal conto corrente 2.12.2013 n. 102935893 con aperture di Controparte_3 credito 16.12.2014 e 6.8.2018 e dai mutui chirografari 29.9.2017 nn. 7839769 e 7839047,
9.1.2019 n. 8172961.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestano la titolarità del credito in capo alla cessionaria e negano la consapevolezza della dannosità dell'attribuzione patrimoniale.
La causa, istruita con documenti, è posta in decisione con ordinanza del 17.12.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di note sostitutive della discussione orale.
1.
L'art. 2901 c.c. sottende un concetto ampio di credito, inclusivo della mera aspettativa, coerentemente con la finalità dell'istituto di presidiare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, pur quando eventuali (CC III 18.3.2003 n. 3981) o litigiosi
(CC III 9.2.2012 n. 1893), benché non pretestuosi (cfr. CC II 18.7.2008 n. 20002): la revocatoria non persegue scopi specificamente restitutori, quindi, è sufficiente l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ai fini della prova della titolarità di un credito meritevole di tutela e l'eventuale pendenza dell'opposizione (art. 645 c.p.c.), specie se tardiva (art. 650 c.p.c.), non preclude l'accertamento dell'inefficacia dell'attribuzione patrimoniale né comporta la sospensione necessaria del processo (cfr. CC II 1.6.2007 n. 12849; CC VI-3 5.12.2019 n. 3369).
Ne discende la completa irrilevanza delle ragioni dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, tutte fondate su una condizione di consumatore del donante scarsamente compatibile con lo status socii di all'epoca della fideiussione (quota del venti per cento del capitale Controparte_5 sociale del valore nominale di € 60.000,00: doc. 18 att., p. 9).
4 di 8 2.
ha documentato: a. il decreto ingiuntivo n. 3035/2020 di € 716.453,46 emesso Parte_2 in favore di nei confronti di Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7 Parte_3
e (doc. 12 conv.); b. l'avviso della cessione del credito del 11.11.2021 in
[...] CP_1 favore di (doc. 12 att.: GU II 18.11.2021 n. 137); c. la ricognizione della Parte_1 cessione di («DICHIARA E ATTESTA CHE tra i crediti compresi nella cessione Controparte_3
a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Parte_1 CP_5
derivanti dai rapporti di finanziamento numeri 7839769 (codice 9900048212), 7839047
[...]
(codice 9900048211), 8172961 (codice 9900048213) e di conto corrente numero 102935893
(codice 101657011)») in persona di uno dei suoi institori, il cui potere sostitutivo è documentato
(docc. 15-17 att.); d. l'asserito allegato alla cessione (doc. 1 att. allegato alla seconda memoria integrativa).
Il tenore generico dell'avviso di cessione («crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i
“Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito e l'eventuale presenza di cambiali») e l'asserita lista (doc. 1 att.), non datata né sottoscritta dalla cedente, non consentono da soli di ricondurvi in modo univoco i rapporti da cui nasce il credito cautelando (cfr. CC I 29.12.2017 n.
31188; CC III 13.6.2019 n. 15884).
Il dato istruttorio, però, è riscontrato dalla ricognizione di (sulla prova indiretta Controparte_3 della cessione cfr. CC VI 13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798; CC I 2.3.2016 n. 4116) che, pur non avendo efficacia probatoria tipica (CC III 16.4.2021 n. 10200 ha solo cassato con rinvio la sentenza di merito ai fini dell'accertamento della prova della cessione, ritenendo che questa possa essere data con un documento posteriore alla pubblicazione dell'avviso), è indizio
5 di 8 della cessione univocamente concordante con la disponibilità di dei contratti e Parte_1 delle messe in mora (doc.
1-8 conv.).
Si specifica, inoltre, che l'inciso della sentenza richiamata dai convenuti (CC I 20.10.2025 n.
27915) in asserito riscontro dell'irrilevanza dell'attestazione della cedente riporta un passaggio della pronuncia di merito oggetto del ricorso, non un principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, che aderisce, invece, all'orientamento secondo cui il giudice dove compiere un accertamento globale dei dati disponibili ponderando la valenza asseverativa della notifica con accertamento censurabile nei soli limiti stabiliti dall'art. 3601 n. 5 c.p.c.
Infine, l'eventuale irrilevanza dell'attestazione di per la prova indiretta della Controparte_3 cessione in favore di non impedirebbe di considerare la dichiarazione quale Parte_1 sua accettazione, ulteriore e formale. Quindi, la titolarità in capo ad del credito Parte_1 cautelando dovrebbe ugualmente ritenersi accertata.
3.
In caso di atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito l'art. 2901 c.c. consente di dichiararne l'inefficacia relativa quando il debitore era consapevole del danno che avrebbe cagionato al creditore.
3.1.
L'anteriorità del credito non implica che sia certo, determinato ed esigibile (cfr. CC II
11.2.2005 n. 2748; CC III 9.4.2009 n. 8680; CC III 18.8.2011 n. 17356: «consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore»); in caso di fideiussione rileva, perciò, il momento genetico del credito garantito, in ispecie anteriore all'attribuzione del patrimoniale, e non la scadenza della relativa obbligazione
(cfr. CC VI 1.4.2022 n. 10594).
3.2.
La scientia damni sottende il dolo generico dell'obbligato, ossia la mera previsione del nocumento conseguente all'atto, ed è onere del creditore provarla (cfr. CC III 15.10.2010 n.
21338).
Come riconosce nella sua opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (doc. 13 conv.), CP_1
è socio di e ha ricevuto la messa in mora del 17.12.2019 con cui
[...] Controparte_5 CP_3
è receduta dai rapporti in corso la debitrice, intimando l'adempimento all'impresa e ai
[...] coobbligati. Non può, quindi, porsi in dubbio la sua perfetta coscienza alla data della donazione
6 di 8 (3.6.2020) della dannosità dell'atto per i creditori sociali, ferma la completa inverosimiglianza dell'assunto per cui il convenuto avrebbe scoperto di aver prestato la fideiussione solo con la notifica di un credito ingiuntivo che neppure ha opposto.
3.3.
La gratuità dell'atto rende superfluo l'accertamento della consapevolezza della sua dannosità in capo alla donataria (art. 29011 n. 2 c.c.).
4.
L'eventus damni identifica il pericolo attuale di un danno futuro scaturente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica. È sufficiente a configurarlo la maggior aleatorietà della soddisfazione del credito per un mutamento della composizione del patrimonio del debitore che aggravi l'esecuzione spontanea o coattiva della prestazione (cfr. CC III 9.2.2012 n. 1896). Non è richiesta, invece, la totale compromissione della garanzia generica del credito.
La dannosità o pericolosità della riduzione quantitativa o della modificazione qualitativa del patrimonio (sulla cui rilevanza cfr. CC III 9.2.2012 n. 1896) deve essere valutata ex ante, ossia al tempo dell'atto, non ex post al momento della successiva realizzazione del credito (CC III
14.11.2011 n. 23743; CC I 1.8.2007 n. 16986).
La donazione impoverisce di per sé il disponente, poiché realizza un'attribuzione senza corrispettivo;
quindi, il suo perfezionamento è sufficiente a comprovare l'eventus damni, onerando il debitore di provare la residua capienza del suo patrimonio (cfr. CC VI-3 3.7.2018 n.
17336; CC II 3.2.2015 n. 1902).
è titolare solo di un reddito da lavoro subordinato di cui le cedole retributive CP_1
(doc. 3 conv.) denotano la manifesta sproporzione con il valore del credito (€ 716.453,46) e, con la donazione, ha azzerato il suo patrimonio immobiliare (visura catastale negativa allegata alla seconda memoria integrativa). È indubbio, perciò, che la liberalità abbia svuotato la sua garanzia patrimoniale generica.
5.
La presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione e l'annotazione al momento del suo passaggio in giudicato.
6.
7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55 ss. mm., considerati il valore della controversia, pari al credito cautelando (art. 51), la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di la donazione di Parte_1 CP_6 in favore di per atto del 3.6.2020 trascritto il 17.6.2020 (r.g. n. 13632;
[...] CP_2
r.p. n. 9233);
2- ordina la trascrizione della presente sentenza nei competenti registri;
3- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di CP_6 CP_2 [...] delle spese processuali, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 14.598,00 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 18 dicembre 2025
Il Giudice
IN GR
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