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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Valentino, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 13.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 1.791,03, domandata in ripetizione dall con nota del 7.12.2023. CP_1
L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “A seguito di corretta trasmissione dei CP_1 redditi familiari, percepiti dalla ricorrente, l'Assegno Ordinario di Invalidità, categoria IO n. 15046488, è stato ricostituito e il debito contestato è stato annullato”, ha concluso per una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con note depositate il 2.3.2025, il procuratore della parte ricorrente ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Tanto premesso, è pacifico che ormai non sussista il motivo di lite innanzi indicato, poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' risulta pacificamente CP_1 che l'istituto previdenziale convenuto abbia provveduto all'annullamento dell'indebito per cui è causa, riconoscendo l'infondatezza della pretesa restitutoria già azionata. Non essendovi prova che l'originaria erronea determinazione dei redditi di cui si discute sia imputabile ad un'erronea o difettosa comunicazione degli stessi da parte della
, le spese processuali sono da porre a carico dell' nei termini di cui al Pt_1 CP_1 dispositivo, in ragione della sua soccombenza virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 13.6.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Valentino, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 13.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 1.791,03, domandata in ripetizione dall con nota del 7.12.2023. CP_1
L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “A seguito di corretta trasmissione dei CP_1 redditi familiari, percepiti dalla ricorrente, l'Assegno Ordinario di Invalidità, categoria IO n. 15046488, è stato ricostituito e il debito contestato è stato annullato”, ha concluso per una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con note depositate il 2.3.2025, il procuratore della parte ricorrente ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Tanto premesso, è pacifico che ormai non sussista il motivo di lite innanzi indicato, poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' risulta pacificamente CP_1 che l'istituto previdenziale convenuto abbia provveduto all'annullamento dell'indebito per cui è causa, riconoscendo l'infondatezza della pretesa restitutoria già azionata. Non essendovi prova che l'originaria erronea determinazione dei redditi di cui si discute sia imputabile ad un'erronea o difettosa comunicazione degli stessi da parte della
, le spese processuali sono da porre a carico dell' nei termini di cui al Pt_1 CP_1 dispositivo, in ragione della sua soccombenza virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 13.6.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma