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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2517/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 2517/2024 R.G.:
avente ad oggetto: riconoscimento di paternità; promossa:
DA
, nato a [...] il [...] ( ) ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Battaglia, giusta procura in atti;
-attore- contro
, nata a [...] il [...], residente a [...], Ronco CP_1
Crispi n. 7 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Russo, C.F._2
giusta procura in atti;
pagina 1 di 5 convenuta
***
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 15.05.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 13.07.2024 agiva per la dichiarazione Parte_1
giudiziale di paternità della figlia , nata (il 13.03.2024) dalla relazione Persona_1
intrattenuta con , e chiedeva la contestuale regolamentazione della CP_1
responsabilità genitoriale sulla stessa, nonché l'attribuzione del cognome paterno. Nello specifico, riferiva di avere avuto una relazione con la madre della bambina, terminata quando ancora la era in gravidanza e che quest'ultima in seguito non lo ha reso CP_1
partecipe, né della gravidanza, né della nascita della figlia, non consentendogli di vedere e tenere con sè la minore.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, in data 22.01.2025 si costituiva in giudizio la quale confermava che è il padre della figlia CP_1 Parte_1
, ma rilevava la condotta di totale disinteresse assunta dallo stesso, sia con Persona_1
riferimento alla gravidanza e al suo stato di salute, che con riguardo alle esigenze materiali e affettive della minore;
riferiva inoltre di comportamenti inadeguati e penalmente rilevanti dallo stesso assunti nei suoi confronti (per i quali ha sporto più querele); conseguentemente, chiedeva, previo riconoscimento giudiziale della paternità, l'affidamento esclusivo della minore, con collocamento preso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno, nelle modalità indicate in comparsa, e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla figlia la somma di euro 400,00 per il suo mantenimento. Inoltre si opponeva all'attribuzione alla figlia del cognome paterno.
All'udienza del 15.05.2025 veniva sentito il solo ricorrente, il quale insisteva in ricorso e precisava che nonostante la ex compagna non avesse mai messo in dubbio che egli fosse il padre, di fatto non collaborava per consentirgli di riconoscere la figlia e, allo stesso tempo, non gli consentiva di incontrare e vedere la minore.
Quindi i difensori, rinunciando alle richieste istruttorie finalizzate all'accertamento della paternità, chiedevano che la causa venisse posta in decisione, senza i termini di legge.
pagina 2 di 5 Il Giudice rimetteva la causa al Collegio.
2. Preliminarmente, rileva il Collegio che la domanda del ricorrente “dichiarazione giudiziale di paternità” vada riqualificata in termini di riconoscimento giudiziale di paternità di cui all'art. 250, comma 4 c.c.
Invero, mentre la finalità dell'istituto della dichiarazione giudiziale di paternità di cui all'art. 269 c.c. è quella di accertare giudizialmente il rapporto di filiazione, il riconoscimento giudiziale di paternità ha lo scopo di ottenere l'autorizzazione giudiziale per procedere al riconoscimento nonostante l'opposizione (ingiustificata) dell'altro genitore e previa verifica della rispondenza all'interesse del minore.
Nel caso di specie, non è in contestazione il rapporto di filiazione tra la minore e sussistendo, invece, secondo la prospettazione Persona_1 Parte_1 dell'attore, una impossibilità di quest'ultimo a procedere al riconoscimento in assenza di collaborazione della convenuta (il ha rilevato che nonostante la non si si sia Pt_1 CP_1
opposta formalmente al riconoscimento della figlia, di fatto, non presentandosi presso il
Comune non gli ha, fino ad oggi, consentito di procedere a tale atto e di esercitare il ruolo paterno).
Conseguentemente la domanda va sussunta nella diversa fattispecie di cui all'art. 250 c.c.
3. Ciò posto, passando al merito, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale,
l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa, ai sensi dell'art. 250 c.c., al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale;
del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8762 del 28/03/2023 (Rv. 667563 - 01)
pagina 3 di 5 Il giudice di merito nei procedimenti di riconoscimento deve dunque procedere ad una valutazione concreta e non astratta dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, in particolare agli effetti che avrà il provvedimento sul suo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale.
Il quadro normativo attuale impone infatti un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiare nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia.
In conclusione quindi, il diritto del genitore a riconoscere il proprio figlio può essere sacrificato solo qualora si sia in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore.
La valutazione del Giudice deve essere di tipo prognostico, dovendo verificare, non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2023, n. 33097).
Nel caso di specie appare funzionale all'interesse dalla piccola (di appena 1 Persona_1
anno) ottenere il riconoscimento da parte del padre con conseguente consolidamento di quella che è la verità biologica tra le parti.
Ed invero, la conflittualità esistente tra i genitori, legata alla rottura della relazione tra loro,
e le conseguenti querele di parte resistente nei confronti del (in assenza peraltro di Pt_1
prova di qualunque seguito) non sono di per sé ostative al riconoscimento giudiziale di paternità, permanendo il prioritario interesse della minore a realizzare la propria identità personale, il cui punto di partenza è costituito dai legami familiari.
pagina 4 di 5 D'altro canto la bambina (di appena 1 anno), incapace di discernimento e non ancora inserita nel tessuto sociale e relazionale esterno, dalla sola e semplice acquisizione dello status di figlia del non vedrebbe compromesso il proprio equilibrato e sereno Pt_1
sviluppo psico-fisico, né vedrebbe minati i rapporti consolidatisi in ambito familiare;
al contrario, il sacrificio del diritto alla sua reale identità personale (in relazione alla figura paterna), potrebbe, una volta raggiunta la maturità, creare nella stessa uno stato di disorientamento e disagio personale.
Alla luce di quanto sopra, deve autorizzarsi a procedere al Parte_1
riconoscimento della figlia.
Per le ulteriori questioni sollevate da entrambe le parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dovrà procedersi con specifica istruttoria, come da separata ordinanza.
Sulle spese del giudizio il Collegio potrà pronunciarsi solo con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa in composizione collegiale, decidendo sulla domanda, come riqualificata ai sensi dell'art. 250 c.c., autorizza a procedere al Parte_1
riconoscimento della figlia , nata il [...], e a compiere tutte le Persona_1
formalità necessarie e conseguenti.
Dispone la prosecuzione del giudizio in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con separata ordinanza.
Spese al definitivo
Così deciso in Siracusa il 3.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 2517/2024 R.G.:
avente ad oggetto: riconoscimento di paternità; promossa:
DA
, nato a [...] il [...] ( ) ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Battaglia, giusta procura in atti;
-attore- contro
, nata a [...] il [...], residente a [...], Ronco CP_1
Crispi n. 7 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Russo, C.F._2
giusta procura in atti;
pagina 1 di 5 convenuta
***
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 15.05.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 13.07.2024 agiva per la dichiarazione Parte_1
giudiziale di paternità della figlia , nata (il 13.03.2024) dalla relazione Persona_1
intrattenuta con , e chiedeva la contestuale regolamentazione della CP_1
responsabilità genitoriale sulla stessa, nonché l'attribuzione del cognome paterno. Nello specifico, riferiva di avere avuto una relazione con la madre della bambina, terminata quando ancora la era in gravidanza e che quest'ultima in seguito non lo ha reso CP_1
partecipe, né della gravidanza, né della nascita della figlia, non consentendogli di vedere e tenere con sè la minore.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, in data 22.01.2025 si costituiva in giudizio la quale confermava che è il padre della figlia CP_1 Parte_1
, ma rilevava la condotta di totale disinteresse assunta dallo stesso, sia con Persona_1
riferimento alla gravidanza e al suo stato di salute, che con riguardo alle esigenze materiali e affettive della minore;
riferiva inoltre di comportamenti inadeguati e penalmente rilevanti dallo stesso assunti nei suoi confronti (per i quali ha sporto più querele); conseguentemente, chiedeva, previo riconoscimento giudiziale della paternità, l'affidamento esclusivo della minore, con collocamento preso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno, nelle modalità indicate in comparsa, e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla figlia la somma di euro 400,00 per il suo mantenimento. Inoltre si opponeva all'attribuzione alla figlia del cognome paterno.
All'udienza del 15.05.2025 veniva sentito il solo ricorrente, il quale insisteva in ricorso e precisava che nonostante la ex compagna non avesse mai messo in dubbio che egli fosse il padre, di fatto non collaborava per consentirgli di riconoscere la figlia e, allo stesso tempo, non gli consentiva di incontrare e vedere la minore.
Quindi i difensori, rinunciando alle richieste istruttorie finalizzate all'accertamento della paternità, chiedevano che la causa venisse posta in decisione, senza i termini di legge.
pagina 2 di 5 Il Giudice rimetteva la causa al Collegio.
2. Preliminarmente, rileva il Collegio che la domanda del ricorrente “dichiarazione giudiziale di paternità” vada riqualificata in termini di riconoscimento giudiziale di paternità di cui all'art. 250, comma 4 c.c.
Invero, mentre la finalità dell'istituto della dichiarazione giudiziale di paternità di cui all'art. 269 c.c. è quella di accertare giudizialmente il rapporto di filiazione, il riconoscimento giudiziale di paternità ha lo scopo di ottenere l'autorizzazione giudiziale per procedere al riconoscimento nonostante l'opposizione (ingiustificata) dell'altro genitore e previa verifica della rispondenza all'interesse del minore.
Nel caso di specie, non è in contestazione il rapporto di filiazione tra la minore e sussistendo, invece, secondo la prospettazione Persona_1 Parte_1 dell'attore, una impossibilità di quest'ultimo a procedere al riconoscimento in assenza di collaborazione della convenuta (il ha rilevato che nonostante la non si si sia Pt_1 CP_1
opposta formalmente al riconoscimento della figlia, di fatto, non presentandosi presso il
Comune non gli ha, fino ad oggi, consentito di procedere a tale atto e di esercitare il ruolo paterno).
Conseguentemente la domanda va sussunta nella diversa fattispecie di cui all'art. 250 c.c.
3. Ciò posto, passando al merito, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale,
l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa, ai sensi dell'art. 250 c.c., al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale;
del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8762 del 28/03/2023 (Rv. 667563 - 01)
pagina 3 di 5 Il giudice di merito nei procedimenti di riconoscimento deve dunque procedere ad una valutazione concreta e non astratta dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, in particolare agli effetti che avrà il provvedimento sul suo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale.
Il quadro normativo attuale impone infatti un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiare nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia.
In conclusione quindi, il diritto del genitore a riconoscere il proprio figlio può essere sacrificato solo qualora si sia in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore.
La valutazione del Giudice deve essere di tipo prognostico, dovendo verificare, non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2023, n. 33097).
Nel caso di specie appare funzionale all'interesse dalla piccola (di appena 1 Persona_1
anno) ottenere il riconoscimento da parte del padre con conseguente consolidamento di quella che è la verità biologica tra le parti.
Ed invero, la conflittualità esistente tra i genitori, legata alla rottura della relazione tra loro,
e le conseguenti querele di parte resistente nei confronti del (in assenza peraltro di Pt_1
prova di qualunque seguito) non sono di per sé ostative al riconoscimento giudiziale di paternità, permanendo il prioritario interesse della minore a realizzare la propria identità personale, il cui punto di partenza è costituito dai legami familiari.
pagina 4 di 5 D'altro canto la bambina (di appena 1 anno), incapace di discernimento e non ancora inserita nel tessuto sociale e relazionale esterno, dalla sola e semplice acquisizione dello status di figlia del non vedrebbe compromesso il proprio equilibrato e sereno Pt_1
sviluppo psico-fisico, né vedrebbe minati i rapporti consolidatisi in ambito familiare;
al contrario, il sacrificio del diritto alla sua reale identità personale (in relazione alla figura paterna), potrebbe, una volta raggiunta la maturità, creare nella stessa uno stato di disorientamento e disagio personale.
Alla luce di quanto sopra, deve autorizzarsi a procedere al Parte_1
riconoscimento della figlia.
Per le ulteriori questioni sollevate da entrambe le parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dovrà procedersi con specifica istruttoria, come da separata ordinanza.
Sulle spese del giudizio il Collegio potrà pronunciarsi solo con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa in composizione collegiale, decidendo sulla domanda, come riqualificata ai sensi dell'art. 250 c.c., autorizza a procedere al Parte_1
riconoscimento della figlia , nata il [...], e a compiere tutte le Persona_1
formalità necessarie e conseguenti.
Dispone la prosecuzione del giudizio in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con separata ordinanza.
Spese al definitivo
Così deciso in Siracusa il 3.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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