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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE DR, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4635/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 21 80011 Acerra NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso PIndirizzo_1 Società_1
S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca_2 S.p.a. - P.IVA_3
elettivamente domiciliato presso ViIndirizzo_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6563/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 256 262 1090 733 161 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7524/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Società_1 impugnò con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli il pignoramento presso terzi n. 2024/72891 emesso e notificato dal Comune di Acerra il 29 luglio 2024, relativo ai seguenti accertamenti esecutivi:
n. 18/256/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2018;
n. 19/262/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2019;
n. 20/1090/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2020;
n. 21/733/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2021;
n. 22/161/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2022.
A sostegno la società dedusse:
l'omessa notifica degli atti prodromici;
la intervenuta decadenza/prescrizione;
la non debenza delle imposte in quanto i beni immobili oggetto dell'imposta erano beni merce.
La CGT con sentenza n. 6563 emessa all'udienza del 17.3.2025 e depositata il 14.4.2025 accolse il ricorso, condannando il Comune di Acerra al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, in quanto, non essendosi costituito in giudizio, il Comune non aveva provato la notifica degli avvisi di accertamento.
Il Comune di Acerra ha presentato appello chiedendo la integrale riforma della sentenza con vittoria di spese.
Ha successivamente depositato memorie.
Costituitasi in giudizio, la società ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria di spese e loro distrazione al difensore. All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Comune di Acerra ha chiesto la modifica della sentenza, depositando la prova della notifica degli avvisi di accertamento.
A tal riguardo va rilevato che già nel giudizio di primo grado il Comune di Acerra, costituitosi in giudizio, depositò la documentazione relativa alle notifiche. Si cotituì il 25 marzo 2025, in data, cioé, successiva allo svolgimento dell'udienza di primo grado, per cui correttamente i primi giudici hanno dato atto della mancata costituzione del Comune e non hanno esaminato i documenti.
L'appellata ha dedotto che la documentazione non potrebbe essere esaminata da questo collegio perché vi osterebbe la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 546/92.
Il Comune ha depositato una memoria con la quale, sulla specifica questione, ha sostenuto che, trattandosi di documenti assolutamente indispensabili per la decisione, essi potrebbero essere acquisiti anche nel vigore della nuova formulazione dell'articolo 58 citato.
La tesi dell'appellante è errata in quanto il terzo comma dell'articolo 58 vieta in modo assoluto la produzione della documentazione relativa alla notifica degli atti. Infatti la norma prevede che: “3. Non è mai consentito il deposito… delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
La Corte ritiene, però di poter esaminare la documentazione, anche se per un motivo diverso da quello dedotto dal Comune.
E' certo che in questo giudizio, essendo stato il ricorso proposto in data successiva al 4 gennaio 2024, trova applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 546/92.
La Corte, dando seguito ad un costante orientamento della Cassazione ( da ultimo sentenza 10211 del 14 aprile 2024) ritiene che quei documenti siano utilizzabili.
Infatti nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.
Dalla documentazione risulta che tutti gli avvisi di accertamento sono stati notificati a mezzo pec per cui l'atto di pignoramento impugnato non è affetto dal motivo di nullità eccepito dal ricorrente.
L'appellante la contestato la regolarità della documentazione depositata dall'appellante, in quanto le notifiche degli avvisi di accertamento risultano essere stati effettuati a mezzo pec, ma in atti è depositato un mero file in formato non conforme in quanto in .pdf..
L'eccezione non è fondata atteso che sono stati depositati i file in formato pdf.pm7 per cui v'è la prova del contenuto delle pec.
La notifica e la non impugnazione non consente di dedurre la inesistenza dell'obbligazione, eccepita sotto il profilo che gli immobili tassati sarebbero beni merce, trattandosi di eccezione che doveva essere sollevata con l'impugnazione degli avvisi di accertamento.
Per quanto riguarda la prescrizione, essa può essere valutata solo con riferimento al periodo successivo alla notifica degli avvisi di accertamento in quanto la loro omessa impugnazione ha determinato il consolidamento a quella data della pretesa.
Gli avvisi sono stati notificati nel 2023, sicché al momento della notifica, nell'anno successivo, dell'atto di pignoramento impugnato non era decorso il termine quinquennale.
L'appello va accolto e confermato l'atto di pignoramento.
Le spese del doppio grado vanno compensate in quanto la decisione favorevole al Comune è scaturita dal recupero della documentazione versata tardivamente nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE DR, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4635/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 21 80011 Acerra NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso PIndirizzo_1 Società_1
S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca_2 S.p.a. - P.IVA_3
elettivamente domiciliato presso ViIndirizzo_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6563/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 256 262 1090 733 161 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7524/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Società_1 impugnò con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli il pignoramento presso terzi n. 2024/72891 emesso e notificato dal Comune di Acerra il 29 luglio 2024, relativo ai seguenti accertamenti esecutivi:
n. 18/256/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2018;
n. 19/262/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2019;
n. 20/1090/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2020;
n. 21/733/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2021;
n. 22/161/0 asseritamente notificato il 18.07.2023 per IMU anno 2022.
A sostegno la società dedusse:
l'omessa notifica degli atti prodromici;
la intervenuta decadenza/prescrizione;
la non debenza delle imposte in quanto i beni immobili oggetto dell'imposta erano beni merce.
La CGT con sentenza n. 6563 emessa all'udienza del 17.3.2025 e depositata il 14.4.2025 accolse il ricorso, condannando il Comune di Acerra al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, in quanto, non essendosi costituito in giudizio, il Comune non aveva provato la notifica degli avvisi di accertamento.
Il Comune di Acerra ha presentato appello chiedendo la integrale riforma della sentenza con vittoria di spese.
Ha successivamente depositato memorie.
Costituitasi in giudizio, la società ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria di spese e loro distrazione al difensore. All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Comune di Acerra ha chiesto la modifica della sentenza, depositando la prova della notifica degli avvisi di accertamento.
A tal riguardo va rilevato che già nel giudizio di primo grado il Comune di Acerra, costituitosi in giudizio, depositò la documentazione relativa alle notifiche. Si cotituì il 25 marzo 2025, in data, cioé, successiva allo svolgimento dell'udienza di primo grado, per cui correttamente i primi giudici hanno dato atto della mancata costituzione del Comune e non hanno esaminato i documenti.
L'appellata ha dedotto che la documentazione non potrebbe essere esaminata da questo collegio perché vi osterebbe la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 546/92.
Il Comune ha depositato una memoria con la quale, sulla specifica questione, ha sostenuto che, trattandosi di documenti assolutamente indispensabili per la decisione, essi potrebbero essere acquisiti anche nel vigore della nuova formulazione dell'articolo 58 citato.
La tesi dell'appellante è errata in quanto il terzo comma dell'articolo 58 vieta in modo assoluto la produzione della documentazione relativa alla notifica degli atti. Infatti la norma prevede che: “3. Non è mai consentito il deposito… delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
La Corte ritiene, però di poter esaminare la documentazione, anche se per un motivo diverso da quello dedotto dal Comune.
E' certo che in questo giudizio, essendo stato il ricorso proposto in data successiva al 4 gennaio 2024, trova applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 546/92.
La Corte, dando seguito ad un costante orientamento della Cassazione ( da ultimo sentenza 10211 del 14 aprile 2024) ritiene che quei documenti siano utilizzabili.
Infatti nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.
Dalla documentazione risulta che tutti gli avvisi di accertamento sono stati notificati a mezzo pec per cui l'atto di pignoramento impugnato non è affetto dal motivo di nullità eccepito dal ricorrente.
L'appellante la contestato la regolarità della documentazione depositata dall'appellante, in quanto le notifiche degli avvisi di accertamento risultano essere stati effettuati a mezzo pec, ma in atti è depositato un mero file in formato non conforme in quanto in .pdf..
L'eccezione non è fondata atteso che sono stati depositati i file in formato pdf.pm7 per cui v'è la prova del contenuto delle pec.
La notifica e la non impugnazione non consente di dedurre la inesistenza dell'obbligazione, eccepita sotto il profilo che gli immobili tassati sarebbero beni merce, trattandosi di eccezione che doveva essere sollevata con l'impugnazione degli avvisi di accertamento.
Per quanto riguarda la prescrizione, essa può essere valutata solo con riferimento al periodo successivo alla notifica degli avvisi di accertamento in quanto la loro omessa impugnazione ha determinato il consolidamento a quella data della pretesa.
Gli avvisi sono stati notificati nel 2023, sicché al momento della notifica, nell'anno successivo, dell'atto di pignoramento impugnato non era decorso il termine quinquennale.
L'appello va accolto e confermato l'atto di pignoramento.
Le spese del doppio grado vanno compensate in quanto la decisione favorevole al Comune è scaturita dal recupero della documentazione versata tardivamente nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.