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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6244/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035376660000 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6352/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
ER e Società_1 spa per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240035376660000 notificata in data 10.09.2024, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 2.029,88, scaturente dal presunto mancato pagamento di “tasse rifiuti solidi urbani” per gli anni
2008 - 2009- 2010-2011-2012;
Il ricorrente deduce di non avere mai ricevuto atti presupposti alle cartelle di pagamento quivi opposte, né dei ruoli in forza dei quali sarebbero state notificate le cartelle di pagamento, costituendo l'atto impugnato il primo atto impositivo che presenta vizi propri che lo rendono autonomamente impugnabile, in quanto non motivato.
Rileva che il diritto alla riscossione della tassa rifiuti solidi urbani (2008- 2009- 2010-2011-2012) è pacificamente prescritto e le parti resistenti sono decadute dal termine per poter riscuotere le somme asseritamente pretese.
ER è rimasta intimata.
Si costituisce Società_1 che insiste nella legittimità dell'atto impugnato e deposita documentazione atta a comprovare la regolare notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente deposita memoria contestando la produzione documentale di Società_1 spa, atteso che la stessa non comprova l'avvenuta notifica della intimazione di pagamento presupposta alla cartella di pagamento impugnata, non avendo l'Ato prodotto alcun documento valido comprovante l'avvenuta notifica né ulteriori raccomandate che, in caso di temporanea assenza del destinatario, devono essere parimenti notificate. Disconosce le sottoscrizioni apposte nei documenti prodotti, palesemente non riconducibili al ricorrente e la mancata corrispondenza fra le pretese tributarie oggi sottese alla cartella impugnata(2008-2009-2010-2011-2012) con quelle presenti negli avvisi di intimazione prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa, statuisce quanto segue.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall'esame degli atti di causa si evince che preso atto che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, denominato intimazione, ma del quale non ha le caratteristiche proprie ad esso riferibili, in quanto non richiama alcuno dei necessari referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. Trattasi pertanto di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, trattandosi di tributo periodico, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione s'impone nel caso di specie, avendo riguardo all'anno di inerenza del tributo, in assenza della prova della notifica delle fatture o di altri atti interruttivi precedenti all'intimazione – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al l'art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06.
Il ricorso va conseguentemente accolto. Le spese vanno compensate in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6244/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035376660000 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6352/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
ER e Società_1 spa per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240035376660000 notificata in data 10.09.2024, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 2.029,88, scaturente dal presunto mancato pagamento di “tasse rifiuti solidi urbani” per gli anni
2008 - 2009- 2010-2011-2012;
Il ricorrente deduce di non avere mai ricevuto atti presupposti alle cartelle di pagamento quivi opposte, né dei ruoli in forza dei quali sarebbero state notificate le cartelle di pagamento, costituendo l'atto impugnato il primo atto impositivo che presenta vizi propri che lo rendono autonomamente impugnabile, in quanto non motivato.
Rileva che il diritto alla riscossione della tassa rifiuti solidi urbani (2008- 2009- 2010-2011-2012) è pacificamente prescritto e le parti resistenti sono decadute dal termine per poter riscuotere le somme asseritamente pretese.
ER è rimasta intimata.
Si costituisce Società_1 che insiste nella legittimità dell'atto impugnato e deposita documentazione atta a comprovare la regolare notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente deposita memoria contestando la produzione documentale di Società_1 spa, atteso che la stessa non comprova l'avvenuta notifica della intimazione di pagamento presupposta alla cartella di pagamento impugnata, non avendo l'Ato prodotto alcun documento valido comprovante l'avvenuta notifica né ulteriori raccomandate che, in caso di temporanea assenza del destinatario, devono essere parimenti notificate. Disconosce le sottoscrizioni apposte nei documenti prodotti, palesemente non riconducibili al ricorrente e la mancata corrispondenza fra le pretese tributarie oggi sottese alla cartella impugnata(2008-2009-2010-2011-2012) con quelle presenti negli avvisi di intimazione prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa, statuisce quanto segue.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall'esame degli atti di causa si evince che preso atto che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, denominato intimazione, ma del quale non ha le caratteristiche proprie ad esso riferibili, in quanto non richiama alcuno dei necessari referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. Trattasi pertanto di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, trattandosi di tributo periodico, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione s'impone nel caso di specie, avendo riguardo all'anno di inerenza del tributo, in assenza della prova della notifica delle fatture o di altri atti interruttivi precedenti all'intimazione – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al l'art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06.
Il ricorso va conseguentemente accolto. Le spese vanno compensate in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese