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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15843/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. LEONI FABIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. LEONI FABIO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024, nata a [...] il Parte_1 11.8.1969, e , nato a [...] il [...], ricorrevano al Tribunale proponendo il CP_1 ricorso cumulativo per separazione e divorzio. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Casalecchio di Reno (BO) il 28.7.1991, con atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Comune al n.59-2, S. A, anno 1991, con il regime patrimoniale prescelto della separazione dei beni. Durante la loro unione nasceva , nato a [...] il [...], che oggi ha 27 anni. Persona_1
È economicamente autosufficiente e, sebbene formalmente residente presso i genitori, è nei fatti domiciliato in Granaglione, presso la compagna con cui convive.
pagina 1 di 3 Con la sentenza n. 449/2025, pubblicata il 27.5.2025, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la separazione consensuale tra i coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 30.10.2025 sono comparse le parti personalmente, che hanno confermato la loro intenzione di non volersi riconciliare. L'Avv. Leoni, in punto di divorzio, si è riportato al ricorso congiunto depositato. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Le condizioni di cui le parti hanno chiesto l'accoglimento:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a Casalecchio di Reno (BO) il giorno 28 luglio 1991 tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...] (atto di matrimonio n. 2, p. 2, s.B, anno 1991);
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e ulteriori incombenti;
- dare atto e dichiarare che, in vista e per lo scioglimento del loro matrimonio, le parti hanno concordemente confermato le condizioni della separazione sopra scritte riconoscendo e dichiarando di aver regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico patrimoniale e altresì di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento o ad altro titolo.
***** Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando che si verte in tema di diritti patrimoniali disponibili, in quanto il figlio della coppia è ormai maggiorenne ed autosufficiente economicamente: circostanza ritenuta pacifica tra le parti e non oggetto di contestazione. In merito alla decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b., della legge 1° dicembre 1970 n.898. Invero, la separazione personale fra i coniugi è avvenuta con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 449/2025, pubblicata il 27.5.2025. Sono trascorsi i termini di legge dalla data della pronuncia sulla separazione senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle dichiarazioni delle parti ricorrenti che – sentite personalmente in udienza – hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Giova, infine, osservare come le parti abbiano concordemente dichiarato di essere entrambe economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento. Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
*****
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1 e pagina 2 di 3 , nato a [...] il [...] CP_1 Unitesi in matrimonio concordatario a Casalecchio di Reno (BO) il 28.7.1991, con atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Comune al n.59-2, S. A, anno 1991, con il regime patrimoniale prescelto della separazione dei beni. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
dà atto che, in vista e per lo scioglimento del loro matrimonio, le parti hanno concordemente confermato le condizioni della separazione sopra scritte riconoscendo e dichiarando di aver regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico-patrimoniale e altresì di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento o ad altro titolo;
Spese del giudizio di divorzio compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 5.11.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15843/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. LEONI FABIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. LEONI FABIO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024, nata a [...] il Parte_1 11.8.1969, e , nato a [...] il [...], ricorrevano al Tribunale proponendo il CP_1 ricorso cumulativo per separazione e divorzio. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Casalecchio di Reno (BO) il 28.7.1991, con atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Comune al n.59-2, S. A, anno 1991, con il regime patrimoniale prescelto della separazione dei beni. Durante la loro unione nasceva , nato a [...] il [...], che oggi ha 27 anni. Persona_1
È economicamente autosufficiente e, sebbene formalmente residente presso i genitori, è nei fatti domiciliato in Granaglione, presso la compagna con cui convive.
pagina 1 di 3 Con la sentenza n. 449/2025, pubblicata il 27.5.2025, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la separazione consensuale tra i coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 30.10.2025 sono comparse le parti personalmente, che hanno confermato la loro intenzione di non volersi riconciliare. L'Avv. Leoni, in punto di divorzio, si è riportato al ricorso congiunto depositato. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Le condizioni di cui le parti hanno chiesto l'accoglimento:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a Casalecchio di Reno (BO) il giorno 28 luglio 1991 tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...] (atto di matrimonio n. 2, p. 2, s.B, anno 1991);
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e ulteriori incombenti;
- dare atto e dichiarare che, in vista e per lo scioglimento del loro matrimonio, le parti hanno concordemente confermato le condizioni della separazione sopra scritte riconoscendo e dichiarando di aver regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico patrimoniale e altresì di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento o ad altro titolo.
***** Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando che si verte in tema di diritti patrimoniali disponibili, in quanto il figlio della coppia è ormai maggiorenne ed autosufficiente economicamente: circostanza ritenuta pacifica tra le parti e non oggetto di contestazione. In merito alla decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b., della legge 1° dicembre 1970 n.898. Invero, la separazione personale fra i coniugi è avvenuta con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 449/2025, pubblicata il 27.5.2025. Sono trascorsi i termini di legge dalla data della pronuncia sulla separazione senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle dichiarazioni delle parti ricorrenti che – sentite personalmente in udienza – hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Giova, infine, osservare come le parti abbiano concordemente dichiarato di essere entrambe economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento. Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
*****
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1 e pagina 2 di 3 , nato a [...] il [...] CP_1 Unitesi in matrimonio concordatario a Casalecchio di Reno (BO) il 28.7.1991, con atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Comune al n.59-2, S. A, anno 1991, con il regime patrimoniale prescelto della separazione dei beni. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
dà atto che, in vista e per lo scioglimento del loro matrimonio, le parti hanno concordemente confermato le condizioni della separazione sopra scritte riconoscendo e dichiarando di aver regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico-patrimoniale e altresì di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento o ad altro titolo;
Spese del giudizio di divorzio compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 5.11.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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