Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 6447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6447 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02826/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Pittori, Michela Urbani, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
contro
Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e della misura del trattamento pensionistico mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata e la conseguente condanna dell’Amministrazione al suo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, oggi in congedo, andati in pensione a domanda ad una età di almeno 55 anni e avendo espletato oltre 35 anni di servizio, ha domandato l’accertamento del diritto spettante al ricalcolo del TFS previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990.
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis, co.2, D.L. 387/1987 convertito con mod. dalla L. 472/1987. Violazione e falsa applicazione dall’art. 21 della L. n. 232/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti di legge. Violazione dell’art. 36 della Costituzione.
1.3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse attuale e concreto per i ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, atteso che il TFS viene liquidato decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e che per il ricorrente -OMISSIS- non risulterebbero maturati i trentacinque anni di servizio utile previsti dalla normativa in questione, mentre ha eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita per il ricorrente -OMISSIS- (data di collocamento a riposo il 29 dicembre 2019) collocato a riposo con decorrenza anteriore ai cinque anni sia dal deposito che dalla notifica del ricorso, nonché, nel merito, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
1.4. All’udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.2. Meritano, anzitutto, di essere rigettate le eccezioni sollevate dall’Amministrazione.
Con riguardo, in primo luogo, all’asserito difetto di interesse attuale, giova considerare che, a prescindere dal momento nel quale verrà effettivamente liquidato il TFS, si deve ritenere sussistente l’interesse dei due ricorrenti (-OMISSIS- e -OMISSIS-) alla corretta quantificazione di quanto spettante, giacché già elaborato dall’Amministrazione senza includere il beneficio dei sei scatti stipendiali (come documentato dal prospetto di liquidazione allegato al ricorso introduttivo).
Quanto al ricorrente -OMISSIS- (ex dipendente della Polizia – Dipartimento Serv. Tecn. Gest., sede di -OMISSIS-), il quale è entrato in servizio in data 12 maggio 1984, ha presentato domanda di pensione di anzianità anticipata in data 11 ottobre 2020 ed è cessato dal servizio in data 31 agosto 2021 per dimissioni volontarie, percependo pensione ordinaria diretta di anzianità, con sistema misto, a decorrere dal 1° settembre 2021, nemmeno può trovare accoglimento l’eccezione spiegata in ordine al mancato possesso del requisito del servizio utile. Egli, dunque, è andato in pensione a 55 anni e a quella data aveva maturato ben 37 anni di servizio utile, come risultante dal mod. 5007 (doc. 1, dove è chiaramente esplicitato il riferimento ai 39 anni ai fini IIS e 42 anni ai fini pensionistici), come si evince, peraltro, considerando gli anni di riscatto risultanti dal prospetto depositato in atti.
Infine, l’Istituto eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita per il ricorrente -OMISSIS-, in quanto collocato a riposo il 29 dicembre 2019 e dunque con decorrenza anteriore ai cinque anni sia dal deposito che dalla notifica del ricorso.
Orbene, il sig. -OMISSIS- (ex dipendente del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - sede di -OMISSIS-), è cessato dal servizio in data 29 dicembre 2019 per dimissioni volontarie e percepisce pensione ordinaria diretta di anzianità, con sistema misto, a decorrere dal 30 dicembre 2019. Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale più recente ha affermato che “il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio, disciplinati dall’articolo 20 del DPR n. 1032/1973 decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale” (Cons. St., sez. VI, 4898/2018). Del resto, come chiarito da ultimo da Questa Sezione (24164/2025) “Costituisce … principio ormai consolidato, in relazione al quale non si ravvisano contrasti tali da giustificare la richiesta di remissione della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, quello in forza del quale il termine di prescrizione del diritto in questione decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; id., 20 marzo 2023, n. 2827), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto. Ne consegue che nel caso di specie è certo che il diritto a miglioramenti economici che avrebbero avuto incidenza sull’indennità di buonuscita era sorto precedentemente alla cessazione del servizio, sicché il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale deve correttamente essere individuato nel provvedimento di liquidazione della buonuscita o, oltre, nell’ultimo ordinativo di pagamento successivo alla cessazione del servizio”.
Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali non può trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione spiegata.
2.3. Quanto alla fondatezza della pretesa azionata nel merito, il Collegio (secondo il già espresso orientamento della sezione, cfr., ex multis, sent. n. 9011/2022 e confermato in sede di appello, cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238 ), ritiene di riconoscere al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1 aprile 2022, n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 marzo 2022, n. 153; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 714; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).
Invero, l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto ”. Al secondo comma del riferito d.l. è normativamente indicato: “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” .
2.4. La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato.
La situazione in cui versa parte ricorrente, allora, si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987, a mente del quale “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
2.5. Sul punto va aggiunto che la pretesa di parte ricorrente non potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 appena citato, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità” .
Il Collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi pertanto l’orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
2.6. Non assume rilevanza neppure l’eccezione di incostituzionalità spiegata, peraltro in modo generico, non avendo l’Istituto previdenziale neppure illustrato sotto quale profilo e per quale motivo l’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, tuttora in vigore, violerebbe gli artt. 3 e 81 della carta costituzionale.
Ad ogni buon conto sulla questione è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II , n. 2831 del 20 marzo 2023 che così ha statuito: “..nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Considerato il quadro normativo sopra delineato, neppure può essere richiamata, in ausilio di una diversa interpretazione, la giurisprudenza costituzionale volta a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale. A fronte di una espressa previsione di legge non può infatti essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò neppure se la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli. D’altronde, atteso che è lo stesso contenuto dell’art. 6 bis d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che sia l’interpretazione estensiva del medesimo a violare l’art. 81 Cost. e ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali…….”.
3. In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto della parte ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
4. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD VO, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | RD VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.