Art. 103.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 e fino a quando non sara' data attuazione ai decreti di cui all' art. 1-quaterdecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 , al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie dovute ai sensi del medesimo articolo 1-quater decies al personale degli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , provvede la Segreteria dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - in base alle note nominative compilate dagli organi liquidatori dei medesimi enti all'atto della cessazione delle loro funzioni - a mezzo della contabilita' speciale istituita presso la Sezione di Tesoreria provinciale di Roma che sara' alimentata con la disponibilita' degli appositi capitoli compresi nella rubrica 15 "Ufficio per l'amministrazione del personale dei ruoli unici" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980. La contabilita' speciale e intestata alla Segreteria dei ruoli unici ed e' gestita dal funzionario di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 .
Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'Ufficio stralcio previsto dall' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica il limite di somma di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 e fino a quando non sara' data attuazione ai decreti di cui all' art. 1-quaterdecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 , al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie dovute ai sensi del medesimo articolo 1-quater decies al personale degli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , provvede la Segreteria dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - in base alle note nominative compilate dagli organi liquidatori dei medesimi enti all'atto della cessazione delle loro funzioni - a mezzo della contabilita' speciale istituita presso la Sezione di Tesoreria provinciale di Roma che sara' alimentata con la disponibilita' degli appositi capitoli compresi nella rubrica 15 "Ufficio per l'amministrazione del personale dei ruoli unici" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980. La contabilita' speciale e intestata alla Segreteria dei ruoli unici ed e' gestita dal funzionario di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 .
Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'Ufficio stralcio previsto dall' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica il limite di somma di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.