Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2253 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RAO MAURIZIO, C.F._1
come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARO C.F._2
PAOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/07/2024 i coniugi Parte_2
[...]
[...] Controparte_1
Messina il 28/06/1986, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina in data
01/10/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
613, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], Per_1
e nato a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. 5699/2023 del 21/03/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 29/11/2024.
Alla udienza del 13/01/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
5699/2023 del 21/03/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina in data 01/10/2011, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 613, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_1
28/06/1986, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
3 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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