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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3695 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Romeo, presso il cui studio a Palermo, via
Gioacchino Ventura n. 5, è elettivamente domiciliata
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Hasani Di Giuseppe, C.F._2 presso il cui studio a Partinico (PA), vicolo Tarollo n. 3, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità e domande connesse
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 5810/2024 emessa il 21/11/2024, con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra e il minore Controparte_1 Per_1
, nato a [...] il [...].
[...]
La sentenza è passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria in data 11/07/2025)
2. Quanto alle restanti domande ed, in particolare, all'affidamento del minore, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento
1 congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
3. Nella specie, all'udienza del 19/02/2025 i difensori delle parti hanno rappresentato che, una volta accertata la paternità a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il resistente ha instaurato un rapporto con il figlio ed ha iniziato a frequentarlo con regolarità; che le rispettive famiglie di origine hanno collaborato ai fini dell'instaurazione di tale legame e che il minore pernotta regolarmente presso il padre anche per più giorni.
Pertanto, stante le superiori circostanze e la stessa concorde richiesta delle parti, il figlio minore va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed continuerà ad avere dimora prevalente presso la madre;
il padre avrà il diritto di vederlo e tenerlo con sé, secondo modalità che saranno concordate tra le parti, come già avviene.
In caso di disaccordo tra le parti, va previsto il seguente regime:
- ogni martedì dalle ore 15,00 alle ore 21,00;
- a settimane alterne, dalle ore 15,00 del mercoledì sino alla mattina del venerdì (con accompagnamento direttamente a scuola ovvero in periodi extrascolastici alle ore 08,30 a casa della madre) ovvero dalle ore 15,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica,
- per cinque giorni consecutivi nelle festività natalizie o di fine anno, ad anni alterni, con possibilità di alternare la vigilia ed il giorno della festività tra i due genitori;
- per due giorni nelle festività pasquali, comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di pasquetta;
- per due periodi di sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare previamente tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
- il giorno del compleanno del minore, a pranzo o a cena, ad anni alterni.
4. Passando alle richieste di natura economica, va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il concorso all'obbligo di mantenimento dei figli deve avvenire da parte di
2 ciascun genitore in misura proporzionale al proprio reddito;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
5. Nella specie, le parti hanno concordato la previsione a carico del resistente di un assegno di
€ 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente percepisce una pensione di € 1.200,00 circa al mese ed ha dichiarato di vivere con i genitori;
la resistente non ha depositato documentazione reddituale ed ha dichiarato di vivere con il nuovo compagno, con cui ha generato un figlio.
L'accordo delle parti è conforme all'interesse del minore.
6. La ricorrente ha poi chiesto la condanna del resistente di versare la somma di € 5.000,00 a titolo di somme arretrate per il mantenimento del figlio minore.
Trattasi di domanda inammissibile, in quanto proposta oltre la scadenza dei termini processuali di legge.
7. Va, invece, specificato che la decorrenza dell'obbligo di mantenimento posto a carico del resistente va fissata alla data di deposito del ricorso introduttivo ovvero 27/02/2023.
8. Quanto alla sostituzione del cognome materno con quello paterno, avuto riguardo alla concorde richiesta dei genitori e alla tenera età del minore, è congruo procedere con la chiesta sostituzione del cognome.
9. Le spese della c.t.u. vanno poste a carico esclusivo del resistente, il quale aveva contestato la paternità, come emerge dalla comparsa di costituzione.
Per le medesime ragioni, lo stesso va condannato a pagare alla ricorrente la metà delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta con riguardo alla domanda sopra indicata;
la restante metà delle spese va, invece, compensata tra le parti, proprio in ragione della posizione del resistente e dell'esito del giudizio rispetto alle altre domande concernenti il figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando;
Richiamata la sentenza n. 5810/2024, con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra e il minore , nato a [...] il [...]; Controparte_1 Persona_1
3 1) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
18/04/2022, ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad a Controparte_1 Parte_1 decorrere dal mese di febbraio 2023, l'assegno di € 200,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
3) Dispone che il minore , nato a [...] il [...], assuma il Persona_1 cognome paterno ” in sostituzione di quello materno “ ”, in CP_1 Pt_1 modo da chiamarsi . Persona_2
4) Dispone trasmettersi la presente sentenza al competente Ufficio di stato civile per la trascrizione di cui all'art. 28 D.P.R. n. 396/2000 e per gli adempimenti di competenza.
5) Pone le spese di c.t.u. a carico del resistente.
6) Condanna il resistente a pagare alla ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida nella misura di € 1.450,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante metà.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA AR FR EL
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