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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/04/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 24/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 2950/2023, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti SFORZA IPPOLITA e MARI CAROLINA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. FERRI LUIGI RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
Con ricorso depositato il 23.2.23, ha chiesto la separazione personale dal coniuge, Parte_1
Controparte_1
1. Le parti contraevano matrimonio il 02/11/2007 in Russia (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Collebeato al numero 4, parte II, serie C, dell'anno 2007). Dalla loro unione nascevano:
− , a Brescia il 19.7.08; Per_1
− , a Brescia il 2.5.13. Per_2
Il resistente ha depositato la memoria difensiva in data 1.9.23.
I coniugi sono comparsi il 14.9.23 per l'udienza presidenziale, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Con ordinanza del 23.9.23, autorizzati i coniugi a vivere separati, è stato disposto l'ascolto dei minori, svoltosi all'udienza del 19.10.23.
Con ordinanza del 30.10.23 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
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− Affidamento condiviso dei figli, con residenza presso la madre;
− Un calendario di permanenza dei figli con i genitori, con festività alternate;
− Assegnazione della casa familiare alla madre;
− Assegno per il mantenimento della moglie di € 400;
− Assegno periodico per i figli a carico del padre di € 700 (€ 350 a figlio);
− A carico del padre il 65% delle spese straordinarie per i figli.
La ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 22.3.24.
Il resistente si è costituito in giudizio il 16.4.24.
Con ordinanza del 10.5.24, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, il giudice ha disposto un cambiamento nel calendario e una riduzione degli assegni, rispettivamente ad € 150 e € 600.
Con sentenza parziale del 12.5.24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
È seguito lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 27.12.24 è stata disposta una c.t.u. econometrica per valutare le reali consistenze patrimoniali delle parti.
2. Con note scritte del 11.3.25, tuttavia, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo:
«1) affido condiviso ai genitori dei figli minori e con collocamento paritario di ad entrambi Per_1 Per_2 Per_1
e collocamento prevalente di presso la madre;
la residenza dei minori resta presso la madre nella casa Per_2 familiare di Collebeato;
2) assegnazione alla della casa familiare sita in Collebeato, via Pozzo, 57/c con quanto in essa contenuto sino al Pt_2 raggiungimento della maggiore età ed autosufficienza economica dei figli;
3) i figli frequenteranno i genitori secondo il seguente calendario:
L M M G V S D L M M G V S D
m m m m-p m m m p p p-m p p p p Per_1
Pers m m m p m m m m m m p m p p
I figli resteranno a dormire la domenica sera dove hanno trascorso il fine settimana;
sarà libero di recarsi dalla Per_1 madre per cena o anche a dormire una volta durante la settimana con il padre;
per quanto riguarda i giorni Per_2 indicati con ciascun genitore comprendono il pernotto e lo “scambio” avverrà all'uscita da scuola;
deciderà Per_1 liberamente come “passare” da un genitore all'altro; nel periodo invernale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, i figli rimarranno: con la madre dalla fine della scuola alla mattina del 25 dicembre;
con il padre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre;
con la madre dalla mattina del 31 dicembre al pomeriggio del 5 gennaio;
con il padre dal pomeriggio del 5 gennaio fino alla ripresa della scuola;
per i soli giorni della Vigilia e di Natale sono fatte salve eventuali tradizioni dei due rami familiari (nel senso di trascorrere tutti gli anni lo stesso giorno con lo stesso genitore, anziché alternarli); nel periodo pasquale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, i figli rimarranno: con il padre dalla fine della scuola al pomeriggio della domenica di Pasqua;
con la madre dal pomeriggio della domenica di Pasqua alla ripresa della scuola;
nel periodo estivo, ogni genitore avrà diritto a tenere i figli con sé per due settimane, consecutive o meno;
i genitori dovranno accordarsi sul periodo entro la fine del mese di maggio;
qualora durante l'estate la sig.ra decida di recarsi Pt_1 in Russia con i figli in visita presso i propri genitori, le Parti concordano sin d'ora che ella possa trascorrere all'estero con i minori almeno tre settimane e che ricorrendo tale ipotesi anche il padre possa trascorrere in periodo estivo una settimana in più con i figli. Il viaggio in Russia dovrà essere comunicato al sig. con almeno due mesi di anticipo;
nel giorno del CP_1
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loro compleanno, salvo diverso accordo, i figli rimarranno ad anni alterni con ciascun genitore, fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé i figli dalla mattina fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
4) il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli l'importo mensile di euro 700,00 (euro 350,00 a figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale d Brescia;
5) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
6) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé; Pt_1
7) le condizioni che precedono entreranno in vigore dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza che le recepisce mentre sino ad allora troveranno applicazione le condizioni attualmente vigenti per effetto delle disposizioni del Tribunale;
8) spese legali integralmente compensate fra le Parti, compresa la CTU;
9) entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definirà la separazione alle condizioni concordate di cui ai punti da 1) a 8) che precedono, le Parti depositeranno ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 3.3.23, si è limitato a prenderne visione.
3. L'accordo raggiunto tra i coniugi appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita quindi di essere recepito nella sentenza del Tribunale. Si dà inoltre atto che, nelle note del 6.3.25, le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza.
4. Le spese di lite vanno compensate, come da accordo. Nelle note da ultimo depositate, le parti hanno chiesto invero «che venga ordinata al CTU la restituzione di eventuali acconti ricevuti dalle parti»; tuttavia ciò non è possibile, atteso che la dott.ssa è stata liquidata per il lavoro svolto. Anche le spese di c.t.u. Per_3
(e dell'ausiliaria psicologa) meritano quindi di essere compensate (come del resto previsto al punto 8).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 12.5.24, che ha pronunciato la separazione tra i coniugi
– provvedendo in modo definitivo:
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u. e dell'ausiliaria psicologa;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 24/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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