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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1515/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Maria Parte_1 P.IVA_1
Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giancarlo Pellegrino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Francesco Stallone e Giuseppe Mandalà;
- parte resistente –
e
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lullo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 26 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024 ha chiesto che venga accertata e Parte_1 dichiarata la legittimità della nomina di quale Responsabile Unico del Controparte_1
1 Procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo disposta con la nota prot. 533/DG dell'8 giugno 2023. A sostegno della superiore domanda la società ricorrente, contestando il provvedimento cautelare ottenuto ante causam dalla ha argomentato CP_1 circa il legittimo esercizio del suo ius variandi, evidenziando la compatibilità tra l'incarico di
RUP e l'attività di avvocato già espletata in suo favore (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 marzo 2025 ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, in primo luogo evidenziando l'incompatibilità tra l'incarico di
RUP e lo status di avvocato iscritto nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici in base agli artt. 2 e 19 della L. 247/2012 e per il carattere sostanzialmente amministrativo dell'attività di competenza del RUP;
in secondo luogo, poi, ha evidenziato di non essere in possesso della richiesta esperienza professionale;
in terzo ed ultimo luogo, infine, ha ipotizzato il possibile carattere vessatorio della decisione aziendale (cfr. memoria).
Con la comparsa di costituzione depositata il 6 marzo 2025 l'
[...]
è intervenuta volontariamente a sostegno della posizione della Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso e che venga dichiarato il diritto della convenuta di CP_1 essere adibita in via esclusiva all'attività di consulenza e patrocinio con esclusione di ogni attività di natura amministrativa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
E' pacifico che con il provvedimento impugnato l' conferiva alla Parte_1 CP_1
l'incarico di R.U.P. del Procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in aggiunta alle mansioni di avvocato (cfr. rispettive difese).
La lavoratrice ha censurato la decisione aziendale perché l'incarico di R.U.P., da un lato, sarebbe incompatibile con la sua professione di avvocato (sostanziandosi nell'esercizio di attività amministrativa) e, dall'altro lato, sarebbe stato conferito in carenza del requisito della
“adeguata esperienza”, che, infatti, ella non possederebbe (cfr. memoria di costituzione).
Ebbene, le considerazioni già autorevolmente svolte in sede cautelare dal Collegio di questa Sezione meritano di essere integralmente condivise, in quanto non scalfite dalle difese spiegate dall' con il ricorso. Pt_1
La Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di un avvocato inserito nell'ufficio legale di un ente pubblico al datore di lavoro è consentito, “nel rispetto delle classificazioni e delle
2 altre eventuali regole di cui alla contrattazione collettiva, un ampio esercizio dello "ius variandi" e quindi di assegnazione ad altri compiti, nei limiti in cui non si realizzi in concreto una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego, o un intenzionale comportamento vessatorio, causativo di danni” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 23219 del
25 luglio 2022).
Escluso un comportamento vessatorio dell'odierna ricorrente (soltanto ipotizzato dalla ma del tutto indimostrato), è certo, invece, che l'incompatibilità dell'incarico di CP_1
R.U.P. con l'iscrizione della convenuta nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici comporterebbe in concreto proprio quella “sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere” che la giurisprudenza (condivisa anche dalla società) pone quale limite all'esercizio dello ius variandi.
Il punto dirimente, quindi, è la compatibilità del nuovo incarico con la permanenza dell'iscrizione nell'elenco speciale.
Ai fini della verifica di tale incompatibilità occorre considerare l'insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la “esclusività” dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso. Tale esclusività (…) deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente” il dipendente svolga anche “mansioni amministrative o, comunque di natura diversa” (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 19547 del 15 settembre 2010 citata nell'ordinanza cautelare Collegiale). D'altra parte, l'art. 23 della L. 247/2012 stabilisce espressamente che l'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati è obbligatoria per lo svolgimento di detta professione e riservata a coloro cui è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione “esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente”.
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che l'attività di responsabile unico del procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo sia del tutto estranea all'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente che caratterizza la professione di avvocato, con la conseguente incompatibilità tra le due attività (cfr. sul punto pagina 6 dell'ordinanza cautelare collegiale: “ritenuto, pertanto, che, se non è vietato a un Ente pubblico o a una società pubblica di mutare (senza svuotarle del tutto, vedi Cass., Sez. Lav., ord. 23219/22, in atti) le mansioni di avvocato in quelle di impiegato addetto all'attività amministrativa, risulta, tuttavia, vietato
3 adibire l'avvocato pubblico sia ad attività legale che ad attività gestionale insieme, essendo le medesime tra di loro incompatibili”).
Le considerazioni che precedono conducono a dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui nominava la già avvocato addetta al suo ufficio Parte_1 CP_1 legale, Responsabile Unico del Procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
Respinto il ricorso, la società ricorrente va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento in favore della delle spese giudiziali sostenute, che si liquidano come in CP_1 dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui, vista la sostanziale sovrapponibilità delle difese spiegate nell'odierno procedimento rispetto a quelle articolate nel procedimento cautelare ante causam). Tra l e le altre Controparte_2 parti in causa (e segnatamente l'avversaria , invece, appare senz'altro equo disporre CP_3
l'integrale compensazione delle spese di lite valorizzando l'intervento volontario dell'Unione nel processo.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento con cui Parte_1 nominava , già avvocato addetta al suo ufficio legale, Responsabile Controparte_1
Unico del Procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 giudiziali, che liquida in € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'Unione Nazionale Avvocati
Enti Pubblici e le altre parti in causa.
Così deciso il 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1515/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Maria Parte_1 P.IVA_1
Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giancarlo Pellegrino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Francesco Stallone e Giuseppe Mandalà;
- parte resistente –
e
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lullo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 26 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024 ha chiesto che venga accertata e Parte_1 dichiarata la legittimità della nomina di quale Responsabile Unico del Controparte_1
1 Procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo disposta con la nota prot. 533/DG dell'8 giugno 2023. A sostegno della superiore domanda la società ricorrente, contestando il provvedimento cautelare ottenuto ante causam dalla ha argomentato CP_1 circa il legittimo esercizio del suo ius variandi, evidenziando la compatibilità tra l'incarico di
RUP e l'attività di avvocato già espletata in suo favore (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 marzo 2025 ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, in primo luogo evidenziando l'incompatibilità tra l'incarico di
RUP e lo status di avvocato iscritto nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici in base agli artt. 2 e 19 della L. 247/2012 e per il carattere sostanzialmente amministrativo dell'attività di competenza del RUP;
in secondo luogo, poi, ha evidenziato di non essere in possesso della richiesta esperienza professionale;
in terzo ed ultimo luogo, infine, ha ipotizzato il possibile carattere vessatorio della decisione aziendale (cfr. memoria).
Con la comparsa di costituzione depositata il 6 marzo 2025 l'
[...]
è intervenuta volontariamente a sostegno della posizione della Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso e che venga dichiarato il diritto della convenuta di CP_1 essere adibita in via esclusiva all'attività di consulenza e patrocinio con esclusione di ogni attività di natura amministrativa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
E' pacifico che con il provvedimento impugnato l' conferiva alla Parte_1 CP_1
l'incarico di R.U.P. del Procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in aggiunta alle mansioni di avvocato (cfr. rispettive difese).
La lavoratrice ha censurato la decisione aziendale perché l'incarico di R.U.P., da un lato, sarebbe incompatibile con la sua professione di avvocato (sostanziandosi nell'esercizio di attività amministrativa) e, dall'altro lato, sarebbe stato conferito in carenza del requisito della
“adeguata esperienza”, che, infatti, ella non possederebbe (cfr. memoria di costituzione).
Ebbene, le considerazioni già autorevolmente svolte in sede cautelare dal Collegio di questa Sezione meritano di essere integralmente condivise, in quanto non scalfite dalle difese spiegate dall' con il ricorso. Pt_1
La Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di un avvocato inserito nell'ufficio legale di un ente pubblico al datore di lavoro è consentito, “nel rispetto delle classificazioni e delle
2 altre eventuali regole di cui alla contrattazione collettiva, un ampio esercizio dello "ius variandi" e quindi di assegnazione ad altri compiti, nei limiti in cui non si realizzi in concreto una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego, o un intenzionale comportamento vessatorio, causativo di danni” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 23219 del
25 luglio 2022).
Escluso un comportamento vessatorio dell'odierna ricorrente (soltanto ipotizzato dalla ma del tutto indimostrato), è certo, invece, che l'incompatibilità dell'incarico di CP_1
R.U.P. con l'iscrizione della convenuta nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici comporterebbe in concreto proprio quella “sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere” che la giurisprudenza (condivisa anche dalla società) pone quale limite all'esercizio dello ius variandi.
Il punto dirimente, quindi, è la compatibilità del nuovo incarico con la permanenza dell'iscrizione nell'elenco speciale.
Ai fini della verifica di tale incompatibilità occorre considerare l'insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la “esclusività” dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso. Tale esclusività (…) deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente” il dipendente svolga anche “mansioni amministrative o, comunque di natura diversa” (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 19547 del 15 settembre 2010 citata nell'ordinanza cautelare Collegiale). D'altra parte, l'art. 23 della L. 247/2012 stabilisce espressamente che l'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati è obbligatoria per lo svolgimento di detta professione e riservata a coloro cui è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione “esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente”.
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che l'attività di responsabile unico del procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo sia del tutto estranea all'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente che caratterizza la professione di avvocato, con la conseguente incompatibilità tra le due attività (cfr. sul punto pagina 6 dell'ordinanza cautelare collegiale: “ritenuto, pertanto, che, se non è vietato a un Ente pubblico o a una società pubblica di mutare (senza svuotarle del tutto, vedi Cass., Sez. Lav., ord. 23219/22, in atti) le mansioni di avvocato in quelle di impiegato addetto all'attività amministrativa, risulta, tuttavia, vietato
3 adibire l'avvocato pubblico sia ad attività legale che ad attività gestionale insieme, essendo le medesime tra di loro incompatibili”).
Le considerazioni che precedono conducono a dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui nominava la già avvocato addetta al suo ufficio Parte_1 CP_1 legale, Responsabile Unico del Procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
Respinto il ricorso, la società ricorrente va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento in favore della delle spese giudiziali sostenute, che si liquidano come in CP_1 dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui, vista la sostanziale sovrapponibilità delle difese spiegate nell'odierno procedimento rispetto a quelle articolate nel procedimento cautelare ante causam). Tra l e le altre Controparte_2 parti in causa (e segnatamente l'avversaria , invece, appare senz'altro equo disporre CP_3
l'integrale compensazione delle spese di lite valorizzando l'intervento volontario dell'Unione nel processo.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento con cui Parte_1 nominava , già avvocato addetta al suo ufficio legale, Responsabile Controparte_1
Unico del Procedimento di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 giudiziali, che liquida in € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'Unione Nazionale Avvocati
Enti Pubblici e le altre parti in causa.
Così deciso il 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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