Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso
- Presidente -
- Giudice - Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1427/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.06.2025,
avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
e Parte_2 entrambi Letto il ricorso depositato in data 06.06.2024 da Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv.to ANEMOLA LORENZO, dalla cui unione sono nati i figli R_ (il
24.08.2011) e Per 2 (il 6.08.2014), tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT NI (CE) in data 5.07.2008;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 02/12/2021;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso e modificate/integrate all'udienza del 20.6.2025:
I figli minori (nati il 24.08.2011 e 6.08.2014) saranno affidati ad entrambi e collocati in via paritaria dall'uno e l'altro genitori per 15 giorni al mese, come di fatto stanno già facendo;
Le spese straordinarie saranno versate nella misura del 50%
-
entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di R_ e PE
i ricorrenti si impegnano a far conservare ai minori rapporti significativi e continuativi con
-
ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
le festività comandate, salvo diversi e successivi accordi, saranno dai figli trascorse a
-
rotazione, una volta con la madre ed una volta con il padre, in modo tale che laddove i giorni del 24 e del 25 dicembre dovessero essere trascorsi con la madre, il padre potrà poi tenerli con se nei giorni del 31 dicembre e del 1 gennaio e viceversa;
mentre i giorni di Pasqua e del lunedì in Albis saranno interamente trascorsi a turno con l'uno o con l'altra, ovvero se il giorno di Pasqua lo dovessero trascorrere con il padre, il giorno del lunedì in Albis, sarà poi trascorso con la madre e viceversa;
nel periodo estivo il sig. Parte_1 terrà con sé i minori per un periodo di quindici giorni, Parte_2anche non consecutivi, che dovrà essere concordato con la sig.ra entro il
30 giugno. Il periodo sarà definito, di anno in anno, in base alle rispettive necessità e disponibilità dei genitori. Il luogo scelto da uno dei genitori per l'eventuale villeggiatura con Per_1 e Per_2 ovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore e, in ogni caso, dovrà essere compatibile con le esigenze dei minori;
laddove uno dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici e con le esigenze tutte dei minori R_ e Per 2 volesse trascorrere con gli stessi una vacanza ulteriore rispetto a quella eventualmente organizzata per l'estate dovrà comunicarlo all'altro genitore almeno un mese prima della partenza;
tali ulteriori ed eventuali vacanze, nei limiti di una per genitore, non devono essere superiori a giorni sette e devono essere organizzate durante i week-end durante i quali R_ e PE ono già con il genitore che intende partire;
le detrazioni fiscali e/o assegni familiari se dovuti per i minori R_ e PE aranno
-
richiesti e percepiti dai sig.ri Parte_1 e Parte_2 nella misura del 50%; entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché il recapito anche telefonico degli eventuali luoghi di villeggiatura;
gli odierni ricorrenti, sin da ora, esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio per sé e per i figli impegnandosi a sottoscrivere le autorizzazioni necessarie;
'i sigg.ri Parte_1 e Parte_2 nel ribadire nuovamente la loro reciproca indipendenza economica, precisano che ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
i sigg.ri Parte_1 e Parte_2 dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere e di aver regolato separatamente ogni ulteriore questione relativa alla divisione dei beni comuni e con l'obbligo di tenere una condotta sempre volta alla massima tutela della serenità, della tranquillità e del benessere psicofisico dei figli minori.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori in ragione della circostanza che le parti hanno un reddito pressoché equivalente ed abitano a 3 km di distanza;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT NI (CE) il nata a [...] 5.07.2008 da Parte_1 nato a [...] il [...], e Parte_2
MA PU TE (CE) l'11.05.1980, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT NI (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, parte II, serie A, anno
2008);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa MA PU TE nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso